MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 25 maggio 2009
Riconoscimento, alla sig.ra Sia Chin Chin, di titolo di studio
estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di
avvocato. (09A06777)
IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della
direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al
riconoscimento della qualifiche professionali;
Vista l'istanza della sig.ra SIA Chin Chin, nata a Johor il 2
giugno 1979, cittadina malesiana, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999
in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n.
206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Advocate and
Solicitor» di cui e' in possesso, conseguito in Malesia, ai fini
dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di
«Avvocato»;
Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
di «Bachelor of Laws», conseguito presso l'«University of Sheffield»
in data 23 luglio 2002 e «Diploma in Bar Vocational studies»
conseguito presso l'University of Wales, Cardiff nel luglio 2003 e il
«Degree of european master in Law and economics», ottobre 2008;
Considerato che e' iscritta presso il «Majlis Peguam Bar Council
Malaysia» dal 7 luglio 2004;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 6 marzo 2009;
Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio
Nazionale di Categoria nella conferenza sopra citata;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato dalla Questura di Padova in data 2 febbraio 2009, con
scadenza il 25 marzo 2014 per motivi di famiglia;
Visto l'art. 49 comma del decreto del Presidente della Repubblica
del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra
indicato;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra SIA Chin Chin, nata a Johor il 2 giugno 1979, cittadina
malesiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa
quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e
l'esercizio della professione in Italia fatta salva la perdurante
validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei
flussi migratori.
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al
superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1)
diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4)
diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto
amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale
penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e
ordinamento forense.
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in
lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro
sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
Roma, 25 maggio 2009
Il direttore generale: Frunzio
Allegato A
a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova
attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su
convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame,
fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del
calendario fissato per le prove e' data immediata notizia
all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle
seguenti materie 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta
della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia
e ordinamento professionale;
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni
pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra
elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La
candidata potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia
superato con successo la prova scritta;
d) La commissione rilascia all'interessata certificazione
dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione
all'albo degli avvocati.