MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 aprile 2009
  Conferma  dell'autorizzazione  del prodotto fitosanitario Steward.
(09A06872)

                        IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio  di  prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare del 10
giugno  1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
145  del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto  l'art.  4,  comma 1, del sopraccitato decreto legislativo 17
marzo  1995,  n.  194, concernente condizioni per l'autorizzazione di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato
I;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visti  il  decreto  legislativo  14  marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  legislativo  28  luglio  2004,  n. 260, e il
decreto  ministeriale  3  aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive   1999/45/CE,   2001/60/CE   e   2006/8/CE,  relative  alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto  il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  23  febbraio  2005, e successivi aggiornamenti di cui
l'ultimo  n.  839/2008  del  31  luglio  2008,  concernenti i livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi  di  origine  vegetale  e animale e che modifica la direttiva
91/414/CEE del Consiglio;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente    della    Repubblica    28    marzo    2003,   n.   129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
  Visto  l'art.  1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante  «Disposizioni  urgenti  per l'adeguamento delle strutture di
Governo  in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre  2007,  n.  244», che ha trasferito al Ministero del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali le funzioni del Ministero
della  salute  con  le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
  Visto  il decreto del 19 marzo 2001, modificato successivamente con
decreti di cui l'ultimo in data 12 giugno 2008, con il quale e' stato
registrato  in  via provvisoria al n. 10752 il prodotto fitosanitario
denominato  STEWARD  contenente la sostanza attiva indoxacarb, a nome
dell'Impresa  DuPont  De  Nemours Italiana S.r.l., con sede legale in
via Pontaccio 10 - Milano;
  Visto  il decreto ministeriale dell'8 maggio 2006, che recepisce la
direttiva   2006/10/CE   della   Commissione  del  27  gennaio  2006,
concernente  l'iscrizione  della  sostanza indoxacarb nell'Allegato I
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Vista  la  domanda  presentata dall'Impresa medesima con nota del 6
aprile  2006,  e successiva del 19 dicembre 2006, diretta ad ottenere
la  trasformazione  da  provvisoria in definitiva dell'autorizzazione
del prodotto fitosanitario in questione;
  Visto  il parere favorevole espresso in data 12 novembre 2008 dalla
Commissione  consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17
marzo  1995,  n. 194, relativamente alla conferma della registrazione
del prodotto di cui trattasi, fino al 31 marzo 2016 (data di scadenza
dell'inclusione della sostanza attiva indoxacarb in Allegato I;
  Viste  le  note dell'ufficio in data 13 gennaio e 2 marzo 2009, con
le quali sono stati richiesti gli atti definitivi;
  Viste  le  controdeduzioni inoltrate dall'impresa medesima con nota
del  4  febbraio  2009  avverso  alcune  avvertenze  da  inserire  in
etichetta  ai  fini della mitigazione del rischio per le api ed altri
insetti impollinatori;
  Visto  l'ulteriore  parere  favorevole  espresso  dalla sopracitata
Commissione consultiva in data 24 febbraio 2009;
  Vista  la nota pervenuta in data 5 marzo 2009 da cui risulta che la
suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999;

                              Decreta:

  E'  confermata  fino al 31 marzo 2016 l'autorizzazione del prodotto
fitosanitario  denominato  STEWARD  a  nome  dell'Impresa  DuPont  De
Nemours  Italiana  S.r.l.,  con  sede legale in via Pontaccio n. 10 -
Milano,  registrato  al  n.  10752  con  decreto  del  19 marzo 2001,
modificato  successivamente con decreti di cui l'ultimo del 12 giugno
2008,  con  la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta
allegata al presente decreto.
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da g 100-250-500.
  Il  prodotto  in  questione  e'  importato in confezioni pronte per
l'impiego  dagli stabilimenti delle imprese estere: DuPont de Nemours
(France)  S.A.S. - Cernay, Francia; CHEMCOPACK Haandorpweg 1-B-9130 -
Kallo, Antwerpen L. O., Belgium (Belgio).
  Sono  approvate  quale  parte  integrante  del  presente decreto le
etichette  allegate,  con  le  quali il prodotto deve essere posto in
commercio.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

   Roma, 22 aprile 2009

                                      Il direttore generale: Borrello

        
     
                                                             Allegato

         ---->  Vedere allegato da pag. 15 a pag. 19   <----