MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI
DECRETO 9 novembre 2006
Autorizzazione al laboratorio «Chemical Control Srl», per l'intero
territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel
settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune
prove.
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in
vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche
protette»;
Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le
D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini
italiani;
Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o
a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono
possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna
denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai
competenti organi;
Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di
oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono
essere accertate da laboratori autorizzati;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante
attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari
in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante
modalita' per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo
2000;
Vista la richiesta presentata in data 19 ottobre 2006 dal
laboratorio «Chemical Control Srl», ubicato in Madonna dell'Olmo
(Cuneo), via Celdit n. 2, volta ad ottenere l'autorizzazione, per
l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi
nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle
prove elencate in allegato al presente decreto;
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle
prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in
particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2003
l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al
presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle
prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un
organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in
ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il
rilascio dell'autorizzazione in argomento;
Autorizza
il laboratorio «Chemical Control Srl», ubicato in Madonna dell'Olmo
(Cuneo), via Celdit n. 2, per l'intero territorio nazionale, al
rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi
valore ufficiale.
Le prove di analisi, per le quali il laboratorio e' autorizzato,
sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante
del presente decreto.
Il responsabile del laboratorio e' il dott. Giuseppe Chiappetta.
L'autorizzazione ha validita' fino al 31 ottobre 2007 data di
scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido
per tutto il detto periodo.
La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima
della scadenza.
Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di
comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti
sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del
laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo
svolgimento delle prove.
L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di
comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, e' necessario
indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di
analisi autorizzate.
L'Amministrazione si riserva la facolta' di verificare la
sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il
provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione
sara' revocata in qualsiasi momento.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 9 novembre 2006
Il direttore generale: La Torre
Allegato
Denominazione della prova|Norma/metodo
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|Reg. CEE 2568/91 allegato XB + UNI EN ISO
Acidi grassi |5508 1998
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Acidita' |Reg. CEE 2568/91 allegato II
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p-Anisidina |UNI EN ISO 6885:2001
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Perossidi |NGD C35 1976
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Totox |MI 934 Rev. 3 2002