MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 maggio 2009
  Rideterminazione  dell'ammontare  del diritto dovuto dalle imprese
richiedenti  la  licenza  ferroviaria  ex  articolo  7,  comma 6, del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188. (09A06985)

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Viste   le   direttive  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
2001/12/CE  del  26  febbraio  2001,  relativa  allo  sviluppo  delle
ferrovie  comunitarie, 2001/13/CE del 26 febbraio 2001, relativa alle
licenze delle imprese ferroviarie, e 200l/14/CE del 26 febbraio 2001,
relativa   alla   ripartizione   della  capacita'  di  infrastruttura
ferroviaria,    all'imposizione    dei    diritti    per   l'utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza;
  Vista  la  legge  1°  marzo  2002,  n 39, recante «Disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita' europee - Legge Comunitaria 2001» ed, in particolare,
l'art.  4,  che  prevede  che gli oneri di prestazioni e controlli da
eseguire  da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative
comunitarie   sono  posti  a  carico  dei  soggetti  interessati,  in
relazione  al  costo effettivo del servizio e che le relative tariffe
sono predeterminate e pubbliche;
  Visto  il  decreto  legislativo  8  luglio  2003,  n.  188, recante
«Attuazione  delle  direttive  2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in
materia  ferroviaria»  ed,  in  particolare,  l'art.  7, comma 6, che
prevede  che  le  imprese  ferroviarie  sono  tenute,  all'atto della
presentazione  della  domanda  per  il  rilascio  della  licenza,  al
pagamento   di   un   diritto  commisurato  ai  costi  sostenuti  per
l'istruttoria,  per  le verifiche, per i controlli e per le procedure
di   rilascio  della  licenza,  le  cui  modalita'  del  pagamento  e
l'ammontare  del  diritto  sono  determinati con decreto del Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 8
luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio
2005,  emanato  in  attuazione  dell'art.  7,  comma  6,  del decreto
legislativo  n.  188  del  2003,  con  il  quale e' stato determinato
l'ammontare  del  suddetto  diritto  e  che  prevede, tra l'altro, la
revisione biennale in base al tasso di inflazione programmato;
  Vista  la  nota  prot.  n. 15106 del 12 dicembre 2008 del Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria
Generale dello Stato, con la quale sono stati formulati rilievi sullo
schema   di   decreto  per  la  revisione  biennale  predisposto  con
riferimento al sopra citato tasso di inflazione programmato;
  Ritenuto  di  aderire  ai rilievi suddetti applicando, pertanto, il
principio generale contenuto nell'art. 4 della citata legge n. 39 del
2002,  cioe'  relazionando  l'adeguamento  biennale  della tariffa al
costo  effettivo  del  servizio,  sostituendo  il tasso di inflazione
programmato    di    cui    all'articolo   4   del   citato   decreto
interministeriale 8 luglio 2005;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze 30
dicembre  2008,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario n. 304 della
Gazzetta  Ufficiale  del  31  dicembre 2008, recante «Ripartizione in
capitoli  delle  unita'  previsionali di base relative al bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009»;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  1. Il presente decreto stabilisce ai sensi dell'art. 7, comma 6 del
decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 188, le modalita' di pagamento
e l'ammontare del diritto dovuto dalle imprese per l'istruttoria, per
le  verifiche,  per  i controlli e per le procedure di rilascio della
licenza ferroviaria.
  2.  La  somma  che  le  imprese  sono  tenute a versare, secondo le
modalita' di cui all'art. 2 del presente decreto e' determinata nella
misura di:
   a)  5.980,00 euro, per l'istruttoria finalizzata al rilascio della
licenza ai sensi dell'art. 7, comma 6, del citato decreto legislativo
n. 188 del 2003, nonche' 5.980,00 euro, per l'istruttoria relativa ad
ogni  riesame quinquennale della posizione dell'impresa gia' titolare
di  licenza,  in relazione ai costi sostenuti, ivi inclusi quelli per
le  verifiche  ed  i  controlli  ai  sensi dell'art. 9, comma 11, del
suddetto decreto legislativo;
   b) 2.820,00 euro, per la conferma o la revisione della licenza, ai
sensi dell'art. 9, commi 7 e 8, del citato decreto legislativo n. 188
del 2003.

        
     
                               Art. 2.

  1.  Il  pagamento  degli  importi  dovuti  per  le attivita' di cui
all'art.  1 e' effettuato mediante versamento alla competente sezione
della Tesoreria provinciale dello Stato.
  2. Nella causale di versamento occorre indicare:
   a) i riferimenti normativi di cui all'art. 1 del presente decreto;
   b) il nome dell'impresa che effettua la prestazione;
   c) l'imputazione della somma al capitolo di entrata n. 3570 - capo
XV - del bilancio di previsione dello Stato.

        
     
                               Art. 3.


  1.  La  somma dovuta dalle imprese per l'istruttoria finalizzata al
rilascio della licenza, al riesame della posizione dell'impresa, alla
conferma  o alla revisione della licenza, di cui all'art. 1, comma 2,
lettere  a)  e  b),  del  presente  decreto,  e' soggetta a revisione
biennale in relazione al costo effettivo del servizio con decreto del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.

        
     
                               Art. 4.

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e'  abrogato  il decreto interministeriale 8 luglio 2005 citato nelle
premesse.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo della sua
pubblicazione.

   Roma, 28 maggio 2009

                  Il Ministro delle infrastrutture
                           e dei trasporti
                              Matteoli

Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
         Tremonti