MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 novembre 2003
Protezione   transitoria   accordata   a   livello   nazionale   alla
denominazione  «Lardo  di  Colonnata»  per  la quale e' stata inviata
istanza   alla   Commissione   europea   per  la  registrazione  come
indicazione geografica protetta.

                        IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto  il  regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  CEE  n.  2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
  Vista  la  domanda presentata dall'Associazione Tutela del Lardo di
Colonnata,  con  sede in ColonnataCarrara (Massa), piazza Palestro n.
3,  intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Lardo di
Colonnata», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;
  Vista la nota protocollo n. 66881 del 27 dicembre 2002 con la quale
il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ritenendo che la
predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  l'Associazione  Tutela  Lardo  di
Colonnata,  ha  chiesto  la  protezione  a  titolo  transitorio della
stessa,  ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE n. 2081/92
come  integrato all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CE n. 535/97
sopra  richiamato,  espressamente esonerando lo Stato italiano, e per
esso  il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque
responsabilita',   presente   e   futura,  conseguente  all'eventuale
accoglimento   della  citata  istanza  della  indicazione  geografica
protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati
che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1, paragrafo 2, del citato
regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della  denominazione «Lardo di
Colonnata»,  in  attesa  che  l'organismo  comunitario  decida  sulla
domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione Lardo
di Colonnata, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello
nazionale  della  denominazione  «Lardo  di  Colonnata»,  secondo  il
disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo
comunitario e allegato al presente decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento CEE n.
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo  2, del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo
1997, alla denominazione «Lardo di Colonnata».

      
                               Art. 2.
  La  denominazione  «Lardo  di  Colonnata»  e' riservata al prodotto
ottenuto  in  conformita'  al  disciplinare  di  produzione trasmesso
all'organismo  comunitario  con  nota n. 66881 del 27 dicembre 2002 e
allegato al presente decreto.

      
                               Art. 3.
  La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale
mancata  registrazione  comunitaria  della  denominazione  «Lardo  di
Colonnata»,  come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti
che  si  avvalgono  della  protezione  a  titolo  transitorio  di cui
all'art. 1.

      
                               Art. 4.
  La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a
decorrere  dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una decisione sulla
domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 novembre 2003
                                         Il direttore generale: Abate

