MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 9 giugno 2009
Riconoscimento, alla sig.ra Danciu Silvia Georgeta, di titolo di
studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di
ingegnere. (09A06908)
IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8, della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206, di attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi «ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Danciu Silvia Georgeta nata a Braila
(Romania) il 18 settembre 1971, cittadina romena, diretta ad
ottenere, ai sensi dell'art. 16, del decreto legislativo n. 206/2007,
il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer», conseguito
in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della
professione di «Ingegnere»;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Inginer diplomat in profilul Inginerie economica, specializarea
economica in domeniul mecanic» conseguito presso l'«Universitatea
«Dunarea de Jos» din Galati nella sessione giugno 2003;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella
seduta del 24 aprile 2009;
Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di
categoria in atti allegato;
Ritenuto che la formazione accademica e professionale della
richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A,
settore industriale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia
necessaria l'applicazione di misure compensative;
Visto l'art. 22, n. 1, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra
indicato;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Danciu Silvia Georgeta nata a Braila (Romania) il 18
settembre 1971, cittadina romena, e' riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso
all'albo degli «ingegneri» - sez. A, settore industriale - e per
l'esercizio della professione in Italia;
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a
scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale
scritta e orale oppure, a scelta della candidata, al compimento di un
tirocinio di adattamento, per un periodo di 24 mesi; le modalita' di
svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto;
Art. 3.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente,
vertera' sulle seguenti materie:
(scritta e orale):
1) impianti chimici;
2) impianti termoidraulici;
3) impianti elettrici;
4) impianti industriali;
e (solo orale):
5) ordinamento e deontologia professionale;
oppure, a scelta dell'istante, in un tirocinio di ventiquattro mesi
sulle materie oggetto della prova attitudinale.
Roma, 9 giugno 2009
Il direttore generale: Frunzio
Allegato A
a) Prova attitudinale: La candidata, per essere ammessa a
sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio
nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del
presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio
nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo
svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della
convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova
e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi
indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle
materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame
scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame
scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da
relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente
art. 3.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni
tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e
altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato.
A questo secondo esame la candidata potra' accedere solo se abbia
superato, con successo, quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessata certificazione
dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione
all'albo degli ingegneri, sez. A, settore «industriale»;
e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della
richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di
base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il
richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta
legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento
nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor.
Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante
tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del
richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo
professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilera'
sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente
dell'ordine provinciale.