MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE
SOCIALI
DECRETO 28 maggio 2009
Concessione, ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge
n. 203/2008, del trattamento di CIGS per i lavoratori della societa'
Argol Air Cargo S.r.l. (Decreto n. 46133). (09A06880)
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n.
203;
Visto l'accordo governativo del 27 marzo 2009, di recepimento
dell'intesa del 26 marzo 2009 intervenuta presso la Regione Lazio,
con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si e'
trovata la societa' Argol air Cargo Srl, e' stato concordato il
ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai
sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n.
203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 65
unita' lavorative che verranno poste in CIGS a decorrere dal 20
aprile 2009;
Vista l'istanza presentata in data 14 maggio 2009, con la quale la
societa' Argol air Cargo Srl, ha richiesto la concessione del
trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi
dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in
favore di un numero massimo di 58 unita' lavorative per il periodo
dal 20 aprile 2009 al 19 ottobre 2009;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del
trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi
dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in
favore di 58 unita' lavorative, per il periodo dal 20 aprile 2009 al
19 ottobre 2009;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008,
n. 203, e' autorizzata la concessione del trattamento di cassa
integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 58
unita' lavorative, della societa' Argol air Cargo Srl, per il periodo
dal 20 aprile 2009 al 19 ottobre 2009.
Unita': Fiumicino (Rm);
Matricola INPS: 7052900214
Pagamento diretto: si.
Art. 2.
La societa' predetta e' tenuta a comunicare mensilmente
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali
variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.
Art. 3.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a
controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle
prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Art. 4.
La societa' e' tenuta a presentare al Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto
del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale,
nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il
necessario monitoraggio dei flussi di spesa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 maggio 2009
p. Il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
Viespoli