LEGGE 27 ottobre 2003, n.290
  Conversione   in   legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge
29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza
del  sistema  elettrico  nazionale  e  per  il recupero di potenza di
energia  elettrica.  Delega  al  Governo  in materia di remunerazione
della  capacita'  produttiva di energia elettrica e di espropriazione
per pubblica utilita'.

       La  Camera  dei  deputati  ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

   la seguente legge:

                               Art. 1.

   1.  Il  decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni
urgenti  per  la  sicurezza  del sistema elettrico nazionale e per il
recupero  di potenza di energia elettrica, e' convertito in legge con
le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
   2.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro due mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per
assicurare,   anche   nel  medio  termine,  il  raggiungimento  e  il
mantenimento  di  condizioni  economiche  per  garantire  un adeguato
livello di capacita' di produzione di energia elettrica, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a)  prevedere  un  sistema  competitivo per la remunerazione della
capacita' di produzione;
   b)   consentire,  al  fine  di  incentivare  l'ingresso  di  nuova
capacita' produttiva, la possibilita' di concorrere al sistema di cui
alla lettera a) anche per capacita' di nuova realizzazione;
   c)  prevedere  un  sistema  di garanzie da fornire e sanzioni, non
inferiori  agli oneri di sostituzione e non superiori al doppio degli
stessi, per gli operatori che non rispettano gli impegni quantitativi
e temporali assunti.
   3.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro due mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, disposizioni integrative e
correttive   del   testo   unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in materia di espropriazione per pubblica utilita', di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
al fine di adattarne le disposizioni alle particolari caratteristiche
delle  infrastrutture  lineari  energetiche  sulla  base dei seguenti
principi e criteri direttivi:
   a)   razionalizzazione,   unificazione   e   semplificazione   dei
procedimenti;  b)  semplificazione  delle  procedure di notifica e di
pubblicita' dei procedimenti;
   c) applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti in corso.
   4.  Sono  fatti  salvi  gli  effetti  prodottisi  sulla  base  del
decreto-legge 3 luglio 2003, n. 158.
   5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

       La  presente  legge,  munita  del  sigillo  dello Stato, sara'
inserita   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 27 ottobre 2003

                               CIAMPI

                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio
                              dei Ministri
                                 Marzano,  Ministro  delle  attivita'
                              produttive
   Visto, il Guardasigilli: Castelli

                              LAVORI PREPARATORI

             Senato della Repubblica (atto n. 2474):
                 Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
          (Berlusconi)  e  dal  Ministro  delle  attivita' produttive
          (Marzano), l'8 settembre 2003.
                 Assegnato  alle  commissioni riunite 10ª (Industria,
          commercio,  turismo),  e  13ª  (Territorio,  ambiente, beni
          ambientali),  in  sede  referente, il 13 settembre 2003 con
          pareri  delle  commissioni  1ª,  5ª e Giunta per gli affari
          delle  Comunita'  europee;  Commissione parlamentare per le
          questioni regionali.
                 Esaminato  dalle  commissioni  riunite 10ª e 13ª, in
          sede referente, il 18, 23, 24 settembre 2003.
                 Esaminato  in  aula  il  25  e  30 settembre  2003 e
          approvato il 1° ottobre 2003.

             Camera dei deputati (atto n. 4332):
                 Assegnato  alla X commissione (Attivita' produttive,
          commercio  e turismo), in sede referente, il 2 ottobre 2003
          con  pareri  delle  commissioni  I,  II, V, VI, VIII, XIV e
          Commissione parlamentare per le questioni regionali.
                 Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il
          7, 9, 14, 15 e 16 ottobre 2003.
                 Esaminato   in   aula  il  20,  21 ottobre  2003  ed
          approvato il 22 ottobre 2003.
             Avvertenza:
                 Il  decreto-legge  28 agosto  2003, n. 239, e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          200 del 29 agosto 2003.
                 A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
          hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
          pubblicazione.
                 Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge
          di   conversione   e   corredato  delle  relative  note  e'
          pubblicato   in   questa  stessa  Gazzetta  Ufficiale  alla
          pag. 22.

