GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 18 giugno 2009
  Fotografie riprese all'interno di luogo di dimora privata: divieto
di affissione. (09A07198)

                             IL GARANTE
                PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

  Nella  riunione  odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente,  del  dott.  Giuseppe  Chiaravalloti, vicepresidente, del
dott.  Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del
dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;
  Vista  la  segnalazione  presentata  il  27  maggio  2009 dall'avv.
Niccolo'  Ghedini  in  nome  e  per conto dell'on. Berlusconi, con la
quale  si  lamenta  l'illecita  acquisizione,  da parte del fotografo
Antonello  Zappadu,  di  numerose  immagini  di  persone,  tra cui il
segnalante,  di  cui  43  contenute  in un compact disk allegato alla
segnalazione stessa;
  Rilevato  che,  secondo quanto rappresentato nella segnalazione, le
predette   immagini  sarebbero  state  raccolte,  all'insaputa  degli
interessati, mediante potenti mezzi di ripresa, e che le stesse erano
state destinate alla vendita a editori e a testate giornalistiche;
  Vista  la  richiesta di informazioni formulata il 28 maggio 2009 al
predetto  fotografo  ai  sensi dell'art. 157 del Codice in materia di
protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, di seguito «Codice»);
  Vista  la  nota  di riscontro pervenuta da quest'ultimo nel termine
fissato del 29 maggio 2009;
  Viste le controdeduzioni presentate dall'avv. Ghedini in nome e per
conto dell'on. Berlusconi il 30 maggio 2009;
  Vista   l'ulteriore  segnalazione  presentata  il  12  giugno  2009
dall'avv. Ghedini, in nome e per conto dell'on. Berlusconi, a seguito
di   un  articolo  di  La  Repubblica  del  12  giugno  che  contiene
dichiarazioni del sig. Zappadu;
  Visto  il verbale dell'audizione tenuta in data 15 giugno 2009 alla
quale   ha  partecipato  il  fotografo  Antonello  Zappadu  assistito
dall'avv.  Cristian  Muzzetto,  nonche'  la  nota  del 17 giugno 2009
presentata dallo stesso sig. Zappadu;
  Visto  il decreto di sequestro, disposto il 1° giugno 2009 ai sensi
dell'art.  253  ss.  c.p.p.  dalla  Procura della Repubblica di Roma,
relativo anche a fotografie scattate all'interno di Villa Certosa nel
maggio 2008 e durante le vacanze natalizie 2008-2009;
  Rilevato  che  durante  l'audizione  del  15  giugno  il  fotografo
Antonello  Zappadu  ha  riconosciuto che le 43 immagini allegate alla
segnalazione  del 28 maggio sono state da lui stesso realizzate; che,
in  particolare,  egli  ha  riscontrato  che  27  immagini riguardano
l'interno  del  parco  di  Villa  Certosa  o delle abitazioni in esso
situate,  3 (cartella B4, foto n. 41, 42 e 43) un villaggio turistico
di  cui  non  ricorda  il  nome  e 13 luoghi pubblici, tra i quali un
aeroporto;
  Considerato  che  le 13 immagini raccolte in luoghi pubblici e le 3
immagini  riprese  nel  villaggio turistico non presentano profili di
illiceita'  nel  trattamento  dei dati, in quanto acquisite in luoghi
pubblici o aperti al pubblico;
  Rilevato,  per  contro,  che  le  altre  27  fotografie  ritraggono
persone,  all'interno  del  parco di Villa Certosa o delle abitazioni
ivi  situate,  in  situazioni  ordinarie di vita privata o di normale
attivita' di relazioni sociali o in atteggiamenti tipici del contesto
di vacanza e di relax;
  Rilevato  che il fotografo ha dichiarato, con specifico riferimento
alle  foto  relative  all'interno  del parco di Villa Certosa o delle
abitazioni  ivi  situate,  che le stesse sono state riprese da luoghi
esterni  al parco con tecnica digitale e mediante un teleobiettivo e,
successivamente, rielaborate con il programma «Photoshop»;
  Rilevato  che  il  fotografo  stesso  ha riferito, altresi', che in
relazione  alla  propria  attivita',  nel periodo che va dal dicembre
2007  fino  a  tutto  il  2008  ha  realizzato  numerosi  servizi con
centinaia  di  immagini,  un  numero  imprecisato  delle quali aventi
oggetto  e  contenuto simili a quelle presenti nel campione mostrato,
riprese  con  le  stesse  modalita'  e  relative  al  medesimo  luogo
sopradescritto (interno del parco di Villa Certosa o delle abitazioni
ivi situate);
  Rilevato  che il sig. Zappadu ha dichiarato di aver ceduto tutte le
immagini  relative  all'attivita'  da lui svolta fra il dicembre 2007
fino  tutto  il  2008  a  un'agenzia  di stampa colombiana denominata
«Ecoprensa»  e  di  non  essere  piu'  in possesso di alcuna immagine
attinente   alla   vicenda   relativa   alle   segnalazioni  dell'on.
Berlusconi,  giacche' il materiale fotografico che era rimasto in suo
possesso  e'  stato  oggetto  del  sequestro effettuato dall'Arma dei
carabinieri;  e  che, nella successiva memoria, qui pervenuta in data
17  giugno,  il  sig.  Zappadu ha sostenuto di non essere in grado di
specificare,  allo  stato,  tempi e modalita' di cessione a Ecoprensa
delle foto da lui scattate;
  Ritenuto  che,  a  prescindere  dai  profili di rilevanza penale in
ordine  ai quali sono tuttora in corso accertamenti presso la Procura
della Repubblica competente, le 27 riprese contenute nel compact disk
relative  all'interno  del  parco di Villa Certosa e delle abitazioni
ivi  situate  configurano illecito trattamento dei dati personali, in
quanto   realizzate   in  violazione  delle  garanzie  a  tutela  del
domicilio.  E  invero non puo' disconoscersi all'interno del parco di
Villa Certosa, e ancor piu' all'interno di abitazioni ivi situate, la
natura  di luogo di privata dimora, secondo la definizione che ne da'
la  corrente  giurisprudenza  (cfr., in relazione agli articoli 614 e
615-bis,  primo e secondo comma, c.p.: Cass. pen. n. 1237/2006, Trib.
Milano  17 novembre 1994, in Dir.inf., 1995, p. 373, secondo cui, «ai
fini    della   individuazione   delle   figure   di   “privata
dimora”    e    “di   sua   appartenenza”,   appare
assolutamente       indifferente       il       requisito       della
“visibilita”  del  luogo dall'esterno»; vedi anche art. 3
del  codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali
nell'esercizio dell'attivita' giornalistica);
  Considerato,  altresi',  che  le  immagini  in questione sono state
raccolte  attraverso  un  uso  non  corretto  di una tecnica invasiva
(teleobiettivo); che tale profilo di illiceita' non viene meno per la
circostanza che, su alcune di esse, sia stata, in un momento peraltro
successivo,  adottata una tecnica di mascheramento del volto, ne' per
il  fatto  che  le  immagini  medesime  siano  state  successivamente
rielaborate con appositi «software»;
  Ritenuto,  dunque,  che  il  trattamento  di tali immagini violi le
disposizioni e i principi del Codice (articoli 1, 2, 11 e 136 ss.; v.
anche  art.  8  Conv.  europea dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali);  e  che tale illiceita' si concretizzi sin dal momento
della  raccolta  delle immagini, tenuto conto delle modalita' con cui
la stessa e' avvenuta;
  Ritenuto,  altresi',  che  tale  valutazione  si estende alle altre
numerose  riprese, aventi oggetto e contenuto simili alle precedenti,
che  il  sig.  Zappadu  asserisce di aver effettuato relativamente al
medesimo  luogo  e con le medesime modalita', nell'arco temporale dal
dicembre  2007  fino  a  tutto  il  2008;  e  che,  per  contro, tale
valutazione  vada  esclusa  per eventuali altre riprese effettuate in
luogo pubblico o aperto al pubblico;
  Considerato  che  i  principi  sin  qui  esposti  gia' ribaditi dal
Garante  in  relazione  a  un trattamento di dati analogo a quello in
esame,  effettuato,  mediante  potenti  e intrusivi mezzi di ripresa,
dallo  stesso  fotografo  e negli stessi luoghi (provvedimenti del 21
aprile,    8   maggio   e   13   settembre   2007,   disponibili   in
www.garanteprivacy.it,  doc.  web  nn.  1400655;  1409488 e 1620926),
trovano esplicita conferma anche in una recente decisione della Corte
di  Cassazione  (V  sezione penale del 22 febbraio 2008, n. 17408/08)
con  riferimento specifico alla nozione di privata dimora nell'ambito
della tutela del domicilio (art. 14 Cost.);
  Considerato che il Garante ha il compito di vietare anche d'ufficio
il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati
personali se il trattamento risulta illecito o non corretto o quando,
in  considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalita'
del  trattamento  o degli effetti che esso puo' determinare, vi e' il
concreto  rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno
o  piu'  interessati  (articoli  154, comma 1, lettere c) e d) e 143,
comma 1, lett. c) del Codice);
  Rilevato,   che  si  pone  con  seria  evidenza  la  necessita'  di
assicurare un'adeguata tutela dei diritti di soggetti coinvolti dalla
utilizzazione o dalla diffusione di immagini relative a comportamenti
strettamente personali raccolte con tecniche intrusive all'interno di
luoghi di privata dimora, all'insaputa degli interessati e, comunque,
senza il loro consenso;
  Rilevato  che,  in caso di inosservanza del presente provvedimento,
si  rendera'  applicabile  la sanzione penale di cui all'art. 170 del
Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma
2-ter del Codice;
  Viste  le  osservazioni  formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
  Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
.sp,
                  Tutto cio' premesso, il Garante:

