ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 2009
 Ulteriori  interventi  urgenti  diretti  a  fronteggiare gli eventi
sismici  verificatisi  nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.
(Ordinanza n. 3782). (09A07254)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai  sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.
245,  convertito,  con  modificazioni,  dall'art.  1  della  legge 27
dicembre  2002,  n.  286  del  6 aprile 2009 recante la dichiarazione
dell'eccezionale  rischio di compromissione degli interessi primari a
causa  degli  eventi  sismici  che  hanno  interessato  la  provincia
dell'Aquila  ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
2009;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile  2009  recante  la  dichiarazione  dello  stato d'emergenza in
ordine agli eventi sismici predetti;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3753  del  6  aprile  2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15
aprile  2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4
maggio  2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009,
n.  3771 e n. 3772 del 19 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e 3780 del 6
giugno 2009;
  Visto  l'art.  1,  comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39,
con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell'art.  5,  comma  2,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
  Vista  la  richiesta n. 119 del 19 maggio 2009 del vice Commissario
delegato   per  il  patrimonio  culturale  e  il  recupero  dei  beni
artistici;
  Visto,   in  particolare,  l'art.  6,  comma  1,  lettera  q),  del
decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39;
  Vista  la  nota del 29 maggio 2009 del Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
  Vista  la nota del 27 maggio 2009 del presidente dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas;
  Vista  la  nota  del  26  maggio  2009 del presidente dell'Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia;
  D'intesa con la regione Abruzzo;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
                              Dispone:


                               Art. 1.


  1.  Il  vice  Commissario delegato di cui all'art. 2 dell'ordinanza
del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009
provvede  al  censimento  ed  alla archiviazione dei dati relativi ai
danni  causati dalla crisi sismica al patrimonio culturale e coadiuva
il   presidente   della  regione  Abruzzo  nella  predisposizione  ed
attuazione  del  piano  degli  interventi di cui all'art. 4, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39.
  2.   Il  Vice  Commissario  delegato  per  la  realizzazione  delle
attivita'  di  competenza  si avvale della collaborazione dei sindaci
soggetti  attuatori  di  cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009.

        
     
                               Art. 2.


  1.   Per   l'anno  2009,  l'incremento  del  fondo  transitorio  di
accompagnamento di cui all'art. 1, comma 796, lettera b), della legge
27  dicembre  2006, n. 296, per un importo pari a 40 milioni di euro,
assegnato  alla  regione  Abruzzo,  ai  sensi  dell'art. 13, comma 3,
lettera  b),  del  decreto-legge  28  aprile 2009, n. 39, in funzione
dell'attuazione  del Piano di rientro dai disavanzi sanitari affidata
al  Commissario  ad acta, nominato ai sensi dell'art. 4, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' erogato alla regione Abruzzo
previa  presentazione,  da  parte  del  Commissario  ad  acta,  di un
programma  operativo  per affrontare le ulteriori difficolta' causate
dagli eventi sismici, da approvarsi da parte del Ministro del lavoro,
della  salute  e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.

        
     
                               Art. 3.


  1.  All'art.  3  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  n.  3753  del  9  aprile  2009  sono  aggiunte  le seguenti
disposizioni:
   decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche
ed integrazioni, articoli 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 120;
   decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 26, 197, 198,
199, 200, 201, 202, 203, 204 e 205;
   legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 4;
   legge regionale n. 138 del 1996;
   decreto  del  Presidente  della  Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
articoli  3, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 30, 31 e
32.

        
     
                               Art. 4.


  1.  In  attesa della riparazione degli immobili siti nel territorio
del  comune  de L'Aquila danneggiati dall'evento sismico del 6 aprile
2009, al fine di consentire la continuita' delle attivita' di propria
competenza  l'Agenzia  delle  entrate  e' autorizzata ad acquisire in
locazione    strutture    prefabbricate    nelle    quali   collocare
temporaneamente  i  propri  Uffici.  Al  relativo onere, valutato nel
complessivo  limite  di € 1.100.000,00 per il biennio 2009-2010,
si  provvede  a carico delle risorse di cui all'art. 14, comma 1, del
decreto-legge  28  aprile  2009  n.  39.  L'Agenzia  delle entrate e'
autorizzata  ad anticipare le occorrenti risorse finanziarie a carico
delle  proprie  disponibilita'  di  bilancio. L'Agenzia delle entrate
provvede  ai  sensi dell'art. 57, comma 6, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.

        
     
                               Art. 5.