      
                                                             Allegato
  DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
                        «LARDO DI COLONNATA»
                               Art. 1.
                            Denominazione
    L'indicazione   geografica   protetta  «Lardo  di  Colonnata»  e'
riservata  esclusivamente  al prodotto di salumeria che risponde alle
condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
                               Art. 2.
                         Zona di produzione
    La  zona  di produzione del «Lardo di Colonnata» e' rappresentata
esclusivamente da Colonnata, frazione montano collinare del comune di
Carrara,  provincia  di  Massa Carrara, come meglio individuata dalla
cartografia allegata.
                               Art. 3.
                      Descrizione del prodotto
3.1. Materia prima e ingredienti.
    Gli allevamenti dei suini destinati alla produzione del «Lardo di
Colonnata»  debbono  essere  situati  nel  territorio  delle seguenti
regioni:  Toscana,  Emilia-Romagna,  Veneto,  Friuli-Venezia  Giulia,
Lombardia, Piemonte, Umbria, Marche, Lazio e Molise.
    Il   «Lardo   di  Colonnata»  e'  ottenuto  dai  tagli  di  carne
corrispondenti allo strato adiposo (ripulito dalla parte sugnosa) che
ricopre  il  dorso  dalla  regione occipitale fino alle natiche e che
lateralmente  arriva  fino  alla  pancetta.  Lo  spessore deve essere
superiore ai 3 cm.
    Gli ingredienti per la lavorazione e la stagionatura del prodotto
sono:  sale  marino  naturale,  pepe nero macinato, rosmarino fresco,
aglio sbucciato e spezzettato grossolanamente. Detti ingredienti sono
tassativi,  restando  in ogni caso alla discrezione del produttore la
determinazione delle quantita' degli stessi.
    Il  produttore potra', inoltre, utilizzare altre spezie, intere o
macinate,  in  particolare cannella, anice stellato, coriandolo, noce
moscata e chiodi di garofano ed altre erbe aromatiche, in particolare
salvia e origano.
    Sono  esclusi  le  sostanze  liofilizzate,  gli  aromi  naturali,
naturidentici ed artificiali, conservanti, additivi e starters.
3.2. Metodo di produzione.
    Le   caratteristiche   microclimatiche  presenti  nella  zona  di
elaborazione sono determinanti nella dinamica del ciclo produttivo.
    La  lavorazione  e' stagionale e si svolge da settembre a maggio,
compresi, di ogni anno. Il lardo deve essere lavorato fresco. Entro e
non oltre 72 ore dalla macellazione deve essere rifilato, massaggiato
con  sale  e  collocato  nelle  apposite  vasche di marmo, localmente
denominate  conche,  preventivamente strofinate con aglio, alternando
strati  di  lardo  con  gli altri ingredienti fino al riempimento del
recipiente. Al termine dell'operazione, sulla conca verra' apposto il
coperchio.  Le  conche  sono  contenitori  di marmo bianco a forma di
vasca,  realizzate  con materiale proveniente dall'agro marmifero dei
«Canaloni»  del  bacino  di  Colonnata,  che presenta peculiarita' di
composizione  e  struttura indispensabili all'ottimale stagionatura e
maturazione  del  prodotto.  Le  conche possono essere ricavate dallo
svuotamento  di un unico blocco di marmo oppure da lastre di spessore
non  inferiore  ai 2 cm opportunamente assemblate. Per quanto attiene
al  coperchio  delle  conche, questo sara' di marmo o altro materiale
idoneo.  Il  lardo  dovra'  riposare  all'interno delle conche per un
periodo  di  stagionatura  non inferiore ai sei mesi. La stagionatura
deve   avvenire   in   locali   poco  areati  e  privi  di  qualsiasi
condizionamento  forzato,  in  modo  da non compromettere la naturale
umidita'  dell'ambiente. Durante la stagionatura il produttore dovra'
verificare  la  consistenza  della c.d. «salamora», che e' il liquido
rilasciato  dal  lardo a seguito del prolungato contatto con il sale.
Qualora il lardo non formasse «salamora» in quantita' sufficiente, il
produttore  potra'  integrare  il  quantitativo  della stessa con una
soluzione  fredda di acqua satura di cloruro di sodio, ottenuta dallo
scioglimento  di  sale  marino,  nella misura occorrente all'ottimale
conservazione del prodotto.
3.3. Caratteristiche del prodotto.
    All'atto  dell'immissione  al  consumo  il  «Lardo  di Colonnata»
presenta le seguenti caratteristiche:
      caratteristiche fisiche:
        forma:  variabile, indicativamente rettangolare; spessore non
inferiore ai 3 cm;
        aspetto  esterno:  la  parte  inferiore  conserva  la cotenna
mentre  quella  superiore  e' ricoperta dal sale di stagionatura reso
scuro  dalle  piante  aromatiche e dalle spezie; puo' essere presente
una striscia di magro.
    Nel complesso il prodotto appare umido, di consistenza omogenea e
morbida, di colore bianco, leggermente rosato o vagamente brunito.
    Caratteristiche organolettiche:
      profumo: fragrante e ricco di aromi;
      sapore:  gusto delicato e fresco, quasi dolce, finemente sapido
se  proveniente  dalla  zona  delle  natiche,  arricchito  dalle erbe
aromatiche e le spezie usate nella lavorazione.
3.4. Confezionamento.
    Il prodotto viene posto in commercio in tranci di peso variabile,
da 250 a 5000 grammi, confezionati sottovuoto in imballaggio plastico
o  di  altro materiale idoneo ovvero in altre forme tali da garantire
il mantenimento delle sue caratteristiche organolettiche.
    Il  lardo  potra'  essere commercializzato anche affettato ovvero
macinato    e   opportunamente   confezionato.   Le   operazioni   di
preaffettatura  e  macinatura con successivo confezionamento potranno
avvenire  esclusivamente  nella  zona  di  produzione  e non dovranno
pregiudicare le caratteristiche organolettiche del prodotto.
    Il rivenditore finale potra' procedere all'affettatura sul banco,
avendo  cura  di salvaguardare lo speciale sigillo non riutilizzabile
di cui all'art. 4.
                               Art. 4.
                            Etichettatura
    La  confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri
di  stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e
relative  menzioni  (in conformita' alle prescrizioni del regolamento
CE  n.  1726/98  e  successive  modificazioni)  e  alle  informazioni
corrispondenti ai requisiti di legge, le seguenti indicazioni:
      «Lardo   di   Colonnata»  seguita  dalla  dicitura  indicazione
geografica  protetta ovvero dalla sua sigla IGP in caratteri maggiori
rispetto  a qualunque altra dicitura riportata in etichetta; il nome,
la   ragione   sociale,   l'indirizzo   dell'azienda   produttrice  e
confezionatrice;   il   logo   del  prodotto,  consistente,  come  da
riproduzione sotto riportata, in una figura romboidale formata da una
superficie  a bordi frastagliati con all'interno la figura in profilo
di  un  maiale con sopra delle creste montane di dimensioni mm 73x 73
con   nello   spazio   sottostante  centralmente  la  scritta  «IGP»,
sovrastata  dalla scritta «Lardo di Colonnata» in due righe occupanti
uno   spazio  misurato  in  linea  orizzontale  di  mm  73.  Le  zone
delimitanti le figure sono di colore verde e rosa, mentre le scritte,
ottenute  con  il carattere tipografico Galliard sono di colore nero.
Il  logo si potra' adattare proporzionalmente alle varie declinazioni
di  utilizzo. Il produttore avra' cura, prima del confezionamento, di
apporre  anche  sulla cotenna del lardo, in corrispondenza di uno dei
lati  minori  del trancio, lo speciale sigillo non riutilizzabile che
riproduce,  o  reca un cartellino che riproduce, il predetto logo del
prodotto.
    Nell'ipotesi  di  preaffettatura o macinatura con relativo idoneo
confezionamento,  qualora  non sia possibile apporre o conservare sul
prodotto  lo  speciale  sigillo  di  cui sopra, il logo dovra' essere
apposto unicamente sulla confezione.
    I riferimenti del colore espressi in pantone sono i seguenti:

