MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 giugno 2009
 Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni.
(09A07366)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

  Visto  il  regio  decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato;
  Visto   l'art.   548  del  Regolamento  per  l'amministrazione  del
patrimonio  e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con
il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;
  Visto  l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  58 del 24 febbraio 1998, Testo
unico  delle  disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996;
nonche' l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219
del  13  maggio  1999,  relativo  agli specialisti in titoli di Stato
scelti sui mercati finanziari;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n.  398,  recante  il  testo  unico delle disposizioni legislative in
materia  di  debito  pubblico,  e,  in  particolare, l'art. 3, ove si
prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato,
in  ogni  anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano
al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul
mercato  interno  od  estero  nelle  forme  di  prodotti  e strumenti
finanziari  a  breve,  medio e lungo termine, indicandone l'ammontare
nominale,   il   tasso   di   interesse   o  i  criteri  per  la  sua
determinazione,  la  durata,  l'importo  minimo  sottoscrivibile,  il
sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
  Visto  il  decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive
modifiche  ed  integrazioni,  recante  riordino  della disciplina dei
redditi di capitale e dei redditi diversi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  118249  del 30 dicembre 2008,
emanato  in  attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  398  del 2003, con il quale sono stabiliti gli
obiettivi,  i  limiti  e  le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro
deve  attenersi  nell'effettuare  le operazioni finanziarie di cui al
medesimo  articolo,  prevedendo  che  le  operazioni  stesse  vengano
disposte  dal  Direttore  generale  del Tesoro o, per sua delega, dal
Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;
  Vista  la  determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale
il  Direttore  generale  del  Tesoro  ha  delegato il Direttore della
Direzione  seconda  del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
  Visti,  altresi',  gli  articoli  4  e  11 del ripetuto decreto del
Presidente   della   Repubblica  n.  398  del  2003,  riguardanti  la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.A.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in
particolare  il  terzo  comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Visto  l'art.  17  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30
dicembre  2003  n.  398,  relativo all'ammissibilita' del servizio di
riproduzione  in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli
di Stato;
  Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante
norme  per  la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli
di Stato;
  Visto  il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le
procedure   da   adottare   in   caso   di  ritardo  nell'adempimento
dell'obbligo  di  versare  contante o titoli per incapienza dei conti
degli  operatori  che hanno partecipato alle operazioni di emissione,
concambio e riacquisto di titoli di Stato;
  Ravvisata  l'esigenza  di  svolgere  le aste dei Buoni ordinari del
Tesoro  con richieste degli operatori espresse termini di rendimento,
anziche' di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari
dell'area euro;
  Considerato  che  l'importo  delle emissioni disposte a tutto il 19
giugno  2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati,  a euro 86.461 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora
da effettuare;
                              Decreta:


                               Art. 1.


  Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente
della  Repubblica  30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche' del decreto
ministeriale del 30 dicembre 2008, citato nelle premesse, e in deroga
all'art. 548 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, e'
disposta  per  il  30  giugno 2009 l'emissione dei Buoni ordinari del
Tesoro  (appresso  denominati  BOT)  a  centottantaquattro giorni con
scadenza  31 dicembre 2009, fino al limite massimo in valore nominale
di 10.500 milioni di euro.
  Per  la  presente  emissione  e' possibile effettuare riaperture in
tranche.
  Al  termine  della  procedura di assegnazione, e' altresi' disposta
l'emissione  di  un  collocamento  supplementare  dei  BOT  di cui al
presente  decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli
di  Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato
con  proprio  decreto  n.  219  del 13 maggio 1999, secondo modalita'
specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

        
     
                               Art. 2.


