MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 9 giugno 2009
Riconoscimento, alla sig.ra Achim Anca, di titolo di studio estero
abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.
(09A06909)
IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8, della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della direttiva n. 2001/19, che modifica le direttive del Consiglio,
relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche
professionali;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5
giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle
relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della
disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza di riesame della sig.ra Achim Anca, nata a Cisnadie
(Romania) il 23 maggio 1977, cittadina rumena, diretta ad ottenere,
ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il
riconoscimento del proprio titolo rumeno di «Inginer» ai fini
dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»;
Considerato che l'istante ha conseguito il titolo accademico
professionale di «Inginer diplomat in profilul inginerie manageriala
si tecnologica specializarea tehnologii si echipamente
necoventionale» presso l'«Universitatea 'Lucian Blaga' din Sibiu»
nella sessione giugno 2001;
Visto il conforme parere della Conferenza di servizi del 24 aprile
2009;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria
nella seduta sopra citata;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione
accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della
professione di «Ingegnere - sez. A, settore industriale e quella di
cui e' in possesso l'istante e che pertanto sia necessaria
l'applicazione di misure compensative;
Visto l'art. 22, n. 1, del decreto legislativo n. 206/2007;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Achim Anca, nata a Cisnadie (Romania) il 23 maggio
1977, cittadina rumena, e' riconosciuto il titolo professionale di
cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli
«Ingegneri» sez. A, settore industriale e per l'esercizio della
professione in Italia.
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo per l'iscrizione
alla sez. A, settore industriale, e' subordinato al superamento di
una prova attitudinale scritta e orale; le modalita' di svolgimento
sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del
presente decreto;
Art. 3.
La prova attitudinale vertera' sulle seguenti materie (scritte e
orali):
1) impianti industriali;
2) impianti elettrici;
3) impianti termoidraulici;
4) impianti chimici;
e (solo orale):
5) deontologia e ordinamento professionale;
oppure, a scelta della candidata, in un tirocinio di 24 mesi.
Roma, 9 giugno 2009
Il direttore generale: Frunzio
Allegato A
a) Prova attitudinale: La candidata, per essere ammessa a
sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio
nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del
presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio
nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo
svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della
convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova
e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi
indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle
materie indicate nel testo del decreto, si compone un esame scritto e
uno orale da svolgersi in lingua italiana; L'esame scritto consiste
nella redazione di un progetto integrato assistito da relazione
tecnica concernente le materie indicate nel precedente art. 3;
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni
tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e
altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale della
candidata. A questo secondo esame la candidata potra' accedere solo
se abbia superato, con successo, quello scritto;
d) La commissione rilascia all'interessata certificazione
dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione
all'albo degli ingegneri, sez. A, settore industriale;
e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della
richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di
base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La
richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta
legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento
nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor.
Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante
tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del
richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo
professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilera'
sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente
dell'ordine provinciale.