      
                                                             Allegato

Modificazioni  apportate  in  sede di conversione al decreto-legge 29
                         agosto 2003, n. 239

   All'articolo 1:
   al comma 1, dopo le parole: "Ministro dell'ambiente e della tutela
del  territorio,"  sono  inserite  le  seguenti:  "fatto salvo quanto
previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110,"; le parole:
"fino  al  31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "fino al
30  giugno  2005" e prima delle parole: "centrali termoelettriche" e'
inserita la seguente: "singole";
   al  comma  2, le parole: "assicurano in ogni caso il rispetto dei"
sono sostituite dalle seguenti: "rispettano i";
   al  comma  3,  le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle
seguenti:  "30  giugno  2005"  ed  e'  aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  "Le  disposizioni  del presente comma non si applicano alla
laguna di Venezia".
   Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
   "ART.  1-bis.  -  (Provvedimenti  finalizzati  alla  riduzione del
rischio  di  distacchi  di  energia  elettrica).  -  1. Allo scopo di
ridurre  al  massimo il rischio di distacchi di energia elettrica per
l'utenza diffusa, il Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, e'
autorizzato  ad  emanare,  su motivata e documentata segnalazione del
Gestore  della  rete  di  trasmissione  nazionale,  appositi  decreti
finalizzati   a   promuovere   o   accelerare   la   riprogrammazione
dell'utilizzo  degli  impianti idroelettrici, la concentrazione delle
manutenzioni,  la  possibile  riattivazione di impianti in arresto di
lunga durata e l'incremento della capacita' interrompibile.
   ART.  1-ter.  -  (Misure  per l'organizzazione e lo sviluppo della
rete  elettrica  e  la  terzieta'  delle  reti). - 1. Con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro delle
attivita'  produttive, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto,
nel  rispetto  dei  principi di salvaguardia degli interessi pubblici
legati   alla   sicurezza  ed  affidabilita'  del  sistema  elettrico
nazionale  e  di  autonomia  imprenditoriale dei soggetti attualmente
proprietari  delle  reti  di  trasmissione elettrica, sono definiti i
criteri,  le  modalita'  e  le  condizioni  per  l'unificazione della
proprieta'  e  della  gestione  della  rete  elettrica  nazionale  di
trasmissione, la gestione del soggetto risultante dalla unificazione,
ivi  inclusa  la  disciplina  dei diritti di voto e la sua successiva
privatizzazione.
   2.  Il Ministro delle attivita' produttive emana gli indirizzi per
lo  sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e
di  gas  naturale e approva i relativi piani di sviluppo predisposti,
annualmente, dai gestori delle reti di trasporto.
   3.  Al  fine  di  cui  al  comma  1,  all'articolo  3  del decreto
legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a)  al comma 2, le parole: "gestisce la rete senza discriminazione
di   utenti  o  categorie  di  utenti;  delibera  gli  interventi  di
manutenzione e di sviluppo della rete, a carico delle societa' di cui
al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "gestisce la rete, di cui
puo' essere proprietario, senza discriminazione di utenti o categorie
di  utenti;  delibera  gli  interventi  di manutenzione e di sviluppo
della  rete, a proprio carico, se proprietario della rete, o a carico
delle societa' proprietarie";
   b)  al  comma  5,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con
analogo decreto, si provvede ad integrare o modificare la concessione
rilasciata in tutti i casi di modifiche nell'assetto e nelle funzioni
del  gestore  e, comunque, ove il Ministro delle attivita' produttive
lo   ritenga   necessario,   per   la  migliore  funzionalita'  della
concessione  medesima  all'esercizio  delle  attivita'  riservate  al
gestore";
   c)  al  comma  6,  quarto  periodo, dopo le parole: "coloro che ne
abbiano   la  disponibilita',"  sono  inserite  le  seguenti:  "fatta
