ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 2009
 Disposizioni  urgenti  di  protezione  civile. (Ordinanza n. 3783).
(09A07255)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16  gennaio  2009,  con il quale lo stato di emergenza in ordine alla
situazione   socio-economico-ambientale   determinatasi   nel  bacino
idrografico  del fiume Sarno e' stato ulteriormente prorogato fino al
31 dicembre 2009;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3270  del  12  marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2
ottobre  2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, n. 3364 del 13 luglio 2004,
n.  3378  dell'8  ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388
del  23  dicembre  2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15
luglio  2005,  n.  3452  del 1° agosto 2005, n. 3494 dell'11 febbraio
2006,  n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3508 del 13 aprile 2006, n. 3559
del  27  dicembre  2006,  n.  3564 del 9 febbraio 2007, n. 3738 del 5
febbraio 2009 e n. 3746 del 12 marzo 2009;
  Viste   le   note   del   Commissario   delegato   per  l'emergenza
socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno del
29  aprile  2009, del presidente della regione Campania del 14 maggio
2009 e del 12 giugno 2009 del capo del Dipartimento per lo sviluppo e
la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;
  Visti  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21  settembre  2007  concernente  la dichiarazione di «grande evento»
relativa   alla  Presidenza  italiana  del  G8  e  le  ordinanze  del
Presidente  del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e
n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui
e'  stato  prorogato  lo stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2009,
nel  territorio  delle  isole  Eolie e l'ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  n.  3646  del 23 gennaio 2008 e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772
in data 19 maggio 2009;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19  maggio  2009,  con il quale e' stata istituita una Commissione di
garanzia    per    assicurare   un   continuo   monitoraggio,   anche
procedimentale,  del  programma di interventi sotto i diversi profili
contabili,  amministrativi,  giuridici  e  tecnici,  ottimizzando  il
collegamento  fra  il  Comitato  interministeriale ed il Comitato dei
garanti, da un lato, e l'Unita' tecnica di missione, dall'altro;
  Ritenuto  opportuno,  altresi',  che  ai  componenti della suddetta
Commissione  di  garanzia  sia  attribuito  un compenso, definito con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e che essi debbano
essere  assistiti  da  non  piu'  di  quattro unita' di personale non
dirigenziale  dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri o
in  posizione  di  comando  da  altre  amministrazioni  del  comparto
Ministeri;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
18  luglio  2008, in cui si dispone che la «segreteria del Comitato e
il  supporto tecnico-logistico alle sue attivita' sono assicurati dal
Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
  Ritenuto,  pertanto, di prevedere un figura di livello dirigenziale
generale  che  assicuri,  per conto del Segretario generale, anche il
coordinamento  amministrativo  ed  operativo  tra l'Unita' tecnica di
missione  e  le  strutture  delle  altre Amministrazioni pubbliche di
tutte   le  attivita'  connesse  con  le  celebrazioni  per  il  150°
anniversario  dell'Unita' d'Italia, nonche' l'attivita' consulenziale
a  favore  dell'Unita tecnica di missione come stabilito all'art. 14,
comma 2, dell'ordinanza n. 3772 del 19 maggio 2009;
  Visto   l'art.  5,  comma  2,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, n. 3764;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16 gennaio 2009, con il quale e' stato dichiarato, ai sensi e per gli
effetti  dell'art.  5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
fino  al  31  dicembre 2009, lo stato di emergenza per lo smaltimento
dei  rifiuti  urbani  nel  territorio  della  provincia  di Palermo e
nominato  il  Prefetto di Palermo Commissario delegato del Presidente
del Consiglio dei Ministri;
  Vista  l'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5
febbraio  2009, n. 3737 recante disposizioni urgenti per fronteggiare
l'emergenza  nel  settore  dello  smaltimento  dei rifiuti urbani nel
territorio della provincia di Palermo;
  Vista  la  nota  del  Prefetto della citta' di Palermo del 2 giugno
2009;
  Visti  gli esiti della riunione del 10 giugno 2009 alla quale hanno
partecipato  il  Commissario  delegato  per  l'emergenza  smaltimento
rifiuti   urbani   nel  territorio  della  provincia  di  Palermo,  i
rappresentanti  della regione Siciliana, il Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del territorio e del mare, il presidente della SOGESID
S.p.A.;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21
ottobre  2005,  recante  la  dichiarazione  di  «grande  evento»  nel
territorio  della  provincia  di Pescara in occasione dei «XVI Giochi
del  Mediterraneo»,  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri   del   29   dicembre   2005,   recante   l'estensione   del
riconoscimento di «grande evento» dei «XVI Giochi del Mediterraneo» a
tutto  il  territorio  della  regione  Abruzzo  e  le  ordinanze  del
Presidente  del Consiglio dei Ministri n. 3539 del 4 agosto 2006 e n.
3722 del 19 dicembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche' la nota n. 62 in data 11 giugno 2009 del Commissario delegato
di  cui  all'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3722 del 19 dicembre 2008;
  Visto  il  decreto-legge  23  maggio  2008,  n. 90, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare
l'art.  19  del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale e' stato
prorogato  fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore
dei rifiuti nella regione Campania e l'ordinanza di protezione civile
n. 3756 del 2009;
  Visto  il  decreto-legge  6  novembre 2008, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;
  Visto  l'art.  3  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri  n. 3479 del 14 dicembre 2005 relativa al sistema tariffario
di conferimento dei rifiuti nella regione Campania;
  Visto   l'art.  2,  comma  7,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  n. 3552 del 17 novembre 2006 concernente la
previsione  di  ulteriori  misure  di  ristoro ambientale anche per i
Comuni  confinanti  con  quelli che ospitano impianti funzionali alla
complessiva azione di gestione del servizio di smaltimento rifiuti;
  Ritenuta,   l'ineludibile   esigenza  di  assicurare  criteri  piu'
rigorosi  ai  fini  del  riconoscimento  dei  contributi  di cui alle
predette  ordinanze  di  protezione  civile,  anche  alla  luce delle
sopravvenute  previsioni  normative,  con  particolare riferimento al
nuovo quadro impiantistico conseguentemente delineatosi;
  Vista  la  nota  del  9 giugno 2009 del Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18
dicembre 2008, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
in   tutto   il   territorio  nazionale,  relativamente  agli  eventi
atmosferici  verificatisi  nei  mesi  di  novembre  e  dicembre 2008,
l'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12
marzo  2009 recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti
a  fronteggiare  la  grave  situazione  di pericolo in atto nell'area
archeologica  di  Roma  e  provincia»  e la richiesta dell'Ufficio di
gabinetto del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:


                               Art. 1.


  1.  Al  fine  di  garantire  la pronta disponibilita' delle risorse
finanziarie  necessarie  per  il  completamento  degli  interventi da
eseguirsi  sulla rete fognaria del bacino idrografico del fiume Sarno
ai  sensi  dell'art. 10, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile
n.  3348/2004, la regione Campania concorre per un importo di euro 10
milioni   sul  finanziamento  di  euro  48  milioni  posto  a  carico
dell'A.T.O.  n.  3  ai  sensi  della  lettera f), del citato comma 1,
dell'art. 10, che viene conseguentemente ridotto ad euro 38 milioni.
  2.  Agli  oneri  di  cui  al comma 1 la regione Campania provvede a
valere sulle risorse FAS 2000/2006, che sono trasferite dal Ministero
dello  sviluppo  economico  direttamente  sulla contabilita' speciale
intestata al Commissario delegato.
  3.  Al  fine  di  consentire  la celere realizzazione dei lavori di
seconda   fase   dell'impianto  di  depurazione  di  Foce  Sarno,  il
Commissario  delegato  e'  autorizzato a procedere all'aggiudicazione
del  relativo appalto in deroga all'art. 57, comma 5, lettera b), del
decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163.  Ai relativi oneri,
stimati in euro 14 milioni, si provvede con le seguenti risorse:
   euro  10  milioni  a  valere  sulle  somme iscritte sullo stato di
previsione  del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e  del mare nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.3.1 capitolo 7072, competenza
anno   2004,   gia'   trasferiti   sulla  contabilita'  speciale  del
Commissario delegato;
   euro  2,5  milioni a carico della regione Campania, a valere sulle
risorse  FAS 2000/2006, da trasferire direttamente sulla contabilita'
speciale intestata al Commissario delegato;
   la  rimanente  somma  a valere sulle economie del quadro economico
degli   interventi   di   prima   fase   dei  lavori  di  adeguamento
dell'impianto di depurazione di Foce Sarno.

        
     
                               Art. 2.