                ----> Vedere logo di pag. 39  <----

    E'   vietata   l'aggiunta   di   qualsiasi   qualificazione   non
espressamente prevista. E' tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni
che facciano riferimento a marchi privati, purche' questi non abbiano
significato   laudativo   o  siano  tali  da  trarre  in  inganno  il
consumatore, dell'indicazione del nome dell'azienda suinicola dai cui
allevamenti   il   prodotto  deriva,  nonche'  di  altri  riferimenti
veritieri  e  documentabili  che  siano  consentiti  dalla  normativa
comunitaria,  nazionale  o  regionale e non siano in contrasto con le
finalita' e i contenuti del presente disciplinare.
    La designazione «Lardo di Colonnata» e' intraducibile.
                               Art. 5.
           Elementi che comprovano l'origine del prodotto
    Gli   elementi   che   comprovano  l'origine  del  prodotto  sono
costituiti da:
      riferimenti   storici,   quali   le   molteplici  testimonianze
attestanti  nel  tempo  il  legame  esclusivo con il territorio della
particolare   forma   di   lavorazione  e  conservazione  del  lardo,
l'attribuzione  della fama del Paese a tale attivita', la presenza in
loco di conche di marmo risalenti ai secoli XVII, XVIII e XIX;
      riferimenti  religiosi,  quali  il  culto  locale di S. Antonio
Abate,  considerato nei secoli ispiratore delle guarigioni del «fuoco
sacro»  attraverso  applicazioni  di  lardo  sulla  pelle, nonche' la
dedica  della  chiesa  parrocchiale  a  S.  Bartolomeo,  patrono  dei
macellai;
      riferimenti  culturali, come lo svolgimento di una tradizionale
sagra del lardo in coincidenza con la festa di S. Bartolomeo;
      riferimenti  gastronomici,  quali  le numerose attestazioni nel
tempo  sulla  bonta'  del  prodotto  unite  alle  informazioni  sulla
provenienza esclusiva del prodotto da Colonnata;
      riferimenti   sociali   ed  economici,  quali  la  presenza  di
produttori  che  da  anni  effettuano  questo  tipo di produzione con
metodi leali e costanti.
    La   tracciabilita'   del   prodotto   e'   comprovata,  inoltre,
dall'iscrizione  degli  allevatori, dei macellatori, dei produttori e
confezionatori in apposito elenco tenuto dalla struttura di controllo
di cui all'art. 7.
                               Art. 6.
          Elementi che comprovano il legame con l'ambiente
    Gli  elementi  che  comprovano  il  legame  con  l'ambiente  sono
rappresentati da:
      fattori  geografici  e  climatici,  consistenti nell'altitudine
abbastanza  elevata,  nella  accentuata umidita' dell'ambiente, nelle
temperature estive non eccessive e nelle limitate escursioni termiche
giornaliere  e  annuali,  che  nell'insieme  generano  un  microclima
esclusivo particolarmente adatto alla lavorazione e conservazione del
prodotto in maniera naturale;
      fattori  economici e sociali, consistenti nel forte radicamento
dell'attivita'  di  produzione  nella  vita  dei cavatori di marmo di
Colonnata,  i  quali  hanno potuto disporre di un alimento fortemente
calorico,  necessario  per  sopportare  le  proibitive  condizioni di
lavoro nelle cave;
      fattori  produttivi,  consistenti nella facile reperibilita' in
loco  della materia prima, degli ingredienti di base e dello speciale
marmo  (proveniente dalla localita' dei «Canaloni») necessario per la
conservazione  del  prodotto,  nella  permanenza  del  prodotto nella
particolare   atmosfera   delle   «cantine»   di  Colonnata,  nonche'
nell'utilizzo di metodiche di lavorazione e conservazione consolidate
nel tempo in forme leali e costanti.
                               Art. 7.
                          C o n t r o l l i
    Il  controllo  sulla I.G.P. «Lardo di Colonnata» e' svolto da una
struttura  di controllo conformemente a quanto stabilito dall'art. 10
del regolamento CEE 2081/92.