ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 2006
Disposizioni  urgenti  di protezione civile per fronteggiare la grave
situazione  di  emergenza,  determinatasi nello stabilimento Stoppani
sito nel comune di Cogoleto. (Ordinanza n. 3554).

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del
territorio  in  data 8 luglio 2002 recante la perimetrazione del sito
di interesse nazionale di Cogoleto - Stoppani;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
23 novembre  2006  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo stato di
emergenza  in  relazione  alla  grave  situazione determinatasi nello
stabilimento  Stoppani  sito  nel  comune di Cogoleto in provincia di
Genova;
  Considerata   la   grave   situazione   di   emergenza   ambientale
determinatasi  in  conseguenza  della  presenza  di  cromo esavalente
ubicato all'interno del medesimo stabilimento;
  Ravvisata  la  necessita'  ed  urgenza di porre in essere tutti gli
interventi  di  carattere straordinario per la messa in sicurezza dei
rifiuti  industriali  pericolosi  ubicati nello stabilimento Stoppani
sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova;
  Acquisita  l'intesa  della regione Liguria con nota 164647/1651 del
30 novembre 2006;
  D'intesa   con  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  e  di  cui alla nota GAB/2006/11345/B09 del
30 novembre 2006;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  L'avvocato  Giancarlo  Viglione  -  Vice  Capo di Gabinetto del
Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare e'
nominato  Commissario  delegato  per  il  superamento  dello stato di
emergenza di cui alla presente ordinanza.
  2.  Per  le  finalita'  di  cui al comma 1, il Commissario delegato
provvede:
    al  controllo  dell'esecuzione  del piano di caratterizzazione ad
opera  dei  privati  nella  parte  dell'area  perimetrata  ancora non
sottoposta a campionamento;
    alla  progettazione  degli  interventi  di  messa  in sicurezza e
bonifica del territorio, dei corpi idrici e dell'area marino-costiera
che  interessano  le  aree  pubbliche  o comunque di competenza della
pubblica   amministrazione   e  verifica  della  progettazione  degli
interventi di messa in sicurezza e bonifica del territorio, dei corpi
idrici  e  dell'area  marino-costiera  qualora  predisposti  da altri
soggetti obbligati ai sensi della normativa vigente;
    all'esecuzione  degli interventi di messa in sicurezza e bonifica
che  interessano  le  aree pubbliche o, comunque, di competenza della
pubblica amministrazione;
    alla definizione della tempistica e delle modalita' di esecuzione
degli  ulteriori  interventi  di  messa in sicurezza e bonifica nelle
parti di proprieta' privata dell'area perimetrata;
    al   controllo  sull'esecuzione  degli  interventi  di  messa  in
sicurezza  e bonifica messi in atto dai privati all'interno dell'area
perimetrata;
    all'intimazione e diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti
responsabili    per    lo    svolgimento    degli    interventi    di
caratterizzazione,  messa  in sicurezza e bonifica di loro competenza
ed  all'eventuale  esercizio  del  potere  sostitutivo,  in  caso  di
inadempienza  e di rivalsa, in danno dei medesimi, per le spese a tal
fine sostenute;
    al  monitoraggio  dei  singoli interventi di messa in sicurezza e
bonifica  che  interessano le aree pubbliche o comunque di competenza
della  pubblica  amministrazione  ed  alla verifica dell'attivita' di
monitoraggio  dei singoli interventi e della situazione ambientale da
effettuarsi a cura dei soggetti obbligati dalla normativa vigente;
    all'esercizio   delle  azioni  tecniche  e  amministrative  e  di
rappresentanza  in  sede  giudiziaria  per  il risarcimento del danno
ambientale di cui alla parte sesta del decreto legislativo n. 152 del
2006;
    all'espletamento   di   tutte  le  altre  attivita'  strettamente
connesse al superamento del contesto emergenziale.
  3.  I  progetti  di  bonifica  sono  predisposti nel rispetto delle
disposizioni  di  cui  al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
sono  approvati  dal  Commissario  delegato  d'intesa  con la regione
Liguria.
  4.  Il  Commissario delegato, per le attivita' di cui alla presente
ordinanza  si  avvale  della  collaborazione  degli Uffici regionali,
degli  Enti  pubblici  anche  locali,  dei Dipartimenti universitari,
delle   Societa'  con  capitale  interamente  detenuto  dallo  Stato,
dell'Agenzia  regionale  per  la  protezione  dell'ambiente  e  per i
servizi   tecnici,   dell'Istituto   per  la  ricerca  scientifica  e
tecnologica applicata al mare.
  5.  Il  Commissario  delegato  e' altresi' autorizzato ad avvalersi
della  collaborazione  del  personale  attualmente  dipendente  dalla
Immobiliare Val Lerone S.p.A. e alla realizzazione delle attivita' di
formazione  e  di  specializzazione  dello  stesso nelle attivita' di
bonifica di propria competenza, mediante apposita convenzione.
  6. Nell'esercizio delle attivita' di cui alla presente ordinanza il
Commissario   delegato  opera  nel  rigoroso  rispetto  delle  misure
giurisdizionali  assunte  e  delle  iniziative  giudiziarie  in atto,
nonche'   di   quelle   eventualmente   adottate   o   da   adottarsi
successivamente  all'entrata  in  vigore  della  presente  ordinanza,
esperendo,  nella ricorrenza dei presupposti, le eventuali necessarie
iniziative  di  rivalsa  nei  confronti  dei  soggetti  concessionari
inadempienti.