  1.   Al   personale   della   delegazione  di  cui  all'articolo  5
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del
20  novembre  2007  e successive modifiche, nonche' ai dipendenti dei
ruoli  del  Ministero degli affari esteri espressamente designati dal
Soggetto   attuatore  e  capo  della  delegazione  per  specifiche  e
temporanee attivita', si applicano le disposizioni previste dall'art.
22,  comma  1, lettera b) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006.
  2.  Le  sopra  citate  indennita'  sono  commisurate  ai  giorni di
effettivo  impiego  nei  territori  del  grande evento e comunque nei
luoghi di svolgimento di attivita' ad esso correlate.
  3.  Ai  relativi  oneri  si  provvede  a  carico della contabilita'
speciale n. 5121 intestata al capo della delegazione.

        
     
                               Art. 3.


  1.  Il sindaco del comune di Lipari - funzionario delegato ai sensi
dell'art.  18  dell'ordinanza  di  protezione civile 7 marzo 2003, n.
3266  e  successive  modifiche  ed  integrazioni e' nominato soggetto
attuatore   per   il   completamento,  la  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria e la gestione del molo situato nell'isola di Stromboli,
frazione di Ginostra.
  2.  Per  lo  svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, nonche'
per  quelle previste dall'art. 18 dell'ordinanza di protezione civile
7   marzo  2003,  n.  3266  e'  autorizzata  l'apertura  di  apposita
contabilita' speciale intestata al predetto soggetto attuatore.
  3.  Allo  scopo  di fronteggiare la situazione di emergenza in atto
nel  territorio  delle  isole  Eolie  all'art.  5  dell'ordinanza del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, come
modificato  dall'art. 1, comma 12 dell'ordinanza di protezione civile
19 marzo 2009, n. 3749, la frase «fino ad un massimo di due unita' di
personale  dipendente»  e'  sostituita  dalla  seguente  «fino  ad un
massimo di cinque unita' di personale, anche dirigenziale,».
  4.  All'art.  5,  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, come modificato dall'art. 1, comma 12
dell'ordinanza  di  protezione civile 19 marzo 2009, n. 3749 la frase
«50  ore  di  straordinario  effettivamente reso» e' sostituita dalla
seguente  «50  ore  di  straordinario mensile effettivamente reso, in
deroga agli istituti contrattuali vigenti».
  5.  All'art.  5,  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, come modificato dall'art. 1, comma 12
dell'ordinanza  di  protezione civile 19 marzo 2009, n. 3749 la frase
«due  contratti  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  con
personale  tecnico»  e'  sostituita  dalla seguente «tre contratti di
collaborazione  coordinata e continuativa, in deroga agli articoli 35
e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
  6.  All'art.  5,  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, come modificato dall'art. 1, comma 12
dell'ordinanza  di  protezione  civile  19  marzo  2009,  n.  3749 e'
aggiunto  il  seguente comma: «2. Il sindaco del comune di Lipari, al
fine di fronteggiare le accresciute esigenze derivanti dallo stato di
emergenza  in  atto,  puo'  stipulare  contratti  a tempo determinato
trimestrali  e  comunque  per un periodo non superiore al 31 dicembre
2009 - nel limite massimo di 5 unita' da destinare anche al controllo
e   alla   vigilanza  sulla  corresponsione  dei  contributi  di  cui
all'art. 2,  commi  3  e  4  dell'ordinanza  di  protezione civile n.
3225/2002  -  per  implementare  la  dotazione  organica del Corpo di
polizia municipale comunale. Per le medesime finalita' il sindaco del
comune di Lipari avvia programmi di gemellaggio con altri Enti locali
per lo svolgimento di attivita' di protezione civile».

        
     
                               Art. 4.


