GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
PROVVEDIMENTO 18 giugno 2009
Fotografie riprese all'interno di luogo di dimora privata: divieto
di affissione. (09A07198)
IL GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del
dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del
dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;
Vista la segnalazione presentata il 27 maggio 2009 dall'avv.
Niccolo' Ghedini in nome e per conto dell'on. Berlusconi, con la
quale si lamenta l'illecita acquisizione, da parte del fotografo
Antonello Zappadu, di numerose immagini di persone, tra cui il
segnalante, di cui 43 contenute in un compact disk allegato alla
segnalazione stessa;
Rilevato che, secondo quanto rappresentato nella segnalazione, le
predette immagini sarebbero state raccolte, all'insaputa degli
interessati, mediante potenti mezzi di ripresa, e che le stesse erano
state destinate alla vendita a editori e a testate giornalistiche;
Vista la richiesta di informazioni formulata il 28 maggio 2009 al
predetto fotografo ai sensi dell'art. 157 del Codice in materia di
protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, di seguito «Codice»);
Vista la nota di riscontro pervenuta da quest'ultimo nel termine
fissato del 29 maggio 2009;
Viste le controdeduzioni presentate dall'avv. Ghedini in nome e per
conto dell'on. Berlusconi il 30 maggio 2009;
Vista l'ulteriore segnalazione presentata il 12 giugno 2009
dall'avv. Ghedini, in nome e per conto dell'on. Berlusconi, a seguito
di un articolo di La Repubblica del 12 giugno che contiene
dichiarazioni del sig. Zappadu;
Visto il verbale dell'audizione tenuta in data 15 giugno 2009 alla
quale ha partecipato il fotografo Antonello Zappadu assistito
dall'avv. Cristian Muzzetto, nonche' la nota del 17 giugno 2009
presentata dallo stesso sig. Zappadu;
Visto il decreto di sequestro, disposto il 1° giugno 2009 ai sensi
dell'art. 253 ss. c.p.p. dalla Procura della Repubblica di Roma,
relativo anche a fotografie scattate all'interno di Villa Certosa nel
maggio 2008 e durante le vacanze natalizie 2008-2009;
Rilevato che durante l'audizione del 15 giugno il fotografo
Antonello Zappadu ha riconosciuto che le 43 immagini allegate alla
segnalazione del 28 maggio sono state da lui stesso realizzate; che,
in particolare, egli ha riscontrato che 27 immagini riguardano
l'interno del parco di Villa Certosa o delle abitazioni in esso
situate, 3 (cartella B4, foto n. 41, 42 e 43) un villaggio turistico
di cui non ricorda il nome e 13 luoghi pubblici, tra i quali un
aeroporto;
Considerato che le 13 immagini raccolte in luoghi pubblici e le 3
immagini riprese nel villaggio turistico non presentano profili di
illiceita' nel trattamento dei dati, in quanto acquisite in luoghi
pubblici o aperti al pubblico;
Rilevato, per contro, che le altre 27 fotografie ritraggono
persone, all'interno del parco di Villa Certosa o delle abitazioni
ivi situate, in situazioni ordinarie di vita privata o di normale
attivita' di relazioni sociali o in atteggiamenti tipici del contesto
di vacanza e di relax;
Rilevato che il fotografo ha dichiarato, con specifico riferimento
alle foto relative all'interno del parco di Villa Certosa o delle
abitazioni ivi situate, che le stesse sono state riprese da luoghi
esterni al parco con tecnica digitale e mediante un teleobiettivo e,
successivamente, rielaborate con il programma «Photoshop»;
Rilevato che il fotografo stesso ha riferito, altresi', che in
relazione alla propria attivita', nel periodo che va dal dicembre
2007 fino a tutto il 2008 ha realizzato numerosi servizi con
centinaia di immagini, un numero imprecisato delle quali aventi
oggetto e contenuto simili a quelle presenti nel campione mostrato,
riprese con le stesse modalita' e relative al medesimo luogo
sopradescritto (interno del parco di Villa Certosa o delle abitazioni
ivi situate);
Rilevato che il sig. Zappadu ha dichiarato di aver ceduto tutte le
immagini relative all'attivita' da lui svolta fra il dicembre 2007
fino tutto il 2008 a un'agenzia di stampa colombiana denominata
«Ecoprensa» e di non essere piu' in possesso di alcuna immagine
attinente alla vicenda relativa alle segnalazioni dell'on.
Berlusconi, giacche' il materiale fotografico che era rimasto in suo
possesso e' stato oggetto del sequestro effettuato dall'Arma dei
carabinieri; e che, nella successiva memoria, qui pervenuta in data
17 giugno, il sig. Zappadu ha sostenuto di non essere in grado di
specificare, allo stato, tempi e modalita' di cessione a Ecoprensa
delle foto da lui scattate;
Ritenuto che, a prescindere dai profili di rilevanza penale in
ordine ai quali sono tuttora in corso accertamenti presso la Procura
della Repubblica competente, le 27 riprese contenute nel compact disk
relative all'interno del parco di Villa Certosa e delle abitazioni
ivi situate configurano illecito trattamento dei dati personali, in
quanto realizzate in violazione delle garanzie a tutela del
domicilio. E invero non puo' disconoscersi all'interno del parco di
Villa Certosa, e ancor piu' all'interno di abitazioni ivi situate, la
natura di luogo di privata dimora, secondo la definizione che ne da'
la corrente giurisprudenza (cfr., in relazione agli articoli 614 e
615-bis, primo e secondo comma, c.p.: Cass. pen. n. 1237/2006, Trib.
