MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 aprile 2009
  Aggiornamento del decreto 21 marzo 1973, concernente la disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in
contatto  con  le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.
(09A07154)

                IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Vista  la  direttiva 2008/39/CE della Commissione del 6 marzo 2008,
che  modifica  la  direttiva  2002/72/CE relativa ai materiali e agli
oggetti  di  materia  plastica  destinati  a  venire a contatto con i
prodotti alimentari;
  Visto  l'art.  3  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 23
agosto  1982,  n. 777, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo
25 gennaio 1992, n. 108;
  Visto l'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
  Visto   il  decreto  23  maggio  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  145  del  23 giugno 2008,
concernente  la delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della
salute  e delle politiche sociali, al Sottosegretario di Stato, on.le
Francesca Martini;
  Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  27  ottobre  2004  riguardante i materiali ed oggetti
destinati  a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga
le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  21  marzo  1973,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104
del   20  aprile  1973,  concernente  la  disciplina  igienica  degli
imballaggi,  recipienti,  utensili destinati a venire in contatto con
le  sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da
ultimo  con  il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 10 dicembre 2008, n. 215;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26  aprile  1993, n. 220, recante
aggiornamento  del  decreto  21  marzo 1973 concernente la disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in
contatto  con  le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.
Recepimento  delle  direttive  82/711/CEE,  85/572/CEE,  90/128/CEE e
92/39/CEE;
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 giugno 2000, n. 210,
recante  aggiornamento  del  decreto  21  marzo  1973  concernente la
disciplina  igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati
a  venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso
personale. Recepimento della direttiva n. 99/91/CE;
  Visto  il  decreto  del Ministro della salute 24 settembre 2008, n.
174,  recante  aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la
disciplina  igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati
a  venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso
personale. Recepimento della direttiva 2007/19/CE;
  Sentito  il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella
seduta del 25 febbraio 2009;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  1.  L'allegato  II,  sezione  I,  Parte  B,  «Additivi  per materie
plastiche»  del  decreto  del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 e'
sostituito dall'allegato I del presente decreto.

        
     
                               Art. 2.

  1.  Il  decreto  del Ministro della sanita' 26 aprile 1993, n. 220,
modificato  da  ultimo  dal  decreto  del  Ministro  della  salute 24
settembre 2008, n. 174, e' modificato come segue:

               ---->  Vedere tabella a pag. 22  <----

        
     
                               Art. 3.

   1.  Il  decreto del Ministro della sanita' 15 giugno 2000, n. 210,
e' modificato come segue:
    a)  l'allegato  II  e'  sostituito  dall'allegato III al presente
decreto;
    b)  l'allegato  III  e'  sostituito  dall'allegato IV al presente
decreto.

        
     
                               Art. 4.

   1.  La  commercializzazione  e l'impiego di materiali e oggetti di
materia  plastica  destinati  a  venire  a contatto con gli alimenti,
conformi  alle  disposizioni  del  presente  decreto  e' consentita a
partire dal 7 marzo 2009.
   2.  La  produzione  e  l'importazione  di  materiali  e oggetti di
materia  plastica  destinati a venire a contatto con gli alimenti non
conformi alle disposizioni del presente regolamento, ma conformi alle
disposizioni preesistenti, e' consentita fino al 6 marzo 2010.
   3. L'impiego degli additivi riportati nell'allegato I del presente
decreto,  senza  numero  di  riferimento,  e'  consentito  fino al 31
dicembre 2009.
   4. L'impiego degli additivi riportati nell'allegato I del presente
decreto,  senza il numero di riferimento, e' vietato a partire dal 1°
gennaio 2010.
   Il  presente  decreto  sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 23 aprile 2009

                                                p. Il Ministro
                                          Il Sottosegretario di Stato
                                                   Martini

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2009
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
   persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 334

        
     
                                                           Allegato I

         ---->  Vedere allegato da pag. 23 a pag. 50   <----

        
     
                                                          Allegato II

           ---->  Vedere allegato alle pagg. 51-52   <----

        
     
                                                         Allegato III

         ---->  Vedere allegato da pag. 53 a pag. 56   <----

        
     
                                                          Allegato IV

         ---->  Vedere allegato da pag. 57 a pag. 59   <----