MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 aprile 2009
 Inclusione   delle   sostanze  attive  abamectina,  epossiconazolo,
fenpropimorf,  fenpirossimato  e  tralcossidim,  nell'allegato  I del
decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  in attuazione della
direttiva   2008/107/CE  del  25  novembre  2008  della  Commissione.
(09A07206)

                IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

   Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995, n. 194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;
  Visti  i  regolamenti  della  Commissione  (CE)  n.  451/2000  e n.
1490/2002  che  stabiliscono  le modalita' attuative della terza fase
del  programma  di  lavoro  di  cui  all'art.  8,  paragrafo  2 della
direttiva  91/414/CEE  e  fissano  un  elenco  di  sostanze attive da
valutare,  ai  fini  della  loro eventuale iscrizione nell'allegato I
della  citata  direttiva  che  comprende  anche  le  sostanze  attive
abamectina,    epossiconazolo,    fenpropimorf,    fenpirossimato   e
tralcossidim;
  Considerato  che  gli  effetti di tali sostanze attive sulla salute
umana  e  sull'ambiente  sono  stati  valutati  in  conformita'  alle
disposizioni  dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 per una
serie di impieghi proposti dai notificanti ai rispettivi Stati membri
relatori che a loro volta hanno trasmesso le relazioni di valutazione
all'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA);
  Considerato che le suddette relazioni di valutazione delle sostanze
attive  abamectina,  epossiconazolo,  fenpropimorf,  fenpirossimato e
tralcossidim,  esaminate dagli Stati membri relatori e dall'EFSA sono
state  successivamente  presentate  alla  commissione  e  riesaminate
nell'ambito  del  Comitato  permanente  per la catena alimentare e la
salute  degli  animali  dove  sono  stati  approvati  sotto  forma di
rapporti di riesame;
  Considerato che sulla base dei citati rapporti di riesame e' emerso
che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive abamectina,
epossiconazolo,    fenpropimorf,   fenpirossimato   e   tralcossidim,
soddisfano,  in  linea di massima, le prescrizioni di cui all'art. 5,
paragrafo   1,  lettere  a)  e  b),  della  direttiva  91/414/CEE  in
particolare  per  quanto  riguarda  gli usi presi in considerazione e
specificati nei rapporti di riesame della Commissione;
  Considerato  che per le sostanze attive abamectina, epossiconazolo,
fenpropimorf,  fenpirossimato e tralcossidim, e' necessario acquisire
ulteriori  informazioni  su  alcuni  punti  specifici,  per avere una
conferma  della valutazione del rischio visto che l'iscrizione di una
sostanza attiva puo' essere subordinata a determinate condizioni;
  Considerato  che  deve essere concesso un adeguato periodo di tempo
agli  Stati membri per rivedere le vigenti autorizzazioni di prodotti
fitosanitari    contenenti    le    sostanze    attive    abamectina,
epossiconazolo,  fenpropimorf,  fenpirossimato  e  tralcossidim,  per
garantire  il  rispetto delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE
ed in particolare dell'art. 13;
  Ritenuto   di   dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2008/107/CE  della  Commissione,  con  l'inserimento  delle  sostanze
attive  abamectina,  epossiconazolo,  fenpropimorf,  fenpirossimato e
tralcossidim,  nell'allegato  I  del decreto legislativo del 17 marzo
1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
  Considerato  che per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti
fitosanitari,  contenenti  tali sostanze attive, si deve tener conto,
se  necessario,  anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e
94,  del  decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce
norme  in  materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree
richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;
  Visto  il  decreto  ministeriale 23 maggio 2008, recante: Delega di
attribuzioni  del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali,  per  taluni  atti  di  competenza  dell'amministrazione, al
Sottosegretario  di  Stato  on.  Francesca Martini, ed in particolare
l'art. 1, comma 2, lettera b);
                              Decreta:


                               Art. 1.

                  Iscrizione delle sostanze attive


  1.  Le  sostanze  attive  abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf,
fenpirossimato e tralcossidim, sono iscritte, fino al 30 aprile 2019,
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con le
definizioni  chimiche  ed  alle condizioni riportate nell'allegato al
presente decreto.

        
     
                               Art. 2.

