MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 giugno 2009
  Riconoscimento, alla sig.ra Achim Anca, di titolo di studio estero
abilitante  all'esercizio  in  Italia della professione di ingegnere.
(09A06909)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  1  e 8, della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del 21 dicembre 1988, relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva n. 2001/19, che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre 2005, relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5
giugno  2001,  n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della
disciplina  dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle
relative  prove  per l'esercizio di talune professioni, nonche' della
disciplina dei relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza di riesame della sig.ra Achim Anca, nata a Cisnadie
(Romania)  il  23 maggio 1977, cittadina rumena, diretta ad ottenere,
ai  sensi  dell'art.  16  del  sopra indicato decreto legislativo, il
riconoscimento  del  proprio  titolo  rumeno  di  «Inginer»  ai  fini
dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»;
  Considerato  che  l'istante  ha  conseguito  il  titolo  accademico
professionale  di «Inginer diplomat in profilul inginerie manageriala
si    tecnologica    specializarea    tehnologii    si    echipamente
necoventionale»  presso  l'«Universitatea  'Lucian  Blaga' din Sibiu»
nella sessione giugno 2001;
  Visto  il conforme parere della Conferenza di servizi del 24 aprile
2009;
  Considerato  il  conforme  parere  del  rappresentante di categoria
nella seduta sopra citata;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  «Ingegnere - sez. A, settore industriale e quella di
cui   e'   in  possesso  l'istante  e  che  pertanto  sia  necessaria
l'applicazione di misure compensative;
  Visto l'art. 22, n. 1, del decreto legislativo n. 206/2007;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  Alla  sig.ra  Achim  Anca,  nata  a Cisnadie (Romania) il 23 maggio
1977,  cittadina  rumena,  e' riconosciuto il titolo professionale di
cui  in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli
«Ingegneri»  sez.  A,  settore  industriale  e  per l'esercizio della
professione in Italia.

        
     
                               Art. 2.

  Il  riconoscimento  di  cui al precedente articolo per l'iscrizione
alla  sez.  A,  settore industriale, e' subordinato al superamento di
una  prova  attitudinale scritta e orale; le modalita' di svolgimento
sono  indicate  nell'allegato A, che costituisce parte integrante del
presente decreto;

        
     
                               Art. 3.

  La  prova  attitudinale  vertera' sulle seguenti materie (scritte e
orali):
   1) impianti industriali;
   2) impianti elettrici;
   3) impianti termoidraulici;
   4) impianti chimici;
   e (solo orale):
   5) deontologia e ordinamento professionale;
 oppure, a scelta della candidata, in un tirocinio di 24 mesi.

   Roma, 9 giugno 2009

                                       Il direttore generale: Frunzio

        
     
                                                           Allegato A

    a)  Prova  attitudinale:  La  candidata,  per  essere  ammessa  a
sostenere  la  prova  attitudinale,  dovra'  presentare  al Consiglio
nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del
presente  decreto.  La  commissione,  istituita  presso  il Consiglio
nazionale,  si  riunisce  su  convocazione  del  presidente,  per  lo
svolgimento  delle  prove  di  esame, fissandone il calendario. Della
convocazione  della commissione e del calendario fissato per la prova
e'  data  immediata  notizia  all'interessata,  al recapito da questi
indicato nella domanda.
    b)  La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle
materie indicate nel testo del decreto, si compone un esame scritto e
uno  orale  da svolgersi in lingua italiana; L'esame scritto consiste
nella  redazione  di  un  progetto  integrato  assistito da relazione
tecnica concernente le materie indicate nel precedente art. 3;
    c)  L'esame  orale  consiste nella discussione di brevi questioni
tecniche  vertenti  sulle  materie  indicate nel precedente art. 3, e
altresi'   sulle   conoscenze   di  deontologia  professionale  della
candidata.  A  questo secondo esame la candidata potra' accedere solo
se abbia superato, con successo, quello scritto;
    d)   La   commissione   rilascia  all'interessata  certificazione
dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione
all'albo degli ingegneri, sez. A, settore industriale;
    e)   Tirocinio  di  adattamento:  ove  oggetto  di  scelta  della
richiedente,  e'  diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di
base,  specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La
richiedente  presentera'  al  Consiglio  nazionale  domanda  in carta
legale  allegando  la  copia  autenticata  del presente provvedimento
nonche'  la  dichiarazione  di  disponibilita'  dell'ingegnere tutor.
Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante
tra  i  professionisti  che  esercitino  nel  luogo  di residenza del
richiedente   e   che  abbiano  un'anzianita'  d'iscrizione  all'albo
professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilera'
sull'effettivo  svolgimento  del  tirocinio,  a  mezzo del presidente
dell'ordine provinciale.