MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 giugno 2009
  Designazione della societa' C.P.M. Istituto ricerche prove analisi
S.r.l.,  quale  organismo  notificato  ai sensi dell'articolo 8 della
legge  791/1977,modificato  dall'articolo  3  del decreto legislativo
626/1996. (09A07210)

                        IL DIRETTORE GENERALE
    per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza
    e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico

                           di concerto con

                        IL DIRETTORE GENERALE
               della tutela delle condizioni di lavoro
                del Ministerodel lavoro, della salute
                      e delle politiche sociali

  Vista  la  direttiva  CEE  19  febbraio 1973, n. 23, concernente il
ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  stati  membri relativa al
materiale  elettrico  destinato  ad  essere  utilizzato  entro taluni
limiti di tensione;
  Vista  la  legge  18  ottobre  1977,  n.  791,  di attuazione della
direttiva sopracitata;
  Visto   il  decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.  626,  di
attuazione  della  direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del
materiale  elettrico  destinato  ad  essere  utilizzato  entro taluni
limiti di tensione;
  Vista la Direttiva 2006/95/CE che abroga la direttiva 73/23/CEE;
  Vista  la  direttiva 19 dicembre 2002 del Ministero delle attivita'
produttive,    relativa   alla   documentazione   da   produrre   per
l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;
  Vista l'istanza del 23 gennaio 2008, protocollo MiSE n. 9448 del 08
febbraio 2008 con la quale la Societa' C.P.M. Istituto ricerche prove
analisi  S.r.l.  con sede in Via degli Artigiani n. 63 - 25040 Bienno
(Brescia) ha richiesto la designazione quale Organismo notificato per
predisporre  relazioni  ai  sensi  dell'art. 6 della legge 18 ottobre
1977,   n.  791,  cosi'  come  modificato  dall'art.  1  del  decreto
legislativo   25   novembre  1996,  n.  626  e  rendere  pareri  alla
Commissione  Europea come previsto dall'art. 8 della legge 18 ottobre
1977,   n.  791,  cosi'  come  modificato  dall'art.  3  del  decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 626;
  Considerato  che  i  risultati degli esami documentali ed ispettivi
per  la  Societa'  C.P.M.  Istituto  ricerche  prove  analisi  S.r.l.
soddisfano i requisiti richiesti dalla direttiva 19 dicembre 2002 del
Ministro delle attivita' produttive.

                              Decreta:


                               Art. 1.

  1.  La  societa'  C.P.M. Istituto ricerche prove analisi S.r.l. con
sede  in Via degli Artigiani n. 63 - 25040 Bienno (Brescia), ai sensi
dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, modificato dall'art.
1  del  decreto  legislativo  25  novembre 1996, n. 626, e' designata
quale  Organismo  notificato  in  grado  di  elaborare,  in  caso  di
contestazione,  relazioni  di conformita' alle regole di sicurezza di
cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.
  2.  Il suddetto Organismo e' designato altresi', ai sensi dell'art.
3  del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, a rendere pareri
alla  Commissione  Europea  circa  le misure nazionali concernenti il
materiale  elettrico  in  applicazione  dell'art.  9  della direttiva
73/23/CEE.
  3.  La  designazione  di  cui  ai  precedenti  commi  ha  validita'
quinquennale.

        
     
                               Art. 2.

  1.  Gli  oneri  relativi  al  rilascio  ed  al  mantenimento  della
designazione,   di   cui   al  precedente  articolo,  sono  a  carico
dell'Organismo  C.P.M.  Istituto  ricerche  prove  analisi  S.r.l.  e
saranno  determinati  ai  sensi  dell'art.  47 della legge 6 febbraio
1996,  n.52,  cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 3 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 626.
  2.  La  Societa'  e'  tenuta ad inviare al Ministero dello sviluppo
economico  -  Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione -
Direzione   Generale   per   il  mercato,  concorrenza,  consumatore,
vigilanza  e  normativa  tecnica  -  Uff.  VIII  -  ogni sei mesi, su
supporto informatico, l'elenco delle relazioni formulate e dei pareri
espressi ai sensi dei commi 1 e 2 del precedente articolo.

        
     
                               Art. 3.

  1.  Entro  il  periodo  di validita' della presente designazione il
Ministero  dello  sviluppo  economico o il Ministero del lavoro della
salute  e  delle  politiche  sociali,  si riservano la verifica della
permanenza dei requisiti di cui alla presente designazione disponendo
appositi controlli.
  2.  Qualsiasi  variazione  nello  stato  di  diritto  o  di  fatto,
rilevante  ai  fini  del  mantenimento  dei requisiti di cui al comma
precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello
sviluppo     economico     -    Dipartimento    per    l'impresa    e
l'internazionalizzazione   -   Direzione  Generale  per  il  mercato,
concorrenza, consumatore, vigilanza e normativa tecnica - Uff. VIII
  3.  Nel  caso  in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei
previsti  controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita'
tecniche  e  professionali,  si  procede  alla  revoca della presente
designazione.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  Italiana  ed  entra  in  vigore il giorno successivo alla
pubblicazione.

   Roma, 16 giugno 2009

                        Il direttore generale
                   per il mercato, la concorrenza,
                    il consumatore, la vigilanza
                       e la normativa tecnica
                               Vecchio

         Il direttore generale
della tutela delle condizioni di lavoro
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