PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

DECRETO 9 aprile 2009
  Modalita'  attuative  dell'articolo  2,  comma 591, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, in materia di servizi «Voce tramite protocollo
internet (VoIP)». (09A06995)

                     IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
                   AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

                                  e

                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto  l'art.  2, commi 591 e 592, della legge 24 dicembre 2007, n.
244,  recante  «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2008);
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni,  recante  «Codice dell'amministrazione digitale» e, in
particolare,  l'art.  78,  commi  da  2-bis  a  2-quater,  introdotti
dall'art. 2, comma 591, della legge n. 244 del 2007;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio
2008,  con  il  quale  l'on.  prof. Renato Brunetta e' stato nominato
Ministro senza portafoglio;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8
maggio  2008,  con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e'
stato   conferito   l'incarico  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno
2008,   recante   delega   di   funzioni   in   materia  di  pubblica
amministrazione  ed  innovazione  al  Ministro senza portafoglio, on.
prof. Renato Brunetta;
  Ravvisata la necessita' di dettare disposizioni attuative dell'art.
78,  commi  da 2-bis a 2-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n.  82, e successive modificazioni, e di disciplinare, a tal fine, le
procedure  che  il  Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione  (CNIPA)  e  le  pubbliche  amministrazioni  statali,
comprese  le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo e gli enti pubblici non economici, sono tenute a predisporre
al   fine  di  garantire  la  disponibilita'  dei  dati  oggetto  del
monitoraggio e delle verifiche;

                              Decreta:


                               Art. 1.

                               Oggetto

  1.  Il presente decreto definisce, in attuazione dell'art. 2, comma
592,  della  legge  24  dicembre 2007, n. 244, le modalita' attuative
dell'art.  78,  commi  da  2-bis a 2-quater del decreto legislativo 7
marzo  2005,  n.  82,  e  successive  modificazioni,  recante «Codice
dell'amministrazione  digitale»  (di  seguito  Codice),  ai sensi dei
quali   il   Centro   nazionale   per  l'informatica  nella  pubblica
amministrazione (CNIPA) effettua azioni di monitoraggio e verifica in
materia  di  servizi  «Voce  tramite  protocollo Internet» (VoIP) nei
confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1,
lettera z), del Codice.

        
     
                               Art. 2.

                       Ambito di applicazione

  1.  Sono  oggetto  di  monitoraggio  e  verifica  l'acquisizione  e
l'utilizzo  dei  servizi «Voce tramite protocollo Internet» (VoIP) da
parte  delle  pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui
all'art. 1, comma 1, lettera z) del Codice, inclusi gli istituti e le
scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  le  istituzioni  educative  e le
istituzioni  universitarie,  nei limiti di cui all'art. 1, comma 449,
secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2.  Le  pubbliche  amministrazioni  di cui al comma 1 sono tenute a
predisporre le procedure necessarie a garantire la disponibilita' dei
dati  previsti secondo le modalita' e nel rispetto dei tempi previsti
dall'art. 3.

        
     
                               Art. 3.

    Modalita' di rilevazione dei dati relativi alle trasmissioni

  1.  Ciascuna  amministrazione  individua  un  proprio referente che
costituisce  l'unico  soggetto  autorizzato  a trasmettere al CNIPA i
dati  previsti  dall'art.  4.  Il  referente  dovra'  disporre di una
casella  di  posta elettronica certificata da utilizzare per tutte le
comunicazioni  formali  con il CNIPA. Ai fini dell'accreditamento del
referente,  ciascuna amministrazione comunica al CNIPA, entro un mese
dalla  data  di pubblicazione del presente decreto, il nominativo del
referente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
  2. Entro il termine di dieci giorni dalla fine di ciascun semestre,
decorrente  dall'inizio  dell'anno solare, i referenti trasmettono al
CNIPA,  tramite la casella di posta elettronica certificata di cui al
comma 1, i dati oggetto delle rilevazioni.
  3.  Per le trasmissioni previste dal comma 2 i referenti utilizzano
il  formato  elettronico  reso  disponibile  dal CNIPA, entro un mese
dalla  data di pubblicazione del presente decreto, nella sezione VOIP
del sito istituzionale www.cnipa.gov.it

        
     
                               Art. 4.

                      Oggetto delle rilevazioni

  1.  Il  CNIPA,  in  base  ai  dati  raccolti mediante il sistema di
rilevazione  telematica  descritto  all'art.  3, verifica il grado di
attuazione  delle  disposizioni  di cui all'art. 78, comma 2-bis, del
Codice.
  2.  I  dati  forniti  da  ciascuna  amministrazione,  oggetto delle
rilevazioni, sono i seguenti:
   a)  linee  telefoniche  attualmente  esistenti e spese relative ai
consumi telefonici ed i canoni relativi alle linee attivate;
   b)  spese  relative  all'acquisto  o  al noleggio dei centralini e
degli   apparecchi  telefonici,  nonche'  alla  loro  manutenzione  e
gestione;
   c)   numero   di   impianti  VoIP  attivati  in  sostituzione  dei
centralini, con relative spese di acquisto o noleggio, manutenzione e
gestione;
   d)  tipologia di acquisizione dei servizi «Voce tramite protocollo
Internet»   (VoIP):  servizio  a  listino  SPC,  convenzione  CONSIP,
acquisizione diretta;
   e)   percentuali   di   inserimento   del  VOIP  in  ogni  singola
amministrazione,  inteso  come  rapporto  tra il numero di postazioni
telefoniche VOIP ed il numero di postazioni telefoniche tradizionali.

        
     
                               Art. 5.


       Trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze

  1.  Il  CNIPA,  ai  fini  dell'applicazione  della  riduzione delle
risorse  stanziate  nell'anno  in corso al momento della rilevazione,
secondo  quanto  previsto  dall'art.  78, comma 2-quater, del Codice,
elabora  i  dati  oggetto  delle  rilevazioni e comunica al Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   i   risultati,   distinti   per
amministrazione,  delle  rilevazioni  effettuate  in base al presente
decreto.
  2.  Le  riduzioni  disposte ai sensi del comma 1 sono comunicate al
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
  Il  presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

   Roma, 9 aprile 2009

                     Il Ministro per la pubblica
                   amministrazione e l'innovazione
                              Brunetta

                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                              Tremonti

                             Il Ministro
                      dello sviluppo economico
                               Scajola

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2009
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
   registro n. 6, foglio n. 46