MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1 luglio 2006
Trasferimento agli armatori degli oneri blue box.

    IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

  Vista  la  legge  14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina
della pesca marittima e relativo regolamento di attuazione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante il regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  2004,  n.  153, recante
attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  2004,  n.  154, recante
modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura;
  Visto  il  regolamento  (CEE)  n.  2847/93  del 12 ottobre 1993 del
Consiglio,  che  ha  istituito  un  regime  di  controllo applicabile
nell'ambito della politica comune della pesca;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  686/1997  del  14 aprile 1997 del
Consiglio,  che  ha  sancito  l'obbligo  di  istituire  un sistema di
controllo  satellitare per i pescherecci comunitari, aventi lunghezza
fuori   tutto   superiore   a  24 metri,  denominato  V.M.S.  (Vessel
monitoring system), al fine di poter controllare le attivita' durante
le battute di pesca;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n. 2371/2002 del 20 dicembre 2002 del
Consiglio,  che ha esteso l'obbligo ai pescherecci di lunghezza fuori
tutto  superiore ai 18 metri a decorrere dal primo gennaio 2004, ed a
quelli  aventi  lunghezza  fuori  tutto  superiore  a  i  15  metri a
decorrere dal 1° gennaio 2005;
  Visti  i  risultati  del  periodo  sperimentale  del sistema V.M.S.
gestito  dal  Comando  generale del Corpo delle capitanerie di porto,
durante   il   quale   i   relativi   oneri   sono   stati  sostenuti
dall'amministrazione;
  Considerato  che  detti  oneri,  comprendenti  sia  i  costi  delle
trasmissioni satellitari dei dati, bordo/terra, che, per le unita' di
lunghezza  fuori  tutto  superiori  ai  24 metri, la manutenzione e/o
sostituzione  degli  apparati  di  bordo  (blue  box) a decorrere dal
1° luglio   2006  dovranno  essere  necessariamente  sostenuti  dagli
armatori  delle navi soggette al controllo satellitare, affinche' sia
assicurata  una  gestione  autonoma  degli apparati istallati a bordo
delle  rispettive navi da pesca per uniformarsi a quanto gia' avviene
negli altri Stati dell'Unione europea;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 2244/2003 del 18 dicembre 2003 della
Commissione  che  ha  statuito  un inderogabile divieto di effettuare
battute  di  pesca  alle  navi  comunitarie  soggette all'obbligo del
controllo  satellitare,  ovunque  esse  operino ed a quelle dei Paesi
terzi  che  operino  nelle  acque  comunitarie,  senza apparati o con
apparati    guasti    o    malfunzionanti,   salva   l'autorizzazione
dell'autorita' competente;
  Vista la legge 27 marzo 2004, n. 77;
  Ritenuta   la   necessita'   di   procedere  prioritariamente  alla
intestazione delle utenze satellitari a carico degli armatori di navi
soggette  all'obbligo  di  cui innanzi nonche' l'effettiva attuazione
delle  iniziative di cui sopra, in aderenza ai precetti comunitari, e
sanzionare eventuali inadempienze;
  Ritenuto  opportuno avviare la procedura perche' la Commissione, ad
integrazione  di  quelle  di cui all'art. 2 del citato regolamento n.
2244/2003,  e  nel  rispetto  dell'art.  22.3 del regolamento (CE) n.
2371/2002,   autorizzi   l'esenzione   dall'obbligo  del  sistema  di
localizzazione satellitare di alcune tipologie di unita' da pesca per
l'impatto  trascurabile  sulle  risorse  acquatiche vive in relazione
alla  specificita'  dell'attrezzo  adoperato  ed  alla distanza della
costa entro cui operano;
  Visto  l'atto esecutivo del 23 dicembre 2005, approvato con decreto
dirigenziale  in data 5 maggio 2006 in corso di registrazione, con il
quale  e'  stata  affidata  alla  «Agrisian  S.c.p.a.»  l'erogazione,
secondo  le  modalita'  e i tempi ivi indicati, dei servizi di cui al
piano  esecutivo allegato 1 allo stesso atto esecutivo necessari alla
conduzione   ed   evoluzione  del  sistema  informativo  relativo  al
controllo   satellitare  delle  attivita'  di  pesca  delle  navi  di
lunghezza  fuori  tutto  compresa  fra  i  15  e  i  24  m  di cui al
regolamento  (CE)  n.  2371  del  2002,  ed  al  sistema  riferito al
controllo delle navi di lunghezza fuori tutto superiore ai 24 metri;
  Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e
l'acquacoltura nella seduta del 20 giugno 2006;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E'  fatto  obbligo  agli  armatori  di  navi da pesca nazionali,
ovunque  esse  operino,  aventi  lunghezza fuori tutto superiore a 18
metri, dotate di apparato di controllo satellitare (c.d. blue box) di
provvedere  a  proprie  cure  e spese all'intestazione a proprio nome
delle  utenze  relative  al traffico satellitare generato tramite gli
apparati   di   bordo   per  il  funzionamento  del  sistema  V.M.S.,
attualmente  in carico all'amministrazione, e di sostenere i relativi
costi di gestione. Gli armatori delle unita' di lunghezza fuori tutto
superiore a 24 metri dovranno provvedere a proprie cure e spese anche
alla  intestazione  a  proprio  nome  dei  contratti  di manutenzione
ordinaria   e   straordinaria   degli   apparati   di  localizzazione
satellitare (c.d. blue box), e farsi carico dei relativi costi.
  2. L'obbligo dell'intestazione dei contratti per i suddetti servizi
dovra'  essere  attuato  entro e non oltre il 30 giugno 2006; in ogni
caso  l'assunzione  da  parte  degli  armatori  degli oneri economici
relativi alla gestione degli apparati di bordo (blue box) decorre dal
1° luglio  2006. Gli oneri di manutenzione per le unita' di lunghezza
fuori  tutto  compresa  tra  i  18  e  24 metri saranno assunti dagli
armatori   il   1° luglio   2008,   alla   scadenza   della  garanzia
contrattuale.
  3.  Gli  armatori  delle  navi  da  pesca  di lunghezza fuori tutto
compresa  tra  i  15 e 18 metri dovranno assumere gli oneri economici
relativi  al  traffico  satellitare a far data dal 1° gennaio 2007, e
quelli  relativi  alla  manutenzione  alla  scadenza  della  garanzia
contrattuale.