  Sono  escluse  automaticamente  dall'asta le richieste effettuate a
rendimenti  inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato
in base alle seguenti modalita':
   a)  nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina
il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire
dal   rendimento   piu'   basso,   costituiscono   la  seconda  meta'
dell'importo  nominale  in  emissione;  nel  caso  di  domanda totale
inferiore  all'offerta,  si  determina  il rendimento medio ponderato
delle  richieste  che,  ordinate a partire dal rendimento piu' basso,
costituiscono la seconda meta' dell'importo domandato;
   b)  si  individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente
al  rendimento  medio  ponderato  di  cui al punto a) decurtato di 25
punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).
  In  caso  di  esclusione  ai  sensi  del  primo  comma del presente
articolo,   il   rendimento  medio  ponderato  di  aggiudicazione  si
determina  sottraendo  dalla  quantita' totale offerta dall'emittente
una  quantita'  pari  a  quella  esclusa.  Le  richieste escluse sono
assegnate  ad  un  rendimento  pari  al  maggiore  tra  il rendimento
ottenuto  sottraendo  10  punti  base  al  rendimento  minimo accolto
nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

        
     
                               Art. 3.


  Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti
superiori  di  100  o  piu'  punti base al rendimento medio ponderato
delle  richieste  che,  ordinate  partendo dal rendimento piu' basso,
costituiscono   la   meta'   dell'ammontare   complessivo  di  quelle
pervenute.  Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche
offerta,  il  rendimento  medio  ponderato viene calcolato sulla base
dell'importo  complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente
rispetto al rendimento e pari alla meta' della tranche offerta.
  Sono  escluse  dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al
presente  articolo  le  richieste  escluse  ai  sensi dell'art. 2 del
presente decreto.

        
     
                               Art. 4.


  Espletate  le  operazioni  di  asta, con successivo decreto vengono
indicati  il  rendimento  minimo  accoglibile e il rendimento massimo
accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del
presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione,
nonche' il corrispondente prezzo medio ponderato.
  In  caso  di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto
di  cui  al  comma  precedente  riportera'  altresi'  il prezzo medio
ponderato  determinato  ai  fini  fiscali,  ai sensi dell'art. 17 del
presente decreto.

        
     
                               Art. 5.


  I  BOT  sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai
sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998,
gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a
favore degli aventi diritto.
  La  Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite
dei   BOT   sottoscritti   in   asta  da  regolare  nel  servizio  di
compensazione  e  liquidazione  avente a oggetto strumenti finanziari
con  valuta  pari  a  quella di regolamento. L'operatore partecipante
all'asta,  al  fine di regolare i BOT assegnati, puo' avvalersi di un
altro  intermediario  da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla
normativa e alle modalita' dalla stessa stabilite.
  Sulla  base  delle  assegnazioni,  gli  intermediari  aggiudicatari
accreditano   i   relativi  importi  sui  conti  intrattenuti  con  i
sottoscrittori.

        
     
                               Art. 6.


  In  deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento
di  contabilita'  generale dello Stato, la durata dei BOT puo' essere
espressa in «giorni».
  Il  computo  dei giorni ai fini della determinazione della scadenza
decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

        
     
                               Art. 7.


  Possono  partecipare  alle  aste come operatori i soggetti appresso
indicati  che  siano  abilitati  allo  svolgimento  di almeno uno dei
servizi  di  investimento  in  base  all'art. 1, comma 5, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:
   a)  le  banche  italiane  comunitarie  ed  extracomunitarie di cui
all'art.  1,  comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in
base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;
    le  banche  comunitarie  possono  partecipare  all'asta  anche in
quanto  esercitino le attivita' di cui all'art. 16 del citato decreto
legislativo  n.  385  del  1993  senza stabilimento di succursali nel
territorio della Repubblica, purche' risultino curati gli adempimenti
previsti al comma 3 dello stesso art. 16;
    le  banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in
quanto  esercitino  le  attivita'  di intermediazione mobiliare senza
stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia
rilasciata  d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma
4;
   b)  le  societa'  di  intermediazione  mobiliare  e  le imprese di
investimento  extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere e)
e  g)  del  menzionato  decreto  legislativo n. 58 del 1998, iscritte
all'albo  istituito  presso  la  CONSOB,  come stabilito all'art. 20,
comma  1,  ovvero  le  imprese  di  investimento  comunitarie  di cui
all'art.  1,  comma  1,  lettera  f,  dello  stesso decreto, iscritte
nell'apposito elenco allegato a detto albo.
  Alla  Banca  d'Italia,  quale  gerente  il  servizio  di  tesoreria
provinciale   dello   Stato,   viene   affidata   l'esecuzione  delle
operazioni.
  La  Banca  d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni
con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la
rete nazionale interbancaria.

