MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 giugno 2009
Autorizzazione all'apertura delle tabaccherie nei giorni festivi.
(09A07174)
IL DIRETTORE GENERALE
dell' Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Vista la legge 14 novembre 1967, n. 1095, e successive
modificazioni e integrazioni, sul «riposo festivo per le rivendite di
generi di monopolio» (c.d. tabaccherie);
Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco
del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;
Visto l'art. 6 della legge n. 85 del 1990, laddove stabilisce che a
tutte le concessioni del gioco del lotto si applicano le disposizioni
di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e successive
modificazioni ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto
1958, n. 1074 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n.
303, con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed
esecuzione delle leggi n. 528 del 1982 e n. 85 del 1990 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 17 marzo 1993 e
successive modifiche con il quale e' stato affidato in concessione
alla societa' Lottomatica S.p.a. la gestione del servizio del gioco
del lotto automatizzato;
Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 e, in particolare,
l'art. 12, lettera d), che ha previsto, al fine di rendere flessibile
l'utilizzo del giorno di riposo settimanale, la possibilita' di
apertura delle tabaccherie anche nei giorni festivi; intendendosi per
tali le giornate domenicali;
Ritenuto che i concessionari per la rivendita dei generi di
monopolio possono scegliere di fissare il giorno riposo anche in
giorni diversi dai festivi;
Considerato che alcuni rivenditori di generi di monopolio sono gia'
autorizzati alla apertura festiva e ad effettuare la raccolta di
giochi diversi da quelli del lotto;
Ritenuto opportuno uniformare l'offerta di gioco, rendendo
possibile all'utenza - analogamente a quanto accade per gli altri
giochi - di accedere al gioco del lotto anche nei giorni festivi;
Decreta:
Art. 1.
1. E' autorizzata l'apertura delle tabaccherie anche nei giorni
festivi. Il riposo infrasettimanale facoltativo e' disciplinato dalla
procedura di cui all'art. 2, comma 1, della legge 14 novembre 1967,
n. 1095, indipendentemente dal luogo di ubicazione delle tabaccherie
stesse.
2 E' autorizzata la raccolta del gioco del lotto anche nei giorni
di apertura festiva.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entrera' in vigore dalla data della sua
pubblicazione.
Roma, 10 giugno 2009
Il direttore generale: Ferrara