MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 3 giugno 2009
Riduzione dei fondi alle Comunita' montane. (09A07151)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, il quale prevede, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, una
riduzione di 30 milioni di euro dei trasferimenti erariali spettanti
alle comunita' montane, intervenendo prioritariamente sulle comunita'
che si trovano ad una altitudine media inferiore a
settecentocinquanta metri sopra il livello del mare;
Visto l'ultimo periodo del richiamato comma 6-bis, dell'art. 76 il
quale, per l'attuazione della riduzione, rinvia ad un apposito
decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
Preso atto degli esiti delle riunioni tenutesi, in sede tecnica,
presso la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, nelle quali si e' convenuto, per il calcolo
dell'altitudine media dei territori delle Comunita' montane, di
utilizzare i dati forniti dall'Ente Italiano della Montagna (EIM);
Visti i dati altimetrici comunicati dall'Ente Italiano della
Montagna (EIM), ricavati utilizzando il dato in formato raster
costituito da una matrice con passo 20 x 20 m;
Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta del 12
marzo 2009;
Decreta:
Art. 1.
Finalita' del provvedimento
1. Il presente provvedimento disciplina le modalita' di
applicazione della riduzione di 30 milioni di euro dei trasferimenti
erariali spettanti negli anni 2009, 2010, e 2011 alle comunita'
montane, ai sensi dell'art. 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
Art. 2.
Modalita' di applicazione della riduzione
1. La riduzione di 30 milioni di euro, per ciascuno degli anni
2009, 2010 e 2011, e' operata con le seguenti modalita':
a) una quota, pari al 50%, corrispondente ad euro 15.000.000, e'
ripartita a carico di tutte le comunita' montane riducendo in modo
lineare i trasferimenti erariali spettanti per gli anni stessi;
b) la restante quota, anch'essa corrispondente ad euro 15.000.000,
e' ripartita a carico delle sole comunita' montane con quota media
altimetrica inferiore ai 750 m slm, come risultante dai dati
elaborati dall'Ente Italiano della Montagna (EIM), riducendo in modo
lineare i trasferimenti erariali spettanti a tali comunita' montane.
2. Ai fini del calcolo della riduzione dei fondi, vengono
convenzionalmente prese in considerazione le Comunita' montane
esistenti alla data del 1° gennaio 2008, con riferimento ai dati
territoriali ultimi disponibili.
3. Nelle regioni Sicilia e Sardegna, anche in considerazione di
quanto previsto dall'art. 2-bis introdotto dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, la quota parte della riduzione di € 30 milioni di cui al comma
1, viene operata sui trasferimenti attualmente attribuiti alle
Comunita' montane ancora esistenti o agli enti subentrati a quelle
disciolte, tenendo conto, ove mancano le Comunita' montane,
dell'altitudine media di quelle esistenti, prima della loro
soppressione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 giugno 2009
Il Ministro dell'interno
Maroni
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti