LEGGE 27 ottobre 2003, n.290
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza
del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di
energia elettrica. Delega al Governo in materia di remunerazione
della capacita' produttiva di energia elettrica e di espropriazione
per pubblica utilita'.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni
urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il
recupero di potenza di energia elettrica, e' convertito in legge con
le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro due mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per
assicurare, anche nel medio termine, il raggiungimento e il
mantenimento di condizioni economiche per garantire un adeguato
livello di capacita' di produzione di energia elettrica, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere un sistema competitivo per la remunerazione della
capacita' di produzione;
b) consentire, al fine di incentivare l'ingresso di nuova
capacita' produttiva, la possibilita' di concorrere al sistema di cui
alla lettera a) anche per capacita' di nuova realizzazione;
c) prevedere un sistema di garanzie da fornire e sanzioni, non
inferiori agli oneri di sostituzione e non superiori al doppio degli
stessi, per gli operatori che non rispettano gli impegni quantitativi
e temporali assunti.
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro due mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, disposizioni integrative e
correttive del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
al fine di adattarne le disposizioni alle particolari caratteristiche
delle infrastrutture lineari energetiche sulla base dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione, unificazione e semplificazione dei
procedimenti; b) semplificazione delle procedure di notifica e di
pubblicita' dei procedimenti;
c) applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti in corso.
4. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi sulla base del
decreto-legge 3 luglio 2003, n. 158.
5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2474):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro delle attivita' produttive
(Marzano), l'8 settembre 2003.
Assegnato alle commissioni riunite 10ª (Industria,
commercio, turismo), e 13ª (Territorio, ambiente, beni
ambientali), in sede referente, il 13 settembre 2003 con
pareri delle commissioni 1ª, 5ª e Giunta per gli affari
delle Comunita' europee; Commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite 10ª e 13ª, in
sede referente, il 18, 23, 24 settembre 2003.
Esaminato in aula il 25 e 30 settembre 2003 e
approvato il 1° ottobre 2003.
Camera dei deputati (atto n. 4332):
Assegnato alla X commissione (Attivita' produttive,
commercio e turismo), in sede referente, il 2 ottobre 2003
con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII, XIV e
Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il
7, 9, 14, 15 e 16 ottobre 2003.
Esaminato in aula il 20, 21 ottobre 2003 ed
approvato il 22 ottobre 2003.
Avvertenza:
Il decreto-legge 28 agosto 2003, n. 239, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
200 del 29 agosto 2003.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge
di conversione e corredato delle relative note e'
pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla
pag. 22.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 29
agosto 2003, n. 239
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: "Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio," sono inserite le seguenti: "fatto salvo quanto
previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110,"; le parole:
"fino al 31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "fino al
30 giugno 2005" e prima delle parole: "centrali termoelettriche" e'
inserita la seguente: "singole";
al comma 2, le parole: "assicurano in ogni caso il rispetto dei"
sono sostituite dalle seguenti: "rispettano i";
al comma 3, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 2005" ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano alla
laguna di Venezia".
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
"ART. 1-bis. - (Provvedimenti finalizzati alla riduzione del
rischio di distacchi di energia elettrica). - 1. Allo scopo di
ridurre al massimo il rischio di distacchi di energia elettrica per
l'utenza diffusa, il Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e'
autorizzato ad emanare, su motivata e documentata segnalazione del
Gestore della rete di trasmissione nazionale, appositi decreti
finalizzati a promuovere o accelerare la riprogrammazione
dell'utilizzo degli impianti idroelettrici, la concentrazione delle
manutenzioni, la possibile riattivazione di impianti in arresto di
lunga durata e l'incremento della capacita' interrompibile.
ART. 1-ter. - (Misure per l'organizzazione e lo sviluppo della
rete elettrica e la terzieta' delle reti). - 1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
nel rispetto dei principi di salvaguardia degli interessi pubblici
legati alla sicurezza ed affidabilita' del sistema elettrico
nazionale e di autonomia imprenditoriale dei soggetti attualmente
proprietari delle reti di trasmissione elettrica, sono definiti i
criteri, le modalita' e le condizioni per l'unificazione della
proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di
trasmissione, la gestione del soggetto risultante dalla unificazione,
ivi inclusa la disciplina dei diritti di voto e la sua successiva
privatizzazione.