  1. Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano titolari di
punti  di  prelievo localizzati nei comuni colpiti dal sisma e di cui
all'art.  1,  comma  2,  del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, con
provvedimento  adottato  dal Commissario delegato, acquisita l'intesa
con  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas, sono stabilite
misure  volte alla riduzione dell'importo delle tariffe e degli oneri
di sistema per un triennio, nonche' le modalita' di rateizzazione del
pagamento dei corrispettivi per le suddette forniture.
  2.  All'art.  9  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  n.  3754  del 9 aprile 2009, le parole «per due mesi», sono
sostituite dalle seguenti «per otto mesi».

        
     
                               Art. 6.


  1. Il Commissario delegato e' autorizzato a rimborsare alla regione
Abruzzo,  alle  Forze  armate  e  alle Amministrazioni dello Stato le
spese  sostenute  per il trasporto della popolazione alloggiata nelle
localita'  della  costa  abruzzese colpita dagli eventi sismici del 6
aprile  2009  nei  luoghi  di  residenza, in occasione delle elezioni
europee del 6 e 7 giugno 2009.
  2.  Le  spese  di  cui  al  comma  1  debitamente documentate, sono
trasmesse  ai  fini  del  rimborso  al  Dipartimento della protezione
civile.
  3.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico
dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.

        
     
                               Art. 7.


  1.  Ai  commi  2  e 3 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  n.  3754  del  9  aprile 2009, e successive
modifiche ed integrazioni, le parole «31 maggio 2009» sono sostituite
dalle seguenti «31 luglio 2009».
  2.  Al  comma  1  dell'art.  2  dell'ordinanza  del  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  n.  3766  dell'8 maggio 2009, le parole «31
maggio 2009», sono sostituite dalle seguenti «31 luglio 2009».
  3.  Al  comma  1  dell'art.  14  dell'ordinanza  del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, dopo le parole «dai
comuni  individuati  ai  sensi  dell'art.  1» e' aggiunto il seguente
periodo  «nonche' dai comuni situati nei territori di cui all'art. 1,
comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39».
  4.  Al  comma  2  dell'art.  1  dell'ordinanza  del  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  n.  3767 del 13 maggio 2009, dopo le parole
«edifici pubblici» sono aggiunte le parole «e privati».
  5.  Al  comma  1  dell'art.  2  dell'ordinanza  del  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  n.  3767 del 13 maggio 2009, dopo le parole
«eventi  sismici  del  6 aprile 2009» e' aggiunto il seguente periodo
«nonche'  presso  le  strutture,  gli  edifici  e  le  aree  comunque
utilizzati  per  il  superamento  del  contesto  emergenziale  di cui
trattasi».
  6.  Al  comma  1  dell'art.  11  dell'ordinanza  del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  n.  3754  del  9  aprile  2009,  cosi' come
modificato  rispettivamente dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009, dall'art. 7
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del
19  maggio  2009,  le parole «comprovato da apposita perizia giurata»
sono soppresse.
  7.  All'art.  1  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  n.  3769  del 15 maggio 2009 dopo il comma 8 e' aggiunto il
seguente:
   «9. I sindaci di cui al comma 3 provvedono, altresi', a ratificare
con  proprio  provvedimento  l'accordo avente ad oggetto la locazione
temporanea  di  immobili sottoscritto dai soggetti di cui al comma 2,
alle stesse condizioni previste ai commi 4, 5, 6 ed 8».
  8.  All'art.  5  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  n.  3771 del 19 maggio 2009, dopo il comma 2 e' aggiunto il
seguente:
   «2-bis  Per le medesime finalita' di cui al comma 1, i sindaci dei
comuni  di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009,
n.  39,  i cui territori sono ricompresi nelle aree di competenza dei
“Centri  Operativi  Misti”  costituiti  con i decreti del
Commissario  delegato n. 1 del 9 aprile 2009, n. 4 del 17 aprile 2009
e  n. 8 del 29 maggio 2009, sono autorizzati a stipulare un contratto
di collaborazione coordinata e continuativa, con scadenza 31 dicembre
2009  con  oneri  a  carico  delle  risorse  ad  essi  attribuite per
fronteggiare l'emergenza».
  9.  All'art.  11  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri  n.  3763  dell'8  maggio  2009 le parole «la verifica delle
agibilita'  e  »  sono  cosi' sostituite «assicurare l'accesso e, ove
necessario,».
  10.  In  ragione  delle  mutate  esigenze  operative  il  capo  del
Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del Soccorso pubblico e della
Difesa  civile del Ministero dell'interno provvede alla riduzione del
contingente  di  personale del Corpo dei vigili del fuoco attualmente
impiegato  negli  interventi di soccorso e nelle attivita' necessarie
al  superamento della situazione di emergenza conseguente agli eventi
sismici del 6 aprile 2009.
  11.  Ferme  restando  le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 7,
commi  2  e  3  del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, le unita' di
personale dei vigili del fuoco che proseguono nelle iniziative di cui
al comma 10 sono autorizzate ad effettuare, fino al 31 dicembre 2009,
prestazioni   di   lavoro   straordinario,  in  deroga  alla  vigente
normativa, nel limite massimo di 150 ore mensili procapite.

