MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 giugno 2009
  Riconoscimento,   al   sig.   Abdelhamid  Alaa  Eldin,  di  titolo
professionale   estero   abilitante  all'esercizio  in  Italia  della
professione di avvocato. (09A06891)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello   staraniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre 2005, relativa al
riconoscimento della qualifiche professionali;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Abdelhamid  Alaa Eldin, nato a Tangeri
(Marocco)  il  21  dicembre  1970,  cittadino  egiziano,  diretta  ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 16 del
decreto   legislativo  n.  206/2007,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale  di  avvocato  di  cui  e'  in  possesso, conseguito in
Egitto,  ai  fini  dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della
professione di avvocato;
  Preso  atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
di  laurea in giurisprudenza, conseguito presso l'«Universita' Hassan
II» di Casablanca nel maggio 1993;
  Considerato  che  e' iscritto presso l'«Ordine degli avvocati della
Repubblica Araba d'Egitto» dal 13 ottobre 1993;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 6 marzo 2009;
  Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  Consiglio
nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;
  Visti  l'art.  9  del  decreto  legislativo  n. 286/1998 cosi' come
modificato dalla legge n. 189/2002 e successive integrazioni, per cui
lo  straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da
almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente
un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della
carta di soggiorno;
  Considerato  che  il  richiedente possiede una carta di soggiorno a
tempo  indeterminato,  rilasciata  dalla  Questura di Varese, come da
quest'ultima confermato in data 7 luglio 2006;
  Visto  l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31
agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
  Visto  l'art.  22,  n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra
indicato;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  Al  sig.  Abdelhamid  Alaa  Eldin,  nato  a Tangeri (Marocco) il 21
dicembre   1970,   cittadino  egiziano,  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

        
     
                               Art. 2.

  L'iscrizione  all'albo  avviene  nell'ambito delle quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello stato per lavoro autonomo
o  subordinato, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo
n.  286/1998  e  successive  modificazioni,  salva  la sussistenza di
diverse ragioni di esenzioni del richiedente rispetto alle quote.

        
     
                               Art. 3.

  Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato al
superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:
   1) diritto penale;
   2) diritto civile;
   3) diritto costituzionale;
   4) diritto commerciale;
   5) diritto del lavoro;
   6) diritto amministrativo;
   7) diritto processuale civile;
   8) diritto processuale penale;
   9) diritto internazionale privato;
   10) deontologia e ordinamento forense.

        
     
                               Art. 4.

  La  prova  si  compone  di un esame scritto e orale da svolgersi in
lingua  italiana.  Le  modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro
sono  indicate  nell'allegato A, che costituisce parte integrante del
presente decreto.

   Roma, 9 giugno 2009

                                       Il direttore generale: Frunzio

        
     
                                                           Allegato A

   a)   Il  candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova
attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su
convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame,
fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del
calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia
all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
   b)  La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle
seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta
del  candidato tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e
ordinamento professionale.
   c)  La  prova  orale  verte  nella  discussione di brevi questioni
pratiche  su  cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra
elencate  oltre  che  su  deontologia e ordinamento professionale. Il
candidato  potra'  accedere  a  questo  secondo  esame  solo se abbia
superato con successo la prova scritta.
   d)   La   commissione   rilascia   all'interessato  certificazione
dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione
all'albo degli avvocati.