2. Il Ministro delle attivita' produttive emana gli indirizzi per
lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e
di gas naturale e approva i relativi piani di sviluppo predisposti,
annualmente, dai gestori delle reti di trasporto.
3. Al fine di cui al comma 1, all'articolo 3 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "gestisce la rete senza discriminazione
di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di
manutenzione e di sviluppo della rete, a carico delle societa' di cui
al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "gestisce la rete, di cui
puo' essere proprietario, senza discriminazione di utenti o categorie
di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo
della rete, a proprio carico, se proprietario della rete, o a carico
delle societa' proprietarie";
b) al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con
analogo decreto, si provvede ad integrare o modificare la concessione
rilasciata in tutti i casi di modifiche nell'assetto e nelle funzioni
del gestore e, comunque, ove il Ministro delle attivita' produttive
lo ritenga necessario, per la migliore funzionalita' della
concessione medesima all'esercizio delle attivita' riservate al
gestore";
c) al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: "coloro che ne
abbiano la disponibilita'," sono inserite le seguenti: "fatta
eccezione per il gestore della rete di trasmissione nazionale in
relazione alle attivita' di trasmissione e dispacciamento,";
d) al comma 8, al termine del primo periodo, sono inserite le
seguenti parole: "nel caso in cui non ne sia proprietario;
altrimenti, il gestore risponde direttamente nei confronti del
Ministero delle attivita' produttive della tempestiva esecuzione
degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete deliberati".
4. Ciascuna societa' operante nel settore della produzione,
importazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del
gas naturale, anche attraverso le societa' controllate, controllanti,
o controllate dalla medesima controllante, e comunque ciascuna
societa' a controllo pubblico, non puo' detenere, direttamente o
indirettamente, a decorrere dal 1° luglio 2007, quote superiori al 20
per cento del capitale delle societa' che sono proprietarie e che
gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas
naturale.
5. Ai soli fini di cui al comma 4 non sono considerate reti
nazionali di trasporto le infrastrutture di lunghezza inferiore a 10
chilometri necessarie unicamente alla connessione degli impianti alla
rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, nonche' le
infrastrutture realizzate al fine di potenziare la capacita' di
importazione per le quali e' consentita l'allocazione di una quota
della loro capacita' secondo le modalita' di cui all'articolo
1-quinquies, comma 6.
ART. 1-quater. - (Disposizioni per la realizzazione di impianti di
produzione di energia elettrica e di terminali di rigassificazione di
gas naturale liquefatto). - 1. Al fine di conferire un elevato grado
di certezza agli investimenti previsti nel settore energetico e
consentire un'adeguata programmazione nello sviluppo delle reti
infrastrutturali dell'energia, l'autorizzazione rilasciata ai sensi
del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 1998, n. 53, concernente la realizzazione o il
ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a
300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro
dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione e'
divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali
ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio
ai lavori di realizzazione dell'iniziativa.
2. Il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi
necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle
autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi
dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione
ha l'obbligo di segnalare e documentare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 stabilisce il termine
previsto per l'entrata in esercizio dell'impianto.
4. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 trasmette,
all'amministrazione che rilascia l'autorizzazione medesima, copia
della comunicazione di inizio lavori effettuata nei confronti del
comune competente, nonche' la comunicazione di entrata in esercizio
dell'impianto.
5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere prorogato
dall'amministrazione medesima in relazione alla intervenuta
difficolta' realizzativa dello specifico progetto o per cause di
forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di
segnalare e documentare.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente
articolo si applicano anche ai titolari di concessioni o di
autorizzazioni per la realizzazione di terminali di rigassificazione
di gas naturale liquefatto. In tal caso, il termine di dodici mesi di
cui al comma 1 decorre dalla data di ottenimento dell'ultima delle
autorizzazioni necessarie alla costruzione del terminale di
rigassificazione e delle opere ad esso connesse e indispensabili,
ulteriori a quella di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre
2000, n. 340, relative all'applicazione del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334, e al rilascio dell'eventuale concessione
demaniale per la costruzione del terminale, nonche'
all'autorizzazione delle eventuali infrastrutture e opere connesse
indispensabili per l'esercizio del terminale e sottoposte ad autonomo
iter autorizzativo.