  1.  Ai  componenti  della Commissione di garanzia di cui al decreto
del  Presidente  del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 2009 e'
attribuito  un  compenso,  determinato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
  2.   All'Unita'  tecnica  di  missione  di  cui  all'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 in data 19 maggio 2009,
per  il  supporto  alla Commissione di garanzia di cui al comma 1, e'
altresi'  assegnato  un  contingente  di non piu' di cinque unita' di
personale  non  dirigenziale dei ruoli della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  o in posizione di comando da altre Amministrazioni del
comparto Ministeri.
  3.   Al  fine  di  assicurare  l'attivita'  consulenziale  prevista
all'art. 14, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri  n.  3772  del  19  maggio  2009,  nonche'  il coordinamento
amministrativo  e  operativo  tra  le attivita' dell'Unita' di cui al
comma  2  e quelle delle strutture della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e delle altre Amministrazioni che svolgono funzioni connesse
con  le  celebrazioni del 150° dell'Unita' d'Italia, presso la stessa
Unita'   opera,  altresi',  un  dirigente  con  incarico  di  livello
dirigenziale  generale,  il quale risponde direttamente al Segretario
generale  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, nominato ai
sensi  dell'art.  19, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 165 del
2001,  anche  in deroga ai limiti di eta' fissati dall'art. 33, comma
3,  del  decreto-legge  4 luglio 2006, n. 223 e comunque non oltre la
data  del 31 dicembre 2011. Al predetto dirigente, il quale si avvale
del  supporto  tecnico  e  logistico  dell'Unita',  e'  assegnato  un
collaboratore,  nominato  dal  responsabile  dell'Unita'  tecnica  di
missione  su  proposta  dello  stesso dirigente, scelto tra personale
anche   estraneo  alla  pubblica  amministrazione  con  contratto  di
collaborazione  coordinata  e  continuativa  e  con  un  compenso non
superiore a 18.000 euro annui lordi.
  4.  La  copertura  degli  oneri  derivanti dal presente articolo e'
assicurata   dalle   economie   di   spesa   realizzate   a   seguito
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del
19  maggio  2009  e  dalle  risorse  finanziarie gia' attribuite alla
preesistente   Struttura   di  missione  istituita  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2007.

        
     
                               Art. 5.


  1.  Il presidente della provincia di Bologna - Commissario delegato
per  fronteggiare  le  conseguenze  degli  eventi  sismici  che hanno
colpito  alcuni  comuni  della  provincia  di Bologna il 14 settembre
2003,   e'   autorizzato   a  versare  le  risorse  residue  di  euro
2.477.465,60,  disponibili  sulla  contabilita'  speciale al medesimo
intestata  n.  3970  di  posizione,  al  bilancio  della provincia di
Bologna  al fine di consentire ai soggetti attuatori il completamento
degli interventi previsti nel relativo programma di cui all'ordinanza
del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2005, n.
3464.  Le  risorse  di  cui  trattasi  sono  versate in conto entrate
all'Amministrazione provinciale di Bologna che provvede ad iscriverle
sui capitoli di spesa del proprio bilancio a tal fine utilizzabili.
  2.  Il  presidente  della  provincia  di  Bologna,  a  seguito  del
completamento  degli  interventi  in questione, ove accerti eventuali
economie,  provvede  alla  relativa restituzione, mediante versamento
sul  conto  corrente  infruttifero n. 22330 intestato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri.

        
     
                               Art. 6.


  1.   Nell'ambito  delle  iniziative  finalizzate  a  promuovere  la
sostenibilita'   ambientale   del   «grande   evento»  relativo  alla
Presidenza  italiana  del vertice G8, al fine di ridurre le emissioni
di   anidride   carbonica   anche   mediante   l'adozione  di  misure
compensative,   il   Commissario   delegato   di   cui   all'art.   1
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del
20   novembre   2007  e'  autorizzato  ad  effettuare  interventi  di
riforestazione   sia  sul  territorio  italiano  che  all'estero,  da
affidare ad imprese dotate di particolare esperienza in tale settore.
A   tal   fine  gli  interventi  di  riforestazione  potranno  essere
effettuati  anche  su  aree  percorse  dal  fuoco, in deroga a quanto
previsto  dall'art.  10  della  legge  21  novembre  2000, n. 353. Al
relativo  onere si provvede, nel limite massimo di euro 1.000.000,00,
a valere sulle risorse assegnate per lo svolgimento del G8.
  2.  Il  Commissario  delegato  di cui al comma 1, a decorrere dalla
data  di  pubblicazione della presente ordinanza, provvede a definire
le  modalita'  di accesso e di utilizzazione dei locali facenti parte
della  Caserma  Mar. Magg. E. O. V. Vincenzo Giudice della Guardia di
finanza ubicata nel comune dell'Aquila.
  3. Al fine di garantire il regolare svolgimento del «grande evento»
relativo alla Presidenza Italiana del G8 nella citta' dell'Aquila, e'
istituito  un  tavolo  di  coordinamento  presieduto  dal Commissario
delegato  cui partecipano i vertici delle istituzioni coinvolte nella
gestione  degli  aspetti  della  sicurezza,  della  logistica e della
mobilita',  che,  in connessione con la sala operativa della questura
dell'Aquila,  impartisce  le  direttive  per l'immediata soluzione di
problematiche  che possono limitare o impedire l'ordinato svolgimento
del vertice.

