MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 giugno 2009
  Rinnovo  della  designazione  della  societa' I.M.Q. S.p.a., quale
organismo  notificato  ai sensi dell'articolo 8 della legge 791/1977,
modificato   dall'articolo   3   del  decreto  legislativo  626/1996.
(09A07209)

                        IL DIRETTORE GENERALE
    per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza
    e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico

                           di concerto con

                        IL DIRETTORE GENERALE
               della tutela delle condizioni di lavoro
               del Ministero del lavoro, della salute
                      e delle politiche sociali

  Vista  la  direttiva  CEE  19  febbraio 1973, n. 23, concernente il
ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  stati  membri relativa al
materiale  elettrico  destinato  ad  essere  utilizzato  entro taluni
limiti di tensione;
  Vista  la  legge  18  ottobre  1977,  n.  791,  di attuazione della
direttiva sopracitata;
  Visto   il  decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.  626,  di
attuazione  della  direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del
materiale  elettrico  destinato  ad  essere  utilizzato  entro taluni
limiti di tensione;
  Vista la Direttiva 2006/95/CE che abroga la direttiva 73/23/CEE;
  Vista  la  direttiva 19 dicembre 2002 del Ministero delle attivita'
produttive,    relativa   alla   documentazione   da   produrre   per
l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;
  Visto  il  decreto  interministeriale del 19 dicembre 2003 di prima
autorizzazione della Societa' I.M.Q. S.p.a.;
  Vista l'istanza del 29 settembre 2008, protocollo MiSE n. 30936 del
06  ottobre  2008  con la quale la Societa' I.M.Q. S.p.a. con sede in
Via  Quintiliano  n.  43 - 20138 Milano ha richiesto il rinnovo quale
Organismo  notificato  per predisporre relazioni ai sensi dell'art. 6
della  legge 18 ottobre 1977, n. 791, cosi' come modificato dall'art.
1  del  decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626 e rendere pareri
alla  Commissione  Europea  come  previsto dall'art. 8 della legge 18
ottobre  1977,  n. 791, cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 626;
  Considerato  che i risultati degli esami documentali e della visita
ispettiva  effettuata  presso  la Societa' I.M.Q. S.p.a. il 14 maggio
2009,  soddisfano  i  requisiti richiesti dalla direttiva 19 dicembre
2002 del Ministro delle attivita' produttive.

                              Decreta:


                               Art. 1.

  1.  La  designazione  alla  societa'  I.M.Q. S.p.a. con sede in Via
Quintiliano n. 43 - 20138 Milano, ai sensi dell'art. 6 della legge 18
ottobre  1977, n. 791, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo
25  novembre  1996,  n.  626,  quale Organismo notificato in grado di
elaborare,  in  caso  di contestazione, relazioni di conformita' alle
regole di sicurezza di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n.
791, e' rinnovata per ulteriori cinque anni.
  2.  Il suddetto Organismo e' designato altresi', ai sensi dell'art.
3  del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, a rendere pareri
alla  Commissione  Europea  circa  le misure nazionali concernenti il
materiale  elettrico  in  applicazione  dell'art.  9  della direttiva
73/23/CEE.

        
     
                               Art. 2.

  1.  Gli  oneri  relativi  al  rilascio  ed  al  mantenimento  della
designazione,   di   cui   al  precedente  articolo,  sono  a  carico
dell'Organismo I.M.Q. S.p.a. e saranno determinati ai sensi dell'art.
47  della legge 6 febbraio 1996, n. 52, cosi' come previsto dal comma
2 dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626.
  2.  La  Societa'  e'  tenuta ad inviare al Ministero dello sviluppo
economico  -  Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione -
Direzione   Generale   per   il  mercato,  concorrenza,  consumatore,
vigilanza  e  normativa  tecnica  -  Uff.  VIII  -  ogni sei mesi, su
supporto informatico, l'elenco delle relazioni formulate e dei pareri
espressi ai sensi dei commi 1 e 2 del precedente articolo.

        
     
                               Art. 3.

  1.  Entro  il  periodo  di validita' della presente designazione il
Ministero  dello  sviluppo  economico o il Ministero del lavoro della
salute  e  delle  politiche  sociali,  si riservano la verifica della
permanenza dei requisiti di cui alla presente designazione disponendo
appositi controlli.
  2.  Qualsiasi  variazione  nello  stato  di  diritto  o  di  fatto,
rilevante  ai  fini  del  mantenimento  dei requisiti di cui al comma
precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello
sviluppo     economico     -    Dipartimento    per    l'impresa    e
l'internazionalizzazione   -   Direzione  Generale  per  il  mercato,
concorrenza, consumatore, vigilanza e normativa tecnica - Uff. VIII.
  3.  Nel  caso  in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei
previsti  controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita'
tecniche  e  professionali,  si  procede  alla  revoca della presente
designazione.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  Italiana  ed  entra  in  vigore il giorno successivo alla
pubblicazione.

   Roma, 16 giugno 2009

                        Il direttore generale
                   per il mercato, la concorrenza,
                    il consumatore, la vigilanza
                       e la normativa tecnica
                               Vecchio

         Il direttore generale
della tutela delle condizioni di lavoro
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