LEGGE 29 maggio 2009 , n. 73
 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana  e  il  Governo  della  Federazione russa sulla cooperazione
nella  lotta  alla  criminalita',  fatto  a  Roma il 5 novembre 2003.
(09G0078)

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.



  1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato a ratificare
l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Federazione  russa  sulla cooperazione nella lotta alla criminalita',
fatto a Roma il 5 novembre 2003.

        
     
                               Art. 2.



  1.   Piena   ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo  di  cui
all'articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in  conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  13  dell'Accordo
stesso.

        
     
                               Art. 3.



  1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di
euro  47.990  per  l'anno 2009 e di euro 53.530 a decorrere dall'anno
2010.  Al  relativo  onere  si  provvede,  per  l'anno 2009, mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del fondo speciale di
parte  corrente  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 2009-2011,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2009,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari  esteri e, a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29  novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        
     
                               Art. 4.



  1 . La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 29 maggio 2009

                             NAPOLITANO

                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  Frattini,   Ministro  degli  affari
                                  esteri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

                              LAVORI PREPARATORI


          Senato della Repubblica (atto n. 1302):
             Presentato  dal  Ministro degli affari esteri (Frattini)
          il 23 dicembre 2008.
             Assegnato    alla 3ª    commissione    (affari    esteri
          emigrazione),  in  sede  referente,  il 19 gennaio 2009 con
          pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.
             Esaminato  dalla 3ª  commissione, in sede referente, il
          21 gennaio e l'11 febbraio 2009.
             Relazione  scritta  annunciata il 16 febbraio 2009 (atto
          n. 1302-A), relatore sen. Lamberto Dini.
             Esaminato in aula ed approvato il 19 febbraio 2009.
          Camera dei deputati (atto n. 2226):
             Assegnato   alla III   commissione   (affari   esteri  e
          comunitari),  in  sede  referente,  il 23 febbraio 2009 con
          pareri delle commissioni I, II e V.
             Esaminato  dalla III  commissione,  in  sede  referente,
          il 17  e  25  marzo  2009, il 28 aprile 2009 ed il 7 maggio
          2009.
             Esaminato  in aula l'11 maggio ed approvato il 14 maggio
          2009.

        
     
                                                             Allegato

          ---->  Vedere Allegato da pag. 24 a pag. 28 <----