        
     
                               Art. 7.


  1.  Al  fine  di  assicurare  gli indispensabili interventi urgenti
necessari  al  superamento  dell'emergenza  conseguente  agli  eventi
sismici  del  6  aprile  2009 ed all'organizzazione del Grande Evento
della  Presidenza  Italiana  del G8, di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2007, le deroghe previste
all'art.  4  dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
del  6  aprile  2009,  n.  3753  ed  all'art.  15  dell'ordinanza del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2008, n. 3642,
si  applicano  anche  alle  acquisizioni  effettuate  nell'ambito dei
contratti  in  corso  per  la  realizzazione  del Sistema tecnologico
integrato  di  previsione, prevenzione e gestione delle emergenze del
Dipartimento  della  protezione  civile  o  dei connessi contratti di
natura complementare.

        
     
                               Art. 8.


  1.  All'art.  2  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  n.  3632  del  23 novembre 2007 le parole: «l'ing. Fabio De
Santis»   sono   sostituite  dalle  parole  «l'architetto  Elisabetta
Fabbri».
  2.  Al  Commissario  delegato  di  cui  al comma 1 e' attribuito un
compenso  pari  a  quello spettante al direttore dei lavori del nuovo
Auditorium  di  Firenze, con oneri a carico delle risorse finanziarie
disponibili sulla contabilita' speciale.
  3.  All'art.  2  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  n. 3632 del 23 novembre 2007 dopo il comma 1 e' aggiunto il
seguente  comma:  «2. Per l'espletamento delle iniziative di cui alla
presente   ordinanza,   i   Commissari  delegati  possono  richiedere
l'apertura di apposite contabilita' speciali ai medesimi intestate».

        
     
                               Art. 9.


  1. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  6  maggio 2009, n. 3764 e' abrogata la seguente frase:
«sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri».

        
     
                              Art. 10.


  1.  Al  fine  di  assicurare  la  prosecuzione  delle operazioni di
conferimento  ed  abbancamento dei rifiuti urbani presso la discarica
di  Palermo  -  Bellolampo  ed  avviare  i  necessari  interventi  di
ampliamento  e  di  messa  in  sicurezza  della  discarica stessa, la
regione  Siciliana  e'  autorizzata  a trasferire, sulla contabilita'
speciale  intestata  al  Commissario  delegato  per  l'emergenza  nel
settore  dello  smaltimento rifiuti nel territorio della provincia di
Palermo,  la  somma  di  euro 4.500.000,00, a valere sui Fondi per la
programmazione  operativa  regionale  -  periodo 2007-2013, obiettivo
specifico 2.4 - linee di intervento 244 e 241.

        
     
                              Art. 11.


  1.  Al  personale  appartenente  al  Corpo nazionale dei vigili del
fuoco  impiegato  nella gestione della situazione di criticita' nella
raccolta dei rifiuti nella citta' di Palermo nel periodo dal 2 giugno
all'8  giugno  2009,  sono  corrisposte,  fino  a  70  ore  di lavoro
straordinario  mensile  effettivamente  reso, oltre i limiti previsti
dalla normativa vigente.
  2.  Al  personale  delle Forze armate appartenente al IV Reggimento
Guastatori  del II FOD dell'Esercito italiano impiegato per garantire
il  corretto  funzionamento  del  complessivo  ciclo  di gestione dei
rifiuti nella citta' di Palermo nel periodo dal 2 giugno all'8 giugno
2009,   e'  attribuita  una  speciale  indennita'  operativa  mensile
onnicomprensiva  forfettariamente  parametrata  su base mensile a 250
ore   di   lavoro  straordinario  diurno,  sostitutiva  del  compenso
forfettario  d'impiego,  del  compenso  forfettario  di  guardia, del
compenso  per  lavoro  straordinario  e  dell'indennita'  di  marcia,
commisurata  ai  giorni di effettivo impiego, in relazione al grado o
qualifica rivestiti.
  3.  Agli oneri derivanti dall'impiego del personale di cui ai commi
1  e 2 e dall'utilizzo dei mezzi e materiali occorrenti si provvede a
valere sul Fondo nazionale della protezione civile.

