MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 giugno 2009
  Riduzione dei fondi alle Comunita' montane. (09A07151)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

                           di concerto con

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art. 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, il quale prevede, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, una
riduzione  di 30 milioni di euro dei trasferimenti erariali spettanti
alle comunita' montane, intervenendo prioritariamente sulle comunita'
che    si    trovano    ad   una   altitudine   media   inferiore   a
settecentocinquanta metri sopra il livello del mare;
  Visto  l'ultimo periodo del richiamato comma 6-bis, dell'art. 76 il
quale,  per  l'attuazione  della  riduzione,  rinvia  ad  un apposito
decreto  del  Ministro  dell'interno,  da adottare di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
  Preso  atto  degli  esiti delle riunioni tenutesi, in sede tecnica,
presso  la  Conferenza  unificata  di  cui  al decreto legislativo 28
agosto  1997,  n.  281,  nelle  quali si e' convenuto, per il calcolo
dell'altitudine  media  dei  territori  delle  Comunita'  montane, di
utilizzare i dati forniti dall'Ente Italiano della Montagna (EIM);
  Visti  i  dati  altimetrici  comunicati  dall'Ente  Italiano  della
Montagna  (EIM),  ricavati  utilizzando  il  dato  in  formato raster
costituito da una matrice con passo 20 x 20 m;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata nella seduta del 12
marzo 2009;

                              Decreta:


                               Art. 1.

                     Finalita' del provvedimento

  1.   Il   presente   provvedimento   disciplina   le  modalita'  di
applicazione  della riduzione di 30 milioni di euro dei trasferimenti
erariali  spettanti  negli  anni  2009,  2010,  e 2011 alle comunita'
montane,  ai  sensi  dell'art.  76, comma 6-bis, del decreto-legge 25
giugno  2008,  n.  112,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.

        
     
                               Art. 2.

              Modalita' di applicazione della riduzione

  1.  La  riduzione  di  30  milioni di euro, per ciascuno degli anni
2009, 2010 e 2011, e' operata con le seguenti modalita':
   a)  una  quota, pari al 50%, corrispondente ad euro 15.000.000, e'
ripartita  a  carico  di tutte le comunita' montane riducendo in modo
lineare i trasferimenti erariali spettanti per gli anni stessi;
   b) la restante quota, anch'essa corrispondente ad euro 15.000.000,
e'  ripartita  a  carico delle sole comunita' montane con quota media
altimetrica  inferiore  ai  750  m  slm,  come  risultante  dai  dati
elaborati  dall'Ente Italiano della Montagna (EIM), riducendo in modo
lineare i trasferimenti erariali spettanti a tali comunita' montane.
  2.   Ai  fini  del  calcolo  della  riduzione  dei  fondi,  vengono
convenzionalmente   prese  in  considerazione  le  Comunita'  montane
esistenti  alla  data  del  1°  gennaio 2008, con riferimento ai dati
territoriali ultimi disponibili.
  3.  Nelle  regioni  Sicilia  e Sardegna, anche in considerazione di
quanto  previsto  dall'art.  2-bis  introdotto dalla legge 4 dicembre
2008,  n.  189,  di  conversione del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154,  la  quota parte della riduzione di € 30 milioni di cui al comma
1,  viene  operata  sui  trasferimenti  attualmente  attribuiti  alle
Comunita'  montane  ancora  esistenti o agli enti subentrati a quelle
disciolte,   tenendo   conto,   ove  mancano  le  Comunita'  montane,
dell'altitudine   media   di   quelle  esistenti,  prima  della  loro
soppressione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

   Roma, 3 giugno 2009

                      Il Ministro dell'interno
                               Maroni

Il Ministro dell'economia
    e delle finanze
       Tremonti