MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 giugno 2009
  Rinnovo dell'autorizzazione all'Istituto di ricerche e collaudi M.
Masini  S.r.l., in Rho,  ad  espletare  le  procedure  di conformita'
previste  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica n.126 del 23
marzo 1998. (09A07212)

                        IL DIRETTORE GENERALE
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
                 la vigilanza e la normativa tecnica

  Vista  la  Direttiva  94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di
protezione  destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente
esplosiva;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
126, di attuazione della Direttiva 94/9/CE;
  Visto l'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
23  marzo  1998,  n.  126, che prevede le procedure di autorizzazione
degli organismi di certificazione;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'Industria  del Commercio e
dell'Artigianato   12   marzo   1999,   che  detta  i  requisiti  per
l'autorizzazione  degli  organismi  ad  espletare le procedure per la
valutazione  di  conformita'  di  apparecchi  e sistemi di protezione
destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
  Visto   il   decreto   ministeriale   26   aprile   2004  di  prima
autorizzazione dell'Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini S.r.l.;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita'  produttive 22
novembre  2001,  concernente la determinazione delle tariffe ai sensi
dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
  Vista  l'attestazione  di  versamento  effettuata dall' Istituto di
Ricerche  e  Collaudi  M.  Masini S.r.1. della somma di € 6847,80 sul
capitolo 3600 capo 18 come disposto dal decreto sopra citato;
  Vista l'istanza del 14 aprile 2009, protocollo MiSE n. 47777 del 26
maggio  2009 con la quale l'Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini
S.r.l.  con  sede  a  Rho  (Milano),  Via Moscova 11, ha richiesto il
rinnovo  dell'autorizzazione  al  rilascio di certificazioni ai sensi
della Direttiva 94/9/CE;
  Considerato  che i risultati degli esami documentali per l'Istituto
di  Ricerche  e  Collaudi  M.  Masini  S.r.1.  soddisfano i requisiti
richiesti  dal  decreto  del Ministero dell'Industria del Commercio e
dell'Artigianato 12 marzo 1999;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  L'Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini S.r.l. e' autorizzato a
svolgere  i  compiti  relativi  alle  procedure per la valutazione di
conformita'  riguardanti  gli  apparecchi  e  sistemi  di  protezione
destinati  ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
ai sensi della Direttiva 94/9/CE come segue:
   GRUPPO DI APPARECCHI I, CATEGORIA Ml
   GRUPPO DI APPARECCHI 11, CATEGORIA 1
    Apparecchi elettrici
    Apparecchi non elettrici
    Componenti
    Dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione
    Sistemi di protezione con funzione autonoma.
   ALLEGATO III - ESAME CE DEL TIPO
   ALLEGATO IV - GARANZIA QUALITA' DELLA PRODUZIONE
   ALLEGATO V - VERIFICA SU PRODOTTO
   ALLEGATO IX - VERIFICA SU UNICO PRODOTTO
   GRUPPO DI APPARECCHI I, CATEGORIA M2
   GRUPPO DI APPARECCHI II, CATEGORIA 2 e 3
    Apparecchi  elettrici con modi di protezione "o", "p", "q ", "e",
"i", "m", "n"
    Apparecchi non elettrici
    Componenti
    Dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione
    Sistemi di protezione con funzione autonoma.
   ALLEGATO III - ESAME CE DEL TIPO
   ALLEGATO VI - CONFORMITA' AL TIPO
   ALLEGATO VII - GARANZIA QUALITA' PRODOTTI
   ALLEGATO V - VERIFICA SU PRODOTTO
   ALLEGATO  VIII - CONTROLLO DI FABRICAZIONE INTERNO RICEVIMENTO DEL
FASCICOLO TECNICO
   ALLEGATO IX - VERIFICA SU UNICO PRODOTTO

        
     
                               Art. 2.

  1. L' Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini S.r.l. e' tenuto ad
inviare  al  Ministero  dello  sviluppo  economico - Dipartimento per
l'Impresa   e   l'internazionalizzazione  -  Direzione  Generale  del
Mercato,  Concorrenza,  Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica ex
Uff.  VIII  -  ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle
certificazione emesse ai sensi della presente autorizzazione.

        
     
                               Art. 3.

  1.  La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
ed ha validita' quinquennale.
  2.  Entro il periodo di validita' della autorizzazione il Ministero
dello sviluppo economico, si riserva la verifica della permanenza dei
requisiti  di  cui  alla  presente autorizzazione disponendo appositi
controlli.
  3.  Qualsiasi  variazione  dello  stato  di  diritto  o  di  fatto,
rilevante  ai  fini  del  mantenimento  dei requisiti di cui al comma
precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello
sviluppo    economico    -Dipartimento    per    l'Impresa    e    i'
internazionalizzazione - Direzione Generale del Mercato, Concorrenza,
Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica ex Uff. VIII.
  4.  Nel  caso  in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei
previsti  controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita'
tecniche  e  professionali,  si  procede  alla  revoca della presente
autorizzazione.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e notificato alla Commissione Europea.

    Roma, 15 giugno 2009

                                       Il direttore generale: Vecchio