MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE
SOCIALI
DECRETO 22 aprile 2009
Inclusione delle sostanze attive abamectina, epossiconazolo,
fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim, nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della
direttiva 2008/107/CE del 25 novembre 2008 della Commissione.
(09A07206)
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in
materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;
Visti i regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e n.
1490/2002 che stabiliscono le modalita' attuative della terza fase
del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2 della
direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da
valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I
della citata direttiva che comprende anche le sostanze attive
abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e
tralcossidim;
Considerato che gli effetti di tali sostanze attive sulla salute
umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformita' alle
disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 per una
serie di impieghi proposti dai notificanti ai rispettivi Stati membri
relatori che a loro volta hanno trasmesso le relazioni di valutazione
all'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA);
Considerato che le suddette relazioni di valutazione delle sostanze
attive abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e
tralcossidim, esaminate dagli Stati membri relatori e dall'EFSA sono
state successivamente presentate alla commissione e riesaminate
nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la
salute degli animali dove sono stati approvati sotto forma di
rapporti di riesame;
Considerato che sulla base dei citati rapporti di riesame e' emerso
che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive abamectina,
epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim,
soddisfano, in linea di massima, le prescrizioni di cui all'art. 5,
paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE in
particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e
specificati nei rapporti di riesame della Commissione;
Considerato che per le sostanze attive abamectina, epossiconazolo,
fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim, e' necessario acquisire
ulteriori informazioni su alcuni punti specifici, per avere una
conferma della valutazione del rischio visto che l'iscrizione di una
sostanza attiva puo' essere subordinata a determinate condizioni;
Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo di tempo
agli Stati membri per rivedere le vigenti autorizzazioni di prodotti
fitosanitari contenenti le sostanze attive abamectina,
epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim, per
garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE
ed in particolare dell'art. 13;
Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva
2008/107/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze
attive abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e
tralcossidim, nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo
1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
Considerato che per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti
fitosanitari, contenenti tali sostanze attive, si deve tener conto,
se necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e
94, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce
norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree
richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante: Delega di
attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al
Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini, ed in particolare
l'art. 1, comma 2, lettera b);
Decreta:
Art. 1.
Iscrizione delle sostanze attive
1. Le sostanze attive abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf,
fenpirossimato e tralcossidim, sono iscritte, fino al 30 aprile 2019,
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con le
definizioni chimiche ed alle condizioni riportate nell'allegato al
presente decreto.
Art. 2.
Adempimenti per gli adeguamenti di fase I
1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
adotta, entro il 31 ottobre 2009, i provvedimenti amministrativi
necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le
autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari
contenenti le sostanze attive abamectina, epossiconazolo,
fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim, verificando in
particolare che:
a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le limitazioni
e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto, ad
eccezione di quelle di cui alla parte B;
b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari
contenenti le sostanze attive abamectina, epossiconazolo,
fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim, posseggano o possano
accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui
all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di
prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive abamectina,
epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim,
presentano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, entro il 30 aprile 2009 in alternativa:
a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194
b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al
proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II
del citato decreto;
3. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari contenenti le sostanze attive abamectina,
epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim, per le
quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 30
aprile 2009, agli adempimenti di cui al comma 2, si intendono
revocate automaticamente a decorrere dal 1° maggio 2009, il Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvedera' a
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
l'elenco dei prodotti che risultano revocati.
4. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle
verifiche di cui al comma 1, si intendono revocati automaticamente a
partire dal 1° novembre 2009, il Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali provvedera' poi a pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che
risultano revocati.
Art. 3.
Adempimenti per gli adeguamenti di fase II
1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente le sostanze
attive abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e
tralcossidim come unica sostanza attiva o associate ad altre sostanze
attive, iscritte entro il 30 aprile 2009 nell'allegato I della
direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi
uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui
all'allegato III del suddetto decreto e tenendo conto delle
limitazioni e delle condizioni riportate nella parte B dell'allegato
al presente decreto.
2. I titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al
comma 1, ai fini del riesame presentano al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, per ogni prodotto
fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato
III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 30 aprile
2011. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 30
aprile 2013 a conclusione della valutazione effettuata secondo i
principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche
della parte B dell'allegato al presente decreto.
3. I prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive
abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e
tralcossidim in associazione con altre sostanze attive che saranno
inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 30 aprile
2009, saranno valutati secondo le modalita' indicate nelle emanande
direttive di inclusione.
4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari, per le quali le imprese interessate non avranno
presentato il fascicolo di cui al comma 2, entro il 30 aprile 2011 si
intendono revocati automaticamente a partire dal 1° maggio 2011, il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
provvedera' poi a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.
5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle
verifiche di cui ai commi 1 e 2, si intendono revocati
automaticamente a partire dal 1° maggio 2013 il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali provvedera' poi a pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco dei
prodotti che risultano revocati.
Art. 4.
Rapporto di riesame
1. Il rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati a
seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni
riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194.
Art. 5.
Smaltimento scorte
1. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei
prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del
presente decreto consentita fino al 30 aprile 2010.
2. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei
prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del
presente decreto consentita fino al 31 ottobre 2010.
3. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei
prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del
presente decreto, consentita fino al 30 aprile 2012
4. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei
prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 5, del
presente decreto, consentita fino al 30 aprile 2014.
5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari
contenenti le sostanze attive abamectina, epossiconazolo,
fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim, sono tenuti ad adottare
ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori
dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca o delle modifiche di
etichettatura approvate in conformita' con le nuove condizioni
d'impiego fissate per le sostanze attive sopra citate a seguito della
loro iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e nel
rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative
giacenze.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Roma, 22 aprile 2009
p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Martini
Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 336
Allegato
----> Vedere Allegato da pag. 27 a pag. 30 <----