MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

DECRETO 11 giugno 2009
  Indizione  e  modalita'  tecniche di svolgimento della lotteria ad
estrazione istantanea denominata «Spiaggia d'oro». (09A07246)

                        IL DIRETTORE GENERALE

  Visto  il  regolamento  generale delle lotterie nazionali approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677
e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il
Ministro   delle  finanze  ad  istituire  le  lotterie  nazionali  ad
estrazione istantanea;
  Visto   il  regolamento  delle  lotterie  nazionali  ad  estrazione
istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12
febbraio 1991, n. 183;
  Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.
557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;
  Vista  la  Convenzione  in  data  14  ottobre  2003  con  la  quale
l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  ha affidato al
R.T.I.   Lottomatica  ed  altri  (Consorzio  lotterie  nazionali)  la
concessione  per  la  gestione  anche automatizzata delle lotterie ad
estrazione istantanea;
  Visto  il  piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la
gestione delle lotterie ad estrazione istantanea;
  Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha
valutato positivamente il progetto presentato;
  Ritenuto,  pertanto, che deve essere indetta una lotteria nazionale
ad  estrazione  istantanea  denominata «Spiaggia d'oro», prevista nel
piano  succitato,  in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre
1993,  n.  357  e  che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e
dell'art.  3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n.
183/1991,  ne  devono  essere  stabiliti  i criteri e le modalita' di
effettuazione;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visti i decreti direttoriali prot. 20931 COA LTT del 26 maggio 2004
e  prot. 2006/10041/Giochi Ltt del 29 marzo 2006 che hanno fissato il
prezzo   di  vendita  dei  biglietti  delle  lotterie  ad  estrazione
istantanea;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  E'  indetta  con inizio dal 22 giugno 2009 la lotteria nazionale ad
estrazione istantanea denominata «Spiaggia d'oro».

        
     
                               Art. 2.

  Vengono  messi  in  distribuzione n. 50.400.000 di biglietti la cui
facciata  anteriore  riproduce  la  denominazione  della lotteria, il
prezzo  di  vendita  del  biglietto, il logo «Gratta e Vinci!» ed una
sintesi delle regole di gioco.
  Il  biglietto presenta quattro aree di gioco, ricoperte di speciale
vernice asportabile, di cui tre contraddistinte rispettivamente dalle
scritte «Giocata 1», «Giocata 2», «Giocata 3», ed una contraddistinta
dalla  scritta  «Bonus».  Le  «Giocata  1»,  «Giocata 2», «Giocata 3»
riproducono  ciascuna  l'immagine di un ombrellone, sopra il quale e'
riprodotta  l'immagine  di  tre  monete  d'oro  contraddistinte dalla
scritta  «I Tuoi numeri» e sotto il quale e' riprodotta l'immagine di
due  salvagenti  contraddistinti  dalla  scritta  «Numeri fortunati».
L'area  contraddistinta dalla scritta «Bonus» riproduce l'immagine di
un granchio e di alcune monete d'oro.
  Nella  parte  posteriore  del biglietto sono indicati l'importo dei
premi, le modalita' per ottenerne il pagamento, il numero sequenziale
del  biglietto e del blocchetto che lo contiene ed il bar-code per la
rilevazione informatica del biglietto.

        
     
                               Art. 3.

  Il prezzo di ciascun biglietto e' di euro 2,00.

        
     
                               Art. 4.

  Gli  acquirenti  dei  biglietti possono conoscere immediatamente la
vincita, mediante raschiatura, nel modo seguente.
  Per  ogni giocata si devono grattare i «Numeri fortunati» e «I tuoi
numeri»;  se uno o piu' dei «Numeri fortunati» e' presente una o piu'
volte  ne  «I  tuoi  numeri»  si vince il premio o la somma dei premi
corrispondenti.  Se  nell'area  «Bonus»  si  trova  l'immagine di una
stella, si raddoppia l'importo della vincita ottenuta.
  Per  ottenere  il  pagamento  della  vincita i biglietti presentati
devono  essere:  originali,  integri, non contraffatti o manomessi in
nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio lotterie nazionali. I
biglietti  devono risultare vincenti secondo la prevista procedura di
validazione  da  parte del sistema informatico del Consorzio lotterie
nazionali.  Inoltre  i  biglietti  non  devono essere contenuti negli
elenchi dei biglietti smarriti o rubati, elenchi dei quali sara' data
adeguata  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
Italiana.