      
                               Art. 2.
  1.   Per   l'attuazione  degli  interventi  di  cui  alla  presente
ordinanza,  che  sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica
utilita',   il   Commissario   delegato,   ove   non   sia  possibile
l'utilizzazione   delle   strutture   pubbliche,   puo'  affidare  la
progettazione  a  liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti,
delle deroghe di cui all'art. 5.
  2.  Il  Commissario  delegato puo', ove ritenuto necessario, indire
conferenze  dei  servizi,  entro sette giorni dall'acquisizione della
disponibilita'  dei  progetti.  Qualora alla conferenza di servizi il
rappresentante  di un'amministrazione invitata risulti assente, o non
dotato  di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza e' comunque
legittimata   a  deliberare.  Il  dissenso  manifestato  in  sede  di
conferenza  di  servizi  deve  essere  motivato  e  recare, a pena di
inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al
fine   dell'assenso.   In  caso  di  motivato  dissenso  espresso  da
un'amministrazione      preposta      alla     tutela     ambientale,
paesaggistico-territoriale,  del  patrimonio storico-artistico o alla
tutela  della  salute e della pubblica incolumita', la determinazione
e'  subordinata,  in  deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge
7 agosto  1990,  n.  241,  come  sostituito  dall'art. 11 della legge
11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente o della
Giunta   regionale,  secondo  che  il  dissenso  sia  stato  espresso
dall'Amministrazione statale o dall'Amministrazione regionale, che si
pronunciano entro sette giorni dalla richiesta.
  3.  I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, che
si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza
di  servizi  di  cui  al  comma  precedente,  in  deroga all'art. 17,
comma 24,  della  legge  15 maggio  1997,  n. 127, devono essere resi
dalle  amministrazioni  competenti entro sette giorni dalla richiesta
e,   qualora   entro  tale  termine  non  siano  resi,  si  intendono
inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
  4.  Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni
delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi
di  cui  alla  presente  ordinanza, il Commissario delegato una volta
emesso  il  decreto  di  occupazione  d'urgenza, prescindendo da ogni
altro adempimento, provvede alla redazione dello stato di consistenza
e  del  verbale  d'immissione in possesso dei suoli anche con la sola
presenza di due testimoni.
  5.  Per  gli  interventi  e  per  le opere da realizzarsi in ambiti
territoriali  in  cui siano gia' in corso di attuazione interventi ed
opere  connessi,  o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui
alla  presente  ordinanza,  il  Commissario  delegato  puo' procedere
all'unificazione  complessiva  delle attivita', per la cui attuazione
coordinata e' autorizzato, ove necessario, il ricorso alle deroghe di
cui all'art. 5, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie destinate
agli originari interventi ed opere.