   a) dichiara l'illiceita' del trattamento e conseguentemente vieta,
a  chiunque  ne  sia  o  ne venga in possesso, ogni trattamento e, in
particolare, la diffusione, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. d)
del  Codice,  delle  27  immagini  contenute  nel  compact  disk, che
ritraggono, nel contesto e con le modalita' descritte in motivazione,
persone,  tra  cui  il  segnalante,  all'interno  del  parco di Villa
Certosa o delle abitazioni ivi situate;
   b)  conseguentemente  e',  altresi', vietato ogni trattamento e in
particolare  la diffusione, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. d)
del  Codice,  delle  ulteriori  immagini,  aventi oggetto e contenuto
simili,  riprese,  nel  contesto  e  con  le  modalita'  descritte in
motivazione,  dal  sig.  Antonello  Zappadu  all'interno del parco di
Villa  Certosa  o delle abitazioni ivi situate, secondo quanto da lui
stesso dichiarato a questo Garante;
   c)  dichiara  non  luogo  a  procedere  in ordine alle 13 immagini
raccolte  in  luoghi  pubblici  e  alle altre 3 immagini raccolte nel
villaggio turistico.
  Si  dispone  la trasmissione di copia del presente provvedimento al
Ministero della giustizia -
  Ufficio  pubblicazione  leggi  e  decreti, per la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 18 giugno 2009
                       Il Presidente: Pizzetti

                        Il relatore: Pizzetti

               Il segretario generale: Patroni Griffi