        
     
                              Art. 12.


  1.  Agli  stranieri che faranno ingresso in Italia, per partecipare
ai  XVI  Giochi  del  Mediterraneo  di  Pescara 2009, muniti di visto
d'ingresso   per   «gara   sportiva»   denominata   XVI   Giochi  del
Mediterraneo,  e ai giornalisti con visto d'ingresso per missione, si
applica  la  disciplina  prevista  dall'art.  1 della legge 28 maggio
2007, n. 68.

        
     
                              Art. 13.


  1.  Al  personale  appartenente  alla Forze armate ed alle Forze di
polizia  impiegato  su  richiesta  del  Commissario  delegato  di cui
all'art.  1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri  n. 3629 del 20 novembre 2007, ovvero del Soggetto Attuatore
di  cui  all'art.  13,  comma  2,  dell'ordinanza  del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3704 del 17 settembre 2008, per prestazioni
di  lavoro  straordinario  in  relazione  alle  esigenze correlate al
grande  evento  della  presidenza italiana del G8, nel periodo dal 13
giugno  al  13 luglio 2009, possono essere corrisposte fino a 100 ore
di  lavoro  straordinario effettivamente rese oltre i limiti previsti
dalla  normativa  vigente.  Al  predetto personale, ove non residente
nella  regione  Abruzzo,  e'  corrisposto il trattamento economico di
missione dal luogo di residenza. I relativi oneri sono posti a carico
delle    risorse    disponibili    al    Commissario   delegato   per
l'organizzazione  del  G8  ed  anticipati  dalle  Amministrazioni  di
appartenenza del personale di che trattasi.

        
     
                              Art. 14.


  1.  Il  personale  militare  delle  Forze  armate  non appartenente
all'Arma  dei  carabinieri  posto  a  disposizione dei Prefetti delle
province  interessate per le esigenze di pubblica sicurezza, connesse
allo  svolgimento del Vertice G8 di cui all'art. 17 del decreto-legge
28  aprile 2009, n. 39, agisce con le funzioni di cui all'art. 7-bis,
comma  3,  del  decreto-legge  23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  24 luglio 2009, n. 125. Si applicano le
altre  disposizioni  contenute  nel medesimo art. 7-bis, comma 3, del
decreto-legge n. 92/2008 sopra citato.

        
     
                              Art. 15.


  1.  All'art.  3,  comma  16-bis  dell'ordinanza  del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  n. 3756 del 15 aprile 2009, dopo le parole:
«Gli  incarichi»  sono  inserite  le  seguenti  «dirigenziali nonche'
quelli»  e le parole «Coordinamento attivita' Dipartimento protezione
civile  e rapporti enti territoriali, e Comunicazione» sono soppresse
e  dopo  le  parole  «della  presente  ordinanza.»  sono  inserite le
seguenti:   «L'assegnazione   del  personale  non  dirigenziale  gia'
impiegato,  a  qualsiasi  titolo,  nell'ambito  delle  Missioni sopra
richiamate  cessa  ove  non confermata con provvedimento motivato del
capo  della Missione amministrativo-finanziaria entro quindici giorni
dalla  data  di  pubblicazione  della presente ordinanza. Le medesime
disposizioni   si   applicano   al   personale   dirigenziale  e  non
dirigenziale   o   titolare   di   incarichi   di   consulenza  e  di
collaborazione  coordinata  e  continuativa  gia' conferiti presso le
soppresse   Missioni   “Coordinamento   attivita'  Dipartimento
protezione    civile   e   rapporti   enti   territoriali”,   e
“Comunicazione”, sulla base di provvedimento motivato del
capo della Missione amministrativo-legale.».

        
     
                              Art. 16.


