LEGGE 29 maggio 2009 , n. 71
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione
della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica
di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania,
della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della
Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della
Repubblica slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio
1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di
rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles l'8
dicembre 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
(09G0073)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della
Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di
Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria,
della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della
Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione
firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione
delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese
associate, fatta a Bruxelles 1'8 dicembre 2004.
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 5 della Convenzione
stessa.
Art. 3.
Modifiche all'articolo 3 della legge 22 marzo 1993, n. 99
1. All'articolo 3 della legge 22 marzo 1993, n. 99, recante
ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'eliminazione
delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese
associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23
luglio 1990, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «il Ministro delle finanze, con proprio
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il direttore dell'Agenzia
delle entrate, con proprio provvedimento» e le parole: «l'intendente
di finanza, sentito l'ufficio delle imposte,» sono sostituite dalle
seguenti: «l'ufficio periferico della medesima Agenzia»;
b) al comma 2, le parole: «il Ministro delle finanze, con proprio
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il direttore dell'Agenzia
delle entrate, con proprio provvedimento» e le parole: «tramite
l'intendenza di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «tramite
l'ufficio periferico della stessa Agenzia delle entrate».
Art. 4.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
Data a Roma, addi' 29 maggio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2099):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 22 gennaio 2009.
Assegnato alla III commissione (affari esteri e
comunitari), in sede referente, il 16 febbraio 2009, con
pareri delle commissioni I, V, VI, X e XIV.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il
17 e 31 marzo 2009.
Esaminato in aula il 20 aprile 2009 ed approvato il 21
aprile 2009.
Senato della Repubblica (atto n. 1524):
Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri,
emigrazione), in sede referente, il 24 aprile 2009, con
pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª 10ª e 14ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 29
aprile 2009 ed il 13 maggio 2009.
Esaminato ed approvato in aula il 14 maggio 2009.
Allegato
Convenzione relativa all'adesione della Repubblica Ceca, della
Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di
Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria,
della Repubblica di Malta, della Rpubblica di Polonia, della
Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca alla Convenzione
relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di
rettifica degli utili di le alte parti contraenti del trattato che
istituisce la comunita' europea,
Considerando che, divenendo membri dell'Unione, la Repubblica
ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica
di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la
Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di
Slovenia e la Repubblica slovacca si sono impegnate ad aderire alla
convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in
caso di rettifica degli utili di imprese associate (Convenzione di
arbitrato), firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, e al relativo
protocollo, firmato a Bruxelles il 25 maggio 1999,
Hanno deciso di concludere la presente convenzione e a tal fine
hanno designato come plenipotenziari:
sua maesta' il Re del Belgio,
il Presidente della Repubblica ceca,
sua maesta' la Regina di Danimarca,
il Presidente della Repubblica federale di Germania,
il Presidente della Repubblica di Estonia,
il Presidente della Repubblica ellenica,
sua maesta' il Re di Spagna,
il Presidente della Repubblica francese,
il Presidente dell'Irlanda,
il Presidente della Repubblica italiana,
il Presidente della Repubblica di Cipro,
il gabinetto dei Ministri della repubblica di Lettonia,
il Presidente della Repubblica di Lituania,
sua altezza reale il Granduca di Lussemburgo,
il Presidente della Repubblica di Ungheria,
il Presidente di Malta,
sua maesta' la Regina d'Olanda,
il Presidente federale della repubblica d'Austria,
il Presidente della Repubblica di Polonia,
il Presidente della Repubblica portoghese,
il Presidente della Repubblica di Slovenia,
il Presidente della Repubblica slovacca,
il Presidente della Repubblica di Finlandia,
il Governo del Regno di Svezia,
sua maesta' la regina di gran bretagna e irlanda del nord,
I quali, riuniti in sede di Comitato dei Rappresentanti Permanenti
degli Stati membri dell'Unione europea e dopo aver scambiato i loro
pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,
Hanno convenuto quanto segue:
----> Vedere Allegato da pag. 11 a pag. 17 <----