Milano 17 novembre 1994, in Dir.inf., 1995, p. 373, secondo cui, «ai
fini della individuazione delle figure di “privata
dimora” e “di sua appartenenza”, appare
assolutamente indifferente il requisito della
“visibilita” del luogo dall'esterno»; vedi anche art. 3
del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali
nell'esercizio dell'attivita' giornalistica);
Considerato, altresi', che le immagini in questione sono state
raccolte attraverso un uso non corretto di una tecnica invasiva
(teleobiettivo); che tale profilo di illiceita' non viene meno per la
circostanza che, su alcune di esse, sia stata, in un momento peraltro
successivo, adottata una tecnica di mascheramento del volto, ne' per
il fatto che le immagini medesime siano state successivamente
rielaborate con appositi «software»;
Ritenuto, dunque, che il trattamento di tali immagini violi le
disposizioni e i principi del Codice (articoli 1, 2, 11 e 136 ss.; v.
anche art. 8 Conv. europea dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali); e che tale illiceita' si concretizzi sin dal momento
della raccolta delle immagini, tenuto conto delle modalita' con cui
la stessa e' avvenuta;
Ritenuto, altresi', che tale valutazione si estende alle altre
numerose riprese, aventi oggetto e contenuto simili alle precedenti,
che il sig. Zappadu asserisce di aver effettuato relativamente al
medesimo luogo e con le medesime modalita', nell'arco temporale dal
dicembre 2007 fino a tutto il 2008; e che, per contro, tale
valutazione vada esclusa per eventuali altre riprese effettuate in
luogo pubblico o aperto al pubblico;
Considerato che i principi sin qui esposti gia' ribaditi dal
Garante in relazione a un trattamento di dati analogo a quello in
esame, effettuato, mediante potenti e intrusivi mezzi di ripresa,
dallo stesso fotografo e negli stessi luoghi (provvedimenti del 21
aprile, 8 maggio e 13 settembre 2007, disponibili in
www.garanteprivacy.it, doc. web nn. 1400655; 1409488 e 1620926),
trovano esplicita conferma anche in una recente decisione della Corte
di Cassazione (V sezione penale del 22 febbraio 2008, n. 17408/08)
con riferimento specifico alla nozione di privata dimora nell'ambito
della tutela del domicilio (art. 14 Cost.);
Considerato che il Garante ha il compito di vietare anche d'ufficio
il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati
personali se il trattamento risulta illecito o non corretto o quando,
in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalita'
del trattamento o degli effetti che esso puo' determinare, vi e' il
concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno
o piu' interessati (articoli 154, comma 1, lettere c) e d) e 143,
comma 1, lett. c) del Codice);
Rilevato, che si pone con seria evidenza la necessita' di
assicurare un'adeguata tutela dei diritti di soggetti coinvolti dalla
utilizzazione o dalla diffusione di immagini relative a comportamenti
strettamente personali raccolte con tecniche intrusive all'interno di
luoghi di privata dimora, all'insaputa degli interessati e, comunque,
senza il loro consenso;
Rilevato che, in caso di inosservanza del presente provvedimento,
si rendera' applicabile la sanzione penale di cui all'art. 170 del
Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma
2-ter del Codice;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
.sp,
Tutto cio' premesso, il Garante:
a) dichiara l'illiceita' del trattamento e conseguentemente vieta,
a chiunque ne sia o ne venga in possesso, ogni trattamento e, in
particolare, la diffusione, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. d)
del Codice, delle 27 immagini contenute nel compact disk, che
ritraggono, nel contesto e con le modalita' descritte in motivazione,
persone, tra cui il segnalante, all'interno del parco di Villa
Certosa o delle abitazioni ivi situate;
b) conseguentemente e', altresi', vietato ogni trattamento e in
particolare la diffusione, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. d)
del Codice, delle ulteriori immagini, aventi oggetto e contenuto
simili, riprese, nel contesto e con le modalita' descritte in
motivazione, dal sig. Antonello Zappadu all'interno del parco di
Villa Certosa o delle abitazioni ivi situate, secondo quanto da lui
stesso dichiarato a questo Garante;
c) dichiara non luogo a procedere in ordine alle 13 immagini
raccolte in luoghi pubblici e alle altre 3 immagini raccolte nel
villaggio turistico.
Si dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al
Ministero della giustizia -
Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 giugno 2009
Il Presidente: Pizzetti
Il relatore: Pizzetti
Il segretario generale: Patroni Griffi