MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 giugno 2009
  Conferimento al Consorzio vini Cortona dell'incarico a svolgere le
funzioni  di  controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 per la DOC
«Cortona». (09A06825)

                        IL DIRETTORE GENERALE
       del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'

  Visto  il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile
2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che
modifica  i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n.
1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e
(CE) n. 1493/1999;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni d'origine dei vini;
  Visto  il  decreto  legislativo  27  gennaio  1992, n. 109, recante
l'attuazione   delle  direttive  (CE)  89/395  e  86/396  concernenti
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti;
  Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
del  4  giugno  1997,  n.  256,  recante  norme  sulle condizioni per
consentire  l'attivita'  dei  Consorzi  volontari  di  tutela  e  dei
Consigli  interprofessionali  delle  denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini;
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  29  marzo  2007  concernente le disposizioni sul controllo
della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate
(VQPRD),  che  abroga  il  decreto  ministeriale  29  maggio 2001, il
decreto  ministeriale  31  luglio  2003 ed il decreto ministeriale 21
marzo 2002;
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del
piano  dei  controlli,  del prospetto tariffario e determinazione dei
criteri  per  la  verifica  della  rappresentativita'  della  filiera
vitivinicola,  in  applicazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto
29 marzo 2007;
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  17  luglio  2008  concernente  la modifica dello schema di
piano  dei  controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13
luglio  2007, recante disposizioni applicative dell'articolo 2, comma
2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni
sul  controllo  della  produzione  dei  vini  di qualita' prodotti in
regioni determinate (VQPRD);
  Visto  il  decreto  ministeriale  1° settembre 1999 con il quale e'
stata  riconosciuta  la denominazione di origine controllata dei vini
«Cortona» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Vista la nota prot. n. AOO-GRT284615/G50.90.70 del 29 ottobre 2008,
della  Regione  Toscana  Giunta  Regionale - Direzione generale dello
sviluppo  economico -  settore  produzioni  agricole  vegetali con le
quali veniva individuato il Consorzio vini Cortona con sede operativa
presso  la  Fortezza  del  Girifalco - Via R. Bistacci Cortona (AR) e
sede  legale  c/o Cortona Sviluppo Via Guelfa, 40 Cortona (AR), quale
Organismo di Controllo nei confronti del v.q.p.r.d. sopra citato;
  Considerato  che il piano dei controlli ed il tariffario presentato
dall'Organismo  di  Controllo  e'  stato oggetto di valutazione nella
riunione tenutasi il 22 aprile 2009 presso l'Ispettorato centrale per
il  controllo  della  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari, con la
partecipazione  del  citato  Organismo  di  Controllo e della Regione
Toscana;
  Vista  la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il
controllo  della  qualita'  dei prodotti agroalimentari inoltrata dal
Consorzio vini Cortona, e il parere favorevole espresso dalla Regione
Toscana  sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nel corso
delle citate riunioni del 22 aprile 2009;
  Ritenuto  che  sussistono  i requisiti per procedere all'emanazione
del  provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio vini
Cortona  istante,  ai  sensi  dell'art. 7 del decreto ministeriale 29
marzo 2007;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  1.  Il Consorzio vini Cortona con sede operativa presso la Fortezza
del  Girifalco -  Via  R.  Bistacci  Cortona  (AR)  e sede legale c/o
Cortona  Sviluppo  Via  Guelfa,  40  Cortona  (AR), e' autorizzato ad
espletare  le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale
29 marzo 2007 per la DOC «Cortona», nei confronti di tutti i soggetti
presenti   nella   filiera  che  intendono  rivendicare  la  predetta
denominazioni di origine.

        
     
                               Art. 2.

