MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 9 giugno 2009
Riconoscimento, alla sig.ra Gagliardi Gabriela Cecilia, di titolo
di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione
di avvocato. (09A06878)
IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del
citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
e successive modificazioni, che prevede l'applicabilita' del decreto
legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
Vista l'istanza della sig.ra Gagliardi Gabriela Cecilia, nata il 5
dicembre 1976 a Lanus, Buenos Aires (Argentina), cittadina italiana,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni, in combinato
disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il
riconoscimento del titolo professionale conseguito in Argentina ai
fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di
avvocato;
Considerato inoltre che ha conseguito il titolo accademico di
«Abogada» presso la «Universidad de Buenos Aires» (Argentina) nel
giugno 2004;
Ritenuto pertanto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 della
direttiva 2005/36/CE, e' in possesso dei requisiti per l'accesso alla
professione di «Abogado» in Argentina;
Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta
del 24 aprile 2009;
Visto il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale
di categoria nella seduta sopra indicata;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Gagliardi Gabriela Cecilia, nata il 5 dicembre 1976 a
Lanus, Buenos Aires (Argentina), cittadina italiana, e' riconosciuto
il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per
l'iscrizione all'albo degli avvocati.
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto
penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto
del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile,
8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da
svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e
dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Roma, 9 giugno 2009
Il direttore generale: Frunzio
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova
attitudinale, dovra' presentare al consiglio nazionale domanda in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su
convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame,
fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del
calendario fissato per le prove e' data immediata notizia
all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre
materie, di cui due vertono su: 1) diritto civile, 2) diritto penale,
e una e' scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione
di deontologia e ordinamento professionale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni
pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra
indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il
candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia
superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione
dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione
all'albo degli avvocati.