MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 9 giugno 2009
Riconoscimento, alla sig.ra Ferreira Almanzar Alba Yris, di titolo
professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della
professione di avvocato. (09A06890)
IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999, regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali;
Vista l'istanza della sig.ra Ferreira Almanzar Alba Yris, nata il
14 ottobre 1976 a Bonao (Repubblica dominicana), cittadina
dominicana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato
disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il
riconoscimento del proprio titolo professionale di avvocato
conseguito nella Repubblica dominicana, ai fini dell'accesso ed
esercizio in Italia della professione di avvocato;
Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di
«Licenciada en Derecho» presso l'«Universidad Autonoma de Santo
Domingo» nel novembre 2002;
Considerato che la richiedente risulta essere iscritta al «Colegio
de Abogados» di Santo Domingo dal settembre 2003;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 6
marzo 2009;
Considerato il parere del Consiglio nazionale forense nella seduta
sopra indicata;
Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la
formazione accademico-professionale richiesta in Italia per
l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in
possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure
compensative;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno
rinnovato dalla questura di Torino in data 19 luglio 2007, con
validita' fino al 9 ottobre 2009, per motivi familiari;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Ferreira Almanzar Alba Yris, nata il 14 ottobre 1976 a
Bonao (Repubblica dominicana), cittadina dominicana, e' riconosciuto
il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per
l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione
in Italia.
Art. 2.
L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n.
286/1998 e successive modificazioni; al fine dell'iscrizione stessa,
il richiedente dovra' pertanto acquisire, ai sensi dell'art. 39,
comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e
successive modificazioni, l'attestazione della direzione provinciale
del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.
Art. 3.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale sulle seguenti materie:
1) diritto civile;
2) diritto penale;
3) diritto costituzionale;
4) diritto commerciale;
5) diritto del lavoro;
6) diritto amministrativo;
7) diritto processuale civile;
8) diritto processuale penale;
9) diritto internazionale privato.
Art. 4.
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da
svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e
dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Roma, 9 giugno 2009
Il direttore generale: Frunzio
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova
attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su
convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame,
fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del
calendario fissato per le prove e' data immediata notizia
all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre
materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale,
e una e' scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione
di deontologia e ordinamento professionale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni
pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra
indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il
candidato potra' accedere all'esame orale solo se abbia superato con
successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'
avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo
degli avvocati.