MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 16 giugno 2009
Rinnovo della designazione della societa' I.M.Q. S.p.a., quale
organismo notificato ai sensi dell'articolo 8 della legge 791/1977,
modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 626/1996.
(09A07209)
IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza
e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE
della tutela delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Vista la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relativa al
materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni
limiti di tensione;
Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della
direttiva sopracitata;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, di
attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del
materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni
limiti di tensione;
Vista la Direttiva 2006/95/CE che abroga la direttiva 73/23/CEE;
Vista la direttiva 19 dicembre 2002 del Ministero delle attivita'
produttive, relativa alla documentazione da produrre per
l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;
Visto il decreto interministeriale del 19 dicembre 2003 di prima
autorizzazione della Societa' I.M.Q. S.p.a.;
Vista l'istanza del 29 settembre 2008, protocollo MiSE n. 30936 del
06 ottobre 2008 con la quale la Societa' I.M.Q. S.p.a. con sede in
Via Quintiliano n. 43 - 20138 Milano ha richiesto il rinnovo quale
Organismo notificato per predisporre relazioni ai sensi dell'art. 6
della legge 18 ottobre 1977, n. 791, cosi' come modificato dall'art.
1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626 e rendere pareri
alla Commissione Europea come previsto dall'art. 8 della legge 18
ottobre 1977, n. 791, cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 626;
Considerato che i risultati degli esami documentali e della visita
ispettiva effettuata presso la Societa' I.M.Q. S.p.a. il 14 maggio
2009, soddisfano i requisiti richiesti dalla direttiva 19 dicembre
2002 del Ministro delle attivita' produttive.
Decreta:
Art. 1.
1. La designazione alla societa' I.M.Q. S.p.a. con sede in Via
Quintiliano n. 43 - 20138 Milano, ai sensi dell'art. 6 della legge 18
ottobre 1977, n. 791, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 626, quale Organismo notificato in grado di
elaborare, in caso di contestazione, relazioni di conformita' alle
regole di sicurezza di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n.
791, e' rinnovata per ulteriori cinque anni.
2. Il suddetto Organismo e' designato altresi', ai sensi dell'art.
3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, a rendere pareri
alla Commissione Europea circa le misure nazionali concernenti il
materiale elettrico in applicazione dell'art. 9 della direttiva
73/23/CEE.
Art. 2.
1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento della
designazione, di cui al precedente articolo, sono a carico
dell'Organismo I.M.Q. S.p.a. e saranno determinati ai sensi dell'art.
47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, cosi' come previsto dal comma
2 dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626.
2. La Societa' e' tenuta ad inviare al Ministero dello sviluppo
economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione -
Direzione Generale per il mercato, concorrenza, consumatore,
vigilanza e normativa tecnica - Uff. VIII - ogni sei mesi, su
supporto informatico, l'elenco delle relazioni formulate e dei pareri
espressi ai sensi dei commi 1 e 2 del precedente articolo.
Art. 3.
1. Entro il periodo di validita' della presente designazione il
Ministero dello sviluppo economico o il Ministero del lavoro della
salute e delle politiche sociali, si riservano la verifica della
permanenza dei requisiti di cui alla presente designazione disponendo
appositi controlli.
2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto,
rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma
precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello
sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato,
concorrenza, consumatore, vigilanza e normativa tecnica - Uff. VIII.
3. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei
previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita'
tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente
designazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione.
Roma, 16 giugno 2009
Il direttore generale
per il mercato, la concorrenza,
il consumatore, la vigilanza
e la normativa tecnica
Vecchio
Il direttore generale
della tutela delle condizioni di lavoro
Mastropietro