  1.  Al fine di uniformare la disciplina dei contributi a favore dei
comuni  sede  di  aree,  siti  ed impianti, funzionali al complessivo
ciclo di smaltimento dei rifiuti e di adeguarla alle mutate modalita'
e  condizioni dell'attivita' di gestione dei rifiuti, con particolare
riferimento  all'impiantistica  caratterizzante il ciclo medesimo, il
comma  4  dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005 e' sostituito dal seguente: «4.
A  valere  sugli  importi  incassati  per  la  predetta  tariffa,  il
Sottosegretario di Stato, prescindendo dal codice (CER) attribuito ai
rifiuti,  provvede  a  riconoscere un contributo in favore dei comuni
sede  di impianti di selezione e trattamento dei rifiuti pari ad euro
0,0052  per  ogni  chilogrammo  di  rifiuto  conferito, in favore dei
comuni  sede  di  impianti di termovalorizzazione pari ad euro 0,0052
per  ogni chilogrammo di rifiuto conferito, in favore dei comuni sede
di  discarica  pari  ad  euro  0,0052 per ogni chilogrammo di rifiuto
conferito.   Il   Sottosegretario  di  Stato  provvede,  altresi',  a
riconoscere  un  contributo  in  favore  dei  comuni  sede di siti di
stoccaggio  di  rifiuti  pari  ad euro 0,0026 per ogni chilogrammo di
rifiuto  conferito,  nonche' un contributo ai comuni sede di impianti
di  trasferenza  di  rifiuti  raccolti  a  monte  degli  impianti  di
selezione  e  trattamento  o  di  discarica,  abbancati  per il tempo
strettamente  necessario  a consentire l'attivita' di trasporto degli
stessi  verso  i  siti finali di recupero o smaltimento, pari ad euro
0,0013 per chilogrammo di rifiuto conferito.».
  2.  Il  comma  6  dell'art.  2  dell'ordinanza  del  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  n.  3529  del  30  giugno  2006  cosi  come
sostituito  dal comma 2 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3552 del 17 novembre 2006 e' sostituito dal
seguente:  «6.  In considerazione della vicinanza delle aree, siti ed
impianti  di  cui  al  comma  precedente ai centri abitati dei comuni
limitrofi  a quelli sede degli stessi, il Sottosegretario di Stato, a
valere  sugli  importi  incassati  per  la tariffa di cui all'art. 3,
comma  2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3479  del  14  dicembre  2005, e' autorizzato a riconoscere ai comuni
confinanti con quelli che ospitano le predette aree, siti ed impianti
un  contributo, nella misura massima di euro 0,001 per chilogrammo di
rifiuto  conferito presso l'impianto insistente nel comune limitrofo,
che  verra'  riconosciuto, in ragione della tipologia dell'impianto e
della  distanza  dello stesso dal centro abitato del contiguo comune,
secondo  criteri di classificazione che saranno puntualmente definiti
con provvedimento del capo della Missione aree, siti ed impianti».

        
     
                              Art. 17.


  1.  All'art.  8  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  n.  3661  del  19  marzo  2008  le parole «il dott. Alfredo
Mantici,   Direttore generale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri»  sono  sostituite  con le seguenti parole «dott.ssa Adriana
Volpini,  dirigente  dei  ruoli  del  Dipartimento  della  protezione
civile».

        
     
                              Art. 18.


  1.  Al  fine di assicurare la necessaria omogeneita' ed unitarieta'
degli interventi straordinari finalizzati al superamento del contesto
emergenziale   in   atto   nelle   aree   archeologiche  di  Roma,  e
limitatamente  alla porzione in consegna al Ministero per i beni e le
attivita'  culturali,  nonche'  ai correlati vincoli e condizioni, le
disposizioni  di  cui  all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri  n.  3747 del 12 marzo 2009, si applicano anche al compendio
costituito dal Monumento a Vittorio Emanuele II.
  2. All'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009, le parole «percentuale dello
0,5%» sono sostituite dalle parole «percentuale dell'1%».

        
     
                              Art. 19.


  1. Nell'ambito delle situazioni emergenziali in atto nel territorio
nazionale  ai  dipendenti  del  Dipartimento  della protezione civile
della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri, chiamati a svolgere le
funzioni  di  cui  all'art.  92,  comma 5, del decreto legislativo 12
aprile  2006,  n.  163  e  successive  modificazioni,  i compensi ivi
previsti sono ridotti al 50%.

        
     
                              Art. 20.


  1.   Il   Commissario  delegato  nominato  ai  sensi  dell'art.  13
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del
12   marzo   2009,   per  l'espletamento  delle  iniziative  previste
dall'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del
30  aprile  2009,  e'  autorizzato  ad  avvalersi  di  due  unita' di
personale,   comandato   anche   appartenente   alle  Amministrazioni
regionali  previo  assenso  degli interessati, in deroga alla vigente
normativa  in materia di mobilita' nel rispetto dei termini perentori
previsti dall'art. 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 17 giugno 2009

                                            Il Presidente: Berlusconi