MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 maggio 2009
  Riconoscimento, alla sig.ra Lopez Martinez Edith Yovana, di titolo
di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione
di ostetrica. (09A06744)

                        IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni
ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  paese  non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
7   settembre  2005,  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
professionali,  come  modificata  dalla  direttiva 2006/100/CE del 20
novembre 2006;
  Visto, in particolare, l'art. 60, del precitato decreto legislativo
n.  206  del  2007, il quale stabilisce che il riferimento ai decreti
legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999,
si  intende  fatto  al  titolo III del decreto legislativo n. 206 del
2007;
  Vista la domanda con la quale la sig.ra Lopez Martinez Edith Yovana
ha  chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Obstetricia
conseguito   in   Peru',  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione di ostetrica;
  Visto  il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle
regioni  a  compiere  gli  atti  istruttori per il riconoscimento dei
titoli   abilitanti   dell'area   sanitaria   conseguiti   in   paesi
extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-ter, del decreto-legge
12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge
8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;
  Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Piemonte;
  Accertata  la  completezza  e  la  regolarita' della documentazione
prodotta dall'interessata;
  Considerato  che, avendo la domanda, per oggetto, il riconoscimento
di  un  titolo  identico  ad  altri per i quali si e' gia' provveduto
nelle  precedenti  conferenze  dei  servizi, possono applicarsi nella
fattispecie  le  disposizioni  contenute  nell'art.  16, comma 5, del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
  Accertata   la   sussistenza   dei   requisiti   di  legge  per  il
riconoscimento del titolo di cui e' in possesso la richiedente;
  Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  1.  Il  titolo  di  Licenciada  en Obstetricia conseguito nell'anno
2000,  presso  l'Universidad  Privada  San  Pedro di Chimbote (Peru')
dalla  sig.ra  Lopez  Martinez Edith Yovana, nata a Ancash (Peru') il
giorno  13  settembre  1976 e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in
Italia della professione di ostetrica.

        
     
                               Art. 2.

  1.  La  sig.ra  Lopez  Martinez  Edith  Yovana  e'  autorizzata  ad
esercitare  in  Italia la professione di ostetrica, previa iscrizione
al  collegio  professionale territorialmente competente, che provvede
ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze
linguistiche    necessarie    per   lo   svolgimento   dell'attivita'
professionale  e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio
professionale  in  Italia,  per  il  periodo  di  validita'  ed  alle
condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
  2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto
del  Presidente  della  Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il
sanitario  non  si  iscriva  al  relativo  albo  professionale, perde
efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
  Il  presente  decreto,  ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto
legislativo  9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana.

   Roma, 7 maggio 2009

                                      Il direttore generale: Leonardi