      
                               Art. 3.
  1. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento
delle  iniziative  da  porre  in  essere  ai  sensi dell'ordinanza al
Commissario  delegato  e'  corrisposto un compenso da determinare con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  2.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  previste dalla presente
ordinanza,  il  Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi fino
ad  un  massimo  di  cinque  unita'  di  personale  appartenente alle
amministrazioni   pubbliche.   Tale   personale   e'  autorizzato  ad
effettuare   lavoro  straordinario  nel  limite  di  70  ore  mensili
pro-capite effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente
legislazione.
  3.  Per garantire il necessario supporto tecnico alle attivita' che
devono   essere   eseguite  per  il  superamento  dell'emergenza,  il
Commissario  delegato  puo'  avvalersi di non oltre tre esperti nelle
materie   tecniche,   giuridiche   ed  amministrative,  ai  quali  e'
corrisposta  un  indennita' mensile omnicomprensiva, ad eccezione del
solo trattamento di missione, cosi' come quantificata per gli esperti
di cui all'art. 1, comma 42, della legge 15 dicembre 2004, n. 308.
  4.   Gli   oneri   derivanti   dall'applicazione   dei   precedenti
commi gravano  sulle  risorse  finanziarie  assegnate  al Commissario
delegato.

      
                               Art. 4.
  1.  Il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare,  per le finalita' connesse all'individuazione, all'accertamento
ed   alla   quantificazione  del  danno  ambientale,  anche  mediante
l'effettuazione  di  accertamenti  in  campo,  si  avvale, nei limiti
temporali  di  vigenza  dello  stato  di  emergenza, di una unita' di
personale  estraneo  alla  pubblica  amministrazione, con contratto a
tempo   determinato,   da   retribuire   nel   limite  massimo  della
retribuzione  spettante  al  personale  del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare corrispondente alla fascia «C»
e di tre unita' di personale, comunque in servizio presso il medesimo
Dicastero ovvero presso istituti ed agenzie dallo stesso controllati,
cui e' autorizzata l'effettuazione di lavoro straordinario sino ad un
massimo di 70 ore mensili, che sara' retribuito in base all'attivita'
effettivamente resa ed alla qualifica di appartenenza.
  2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono
posti  a  carico  delle  risorse finanziarie assegnate al Commissario
delegato.

      
                               Art. 5.
  1.  Per il compimento in termini di somma urgenza, delle iniziative
previste   dalla  presente  ordinanza  il  Commissario  delegato,  e'
autorizzato,  ove  ritenuto  indispensabile e sulla base di specifica
motivazione,   a   derogare,   nel  rispetto  dei  principi  generali
dell'ordinamento  giuridico,  delle  direttive  comunitarie  e  della
direttiva  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre
2004, alle seguenti disposizioni normative:
    regio  decreto  18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche
ed integrazioni, articoli 3, 8, 11 e 19;
    regio  decreto  23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed
integrazioni, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
    decreto  legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7; 8, 9,
10,  13,  14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70,
75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130,132,141 e 241;
    decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n. 152, articoli 100, 101,
103,  105, 106, 107, 108, 113, 124, 125, 126, Tabella 3 dell'Allegato
5  relativamente ai parametrici di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8,  9,  16,  29,  30,  31,  32,  33,  34,  35,  36,  37, 42, 50, 51 e
articoli 191,  208, 212, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247,
248,  249,  250,  251,  252 (escluso il comma 7), 253, 269, 270, 271,
272, 273, 275, 276, 277, 278 e 281;
    legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1;
    legge  7  agosto, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni,
articoli 7, 8, 9, 10, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
    decreto  legislativo  10 settembre  2003,  n.  276,  e successive
modificazioni  ed integrazioni, articoli 21, 22, 30, 34, 37, 48, 49 e
50;
    decreto   legislativo   22 gennaio  2004,  n.  42,  e  successive
modifiche ed integrazioni, articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 146, 147,
150, 152, 153 e 154;
    decreto   legislativo   18 agosto  2000,  n.  267,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, art. 42;
    legge  regionale  21 giugno 1999, n. 18, articoli 19, 23, 24, 25,
31,  33,  34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 67, 82,
83, 84, 85, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99 e 102;
    legge regionale 16 agosto 1995, n. 43, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25;
    legge  regionale  24 marzo 1999, n. 9, articoli 8, 9, 15, 16, 17,
18 e 19;
    legge regionale 20 agosto 1998, n. 27, articoli 2 e 4;
    legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9;
    legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30.