eccezione  per  il  gestore  della  rete di trasmissione nazionale in
relazione alle attivita' di trasmissione e dispacciamento,";
   d)  al  comma  8,  al  termine del primo periodo, sono inserite le
seguenti   parole:   "nel  caso  in  cui  non  ne  sia  proprietario;
altrimenti,  il  gestore  risponde  direttamente  nei  confronti  del
Ministero  delle  attivita'  produttive  della  tempestiva esecuzione
degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete deliberati".
   4.  Ciascuna  societa'  operante  nel  settore  della  produzione,
importazione,  distribuzione  e  vendita dell'energia elettrica e del
gas naturale, anche attraverso le societa' controllate, controllanti,
o  controllate  dalla  medesima  controllante,  e  comunque  ciascuna
societa'  a  controllo  pubblico,  non  puo' detenere, direttamente o
indirettamente, a decorrere dal 1° luglio 2007, quote superiori al 20
per  cento  del  capitale  delle societa' che sono proprietarie e che
gestiscono  reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas
naturale.
   5.  Ai  soli  fini  di  cui  al  comma 4 non sono considerate reti
nazionali  di trasporto le infrastrutture di lunghezza inferiore a 10
chilometri necessarie unicamente alla connessione degli impianti alla
rete  di  trasmissione  nazionale  dell'energia elettrica, nonche' le
infrastrutture  realizzate  al  fine  di  potenziare  la capacita' di
importazione  per  le  quali e' consentita l'allocazione di una quota
della  loro  capacita'  secondo  le  modalita'  di  cui  all'articolo
1-quinquies, comma 6.
   ART. 1-quater. - (Disposizioni per la realizzazione di impianti di
produzione di energia elettrica e di terminali di rigassificazione di
gas  naturale liquefatto). - 1. Al fine di conferire un elevato grado
di  certezza  agli  investimenti  previsti  nel  settore energetico e
consentire  un'adeguata  programmazione  nello  sviluppo  delle  reti
infrastrutturali  dell'energia,  l'autorizzazione rilasciata ai sensi
del   decreto-legge   7   febbraio   2002,   n.  7,  convertito,  con
modificazioni,   dalla  legge  9  aprile  2002,  n.  55,  ovvero  del
regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 11
febbraio   1998,   n.   53,   concernente   la   realizzazione  o  il
ripotenziamento  di  centrali  termoelettriche di potenza superiore a
300  MW  termici,  decade  ove il titolare dell'autorizzazione, entro
dodici  mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione e'
divenuto  inoppugnabile,  a  seguito  della  definizione di eventuali
ricorsi  in  sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio
ai lavori di realizzazione dell'iniziativa.
   2.  Il  termine  di  cui  al comma 1 si intende al netto dei tempi
necessari  per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle
autorizzazioni  relative  alle  opere connesse e di eventuali ritardi
dovuti  a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione
ha l'obbligo di segnalare e documentare.
   3.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  1  stabilisce il termine
previsto per l'entrata in esercizio dell'impianto.
   4.  Il  titolare  dell'autorizzazione di cui al comma 1 trasmette,
all'amministrazione  che  rilascia  l'autorizzazione  medesima, copia
della  comunicazione  di  inizio  lavori effettuata nei confronti del
comune  competente,  nonche' la comunicazione di entrata in esercizio
dell'impianto.
   5.   Il   termine   di  cui  al  comma  3  puo'  essere  prorogato
dall'amministrazione   medesima   in   relazione   alla   intervenuta
difficolta'  realizzativa  dello  specifico  progetto  o per cause di
forza  maggiore  che  il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di
segnalare e documentare.
   6.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti  del presente
articolo   si  applicano  anche  ai  titolari  di  concessioni  o  di
autorizzazioni  per la realizzazione di terminali di rigassificazione
di gas naturale liquefatto. In tal caso, il termine di dodici mesi di
cui  al  comma  1 decorre dalla data di ottenimento dell'ultima delle
