MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 25 maggio 2009
  Riconoscimento,  alla  sig.ra  Sia  Chin Chin, di titolo di studio
estero,  abilitante  all'esercizio  in  Italia  della  professione di
avvocato. (09A06777)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  recante  norme  di attuazione del Testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello   straniero,   a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della
direttiva   n.   2005/36/CE  del  7  settembre  2005  -  relativa  al
riconoscimento della qualifiche professionali;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  SIA  Chin  Chin, nata a Johor il 2
giugno  1979,  cittadina  malesiana,  diretta  ad  ottenere, ai sensi
dell'art.  49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999
in  combinato  disposto  con  l'art.  16  del  decreto legislativo n.
206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Advocate and
Solicitor»  di  cui  e'  in  possesso, conseguito in Malesia, ai fini
dell'accesso  all'albo  ed  esercizio  in Italia della professione di
«Avvocato»;
  Preso  atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
di  «Bachelor of Laws», conseguito presso l'«University of Sheffield»
in  data  23  luglio  2002  e  «Diploma  in  Bar  Vocational studies»
conseguito presso l'University of Wales, Cardiff nel luglio 2003 e il
«Degree of european master in Law and economics», ottobre 2008;
  Considerato  che  e'  iscritta presso il «Majlis Peguam Bar Council
Malaysia» dal 7 luglio 2004;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 6 marzo 2009;
  Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  Consiglio
Nazionale di Categoria nella conferenza sopra citata;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla  Questura  di  Padova  in data 2 febbraio 2009, con
scadenza il 25 marzo 2014 per motivi di famiglia;
  Visto  l'art.  49 comma del decreto del Presidente della Repubblica
del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
  Visto  l'art.  22  n.  2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra
indicato;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  Alla sig.ra SIA Chin Chin, nata a Johor il 2 giugno 1979, cittadina
malesiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa
quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo degli «Avvocati» e
l'esercizio  della  professione  in  Italia fatta salva la perdurante
validita'  del  permesso  di  soggiorno e il rispetto delle quote dei
flussi migratori.

        
     
                               Art. 2.

  Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato al
superamento  di  una  prova  attitudinale  sulle seguenti materie: 1)
diritto  penale,  2)  diritto  civile,  3) diritto costituzionale, 4)
diritto    commerciale,   5)   diritto   del   lavoro,   6)   diritto
amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale
penale,   9)   diritto  internazionale  privato,  10)  deontologia  e
ordinamento forense.

        
     
                               Art. 3.

  La  prova  si  compone  di un esame scritto e orale da svolgersi in
lingua  italiana.  Le  modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro
sono  indicate  nell'allegato A, che costituisce parte integrante del
presente decreto.

   Roma, 25 maggio 2009

                                       Il direttore generale: Frunzio

        
     
                                                           Allegato A

   a)   La  candidata,  per  essere  ammessa  a  sostenere  la  prova
attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su
convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame,
fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del
calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia
all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
   b)  La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle
seguenti  materie 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta
della  candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia
e ordinamento professionale;
   c)  La  prova  orale  verte  nella  discussione di brevi questioni
pratiche  su  cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra
elencate  oltre  che  su  deontologia e ordinamento professionale. La
candidata  potra'  accedere  a  questo  secondo  esame  solo se abbia
superato con successo la prova scritta;
   d)   La   commissione   rilascia   all'interessata  certificazione
dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione
all'albo degli avvocati.