MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE
SOCIALI
DECRETO 25 maggio 2009
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto
fitosanitario Etofox. (09A06990)
IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la
disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in
particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il
decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui
l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva
91/414/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.
189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge
24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche sociali le funzioni del Ministero
della Salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
Vista la domanda presentata in data 10 novembre 2008 dall'impresa
Sepran S.a.s., e successiva integrazione del 20 gennaio 2009, intesa
ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto
fitosanitario denominato ETOFOX uguale al prodotto di riferimento
denominato ITAIPU' registrato con decreto direttoriale al n. 12481 in
data 4 giugno 2007 dell'impresa Rocca Frutta S.r.l. Gaibana
(Ferrara);
Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha
accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che:
il prodotto e' uguale al prodotto di riferimento denominato ITAIPU'
dell'impresa Rocca Frutta S.r.l; sussiste un legittimo accordo con il
titolare del prodotto di riferimento;
Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione
Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di
scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo
l'obbligo di adeguamento alle conclusioni delle valutazioni
comunitarie riguardanti l'inclusione della sostanza attiva Etofenprox
nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9
luglio 1999;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 4 giugno 2012
l'impresa Sepran S.a.s. con sede in Isola Vicentina (Vicenza), via
Brenta n. 20 e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto
fitosanitario PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato ETOFOX con la
composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al
presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle
conclusioni delle valutazioni comunitarie riguardanti l'inclusione
della sostanza attiva Etofenprox nell'Allegato I del decreto
legislativo n. 194/1995.
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: ml
5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-250.
Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per
l'impiego dall'impresa IMC Limited, Naxxar (Malta) e prodotto presso
gli stabilimenti delle imprese: Althaller Italia S.r.l. in San
Colombano al Lambro (Milano), Diachem S.p.A. in U.P. Sifa Caravaggio
(Bergamo), I.R.C.A. S.r.l in Fornovo S. Giovanni (Bergamo), Nuova
Agrichimica Sarda S.r.l. in Oristano, Terranalisi S.r.l. in Cento
(Ferrara), Torre S.r.l. Torrenieri (Siena).
Il prodotto suddetto e' registrato al n. 14518.
E' approvata quale parte integrante del presente decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 25 maggio 2009
Il direttore generale: Borrello
Allegato
----> Vedere allegato alle pagg. 61-62 <----