        
     
                               Art. 8.


  1.  Per  il  compimento  delle iniziative da porre in essere per il
grande  evento dell'organizzazione del Vertice G8 che avra' luogo nei
giorni  dall'8  al  10  luglio  2009,  nel territorio della citta' di
L'Aquila, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente
del  Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e successive
modificazioni   ed  integrazioni,  puo'  avvalersi,  in  qualita'  di
soggetto   attuatore,  del  Compartimento  Anas  dell'Aquila  per  la
realizzazione di interventi urgenti relativi alla viabilita'.
  2. Il soggetto attuatore di cui al comma 1 provvede con i poteri di
cui  all'art.  3  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri  n.  3753  del  9  aprile 2009 e successive modificazioni ed
integrazioni.

        
     
                               Art. 9.


  1.  Per  assicurare  la  ripresa  del  tessuto  socio-economico dei
territori  colpiti  dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, i termini
stabiliti  dagli  articoli  1  e  5  del  decreto  del Ministro dello
sviluppo  economico  15  dicembre 2008, concernente la determinazione
della misura del contributo dovuto dalle societa' cooperative ubicate
nei territori dei comuni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, sono prorogati di dodici mesi.
  2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il versamento della
quota   del  3%  degli  utili  di  esercizio  dovuta  dalle  societa'
cooperative  e  dai  loro  consorzi,  non  aderenti  ad  alcuna delle
associazioni   nazionali   di   assistenza  e  tutela  del  movimento
cooperativo,  ubicate  nei  territori  dei  comuni di cui all'art. 1,
comma  2,  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n. 39, previsto dal
decreto  del  Ministro  dello sviluppo economico 1° dicembre 2004, e'
differito di dodici mesi.

        
     
                              Art. 10.


  1.  Per  consentire il piu' efficiente espletamento delle attivita'
istruttorie di cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  n. 3771/2009, nell'ambito dell'Ufficio
amministrazione e bilancio del Dipartimento della protezione civile e
con  personale  appartenente  allo  stesso, e' istituita una apposita
struttura temporanea di missione operante a L'Aquila.
  2.  L' incarico di capo della struttura di missione di cui al comma
1  costituisce  incarico dirigenziale di seconda fascia e puo' essere
conferito  dal capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi
dell'art.  19,  commi  5, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165, anche in deroga ai limiti numerici ivi previsti, sino
al  termine dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente
del  Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 e comunque non oltre la
conclusione  delle  attivita'  di cui all'art. 2, commi da 1 a 9, del
decreto-legge  28  aprile  2009, n. 39. La retribuzione di posizione,
legata  allo  specifico incarico di capo della struttura di missione,
anche  tenuto conto della rilevanza delle attivita' assegnate e della
temporaneita'  dell'incarico, e' determinata in relazione all'importo
corrispondente alla fascia «A» di cui al provvedimento di graduazione
delle  strutture  dirigenziali del Dipartimento. Ai conseguenti oneri
si provvede a carico del Fondo per la protezione civile.

        
     
                              Art. 11.


  1.  All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779
del 6 giugno 2009, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'art. 1, comma 6, le parole «, comunque comprensive di IVA,»
sono soppresse;
   b) all'art. 2, comma 7, le parole «utilizzando il modulo approvato
con  decreto  del  direttore della medesima Agenzia», sono sostituite
dalle   seguenti:   «sulla   base   delle   modalita'   definite  con
provvedimento del direttore della medesima Agenzia»;
   c) all'art. 3:
    1)  comma  3,  le  parole «dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche»,  ovunque  ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «delle
imposte sui redditi» e le parole «sul reddito dovuta» sono sostituite
dalla seguente: «netta»;
    2)  comma  6,  dopo  la  parola  «opera» e' inserita la seguente:
«automaticamente»;
    3) comma 7, dopo la parola «vincolato» sono inserite le seguenti:
«ed infruttifero»;
    4) comma 8:
     a)  primo  periodo  sono aggiunte in fine le seguenti parole: «,
ovvero  di  utilizzo  anche  parziale del finanziamento per finalita'
diverse da quelle indicate nella presente ordinanza»;
     b)  secondo periodo la parola «stipulazione» e' sostituita dalla
seguente: «stipula»;
     c)  terzo  periodo  dopo  le  parole «anche con l'intervento dei
sostituti  di  imposta»  sono  aggiunte  le seguenti: «e dei soggetti
finanziatori»;
     d)  quinto  periodo  dopo  le  parole  «l'ammontare  a  ciascuno
spettante»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «, l'importo della singola
rata»  e dopo le parole «all'Agenzia delle entrate,» sono inserite le
seguenti: «con modalita' telematiche,»;
   d)  all'art.  4,  comma  1, ultimo periodo le parole: «all'Agenzia
delle   Entrate   o   all'istituto   bancario   che  ha  concesso  il
finanziamento agevolato» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia
delle   Entrate   e   all'istituto   bancario   che  ha  concesso  il
finanziamento agevolato».