7. Ai soggetti titolari di autorizzazioni o di concessioni di cui
ai commi 1 e 6 e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria
mensile, per un massimo di dodici mesi a partire dal quinto mese di
ritardo dell'entrata in esercizio dell'impianto rispetto al termine
stabilito al comma 3, come eventualmente modificato in base alle
disposizioni di cui al comma 5. L'ammontare della sanzione e'
stabilito in 500 euro al mese per MW di potenza elettrica installata
e in 50 euro al mese per milione di metri cubi annui di capacita' di
rigassificazione installata, rispettivamente per le opere di cui ai
commi 1 e 6.
8. Il Ministro delle attivita' produttive comunica trimestralmente
alle competenti Commissioni parlamentari l'andamento delle
autorizzazioni di cui al comma 1.
ART. 1-quinquies. - (Disposizioni per la sicurezza e la
funzionalita' del settore elettrico). - 1. Gli impianti di
generazione di energia elettrica di potenza nominale maggiore di 10
MVA sono mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o
dai titolari dell'autorizzazione e possono essere messi
definitivamente fuori servizio secondo termini e modalita'
autorizzati dall'amministrazione competente, su conforme parere del
Ministero delle attivita' produttive, espresso sentito il Gestore
della rete di trasmissione nazionale in merito al programma temporale
di messa fuori servizio.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il Ministro delle attivita'
produttive, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas e previo parere del Gestore della rete di trasmissione nazionale,
definisce gli standard di efficienza degli impianti e le relative
modalita' di verifica. In caso di mancato rispetto degli standard di
cui al primo periodo, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
irroga le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c),
della legge 14 novembre 1995, n. 481.
3. Gli impianti idroelettrici di pompaggio sono gestiti dai
proprietari che assicurano al Gestore della rete di trasmissione
nazionale la massima disponibilita' degli impianti per la gestione
dei transitori e dei picchi di domanda. Tali impianti non concorrono,
per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, alla determinazione del
prezzo dell'energia elettrica, come individuato in base al sistema
delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79. Agli impianti idroelettrici di pompaggio e'
comunque riconosciuto, in tale periodo, il prezzo che si viene a
formare attraverso il medesimo sistema delle offerte.
4. All'articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
le parole da: "intesa come prodotto" fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: "calcolata annualmente quale rapporto fra
il consumo da pompaggio di ciascun impianto nell'anno precedente,
come risultante dai contatori di assorbimento, e il numero
convenzionale di 2.850 ore medie di funzionamento annuo per tale
tipologia di impianti. La metodologia di calcolo di cui al presente
comma decorre dal 1° gennaio 2004". Sono abrogati i commi 9 e 10
dello stesso articolo 28 della legge n. 388 del 2000.
5. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, dopo le parole: "Con provvedimento" sono inserite le
seguenti: "del Ministro delle attivita' produttive e sentito il
parere".
6. I soggetti non titolari di concessioni di trasporto e
distribuzione di energia elettrica che realizzano a proprio carico
nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di
altri Stati, in corrente continua o con tecnologia equivalente,
possono richiedere, per l'incremento della capacita' di
interconnessione, come risultante dal nuovo assetto di rete, una
esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei
terzi. L'esenzione e' accordata, caso per caso, per un periodo
compreso tra dieci e venti anni dalla data di entrata in esercizio
delle nuove linee, e per una quota compresa fra il 50 e l'80 per
cento delle nuove capacita' di trasporto realizzate, dal Ministero
delle attivita' produttive, sentito il parere dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas. In casi eccezionali, sentito il Gestore
della rete di trasmissione nazionale, l'esenzione si applica altresi'
ai dispositivi di interconnessione in corrente alternata, a
condizione che i costi e i rischi degli investimenti in questione
siano particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di
norma sostenuti al momento del collegamento di due reti di
trasmissione nazionali limitrofe mediante un dispositivo di
interconnessione in corrente alternata. Qualora la capacita' di nuova
realizzazione derivi da un'interconnessione con uno Stato membro
dell'Unione europea, l'esenzione e' accordata previa consultazione
delle autorita' competenti dello Stato interessato. Con decreto del
Ministro delle attivita' produttive sono definiti modalita' e criteri
per il rilascio dell'esenzione, nel rispetto di quanto previsto dalle
disposizioni comunitarie in materia.
