MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 15 giugno 2009
Rinnovo dell'autorizzazione all'Istituto di ricerche e collaudi M.
Masini S.r.l., in Rho, ad espletare le procedure di conformita'
previste dal decreto del Presidente della Repubblica n.126 del 23
marzo 1998. (09A07212)
IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
Vista la Direttiva 94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di
protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente
esplosiva;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
126, di attuazione della Direttiva 94/9/CE;
Visto l'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 1998, n. 126, che prevede le procedure di autorizzazione
degli organismi di certificazione;
Visto il decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e
dell'Artigianato 12 marzo 1999, che detta i requisiti per
l'autorizzazione degli organismi ad espletare le procedure per la
valutazione di conformita' di apparecchi e sistemi di protezione
destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2004 di prima
autorizzazione dell'Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini S.r.l.;
Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive 22
novembre 2001, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi
dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista l'attestazione di versamento effettuata dall' Istituto di
Ricerche e Collaudi M. Masini S.r.1. della somma di € 6847,80 sul
capitolo 3600 capo 18 come disposto dal decreto sopra citato;
Vista l'istanza del 14 aprile 2009, protocollo MiSE n. 47777 del 26
maggio 2009 con la quale l'Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini
S.r.l. con sede a Rho (Milano), Via Moscova 11, ha richiesto il
rinnovo dell'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi
della Direttiva 94/9/CE;
Considerato che i risultati degli esami documentali per l'Istituto
di Ricerche e Collaudi M. Masini S.r.1. soddisfano i requisiti
richiesti dal decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e
dell'Artigianato 12 marzo 1999;
Decreta:
Art. 1.
L'Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini S.r.l. e' autorizzato a
svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di
conformita' riguardanti gli apparecchi e sistemi di protezione
destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
ai sensi della Direttiva 94/9/CE come segue:
GRUPPO DI APPARECCHI I, CATEGORIA Ml
GRUPPO DI APPARECCHI 11, CATEGORIA 1
Apparecchi elettrici
Apparecchi non elettrici
Componenti
Dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione
Sistemi di protezione con funzione autonoma.
ALLEGATO III - ESAME CE DEL TIPO
ALLEGATO IV - GARANZIA QUALITA' DELLA PRODUZIONE
ALLEGATO V - VERIFICA SU PRODOTTO
ALLEGATO IX - VERIFICA SU UNICO PRODOTTO
GRUPPO DI APPARECCHI I, CATEGORIA M2
GRUPPO DI APPARECCHI II, CATEGORIA 2 e 3
Apparecchi elettrici con modi di protezione "o", "p", "q ", "e",
"i", "m", "n"
Apparecchi non elettrici
Componenti
Dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione
Sistemi di protezione con funzione autonoma.
ALLEGATO III - ESAME CE DEL TIPO
ALLEGATO VI - CONFORMITA' AL TIPO
ALLEGATO VII - GARANZIA QUALITA' PRODOTTI
ALLEGATO V - VERIFICA SU PRODOTTO
ALLEGATO VIII - CONTROLLO DI FABRICAZIONE INTERNO RICEVIMENTO DEL
FASCICOLO TECNICO
ALLEGATO IX - VERIFICA SU UNICO PRODOTTO
Art. 2.
1. L' Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini S.r.l. e' tenuto ad
inviare al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per
l'Impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale del
Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica ex
Uff. VIII - ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle
certificazione emesse ai sensi della presente autorizzazione.
Art. 3.
1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
ed ha validita' quinquennale.
2. Entro il periodo di validita' della autorizzazione il Ministero
dello sviluppo economico, si riserva la verifica della permanenza dei
requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi
controlli.
3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto o di fatto,
rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma
precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello
sviluppo economico -Dipartimento per l'Impresa e i'
internazionalizzazione - Direzione Generale del Mercato, Concorrenza,
Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica ex Uff. VIII.
4. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei
previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita'
tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente
autorizzazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e notificato alla Commissione Europea.
Roma, 15 giugno 2009
Il direttore generale: Vecchio