MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 giugno 2009
  Riconoscimento,  alla sig.ra Gagliardi Gabriela Cecilia, di titolo
di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione
di avvocato. (09A06878)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,
n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del
citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
e  successive modificazioni, che prevede l'applicabilita' del decreto
legislativo  stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005, relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Vista  l'istanza della sig.ra Gagliardi Gabriela Cecilia, nata il 5
dicembre  1976 a Lanus, Buenos Aires (Argentina), cittadina italiana,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni, in combinato
disposto  con  l'art.  16  del  decreto  legislativo  n. 206/2007, il
riconoscimento  del  titolo  professionale conseguito in Argentina ai
fini  dell'accesso  ed  esercizio  in  Italia  della  professione  di
avvocato;
  Considerato  inoltre  che  ha  conseguito  il  titolo accademico di
«Abogada»  presso  la  «Universidad  de Buenos Aires» (Argentina) nel
giugno 2004;
  Ritenuto  pertanto  che,  ai  sensi  dell'art.  13,  comma  1 della
direttiva 2005/36/CE, e' in possesso dei requisiti per l'accesso alla
professione di «Abogado» in Argentina;
  Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;
  Visto   l'art.   49,  comma  3  del decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 24 aprile 2009;
  Visto il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale
di categoria nella seduta sopra indicata;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  Alla  sig.ra  Gagliardi Gabriela Cecilia, nata il 5 dicembre 1976 a
Lanus,  Buenos Aires (Argentina), cittadina italiana, e' riconosciuto
il  titolo  professionale  di cui in premessa quale titolo valido per
l'iscrizione all'albo degli avvocati.

        
     
                               Art. 2.

  Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova
attitudinale  sulle  seguenti  materie: 1) diritto civile, 2) diritto
penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto
del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile,
8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

        
     
                               Art. 3.

  La  prova  si  compone  di  un  esame  scritto  e un esame orale da
svolgersi  in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e
dell'altro  sono  indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce parte
integrante del presente decreto.

   Roma, 9 giugno 2009

                                       Il direttore generale: Frunzio

        
     
                                                           Allegato A

   a)   Il  candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova
attitudinale,  dovra'  presentare  al  consiglio nazionale domanda in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione,  istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su
convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame,
fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del
calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia
all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
   b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre
materie, di cui due vertono su: 1) diritto civile, 2) diritto penale,
e  una e' scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione
di deontologia e ordinamento professionale.
   c)  La  prova  orale  verte  nella  discussione di brevi questioni
pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra
indicate  oltre  che  su  deontologia e ordinamento professionale. Il
candidato  potra'  accedere  a  questo  secondo  esame  solo se abbia
superato con successo la prova scritta.
   d)   La   commissione   rilascia   all'interessato  certificazione
dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione
all'albo degli avvocati.