        
     
                               Art. 8.


  Le  richieste  di  acquisto  da parte degli operatori devono essere
formulate   in   termini  di  rendimento.  Tali  rendimenti  sono  da
considerare  lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice
riferita all'anno di trecentosessanta giorni.
  Le  richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete
nazionale   interbancaria   e   devono  contenere  sia  l'indicazione
dell'importo  dei  BOT  che  si intende sottoscrivere sia il relativo
rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del
rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.
  I  rendimenti  indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in
termini  percentuali,  possono  variare  di  un  millesimo  di  punto
percentuale o multiplo di tale cifra.
  L'importo  di  ciascuna  richiesta  non  puo'  essere  inferiore  a
1.500.000 euro di capitale nominale.
  Le  richieste  di  ciascun  operatore  che indichino un importo che
superi,  anche  come  somma  complessiva  di esse, quello offerto dal
Tesoro  sono  prese  in  considerazione  a  partire  da quella con il
rendimento  piu'  basso  e  fino  a concorrenza dell'importo offerto,
salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.
  Le   richieste   di   importo   non  multiplo  dell'importo  minimo
sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.
  Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio
da  versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese
in considerazione.

        
     
                               Art. 9.


  Le  richieste  di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca
d'Italia,  devono  essere  trasmesse  utilizzando  la  rete nazionale
interbancaria  secondo  le  modalita'  tecniche stabilite dalla Banca
d'Italia medesima.
  Al  fine  di  garantire  l'integrita'  e  la  riservatezza dei dati
trasmessi  attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate
chiavi  bilaterali  di  autenticazione e crittografia tra operatori e
Banca d'Italia.
  Nell'impossibilita'  di  immettere  messaggi  in  rete  a  causa di
malfunzionamento    delle    apparecchiature,    le    richieste   di
partecipazione  all'asta  debbono  essere  inviate mediante modulo da
trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di
cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

        
     
                              Art. 10.


  Le  richieste  di  acquisto  dovranno pervenire alla Banca d'Italia
entro  e  non oltre le ore 11 del giorno 25 giugno 2009. Le richieste
non   pervenute   entro   tale   termine   non   verranno   prese  in
considerazione.
  Eventuali  richieste  sostitutive  di  quelle  corrispondenti  gia'
pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il
termine di cui sopra.
  Le  richieste  non  possono  essere  piu'  ritirate dopo il termine
suddetto.

        
     
                              Art. 11.


  Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine
di  cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con
l'intervento  di  un  funzionario  del  Tesoro  che  ha  funzioni  di
ufficiale  rogante  e  che  redige  apposito verbale nel quale devono
essere   evidenziati,   per   ciascuna   tranche,   i  rendimenti  di
aggiudicazione  e  l'ammontare  dei  relativi  interessi, determinati
dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

        
     
                              Art. 12.


  Le   sezioni   di   tesoreria   dello   Stato  sono  autorizzate  a
contabilizzare  l'importo degli interessi in apposito unico documento
riassuntivo  per  ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso
giorno  fissato  per  l'emissione  dei  BOT  dal  presente  decreto -
quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.
  La   spesa   per  interessi  gravera'  sul  capitolo  2215  (unita'
previsionale  di  base  26.1.5) dello stato di previsione della spesa
del   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze  dell'esercizio
finanziario 2009.

        
     
                              Art. 13.


  L'assegnazione  dei BOT e' effettuata al rendimento rispettivamente
indicato   da  ciascun  operatore  partecipante  all'asta,  che  puo'
presentare fino a tre richieste ciascuna a un rendimento diverso.

        
     
                              Art. 14.


  L'aggiudicazione   dei   BOT  viene  effettuata  seguendo  l'ordine
crescente  dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza
dell'importo  offerto,  salvo  quanto specificato agli articoli 2 e 3
del presente decreto.
  Nel  caso  in  cui  le  richieste  formulate  al rendimento massimo
accolto  non  possano  essere  totalmente  soddisfatte, si procede al
riparto pro-quota.
  Le  richieste  risultate  aggiudicate  vengono  regolate  ai prezzi
corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

        
     
                              Art. 15.


