ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre
2006
Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave
situazione di emergenza, determinatasi nello stabilimento Stoppani
sito nel comune di Cogoleto. (Ordinanza n. 3554).
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio in data 8 luglio 2002 recante la perimetrazione del sito
di interesse nazionale di Cogoleto - Stoppani;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23 novembre 2006 con il quale e' stato dichiarato lo stato di
emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello
stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di
Genova;
Considerata la grave situazione di emergenza ambientale
determinatasi in conseguenza della presenza di cromo esavalente
ubicato all'interno del medesimo stabilimento;
Ravvisata la necessita' ed urgenza di porre in essere tutti gli
interventi di carattere straordinario per la messa in sicurezza dei
rifiuti industriali pericolosi ubicati nello stabilimento Stoppani
sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova;
Acquisita l'intesa della regione Liguria con nota 164647/1651 del
30 novembre 2006;
D'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e di cui alla nota GAB/2006/11345/B09 del
30 novembre 2006;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. L'avvocato Giancarlo Viglione - Vice Capo di Gabinetto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e'
nominato Commissario delegato per il superamento dello stato di
emergenza di cui alla presente ordinanza.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario delegato
provvede:
al controllo dell'esecuzione del piano di caratterizzazione ad
opera dei privati nella parte dell'area perimetrata ancora non
sottoposta a campionamento;
alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza e
bonifica del territorio, dei corpi idrici e dell'area marino-costiera
che interessano le aree pubbliche o comunque di competenza della
pubblica amministrazione e verifica della progettazione degli
interventi di messa in sicurezza e bonifica del territorio, dei corpi
idrici e dell'area marino-costiera qualora predisposti da altri
soggetti obbligati ai sensi della normativa vigente;
all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica
che interessano le aree pubbliche o, comunque, di competenza della
pubblica amministrazione;
alla definizione della tempistica e delle modalita' di esecuzione
degli ulteriori interventi di messa in sicurezza e bonifica nelle
parti di proprieta' privata dell'area perimetrata;
al controllo sull'esecuzione degli interventi di messa in
sicurezza e bonifica messi in atto dai privati all'interno dell'area
perimetrata;
all'intimazione e diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti
responsabili per lo svolgimento degli interventi di
caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di loro competenza
ed all'eventuale esercizio del potere sostitutivo, in caso di
inadempienza e di rivalsa, in danno dei medesimi, per le spese a tal
fine sostenute;
al monitoraggio dei singoli interventi di messa in sicurezza e
bonifica che interessano le aree pubbliche o comunque di competenza
della pubblica amministrazione ed alla verifica dell'attivita' di
monitoraggio dei singoli interventi e della situazione ambientale da
effettuarsi a cura dei soggetti obbligati dalla normativa vigente;
all'esercizio delle azioni tecniche e amministrative e di
rappresentanza in sede giudiziaria per il risarcimento del danno
ambientale di cui alla parte sesta del decreto legislativo n. 152 del
2006;
all'espletamento di tutte le altre attivita' strettamente
connesse al superamento del contesto emergenziale.
3. I progetti di bonifica sono predisposti nel rispetto delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
sono approvati dal Commissario delegato d'intesa con la regione
Liguria.
4. Il Commissario delegato, per le attivita' di cui alla presente
ordinanza si avvale della collaborazione degli Uffici regionali,
degli Enti pubblici anche locali, dei Dipartimenti universitari,
delle Societa' con capitale interamente detenuto dallo Stato,
dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici, dell'Istituto per la ricerca scientifica e
tecnologica applicata al mare.
5. Il Commissario delegato e' altresi' autorizzato ad avvalersi
della collaborazione del personale attualmente dipendente dalla
Immobiliare Val Lerone S.p.A. e alla realizzazione delle attivita' di
formazione e di specializzazione dello stesso nelle attivita' di
bonifica di propria competenza, mediante apposita convenzione.
6. Nell'esercizio delle attivita' di cui alla presente ordinanza il
Commissario delegato opera nel rigoroso rispetto delle misure
giurisdizionali assunte e delle iniziative giudiziarie in atto,
nonche' di quelle eventualmente adottate o da adottarsi
successivamente all'entrata in vigore della presente ordinanza,
esperendo, nella ricorrenza dei presupposti, le eventuali necessarie
iniziative di rivalsa nei confronti dei soggetti concessionari
inadempienti.
Art. 2.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente
ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica
utilita', il Commissario delegato, ove non sia possibile
l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo' affidare la
progettazione a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti,
delle deroghe di cui all'art. 5.
2. Il Commissario delegato puo', ove ritenuto necessario, indire
conferenze dei servizi, entro sette giorni dall'acquisizione della
disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il
rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente, o non
dotato di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza e' comunque
legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di
conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di
inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al
fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da
un'amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute e della pubblica incolumita', la determinazione
e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge
7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge
11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente o della
Giunta regionale, secondo che il dissenso sia stato espresso
dall'Amministrazione statale o dall'Amministrazione regionale, che si
pronunciano entro sette giorni dalla richiesta.
3. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, che
si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza
di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17,
comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi
dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta
e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono
inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
4. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni
delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi
di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato una volta
emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni
altro adempimento, provvede alla redazione dello stato di consistenza
e del verbale d'immissione in possesso dei suoli anche con la sola
presenza di due testimoni.
5. Per gli interventi e per le opere da realizzarsi in ambiti
territoriali in cui siano gia' in corso di attuazione interventi ed
opere connessi, o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui
alla presente ordinanza, il Commissario delegato puo' procedere
all'unificazione complessiva delle attivita', per la cui attuazione
coordinata e' autorizzato, ove necessario, il ricorso alle deroghe di
cui all'art. 5, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie destinate
agli originari interventi ed opere.
Art. 3.
1. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento
delle iniziative da porre in essere ai sensi dell'ordinanza al
Commissario delegato e' corrisposto un compenso da determinare con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Per lo svolgimento delle attivita' previste dalla presente
ordinanza, il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi fino
ad un massimo di cinque unita' di personale appartenente alle
amministrazioni pubbliche. Tale personale e' autorizzato ad
effettuare lavoro straordinario nel limite di 70 ore mensili
pro-capite effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente
legislazione.
3. Per garantire il necessario supporto tecnico alle attivita' che
devono essere eseguite per il superamento dell'emergenza, il
Commissario delegato puo' avvalersi di non oltre tre esperti nelle
materie tecniche, giuridiche ed amministrative, ai quali e'
corrisposta un indennita' mensile omnicomprensiva, ad eccezione del
solo trattamento di missione, cosi' come quantificata per gli esperti
di cui all'art. 1, comma 42, della legge 15 dicembre 2004, n. 308.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti
commi gravano sulle risorse finanziarie assegnate al Commissario
delegato.
Art. 4.
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, per le finalita' connesse all'individuazione, all'accertamento
ed alla quantificazione del danno ambientale, anche mediante
l'effettuazione di accertamenti in campo, si avvale, nei limiti
temporali di vigenza dello stato di emergenza, di una unita' di
personale estraneo alla pubblica amministrazione, con contratto a
tempo determinato, da retribuire nel limite massimo della
retribuzione spettante al personale del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare corrispondente alla fascia «C»
e di tre unita' di personale, comunque in servizio presso il medesimo
Dicastero ovvero presso istituti ed agenzie dallo stesso controllati,
cui e' autorizzata l'effettuazione di lavoro straordinario sino ad un
massimo di 70 ore mensili, che sara' retribuito in base all'attivita'
effettivamente resa ed alla qualifica di appartenenza.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono
posti a carico delle risorse finanziarie assegnate al Commissario
delegato.
Art. 5.
1. Per il compimento in termini di somma urgenza, delle iniziative
previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato, e'
autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica
motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre
2004, alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche
ed integrazioni, articoli 3, 8, 11 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed
integrazioni, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7; 8, 9,
10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70,
75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130,132,141 e 241;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 100, 101,
103, 105, 106, 107, 108, 113, 124, 125, 126, Tabella 3 dell'Allegato
5 relativamente ai parametrici di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 50, 51 e
articoli 191, 208, 212, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247,
248, 249, 250, 251, 252 (escluso il comma 7), 253, 269, 270, 271,
272, 273, 275, 276, 277, 278 e 281;
legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1;
legge 7 agosto, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni,
articoli 7, 8, 9, 10, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, articoli 21, 22, 30, 34, 37, 48, 49 e
50;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modifiche ed integrazioni, articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 146, 147,
150, 152, 153 e 154;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni ed integrazioni, art. 42;
legge regionale 21 giugno 1999, n. 18, articoli 19, 23, 24, 25,
31, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 67, 82,
83, 84, 85, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99 e 102;
legge regionale 16 agosto 1995, n. 43, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25;
legge regionale 24 marzo 1999, n. 9, articoli 8, 9, 15, 16, 17,
18 e 19;
legge regionale 20 agosto 1998, n. 27, articoli 2 e 4;
legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9;
legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30.
Art. 6.
1. Per la realizzazione dei primi interventi relativi
all'attuazione della presente ordinanza, il Commissario delegato si
avvale delle seguenti risorse:
quanto a euro 5.073.867,57 pari alle risorse residue rispetto
alla somma di euro 6.920.522,45 gia' assegnata alla regione Liguria
con il Piano nazionale di bonifica di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n.
468;
quanto a euro 2.500.000,00 a carico del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
2. Il Commissario delegato e' altresi' autorizzato ad utilizzare le
eventuali risorse finanziarie di competenza regionale, fondi
comunitari, nazionali, regionali e locali, comunque assegnati o
destinati per le finalita' di cui alla presente ordinanza.
3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite su un'apposita
contabilita' speciale intestata al Commissario delegato all'uopo
istituita secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
4. Il Commissario delegato con propria relazione trimestrale ed
ogni volta richiesto o necessario, riferisce al Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla
regione Liguria sullo stato degli interventi realizzati.
Art. 7.
1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello
stato d'emergenza il Commissario delegato predispone entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle
attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse
tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta
giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario delegato
comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di
avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali
scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per
ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai
cronoprogrammi.
2. Il Commissario delegato definisce, d'intesa con il Dipartimento
della protezione civile, un programma di attivita' sperimentali nel
campo delle metodologie di verifica e quantificazione dei danni da
realizzare, con il supporto del Consorzio universitario per
l'ingegneria nelle assicurazioni, attraverso il ricorso a periti
assicurativi.
3. Per la valutazione dei progetti, nonche' per garantire il
necessario supporto tecnico alle attivita' che devono essere eseguite
per il superamento dell'emergenza, il Commissario delegato si avvale
di un Comitato tecnico-scientifico, nominato con apposito
provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile,
composto da tre membri, scelti tra dipendenti pubblici ed esperti
anche estranei alla pubblica amministrazione, di cui uno designato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione civile, uno dal Ministro dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare e uno dal presidente della regione Liguria. Il
presidente del Comitato e' scelto dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della protezione civile, che provvede
altresi' a designare il segretario del Comitato.
4. Al personale di cui al presente articolo e' riconosciuto un
compenso da stabilire con separato provvedimento del Commissario
delegato, sentito il Dipartimento della protezione civile, in deroga
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24, 35 e 36 e
connesse disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale del
personale dirigente.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico
del Fondo della protezione civile.
Art. 8.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione civile resta estranea ad ogni rapporto contrattuale
scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 5 dicembre 2006
Il Presidente: Prodi