        
     
                              Art. 12.


  1.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato ad
acquisire    donazioni   finalizzate   ad   assicurare   sistemazione
alloggiativa temporanea, in tutto o in parte, a particolari categorie
di  cittadini,  attraverso  moduli  abitativi  da  realizzare  con le
modalita'  e  le  procedure  di  cui  all'art. 2 del decreto-legge 28
aprile  2009,  n.  39,  stipulando  allo  scopo  appositi  protocolli
d'intesa con i soggetti donatori.

        
     
                              Art. 13.


  1.  Il  Commissario  delegato  di cui al decreto del Presidente del
Consiglio  dei Ministri del 6 aprile 2009 e' autorizzato a realizzare
gli  interventi  necessari  ad  assicurare il collegamento delle aree
destinate  alla  realizzazione dei moduli abitativi di cui all'art. 2
del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, con le reti infrastrutturali
utilizzate   per  l'erogazione  dei  servizi  essenziali.  Gli  oneri
derivanti   dall'attuazione   del   presente   articolo,   in  quanto
costitutivamente   accedenti   alle   relative  finalita',  rientrano
nell'ambito  di  operativita'  dell'autorizzazione  di  spesa  di cui
all'art. 2, comma 13, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.

        
     
                              Art. 14.


  1.  Le  regioni  e  le  provincie autonome di Trento e Bolzano sono
autorizzate  ad  effettuare  specifici interventi volti a contribuire
alla realizzazione di nuovi edifici o complessi da edificare, nonche'
alla   riparazione  o  ricostruzione  di  quelli  esistenti  ed  alla
sistemazione  del  territorio,  anche mettendo a disposizione proprie
risorse   finanziarie,   nonche'   eventuali  proventi  derivanti  da
donazioni  od  altre  fonti  di finanziamento all'uopo destinate, nel
quadro  di  una  pianificazione  definita  dal Commissario delegato -
Presidente  della regione Abruzzo per assicurare il sollecito ritorno
a  condizioni  di normalita' della vita delle popolazioni colpite dal
sisma  nella  Regione  Abruzzo.  Per  le finalita' di cui al presente
articolo il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  del 6 aprile 2009 provvede, su proposta dei
presidenti  delle  regioni  e  delle  provincie  autonome di Trento e
Bolzano  interessate,  alla  nomina  di  Soggetti  Attuatori,  che si
avvalgono  per  la  realizzazione degli interventi dei poteri e delle
procedure  indicate  dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottate per fronteggiare l'emergenza e dal decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39.

        
     
                              Art. 15.


  1.  Al  fine  di  consentire il regolare avvio dell'anno scolastico
2009-2010  nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  aventi sede nei
territori  dei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri n. 3754/2009, che risultino danneggiate
dagli  eventi  sismici del 6 aprile 2009, il presidente della regione
Abruzzo,  Commissario  delegato  ai  sensi  dell'art.  4, comma 2 del
decreto-legge  29  aprile  2009,  n.  39, predispone, d'intesa con il
presidente  della  provincia  di  L'Aquila  ed  i  sindaci dei comuni
interessati,   un   programma-stralcio   di   interventi  urgenti  da
realizzare sulla base delle disposizioni di cui all'art. 57, comma 6,
del decreto legislativo n. 163/2006.
  2.  Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, il presidente
della Regione Abruzzo - Commissario delegato si avvale del competente
Provveditorato   interregionale   alle  opere  pubbliche  che,  quale
soggetto  attuatore,  e' autorizzato a derogare all'art. 92, comma 5,
del  decreto  legislativo  12 aprile 2006, n. 163, all'art. 61, commi
7-bis  e 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133, all'art. 1, comma
10-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 22 dicembre 2008, n. 201, e all'art. 18,
comma   4-sexies,   del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  3.  Per  le  finalita' di cui al presente articolo si provvede, nel
limite  di  20  milioni  di  euro,  a  valere  sulle risorse previste
dall'art.  18 del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al
finanziamento  degli interventi in materia di edilizia scolastica. Le
predette  somme  sono trasferite ad apposita contabilita' speciale da
istituire  presso  la Tesoreria dello Stato di L'Aquila in favore del
competente  Provveditore  interregionale  alle  opere  pubbliche, che
opera quale soggetto attuatore degli interventi.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 17 giugno 2009

                                            Il Presidente: Berlusconi