autorizzazioni   necessarie   alla   costruzione   del  terminale  di
rigassificazione  e  delle  opere  ad esso connesse e indispensabili,
ulteriori  a  quella  di  cui  all'articolo 8 della legge 24 novembre
2000,  n.  340,  relative all'applicazione del decreto legislativo 17
agosto  1999,  n.  334,  e  al  rilascio  dell'eventuale  concessione
demaniale    per    la    costruzione    del    terminale,    nonche'
all'autorizzazione  delle  eventuali  infrastrutture e opere connesse
indispensabili per l'esercizio del terminale e sottoposte ad autonomo
iter autorizzativo.
   7.  Ai soggetti titolari di autorizzazioni o di concessioni di cui
ai  commi  1  e 6 e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria
mensile,  per  un massimo di dodici mesi a partire dal quinto mese di
ritardo  dell'entrata  in esercizio dell'impianto rispetto al termine
stabilito  al  comma  3,  come  eventualmente modificato in base alle
disposizioni  di  cui  al  comma  5.  L'ammontare  della  sanzione e'
stabilito  in 500 euro al mese per MW di potenza elettrica installata
e  in 50 euro al mese per milione di metri cubi annui di capacita' di
rigassificazione  installata,  rispettivamente per le opere di cui ai
commi 1 e 6.
   8. Il Ministro delle attivita' produttive comunica trimestralmente
alle    competenti   Commissioni   parlamentari   l'andamento   delle
autorizzazioni di cui al comma 1.
   ART.   1-quinquies.   -   (Disposizioni  per  la  sicurezza  e  la
funzionalita'   del   settore   elettrico).  -  1.  Gli  impianti  di
generazione  di  energia elettrica di potenza nominale maggiore di 10
MVA  sono mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o
dai    titolari    dell'autorizzazione   e   possono   essere   messi
definitivamente   fuori   servizio   secondo   termini   e  modalita'
autorizzati  dall'amministrazione  competente, su conforme parere del
Ministero  delle  attivita'  produttive,  espresso sentito il Gestore
della rete di trasmissione nazionale in merito al programma temporale
di messa fuori servizio.
   2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1,
entro  centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di  conversione  del  presente  decreto,  il Ministro delle attivita'
produttive,  su  proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas e previo parere del Gestore della rete di trasmissione nazionale,
definisce  gli  standard  di  efficienza degli impianti e le relative
modalita'  di verifica. In caso di mancato rispetto degli standard di
cui  al  primo  periodo, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
irroga  le  sanzioni  previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c),
della legge 14 novembre 1995, n. 481.
   3.  Gli  impianti  idroelettrici  di  pompaggio  sono  gestiti dai
proprietari  che  assicurano  al  Gestore  della rete di trasmissione
nazionale  la  massima  disponibilita' degli impianti per la gestione
dei transitori e dei picchi di domanda. Tali impianti non concorrono,
per  un  periodo  di  due  anni dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del presente decreto, alla determinazione del
prezzo  dell'energia  elettrica,  come individuato in base al sistema
delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo
16  marzo  1999,  n.  79. Agli impianti idroelettrici di pompaggio e'
comunque  riconosciuto,  in  tale  periodo,  il prezzo che si viene a
formare attraverso il medesimo sistema delle offerte.
   4. All'articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
le  parole  da:  "intesa come prodotto" fino alla fine del comma sono
sostituite  dalle seguenti: "calcolata annualmente quale rapporto fra
il  consumo  da  pompaggio  di ciascun impianto nell'anno precedente,
come   risultante   dai   contatori  di  assorbimento,  e  il  numero
convenzionale  di  2.850  ore  medie  di funzionamento annuo per tale
tipologia  di  impianti. La metodologia di calcolo di cui al presente
comma  decorre  dal  1°  gennaio  2004". Sono abrogati i commi 9 e 10
