MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI
DECRETO 4 giugno 2009
Conferimento al Consorzio vini Cortona dell'incarico a svolgere le
funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 per la DOC
«Cortona». (09A06825)
IL DIRETTORE GENERALE
del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile
2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che
modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n.
1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e
(CE) n. 1493/1999;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni d'origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante
l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per
consentire l'attivita' dei Consorzi volontari di tutela e dei
Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo
della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate
(VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il
decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21
marzo 2002;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del
piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei
criteri per la verifica della rappresentativita' della filiera
vitivinicola, in applicazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto
29 marzo 2007;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di
piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13
luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'articolo 2, comma
2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni
sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in
regioni determinate (VQPRD);
Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1999 con il quale e'
stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini
«Cortona» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la nota prot. n. AOO-GRT284615/G50.90.70 del 29 ottobre 2008,
della Regione Toscana Giunta Regionale - Direzione generale dello
sviluppo economico - settore produzioni agricole vegetali con le
quali veniva individuato il Consorzio vini Cortona con sede operativa
presso la Fortezza del Girifalco - Via R. Bistacci Cortona (AR) e
sede legale c/o Cortona Sviluppo Via Guelfa, 40 Cortona (AR), quale
Organismo di Controllo nei confronti del v.q.p.r.d. sopra citato;
Considerato che il piano dei controlli ed il tariffario presentato
dall'Organismo di Controllo e' stato oggetto di valutazione nella
riunione tenutasi il 22 aprile 2009 presso l'Ispettorato centrale per
il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, con la
partecipazione del citato Organismo di Controllo e della Regione
Toscana;
Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il
controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari inoltrata dal
Consorzio vini Cortona, e il parere favorevole espresso dalla Regione
Toscana sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nel corso
delle citate riunioni del 22 aprile 2009;
Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione
del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio vini
Cortona istante, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 29
marzo 2007;
Decreta:
Art. 1.
1. Il Consorzio vini Cortona con sede operativa presso la Fortezza
del Girifalco - Via R. Bistacci Cortona (AR) e sede legale c/o
Cortona Sviluppo Via Guelfa, 40 Cortona (AR), e' autorizzato ad
espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale
29 marzo 2007 per la DOC «Cortona», nei confronti di tutti i soggetti
presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta
denominazioni di origine.
Art. 2.
1. Il Consorzio vini Cortona autorizzato, di seguito denominato
«Organismo di Controllo autorizzato», dovra' assicurare che,
conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i
processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta
denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel
relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato
nelle premesse.
2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1:
a) la Regione, le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, le Province ed i Comuni competenti per il territorio di
produzione della predetta denominazione di origine, ai sensi
dell'art. 3 comma 3 del Decreto Ministeriale 13 luglio 2007, sono
tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di Controllo
autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato
cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare
l'Albo dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve,
le certificazioni d'idoneita' agli esami analitici ed organolettici,
ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione
dell'attivita' di controllo;
b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria
competenza in materia di rivendicazione, le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competenti per il territorio di
produzione sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento
all'Organismo di Controllo autorizzato degli oneri relativi
all'attivita' di controllo da parte dei produttori richiedenti
l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le
relative partite di uve, in conformita' ai limiti indicati nel
prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali;
c) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria
competenza in materia di controllo analitico ed organolettico la
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente
per il rilascio della certificazione di idoneita' di cui all'art. 13
della legge 164/92 e' tenuta a verificare, per le relative partite di
vino, l'avvenuto pagamento all'Organismo di Controllo autorizzato
degli oneri relativi all'attivita' di controllo da parte degli
utilizzatori richiedenti gli esami chimico-fisici ed organolettici
per l'utilizzazione della DOC in questione, in conformita' ai limiti
indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali;
d) le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura
competenti per il territorio di produzione possono delegare
l'Organismo di Controllo autorizzato per le funzioni ad esse
attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per la
predetta denominazione di origine, delle ricevute frazionate delle
uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;
e) per la DOC indicata all'art. 1 comma 1, le ditte
imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri
recipienti di capacita' non superiore a 60 litri la fascetta
identificativa della denominazione di origine, cosi' come indicato
nei piani di controllo presentati dall'Organismo di Controllo
autorizzato, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del decreto ministeriale 29
marzo 2007.
Art. 3.
1. L'Organismo di Controllo autorizzato non puo' modificare la
denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di
rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei
confronti della denominazione di origine indicata all'articolo 1
comma 1, cosi' come depositati presso il Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, senza il preventivo assenso del
Ministero stesso.
2. L'Organismo di Controllo autorizzato comunica ogni variazione
concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione
presentata, la composizione del Comitato di certificazione e
dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di ulteriori
attivita' al fine della valutazione della loro non compatibilita' con
il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
Art. 4.
1. L'Organismo di Controllo autorizzato e' sottoposto alla
vigilanza esercitata dal Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali - Ispettorato centrale per il controllo della
qualita' dei prodotti agroalimentari - e dalla competente Regione
Toscana, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo
2007.
2. L'Organismo di Controllo autorizzato, su delega dei produttori,
ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e
vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le
dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente
attinenti l'attivita' di controllo autorizzata con il presente
decreto.
3. L'Organismo di Controllo autorizzato dovra' richiedere ai
soggetti immessi nel sistema di controllo l'autodichiarazione delle
giacenze delle diverse tipologie di vino v.q.p.r.d. ed atte a
divenire v.q.p.r.d. detenute al momento dell'avvio dell'attivita' di
controllo, cosi' come annotato nella contabilita' obbligatoria di
cantina.
Art. 5.
1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di
Controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel
presente decreto e puo' essere sospesa o revocata con decreto del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora
vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 giugno 2009
Il direttore generale: La Torre