MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 giugno 2009
  Riconoscimento, alla sig.ra Ferreira Almanzar Alba Yris, di titolo
professionale   estero   abilitante  all'esercizio  in  Italia  della
professione di avvocato. (09A06890)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  39  e  49  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  n.  394  del 31 agosto 1999, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre 2005, relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Vista  l'istanza  della sig.ra Ferreira Almanzar Alba Yris, nata il
14   ottobre   1976   a   Bonao  (Repubblica  dominicana),  cittadina
dominicana,  diretta  ad  ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto
del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato
disposto  con  l'art.  16  del  decreto  legislativo  n. 206/2007, il
riconoscimento   del   proprio   titolo   professionale  di  avvocato
conseguito  nella  Repubblica  dominicana,  ai  fini  dell'accesso ed
esercizio in Italia della professione di avvocato;
  Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di
«Licenciada  en  Derecho»  presso  l'«Universidad  Autonoma  de Santo
Domingo» nel novembre 2002;
  Considerato  che la richiedente risulta essere iscritta al «Colegio
de Abogados» di Santo Domingo dal settembre 2003;
  Viste  le  determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 6
marzo 2009;
  Considerato  il parere del Consiglio nazionale forense nella seduta
sopra indicata;
  Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio  della  professione  di  avvocato  e  quella di cui e' in
possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure
compensative;
  Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rinnovato  dalla  questura  di  Torino  in  data  19 luglio 2007, con
validita' fino al 9 ottobre 2009, per motivi familiari;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  Alla  sig.ra Ferreira Almanzar Alba Yris, nata il 14 ottobre 1976 a
Bonao  (Repubblica dominicana), cittadina dominicana, e' riconosciuto
il  titolo  professionale  di cui in premessa quale titolo valido per
l'iscrizione  all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione
in Italia.

        
     
                               Art. 2.

  L'iscrizione  all'albo  avviene  nell'ambito delle quote massime di
stranieri   da  ammettere  nel  territorio  dello  Stato  per  lavoro
autonomo,  ai  sensi  dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n.
286/1998  e successive modificazioni; al fine dell'iscrizione stessa,
il  richiedente  dovra'  pertanto  acquisire,  ai sensi dell'art. 39,
comma  7  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e
successive  modificazioni, l'attestazione della direzione provinciale
del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.

        
     
                               Art. 3.

  Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova
attitudinale sulle seguenti materie:
   1) diritto civile;
   2) diritto penale;
   3) diritto costituzionale;
   4) diritto commerciale;
   5) diritto del lavoro;
   6) diritto amministrativo;
   7) diritto processuale civile;
   8) diritto processuale penale;
   9) diritto internazionale privato.

        
     
                               Art. 4.

  La  prova  si  compone  di  un  esame  scritto  e un esame orale da
svolgersi  in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e
dell'altro  sono  indicate  nell'allegato A,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto.

   Roma, 9 giugno 2009

                                       Il direttore generale: Frunzio

        
     
                                                           Allegato A

   a)   Il  candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova
attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su
convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame,
fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del
calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia
all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
   b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre
materie,  di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale,
e  una e' scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione
di deontologia e ordinamento professionale.
   c)  La  prova  orale  verte  nella  discussione di brevi questioni
pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra
indicate  oltre  che  su  deontologia e ordinamento professionale. Il
candidato  potra' accedere all'esame orale solo se abbia superato con
successo la prova scritta.
   d)  La  commissione  rilascia all'interessato certificazione dell'
avvenuto  superamento  dell'esame,  al  fine dell'iscrizione all'albo
degli avvocati.