dello stesso articolo 28 della legge n. 388 del 2000.
   5.  All'articolo  10,  comma  2,  del decreto legislativo 16 marzo
1999,  n.  79,  dopo  le parole: "Con provvedimento" sono inserite le
seguenti:  "del  Ministro  delle  attivita'  produttive  e sentito il
parere".
   6.   I  soggetti  non  titolari  di  concessioni  di  trasporto  e
distribuzione  di  energia  elettrica che realizzano a proprio carico
nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di
altri  Stati,  in  corrente  continua  o  con tecnologia equivalente,
possono    richiedere,    per   l'incremento   della   capacita'   di
interconnessione,  come  risultante  dal  nuovo  assetto di rete, una
esenzione  dalla  disciplina  che  prevede  il diritto di accesso dei
terzi.  L'esenzione  e'  accordata,  caso  per  caso,  per un periodo
compreso  tra  dieci  e venti anni dalla data di entrata in esercizio
delle  nuove  linee,  e  per  una quota compresa fra il 50 e l'80 per
cento  delle  nuove  capacita' di trasporto realizzate, dal Ministero
delle  attivita'  produttive,  sentito  il  parere dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas. In casi eccezionali, sentito il Gestore
della rete di trasmissione nazionale, l'esenzione si applica altresi'
ai   dispositivi   di   interconnessione  in  corrente  alternata,  a
condizione  che  i  costi  e i rischi degli investimenti in questione
siano  particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di
norma   sostenuti   al  momento  del  collegamento  di  due  reti  di
trasmissione   nazionali   limitrofe   mediante   un  dispositivo  di
interconnessione in corrente alternata. Qualora la capacita' di nuova
realizzazione  derivi  da  un'interconnessione  con  uno Stato membro
dell'Unione  europea,  l'esenzione  e' accordata previa consultazione
delle  autorita'  competenti dello Stato interessato. Con decreto del
Ministro delle attivita' produttive sono definiti modalita' e criteri
per il rilascio dell'esenzione, nel rispetto di quanto previsto dalle
disposizioni comunitarie in materia.
   7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce, entro e
non  oltre  tre  mesi  dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione  del  presente decreto, le tariffe di remunerazione delle
reti   di  trasporto  e  distribuzione,  per  il  successivo  periodo
regolatorio,  anche  al fine di garantire le esigenze di sviluppo del
servizio  elettrico, adottando criteri che includano la rivalutazione
delle  infrastrutture,  un  valore  del  tasso di rendimento privo di
rischio  almeno  in  linea  con  quello  dei  titoli di Stato a lungo
termine,  nonche'  una  simmetrica  ripartizione tra utenti e imprese
delle maggiori efficienze realizzate rispetto agli obiettivi definiti
con il meccanismo del price cap, applicato alle componenti tariffarie
destinate alla copertura dei costi operativi e degli ammortamenti.
   8.  Al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le
seguenti modifiche:
   a) all'articolo 5, comma 2, sono soppressi gli ultimi due periodi;
   b) all'articolo 6, comma 1, e' soppresso l'ultimo periodo;
   c) all'articolo 6, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
   "2.   Il   Gestore  della  rete  di  trasmissione  nazionale  puo'
modificare  i  profili  di  immissione  e  di  prelievo dei contratti
bilaterali per motivi di incompatibilita' delle clausole contrattuali
con  quanto  disposto  dall'articolo  3, commi 1, 2 e 3, del presente
decreto, e comunque quando tali contratti pregiudichino gravemente la
sicurezza  e  l'efficienza  del  servizio  elettrico. A tale scopo il
Gestore  della rete di trasmissione nazionale definisce, in relazione
ai  contratti  bilaterali, i dati tecnici che devono essere trasmessi
al medesimo Gestore al fine di garantire la gestione in sicurezza del
sistema elettrico";
   d)  all'articolo  6,  comma 3, al primo periodo, sono soppresse le
parole:  "per i contratti bilaterali autorizzati in deroga al sistema
delle  offerte  di  cui all'articolo 5" e: "entro trenta giorni dalla