  1.  Il  Consorzio  vini  Cortona autorizzato, di seguito denominato
«Organismo   di   Controllo   autorizzato»,  dovra'  assicurare  che,
conformemente  alle  prescrizioni del piano di controllo approvato, i
processi   produttivi   ed  i  prodotti  certificati  nella  predetta
denominazione  di  origine  rispondano  ai  requisiti  stabiliti  nel
relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato
nelle premesse.
  2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1:
   a)  la  Regione,  le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura,  le Province ed i Comuni competenti per il territorio di
produzione   della   predetta  denominazione  di  origine,  ai  sensi
dell'art.  3  comma  3  del Decreto Ministeriale 13 luglio 2007, sono
tenuti   a   mettere   a  disposizione  dell'Organismo  di  Controllo
autorizzato,  a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato
cartaceo  e,  ove  possibile,  in formato elettronico, in particolare
l'Albo  dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve,
le  certificazioni d'idoneita' agli esami analitici ed organolettici,
ogni   altra   documentazione   utile   ai   fini   dell'applicazione
dell'attivita' di controllo;
   b)   preliminarmente   all'avvio   degli  adempimenti  di  propria
competenza  in  materia  di  rivendicazione,  le Camere di commercio,
industria,  artigianato e agricoltura competenti per il territorio di
produzione    sono   tenute   a   verificare   l'avvenuto   pagamento
all'Organismo   di   Controllo   autorizzato   degli  oneri  relativi
all'attivita'  di  controllo  da  parte  dei  produttori  richiedenti
l'attribuzione  dell'attestazione  della  DOC  in  questione  per  le
relative  partite  di  uve,  in  conformita'  ai  limiti indicati nel
prospetto  tariffario  depositato presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali;
   c)   preliminarmente   all'avvio   degli  adempimenti  di  propria
competenza  in  materia  di  controllo  analitico ed organolettico la
Camera  di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente
per  il rilascio della certificazione di idoneita' di cui all'art. 13
della legge 164/92 e' tenuta a verificare, per le relative partite di
vino,  l'avvenuto  pagamento  all'Organismo  di Controllo autorizzato
degli  oneri  relativi  all'attivita'  di  controllo  da  parte degli
utilizzatori  richiedenti  gli  esami chimico-fisici ed organolettici
per  l'utilizzazione della DOC in questione, in conformita' ai limiti
indicati  nel  prospetto  tariffario  depositato  presso il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali;
   d)  le  Camere  di Commercio, industria, artigianato e agricoltura
competenti   per   il   territorio  di  produzione  possono  delegare
l'Organismo   di  Controllo  autorizzato  per  le  funzioni  ad  esse
attribuite  dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per la
predetta  denominazione  di  origine, delle ricevute frazionate delle
uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;
   e)   per   la   DOC   indicata   all'art.  1  comma  1,  le  ditte
imbottigliatrici   devono  apporre  sulle  bottiglie  o  sugli  altri
recipienti  di  capacita'  non  superiore  a  60  litri  la  fascetta
identificativa  della  denominazione  di origine, cosi' come indicato
nei   piani  di  controllo  presentati  dall'Organismo  di  Controllo
autorizzato, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del decreto ministeriale 29
marzo 2007.

        
     
                               Art. 3.

  1.  L'Organismo  di  Controllo  autorizzato  non puo' modificare la
denominazione  sociale,  il  proprio  statuto,  i  propri  organi  di
rappresentanza,  i  piani  di  controllo,  il  sistema tariffario nei
confronti  della  denominazione  di  origine  indicata all'articolo 1
comma  1,  cosi'  come depositati presso il Ministero delle Politiche
Agricole  Alimentari  e  Forestali,  senza  il preventivo assenso del
Ministero stesso.
  2.  L'Organismo  di  Controllo autorizzato comunica ogni variazione
concernente  il  personale  ispettivo  indicato  nella documentazione
presentata,   la   composizione  del  Comitato  di  certificazione  e
dell'organo  decidente  i  ricorsi,  nonche' l'esercizio di ulteriori
attivita' al fine della valutazione della loro non compatibilita' con
il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
  3.  Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

        
     
                               Art. 4.

  1.   L'Organismo   di  Controllo  autorizzato  e'  sottoposto  alla
vigilanza   esercitata   dal   Ministero   delle  Politiche  Agricole
Alimentari  e Forestali - Ispettorato centrale per il controllo della
qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  - e dalla competente Regione
Toscana,  ai  sensi  dell'art.  10  del decreto ministeriale 29 marzo
2007.
  2.  L'Organismo di Controllo autorizzato, su delega dei produttori,
ha  l'onere  di fornire agli enti competenti in materia di gestione e
vigilanza  nel  settore  delle  denominazioni  di origine dei vini le
dichiarazioni  e  le  comunicazioni  previste dalla normativa vigente
attinenti  l'attivita'  di  controllo  autorizzata  con  il  presente
decreto.
  3.  L'Organismo  di  Controllo  autorizzato  dovra'  richiedere  ai
soggetti  immessi  nel sistema di controllo l'autodichiarazione delle
giacenze  delle  diverse  tipologie  di  vino  v.q.p.r.d.  ed  atte a
divenire  v.q.p.r.d. detenute al momento dell'avvio dell'attivita' di
controllo,  cosi'  come  annotato  nella contabilita' obbligatoria di
cantina.

        
     
                               Art. 5.

  1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di
Controllo  autorizzato  del  rispetto delle prescrizioni previste nel
presente  decreto  e  puo'  essere sospesa o revocata con decreto del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari e forestali qualora
vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

   Roma, 4 giugno 2009

                                      Il direttore generale: La Torre