              Adempimenti per gli adeguamenti di fase I


  1.  Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
adotta,  entro  il  31  ottobre  2009, i provvedimenti amministrativi
necessari  ad  adeguare  alle  disposizioni  del  presente decreto le
autorizzazioni  all'immissione  in commercio di prodotti fitosanitari
contenenti    le    sostanze   attive   abamectina,   epossiconazolo,
fenpropimorf,   fenpirossimato   e   tralcossidim,   verificando   in
particolare che:
   a)  i prodotti fitosanitari in questione rispettino le limitazioni
e  le  condizioni  riportate  nell'allegato  al  presente decreto, ad
eccezione di quelle di cui alla parte B;
   b)   i   titolari   di  autorizzazione  di  prodotti  fitosanitari
contenenti    le    sostanze   attive   abamectina,   epossiconazolo,
fenpropimorf,  fenpirossimato  e  tralcossidim,  posseggano o possano
accedere   ad   un   fascicolo   rispondente   ai  requisiti  di  cui
all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
  2.  Ai  fini  di  cui  al  comma 1, i titolari di autorizzazioni di
prodotti  fitosanitari  contenenti  le  sostanze  attive  abamectina,
epossiconazolo,    fenpropimorf,   fenpirossimato   e   tralcossidim,
presentano  al  Ministero  del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, entro il 30 aprile 2009 in alternativa:
   a)  un  fascicolo  rispondente ai requisiti di cui all'allegato II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194
   b)  l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al
proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II
del citato decreto;
  3.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei prodotti
fitosanitari    contenenti    le    sostanze    attive    abamectina,
epossiconazolo,  fenpropimorf,  fenpirossimato e tralcossidim, per le
quali  le  imprese  interessate  non avranno ottemperato, entro il 30
aprile  2009,  agli  adempimenti  di  cui  al  comma  2, si intendono
revocate automaticamente a decorrere dal 1° maggio 2009, il Ministero
del  lavoro,  della  salute  e  delle politiche sociali provvedera' a
pubblicare   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
l'elenco dei prodotti che risultano revocati.
  4.  I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle
verifiche  di cui al comma 1, si intendono revocati automaticamente a
partire dal 1° novembre 2009, il Ministero del lavoro, della salute e
delle  politiche  sociali provvedera' poi a pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale   della  Repubblica  italiana  l'elenco  dei  prodotti  che
risultano revocati.

        
     
                               Art. 3.

             Adempimenti per gli adeguamenti di fase II


  1.  Ogni  prodotto fitosanitario autorizzato contenente le sostanze
attive  abamectina,  epossiconazolo,  fenpropimorf,  fenpirossimato e
tralcossidim come unica sostanza attiva o associate ad altre sostanze
attive,  iscritte  entro  il  30  aprile  2009  nell'allegato I della
direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi
uniformi  di  cui  all'allegato  VI  del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui
all'allegato   III   del  suddetto  decreto  e  tenendo  conto  delle
limitazioni  e delle condizioni riportate nella parte B dell'allegato
al presente decreto.
  2. I titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al
comma  1,  ai  fini  del riesame presentano al Ministero  del lavoro,
della   salute   e   delle   politiche  sociali,  per  ogni  prodotto
fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato
III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 30 aprile
2011.  Tali  autorizzazioni  saranno  adeguate o revocate entro il 30
aprile  2013  a  conclusione  della  valutazione effettuata secondo i
principi  uniformi  e dando applicazione alle disposizioni specifiche
della parte B dell'allegato al presente decreto.
  3.   I   prodotti   fitosanitari   contenenti  le  sostanze  attive
abamectina,    epossiconazolo,    fenpropimorf,    fenpirossimato   e
tralcossidim  in  associazione  con altre sostanze attive che saranno
inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 30 aprile
2009,  saranno  valutati secondo le modalita' indicate nelle emanande
direttive di inclusione.
  4.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei prodotti
fitosanitari,  per  le  quali  le  imprese  interessate  non  avranno
presentato il fascicolo di cui al comma 2, entro il 30 aprile 2011 si
intendono  revocati  automaticamente a partire dal 1° maggio 2011, il
Ministero   del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali
provvedera'   poi   a   pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.
  5.  I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle
verifiche   di   cui   ai   commi   1  e  2,  si  intendono  revocati
automaticamente a partire dal 1° maggio 2013 il Ministero del lavoro,
della  salute  e delle politiche sociali provvedera' poi a pubblicare
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  l'elenco dei
prodotti che risultano revocati.

        
     
                               Art. 4.

                         Rapporto di riesame


  1. Il rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati a
seguito  di  specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni
riservate  ai  sensi  dell'art.  14  del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194.

        
     
                               Art. 5.

                         Smaltimento scorte


  1.  La  vendita  e  l'utilizzazione  delle  giacenze  esistenti dei
prodotti  fitosanitari  revocati  ai  sensi dell'art. 2, comma 3, del
presente decreto consentita fino al 30 aprile 2010.
  2.  La  vendita  e  l'utilizzazione  delle  giacenze  esistenti dei
prodotti  fitosanitari  revocati  ai  sensi dell'art. 2, comma 4, del
presente decreto consentita fino al 31 ottobre 2010.
  3.  La  vendita  e  l'utilizzazione  delle  giacenze  esistenti dei
prodotti  fitosanitari  revocati  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del
presente decreto, consentita fino al 30 aprile 2012
  4.  La  vendita  e  l'utilizzazione  delle  giacenze  esistenti dei
prodotti  fitosanitari  revocati  ai  sensi dell'art. 3, comma 5, del
presente decreto, consentita fino al 30 aprile 2014.
  5.  I  titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari
contenenti    le    sostanze   attive   abamectina,   epossiconazolo,
fenpropimorf,  fenpirossimato e tralcossidim, sono tenuti ad adottare
ogni  iniziativa  volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori
dei  prodotti  medesimi  dell'avvenuta  revoca  o  delle modifiche di
etichettatura  approvate  in  conformita'  con  le  nuove  condizioni
d'impiego fissate per le sostanze attive sopra citate a seguito della
loro  iscrizione  nell'allegato  I  della  direttiva 91/414/CEE e nel
rispetto   dei  tempi  fissati  per  lo  smaltimento  delle  relative
giacenze.
  Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,  entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Roma, 22 aprile 2009

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Martini

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2009
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
   persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 336

        
     
                                                             Allegato

       ---->  Vedere Allegato da  pag. 27  a  pag. 30   <----