MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 10 aprile 2006
Disciplina  per la concessione dei contributi per la realizzazione di
progetti,  finalizzati  all'adozione  e  diffusione di sistemi per la
tracciabilita' dei prodotti agricoli ed agroalimentari.

                        IL CAPO DIPARTIMENTO
                     delle politiche di sviluppo

  Vista  la  legge 23 dicembre 1999, n. 499, «Razionalizzazione degli
interventi  nei  settori  agricolo, agroalimentare, agroindustriale e
forestale»;
  Visto  in  particolare,  l'art.  4  della suddetta legge n. 499/99,
relativo al finanziamento delle attivita' di competenza del Ministero
delle politiche agricole e forestali;
  Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
n.  5001  del  13 febbraio  2002 ed in particolare quanto previsto in
ordine  all'azione  relativa alla raccolta, elaborazione e diffusione
d'informazione dei dati ecc.;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n.
79,  «Regolamento  recante  la  riorganizzazione  del Ministero delle
politiche agricole e forestali»;
  Visto  il  regolamento  CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  28 gennaio  2002,  che  stabilisce  i  principi  e  i
requisiti  generali della legislazione e della sicurezza dei prodotti
alimentari e dei mangimi ed in particolare l'art. 18;
  Considerata  la  necessita' di determinare i criteri e le modalita'
per la concessione di contributi in relazione alle iniziative dirette
alla  definizione  degli strumenti attinenti la tracciabilita', anche
differenziata per filiera, dei prodotti alimentari in coerenza con il
citato  reg. 178/2002, prevedendo nel contempo adeguati sostegni alla
loro diffusione;
  Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio di Stato, nell'adunanza
generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che, per realizzare
l'esigenza  di trasparenza ed imparzialita' cui e' preordinato l'art.
12  della  legge 241/90, l'Amministrazione puo' procedere nella forma
del  decreto  ministeriale,  senza  che  quest'ultimo  rivesta natura
regolamentare;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                        Campo di applicazione

  1. Il presente decreto disciplina la concessione dei contributi per
la realizzazione di progetti finalizzati all'adozione e diffusione di
sistemi    per   la   tracciabilita'   dei   prodotti   agricoli   ed
agroalimentari.

      
                               Art. 2.

                              Priorita'

  1.  Nell'assegnazione  dei contributi di cui all'art. 1 verra' data
priorita'   ai   progetti   rispondenti   agli  obiettivi  strategici
individuati dalla Direttiva annuale del Ministro ed a quelli inerenti
la   sicurezza   alimentare   anche  con  riferimento  ad  iniziative
divulgative  nel  settore dell'educazione alimentare di carattere non
sanitario, presentati:
    a) da  enti/organizzazioni  operanti  nelle  filiere  agricole  o
agroalimentari di maggior rilevanza strategica ed economica;
    b) dagli enti pubblici e/o enti economici di diritto pubblico.
  2.  Saranno  inoltre  assegnati  i  contributi di cui all'art. 1 ai
progetti, relativi ai temi di cui al comma 1:
    a) che  costituiscono  prosecuzione  di  progetti  gia' ammessi a
contributo;
    b) presentati  da  soggetti  che  possiedono  adeguate competenze
tecnico-scientifiche nel settore agroalimentare.

      
                               Art. 3.

                 Criteri di erogazione di contributo

  1. I contributi di cui all'art. 1 possono essere erogati:
    a) sino  al  95% della spesa ammessa per gli enti di cui all'art.
2, comma 1, e per gli enti non aventi scopo di lucro;
    b) sino al 75% della spesa ammessa per i soggetti privati.
  2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati, compatibilmente con
le disponibilita' di cassa sul bilancio del Ministero:
    a) per  il  30%  come  anticipazione,  dopo  la registrazione del
decreto di concessione;
    b)  per  il  30% come secondo acconto, dietro presentazione della
rendicontazione  amministrativo-contabile, relativa all'anticipazione
di cui alla precedente lettera a);
    c)  per  il  40%  a  saldo,  dietro presentazione della relazione
conclusiva      sul      progetto     e     della     rendicontazione
amministrativo-contabile finale.
  3.  Eventuali varianti che si dovessero rendere necessarie in corso
d'opera,  dovranno essere preventivamente sottoposte all'approvazione
del Ministero.

      
                               Art. 4.

      Modalita' di presentazione delle richieste di contributo

  1.  Le  richieste  di contributo di cui all'art. 2, comma 2, devono
essere  presentate al Ministero delle politiche agricole e forestale,
Dipartimento  delle  politiche  di sviluppo, via XX Settembre n. 20 -
00187  Roma,  entro  il  30 maggio  di  ciascun  anno, utilizzando il
modello allegato al presente decreto.
  L'Amministrazione   si  riserva  di  fissare  nuovi  termini  della
presentazione  dei  progetti  ove rimanessero risorse disponibili sul
bilancio.

      
                               Art. 5.

                     Commissione di valutazione

  1.  La  valutazione dei progetti e delle relative rendicontazioni e
rapporti  finali,  sara' effettuata da parte di apposita commissione,
istituita con decreto del capo dipartimento.

      
                               Art. 6.

                             Abrogazione

  1.  Il decreto ministeriale 3 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  del  6 luglio 2004, n. 156, e successive modificazioni, e'
abrogato.

      
                               Art. 7.

                         Disposizioni finali

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  divulgato  attraverso  il  sito internet del
Ministero      delle      politiche      agricole     e     forestali
www.politicheagricole.it
    Roma, 10 aprile 2006
                                  Il capo del Dipartimento: Cacopardi

      
                                                             Allegato

               ----> Vedere Allegato a pag. 79  <----