MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 giugno 2009
  Riconoscimento,  alla  sig.ra Danciu Silvia Georgeta, di titolo di
studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di
ingegnere. (09A06908)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  1  e 8, della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  il  decreto  legislativo  9  novembre, n. 206, di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre 2005, relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi «ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della sig.ra Danciu Silvia Georgeta nata a Braila
(Romania)   il  18  settembre  1971,  cittadina  romena,  diretta  ad
ottenere, ai sensi dell'art. 16, del decreto legislativo n. 206/2007,
il  riconoscimento  del titolo professionale di «Inginer», conseguito
in   Romania  ai  fini  dell'accesso  all'albo  e  l'esercizio  della
professione di «Ingegnere»;
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Inginer  diplomat  in  profilul  Inginerie  economica, specializarea
economica  in  domeniul  mecanic»  conseguito presso l'«Universitatea
«Dunarea de Jos» din Galati nella sessione giugno 2003;
  Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella
seduta del 24 aprile 2009;
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di
categoria in atti allegato;
  Ritenuto   che  la  formazione  accademica  e  professionale  della
richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A,
settore  industriale,  dell'albo  degli  ingegneri e che pertanto sia
necessaria l'applicazione di misure compensative;
  Visto  l'art.  22, n. 1, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra
indicato;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  Alla  sig.ra  Danciu  Silvia Georgeta nata a Braila (Romania) il 18
settembre   1971,   cittadina   romena,  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale  di  cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso
all'albo  degli  «ingegneri»  -  sez.  A, settore industriale - e per
l'esercizio della professione in Italia;

        
     
                               Art. 2.

  Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato, a
scelta  della  richiedente,  al superamento di una prova attitudinale
scritta e orale oppure, a scelta della candidata, al compimento di un
tirocinio  di adattamento, per un periodo di 24 mesi; le modalita' di
svolgimento  dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto;

        
     
                               Art. 3.

  La  prova  attitudinale,  ove  oggetto di scelta della richiedente,
vertera' sulle seguenti materie:
   (scritta e orale):
    1) impianti chimici;
    2) impianti termoidraulici;
    3) impianti elettrici;
    4) impianti industriali;
    e (solo orale):
    5) ordinamento e deontologia professionale;
 oppure,  a scelta dell'istante, in un tirocinio di ventiquattro mesi
sulle materie oggetto della prova attitudinale.

   Roma, 9 giugno 2009

                                       Il direttore generale: Frunzio

        
     
                                                           Allegato A

    a)  Prova  attitudinale:  La  candidata,  per  essere  ammessa  a
sostenere  la  prova  attitudinale,  dovra'  presentare  al Consiglio
nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del
presente  decreto.  La  commissione,  istituita  presso  il Consiglio
nazionale,  si  riunisce  su  convocazione  del  presidente,  per  lo
svolgimento  delle  prove  di  esame, fissandone il calendario. Della
convocazione  della commissione e del calendario fissato per la prova
e'  data  immediata  notizia  all'interessata,  al recapito da questi
indicato nella domanda.
    b)  La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle
materie  indicate  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame
scritto  ed  un  esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame
scritto  consiste  nella redazione di progetti integrati assistiti da
relazioni  tecniche concernenti la materia individuata nel precedente
art. 3.
    c)  L'esame  orale  consiste nella discussione di brevi questioni
tecniche  vertenti  sulla  materia  indicata nel precedente art. 3, e
altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato.
A  questo  secondo  esame  la candidata potra' accedere solo se abbia
superato, con successo, quello scritto.
    d)   La   commissione   rilascia  all'interessata  certificazione
dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione
all'albo degli ingegneri, sez. A, settore «industriale»;
    e)   Tirocinio  di  adattamento:  ove  oggetto  di  scelta  della
richiedente,  e'  diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di
base,  specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il
richiedente  presentera'  al  Consiglio  nazionale  domanda  in carta
legale  allegando  la  copia  autenticata  del presente provvedimento
nonche'  la  dichiarazione  di  disponibilita'  dell'ingegnere tutor.
Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante
tra  i  professionisti  che  esercitino  nel  luogo  di residenza del
richiedente   e   che  abbiano  un'anzianita'  d'iscrizione  all'albo
professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilera'
sull'effettivo  svolgimento  del  tirocinio,  a  mezzo del presidente
dell'ordine provinciale.