      
                               Art. 6.
  1. Per    la    realizzazione   dei   primi   interventi   relativi
all'attuazione  della  presente ordinanza, il Commissario delegato si
avvale delle seguenti risorse:
    quanto  a  euro  5.073.867,57  pari alle risorse residue rispetto
alla  somma  di euro 6.920.522,45 gia' assegnata alla regione Liguria
con  il  Piano  nazionale  di bonifica di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio 18 settembre 2001, n.
468;
    quanto a euro 2.500.000,00 a carico del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
  2. Il Commissario delegato e' altresi' autorizzato ad utilizzare le
eventuali   risorse   finanziarie   di  competenza  regionale,  fondi
comunitari,  nazionali,  regionali  e  locali,  comunque  assegnati o
destinati per le finalita' di cui alla presente ordinanza.
  3.  Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite su un'apposita
contabilita'  speciale  intestata  al  Commissario  delegato all'uopo
istituita  secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
  4.  Il  Commissario  delegato  con propria relazione trimestrale ed
ogni  volta  richiesto  o necessario, riferisce al Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla
regione Liguria sullo stato degli interventi realizzati.

      
                               Art. 7.
  1.  Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello
stato  d'emergenza  il  Commissario  delegato predispone entro trenta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione della presente ordinanza nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle
attivita'  da  porre  in essere, articolati in relazione alle diverse
tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta
giorni  dalla  scadenza di ciascun trimestre, il Commissario delegato
comunica   al  Dipartimento  della  protezione  civile  lo  stato  di
avanzamento  dei  programmi,  evidenziando  e motivando gli eventuali
scostamenti  e  indicando  le  misure  che  si intendono adottare per
ricondurre  la  realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai
cronoprogrammi.
  2.  Il Commissario delegato definisce, d'intesa con il Dipartimento
della  protezione  civile, un programma di attivita' sperimentali nel
campo  delle  metodologie  di verifica e quantificazione dei danni da
realizzare,   con   il   supporto  del  Consorzio  universitario  per
l'ingegneria  nelle  assicurazioni,  attraverso  il  ricorso a periti
assicurativi.
  3.  Per  la  valutazione  dei  progetti,  nonche'  per garantire il
necessario supporto tecnico alle attivita' che devono essere eseguite
per  il superamento dell'emergenza, il Commissario delegato si avvale
di   un   Comitato   tecnico-scientifico,   nominato   con   apposito
provvedimento  del  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile,
composto  da  tre  membri,  scelti tra dipendenti pubblici ed esperti
anche  estranei  alla  pubblica amministrazione, di cui uno designato
dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della
protezione  civile,  uno dal Ministro dell'ambiente, della tutela del
territorio  e del mare e uno dal presidente della regione Liguria. Il
presidente  del Comitato e' scelto dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri   -  Dipartimento  della  protezione  civile,  che  provvede
altresi' a designare il segretario del Comitato.
  4.  Al  personale  di  cui  al presente articolo e' riconosciuto un
compenso  da  stabilire  con  separato  provvedimento del Commissario
delegato,  sentito il Dipartimento della protezione civile, in deroga
al  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24, 35 e 36 e
connesse  disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale del
personale dirigente.
  5.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico
del Fondo della protezione civile.

      
                               Art. 8.
  1.  La  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione  civile  resta  estranea  ad  ogni  rapporto  contrattuale
scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Roma, 5 dicembre 2006

                                                 Il Presidente: Prodi