      
                               Art. 2.
  1.  I  centri  di  controllo  nazionale  e  d'area  del Corpo delle
capitanerie  di porto adotteranno tutte le misure necessarie ritenute
piu'  idonee  per  dare,  senza deroga alcuna, concreta attuazione al
presente decreto.
  2. I centri di controllo di area pesca autorizzano, in applicazione
dell'art. 11.2 del regolamento n. 2244/2003, l'uscita dei pescherecci
in  attesa  di  riparazione  della  blue  box,  al  verificarsi delle
seguenti condizioni:
    a) sia   gia'   stata   fissata   la   data   dell'intervento  di
manutenzione;
    b) il  peschereccio non sia in corso per piu' di tre volte, negli
ultimi dodici mesi in sanzioni per una delle seguenti infrazioni:
      1) pesca in zone o tempi vietati;
      2) pesca nelle acque di uno Stato estero;
      3) pesca in aree protette o in zona di tutela biologica;
      4) pesca con reti spadare;
      5) manomissioni o oscuramento della blue box.

      
                               Art. 3.
  1.  Agli  armatori  che  non ottemperino agli obblighi previsti dal
presente  decreto e' sospesa temporaneamente la licenza di pesca fino
alla eliminazione delle inadempienze.
  Ai  fini  della  sua  immediata applicazione il presente decreto e'
trasmesso  alle  Capitanerie di porto per l'affissione all'albo ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il  presente  decreto  e'  trasmesso all'organo di controllo per la
registrazione.
    Roma, 1° luglio 2006
                                               Il Ministro: De Castro
Registrato  alla  Corte  dei  conti  il  22 settembre 2006 Ufficio di
controllo  atti  Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4,
foglio n. 147