MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 giugno 2009
  Riconoscimento,  alla  sig.ra Giorgio Marcela Andrea, di titolo di
studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di
avvocato. (09A06877)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
modificato  dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del
decreto  legislativo  stesso  anche  ai  cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005 relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Giorgio Marcela Andrea, nata il 10
giugno  1981  a  San  Paolo (Brasile), cittadina italiana, diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,  e  successive  modifiche, in
combinato  disposto  con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206 del
2007,  il  riconoscimento del proprio titolo professionale conseguito
in  Brasile  ai  fini  dell'accesso  ed  esercizio  in  Italia  della
professione di avvocato;
  Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di
«Bacharel em Direito» presso la «Universidade Catolica de Santos» nel
gennaio 2005;
  Considerato che la signora risulta essere stata iscritta all'«Ordem
dos Advogados do Brasil» da giugno 2005;
  Viste  le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 24
aprile 2009;
  Considerato  il  conforme  parere  del  Consiglio nazionale forense
nella seduta sopra indicata;
  Rilevato  che  permangono  sostanziali differenze tra la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per
cui appare necessario applicare le misure compensative;
  Visto   l'art.   49,  comma  3  del decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  Alla  sig.ra  Giorgio  Marcela Andrea, nata il 10 giugno 1981 a San
Paolo  (Brasile),  cittadina  italiana,  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

        
     
                               Art. 2.

  Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova
attitudinale  orale  da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di
svolgimento  sono  indicate  nell'allegato  A,  che costituisce parte
integrante del presente decreto.

        
     
                               Art. 3.

  Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova
attitudinale  sulle  seguenti  materie: 1) diritto civile, 2) diritto
penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto
del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile,
8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

        
     
                               Art. 4.

  La  prova  si  compone  di  un  esame  scritto  e un esame orale da
svolgersi  in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e
dell'altro  sono  indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce parte
integrante del presente decreto.

   Roma 9 giugno 2009

                                       Il direttore generale: Frunzio

        
     
                                                           Allegato A

   a)   Il  candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova
attitudinale,  dovra'  presentare  al  consiglio nazionale domanda in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione,  istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su
convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame,
fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del
calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia
all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
   b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre
materie, di cui due vertono su: 1) diritto civile, 2) diritto penale,
e  una e' scelta dal candidato tra le restanti materie, ad esclusione
di deontologia e ordinamento professionale.
   c)  La  prova  orale  verte  nella  discussione di brevi questioni
pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra
indicate  oltre  che  su  deontologia e ordinamento professionale. Il
candidato  potra' accedere all'esame orale solo se abbia superato con
successo la prova scritta.
   d)   La   commissione   rilascia   all'interessato  certificazione
dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione
all'albo degli avvocati.