MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 9 giugno 2009
Riconoscimento, al sig. Abdelhamid Alaa Eldin, di titolo
professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della
professione di avvocato. (09A06891)
IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello staraniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al
riconoscimento della qualifiche professionali;
Vista l'istanza del sig. Abdelhamid Alaa Eldin, nato a Tangeri
(Marocco) il 21 dicembre 1970, cittadino egiziano, diretta ad
ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del
decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo
professionale di avvocato di cui e' in possesso, conseguito in
Egitto, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della
professione di avvocato;
Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
di laurea in giurisprudenza, conseguito presso l'«Universita' Hassan
II» di Casablanca nel maggio 1993;
Considerato che e' iscritto presso l'«Ordine degli avvocati della
Repubblica Araba d'Egitto» dal 13 ottobre 1993;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 6 marzo 2009;
Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;
Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 cosi' come
modificato dalla legge n. 189/2002 e successive integrazioni, per cui
lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da
almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente
un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della
carta di soggiorno;
Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno a
tempo indeterminato, rilasciata dalla Questura di Varese, come da
quest'ultima confermato in data 7 luglio 2006;
Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31
agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra
indicato;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Abdelhamid Alaa Eldin, nato a Tangeri (Marocco) il 21
dicembre 1970, cittadino egiziano, e' riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
Art. 2.
L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello stato per lavoro autonomo
o subordinato, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo
n. 286/1998 e successive modificazioni, salva la sussistenza di
diverse ragioni di esenzioni del richiedente rispetto alle quote.
Art. 3.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al
superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:
1) diritto penale;
2) diritto civile;
3) diritto costituzionale;
4) diritto commerciale;
5) diritto del lavoro;
6) diritto amministrativo;
7) diritto processuale civile;
8) diritto processuale penale;
9) diritto internazionale privato;
10) deontologia e ordinamento forense.
Art. 4.
La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in
lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro
sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
Roma, 9 giugno 2009
Il direttore generale: Frunzio
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova
attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su
convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame,
fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del
calendario fissato per le prove e' data immediata notizia
all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle
seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta
del candidato tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e
ordinamento professionale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni
pratiche su cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra
elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il
candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia
superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione
dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione
all'albo degli avvocati.