7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce, entro e
non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le tariffe di remunerazione delle
reti di trasporto e distribuzione, per il successivo periodo
regolatorio, anche al fine di garantire le esigenze di sviluppo del
servizio elettrico, adottando criteri che includano la rivalutazione
delle infrastrutture, un valore del tasso di rendimento privo di
rischio almeno in linea con quello dei titoli di Stato a lungo
termine, nonche' una simmetrica ripartizione tra utenti e imprese
delle maggiori efficienze realizzate rispetto agli obiettivi definiti
con il meccanismo del price cap, applicato alle componenti tariffarie
destinate alla copertura dei costi operativi e degli ammortamenti.
8. Al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 2, sono soppressi gli ultimi due periodi;
b) all'articolo 6, comma 1, e' soppresso l'ultimo periodo;
c) all'articolo 6, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale puo'
modificare i profili di immissione e di prelievo dei contratti
bilaterali per motivi di incompatibilita' delle clausole contrattuali
con quanto disposto dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del presente
decreto, e comunque quando tali contratti pregiudichino gravemente la
sicurezza e l'efficienza del servizio elettrico. A tale scopo il
Gestore della rete di trasmissione nazionale definisce, in relazione
ai contratti bilaterali, i dati tecnici che devono essere trasmessi
al medesimo Gestore al fine di garantire la gestione in sicurezza del
sistema elettrico";
d) all'articolo 6, comma 3, al primo periodo, sono soppresse le
parole: "per i contratti bilaterali autorizzati in deroga al sistema
delle offerte di cui all'articolo 5" e: "entro trenta giorni dalla
richiesta dei soggetti interessati".
9. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale, entro il 31
maggio di ogni anno, presenta, per l'approvazione, al Ministro delle
attivita' produttive, a valere per l'anno successivo, un programma
per l'adeguamento e l'eventuale miglioramento dei sistemi di difesa
per la sicurezza del sistema elettrico, indicando il relativo impegno
economico per l'attuazione. L'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas determina, con propria delibera, gli opportuni adeguamenti
tariffari per la copertura dei costi di realizzazione del programma.
Per l'anno 2004 il programma suddetto e' presentato al Ministro delle
attivita' produttive entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
ART. 1-sexies. - (Semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per
gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW
termici). - 1. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio
degli elettrodotti, degli oleodotti e dei gasdotti, facenti parte
delle reti nazionali di trasporto dell'energia, e' rilasciata dalle
amministrazioni statali competenti mediante un procedimento unico
secondo i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il
termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda.
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1,
entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro delle attivita'
produttive, sono emanate norme concernenti il procedimento di cui al
medesimo comma 1 e individuati l'autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione unica e gli atti che sono sostituiti dalla
medesima autorizzazione.
3. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte
le procedure di valutazione di impatto ambientale, il procedimento
unico deve essere concluso nel termine di quattro mesi dalla data di
presentazione della domanda.
4. L'autorizzazione comprende la dichiarazione di pubblica
utilita', e ne fa parte la valutazione di impatto ambientale, ove
prevista dalla normativa vigente.
5. Le regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio di reti energetiche di competenza
regionale in conformita' ai principi e ai termini temporali di cui al
presente articolo, prevedendo che, per le opere che ricadono nel
territorio di piu' regioni, le autorizzazioni siano rilasciate
d'intesa tra le regioni interessate. In caso di inerzia o di mancata
definizione dell'intesa, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai
sensi dell'articolo 120 della Costituzione.
6. Lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di
programma con i quali sono definite le modalita' organizzative e
procedimentali per l'acquisizione del parere regionale nell'ambito
dei procedimenti autorizzativi delle opere inserite nel programma
triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale
e delle opere di rilevante importanza che interessano il territorio
di piu' regioni anche per quanto attiene al trasporto nazionale del
gas naturale e degli oli minerali.
7. Le norme del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004.
8. Per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia
elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si applicano le
disposizioni del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55.
9. All'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, le parole: "previo parere conforme del" sono sostituite
dalle seguenti: "previo parere del"".
Al titolo del decreto-legge, dopo le parole: "disposizioni urgenti
per la sicurezza" sono inserite le seguenti: "e lo sviluppo".