  Ultimate  le  operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento
supplementare  di detti titoli semestrali riservato agli specialisti,
di  cui  all'art.  1,  per  un  importo minimo del 10% dell'ammontare
nominale  offerto  nell'asta  ordinaria,  aumentabile  con comunicato
stampa  successivo  alla  chiusura  della procedura d'asta ordinaria.
Tale  tranche  e'  riservata agli operatori «specialisti in titoli di
Stato»  che  hanno  partecipato  all'asta della tranche ordinaria con
almeno  una  richiesta  effettuata  a  un rendimento non superiore al
rendimento  massimo  accoglibile  di  cui  all'art.  3  del  presente
decreto.  Questi  possono  partecipare  al collocamento supplementare
inoltrando  le  domande  di  sottoscrizione  fino  alle ore 15,30 del
giorno 26 giugno 2009.
  Le  offerte  non pervenute entro tale termine non verranno prese in
considerazione.
  Il   collocamento   supplementare  ha  luogo  al  rendimento  medio
ponderato   di  aggiudicazione  dell'asta  della  tranche  ordinaria;
eventuali  richieste  formulate  ad  un  rendimento  diverso  vengono
aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.
  Ai  fini  dell'assegnazione  valgono,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni  di  cui  agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno
«specialista»  dovra'  essere  presentata  secondo le modalita' degli
articoli  9  e  10  e  deve  contenere l'indicazione dell'importo dei
titoli che si intende sottoscrivere.
  Ciascuna  richiesta  non  puo'  essere inferiore ad 1.500.000 euro;
eventuali  richieste  di  importo  inferiore  non  vengono  prese  in
considerazione.
  Ciascuna  richiesta  non puo' superare l'intero importo offerto nel
collocamento   supplementare;   eventuali   richieste   di  ammontare
superiore  sono  accettate  fino  al  limite dell'importo offerto nel
collocamento supplementare stesso.
  Le   richieste   di   importo   non  multiplo  dell'importo  minimo
sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.
  Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio
da  versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese
in considerazione.

        
     
                              Art. 16.


  L'importo   spettante   di   diritto  a  ciascuno  specialista  nel
collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre  aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria
immediatamente  precedente  alla  riapertura  stessa,  ed  il  totale
assegnato  nelle  medesime  aste  agli  stessi  specialisti ammessi a
partecipare   al  collocamento  supplementare.  Non  concorrono  alla
determinazione  dell'importo  spettante  a  ciascuno  specialista gli
importi assegnati secondo le modalita' di cui all'art. 2 del presente
decreto.  Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a
ciascuno  specialista  il  minore  tra  l'importo  richiesto e quello
spettante di diritto.
  Qualora  uno  o  piu'  specialisti  dovessero  presentare richieste
inferiori  a  quelle  loro  spettanti  di diritto, ovvero non abbiano
effettuato  alcuna  richiesta,  la  differenza  viene  assegnata agli
operatori   che  abbiano  presentato  richieste  superiori  a  quelle
spettanti  di  diritto.  L'assegnazione  verra' effettuata in base ai
rapporti di cui al comma precedente.
  Il   regolamento   dei   titoli   sottoscritti   nel   collocamento
supplementare  viene  effettuato  dagli  operatori  assegnatari nello
stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria
indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

        
     
                              Art. 17.


  L'ammontare  degli  interessi  derivanti  dai  BOT  e'  corrisposto
anticipatamente   ed  e'  determinato,  ai  soli  fini  fiscali,  con
riferimento  al  prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento
al  terzo  decimale  -  corrispondente  al rendimento medio ponderato
della prima tranche.
  Ferme  restando  le  disposizioni  vigenti  relative alle esenzioni
fiscali  in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente
decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1°
aprile  1996,  n.  239,  e  successive modifiche ed integrazioni e al
decreto  legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche
ed integrazioni.
  Il   presente  decreto  verra'  inviato  all'Ufficio  centrale  del
bilancio e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
   Roma, 22 giugno 2009

                                    p. Il direttore generale: Cannata