        
     
                               Art. 5.

  La massa premi ammonta ad euro 63.811.000,00 suddivisa nei seguenti
premi:

n. 10                  |     premi di euro     |           100.000,00
n. 50                  |     premi di euro     |             5.000,00
n. 400                 |     premi di euro     |             1.000,00
n. 1.800               |     premi di euro     |               500,00
n. 7.100               |     premi di euro     |               250,00
n. 14.700              |     premi di euro     |               100,00
n. 43.000              |     premi di euro     |                50,00
n. 104.400             |     premi di euro     |                25,00
n. 92.400              |     premi di euro     |                20,00
n. 84.000              |     premi di euro     |                15,00
n. 588.000             |     premi di euro     |                10,00
n. 5.334.000           |     premi di euro     |                 5,00
n. 8.799.000           |     premi di euro     |                 2,00

        
     
                               Art. 6.

  La  modalita'  di  pagamento  delle vincite differisce in base alla
fascia di premio.
  Il  pagamento  dei  premi  per  vincite  fino  ad euro 500,00 viene
effettuato,  dietro  presentazione del biglietto e previa validazione
dello stesso, da un qualsiasi punto vendita autorizzato. Il biglietto
validato verra' ritirato dal punto vendita.
  Il  biglietto  deve essere presentato entro il termine decadenziale
di cui al successivo art. 7.
  Il  pagamento  dei  premi  per  vincite da euro 501,00 fino ad euro
10.000,00  deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto,
presso  un  qualsiasi  punto vendita autorizzato. In tale sede verra'
effettuata  la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione
del  pagamento  della  vincita  che  avverra'  secondo  la  modalita'
prescelta  dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico
bancario  o  postale. Il biglietto validato verra' ritirato dal punto
vendita che rilascera' al giocatore apposita ricevuta.
  Il  biglietto  deve essere presentato entro il termine decadenziale
di cui al successivo art. 7.
  Il  pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve
essere  richiesto,  indicando  la  modalita'  di  pagamento prescelta
(assegno circolare, bonifico bancario o postale):
   presentando  il  biglietto o inviandolo, a rischio del possessore,
presso  l'Ufficio  premi  del Consorzio lotterie nazionali, viale del
Campo  Boario  n.  56/D - 00154 Roma. In tal caso l'Ufficio premi del
Consorzio  lotterie  nazionali  provvede  a  rilasciare  al giocatore
apposita  ricevuta. Il biglietto deve pervenire all'Ufficio premi del
Consorzio lotterie nazionali, entro il termine decadenziale di cui al
successivo art. 7;
   presentando  il biglietto presso uno sportello di Intesa Sanpaolo.
In  tal  caso  la  Banca  provvede  al ritiro del biglietto ed al suo
inoltro  al  Consorzio  lotterie  nazionali, rilasciando al giocatore
apposita  ricevuta.  Il  biglietto  deve  essere presentato presso lo
sportello  di Intesa Sanpaolo entro il termine decadenziale di cui al
successivo art. 7.

        
     
                               Art. 7.

  Con  decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sara' stabilita la
data di cessazione della lotteria.
  Da  tale  data decorrera' il termine decadenziale di quarantacinque
giorni  per  il  reclamo  dei  premi,  secondo le modalita' di cui al
precedente art. 6.

        
     
                               Art. 8.

  Qualora  nel  corso della manifestazione, sulla base dell'andamento
delle  vendite  se  ne  ravvisasse  la  necessita',  verranno  emessi
ulteriori  biglietti  per  lotti  che comprendano, in proporzione, il
numero dei premi di cui al precedente art. 5.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

   Roma, 11 giugno 2009

                                       Il direttore generale: Ferrara

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2009
Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 3
   Economia e finanze, foglio n. 344