richiesta dei soggetti interessati".
   9.  Il  Gestore  della rete di trasmissione nazionale, entro il 31
maggio  di ogni anno, presenta, per l'approvazione, al Ministro delle
attivita'  produttive,  a  valere per l'anno successivo, un programma
per  l'adeguamento  e l'eventuale miglioramento dei sistemi di difesa
per la sicurezza del sistema elettrico, indicando il relativo impegno
economico  per l'attuazione. L'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas  determina,  con  propria  delibera,  gli  opportuni  adeguamenti
tariffari  per la copertura dei costi di realizzazione del programma.
Per l'anno 2004 il programma suddetto e' presentato al Ministro delle
attivita'  produttive  entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
   ART.    1-sexies.   -   (Semplificazione   dei   procedimenti   di
autorizzazione  per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per
gli  impianti  di  energia  elettrica  di  potenza superiore a 300 MW
termici).  -  1.  L'autorizzazione  alla  costruzione e all'esercizio
degli  elettrodotti,  degli  oleodotti  e dei gasdotti, facenti parte
delle  reti  nazionali di trasporto dell'energia, e' rilasciata dalle
amministrazioni  statali  competenti  mediante  un procedimento unico
secondo  i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il
termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda.
   2.  Ai  fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1,
entro  il  termine  di sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente
della   Repubblica,   su   proposta   del  Ministro  delle  attivita'
produttive,  sono emanate norme concernenti il procedimento di cui al
medesimo  comma  1  e  individuati l'autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione  unica  e  gli  atti  che  sono  sostituiti dalla
medesima autorizzazione.
   3.  Per  i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte
le  procedure  di  valutazione di impatto ambientale, il procedimento
unico  deve essere concluso nel termine di quattro mesi dalla data di
presentazione della domanda.
   4.   L'autorizzazione   comprende  la  dichiarazione  di  pubblica
utilita',  e  ne  fa  parte la valutazione di impatto ambientale, ove
prevista dalla normativa vigente.
   5.  Le  regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla
costruzione   e  all'esercizio  di  reti  energetiche  di  competenza
regionale in conformita' ai principi e ai termini temporali di cui al
presente  articolo,  prevedendo  che,  per  le opere che ricadono nel
territorio  di  piu'  regioni,  le  autorizzazioni  siano  rilasciate
d'intesa  tra le regioni interessate. In caso di inerzia o di mancata
definizione  dell'intesa,  lo Stato esercita il potere sostitutivo ai
sensi dell'articolo 120 della Costituzione.
   6.  Lo  Stato  e  le  regioni  interessate  stipulano  accordi  di
programma  con  i  quali  sono  definite le modalita' organizzative e
procedimentali  per  l'acquisizione  del parere regionale nell'ambito
dei  procedimenti  autorizzativi  delle  opere inserite nel programma
triennale  di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale
e  delle  opere di rilevante importanza che interessano il territorio
di  piu'  regioni anche per quanto attiene al trasporto nazionale del
gas naturale e degli oli minerali.
   7.  Le  norme  del  testo  unico  delle disposizioni legislative e
regolamentari  in materia di espropriazione per pubblica utilita', di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004.
   8.  Per  la  costruzione  e  l'esercizio  di  impianti  di energia
elettrica  di  potenza  superiore  a  300  MW termici si applicano le
disposizioni del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55.
   9.  All'articolo  3,  comma  14,  del decreto legislativo 16 marzo
1999,  n. 79, le parole: "previo parere conforme del" sono sostituite
dalle seguenti: "previo parere del"".
   Al titolo del decreto-legge, dopo le parole: "disposizioni urgenti
per la sicurezza" sono inserite le seguenti: "e lo sviluppo".