MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 9 giugno 2009
Riconoscimento, alla sig.ra Giorgio Marcela Andrea, di titolo di
studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di
avvocato. (09A06877)
IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del
decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali;
Vista l'istanza della sig.ra Giorgio Marcela Andrea, nata il 10
giugno 1981 a San Paolo (Brasile), cittadina italiana, diretta ad
ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche, in
combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206 del
2007, il riconoscimento del proprio titolo professionale conseguito
in Brasile ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della
professione di avvocato;
Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di
«Bacharel em Direito» presso la «Universidade Catolica de Santos» nel
gennaio 2005;
Considerato che la signora risulta essere stata iscritta all'«Ordem
dos Advogados do Brasil» da giugno 2005;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 24
aprile 2009;
Considerato il conforme parere del Consiglio nazionale forense
nella seduta sopra indicata;
Rilevato che permangono sostanziali differenze tra la formazione
accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della
professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per
cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Giorgio Marcela Andrea, nata il 10 giugno 1981 a San
Paolo (Brasile), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di
svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Art. 3.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto
penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto
del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile,
8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.
Art. 4.
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da
svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e
dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Roma 9 giugno 2009
Il direttore generale: Frunzio
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova
attitudinale, dovra' presentare al consiglio nazionale domanda in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su
convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame,
fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del
calendario fissato per le prove e' data immediata notizia
all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre
materie, di cui due vertono su: 1) diritto civile, 2) diritto penale,
e una e' scelta dal candidato tra le restanti materie, ad esclusione
di deontologia e ordinamento professionale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni
pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra
indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il
candidato potra' accedere all'esame orale solo se abbia superato con
successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione
dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione
all'albo degli avvocati.