MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 marzo 2009
  Istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia
di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro. (09A07172)

                IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile 2008, n. 81 e successive
modificazioni  recante:  «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto
2007,  n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei
luoghi di lavoro»;
  Visto  in  particolare  l'art.  25,  comma  1, lettera n) del sopra
richiamato  decreto  legislativo n. 81 del 2008, il quale stabilisce,
per   il   medico   competente,  l'obbligo  di  comunicare,  mediante
autocertificazione al Ministero della salute, del possesso dei titoli
e   dei   requisiti   previsti  dall'art.  38  del  predetto  decreto
legislativo;
  Visto  in  particolare  l'art.  38,  comma  4, del sopra richiamato
decreto  legislativo  n.  81  del  2008, che prevede l'iscrizione dei
medici  competenti  nell'elenco  istituito  presso il Ministero della
salute,  ora  Ministero  del  lavoro,  della salute e delle politiche
sociali;
  Visto  il  decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge
con  modificazioni  dalla  legge  14  luglio  2008,  n.  121, recante
disposizioni  urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione  dell'art.  1,  commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007,  n.  244,  con  il  quale  e'  stato istituito il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali;
  Considerato  che la funzione dell'elenco sopra richiamato e' quella
di   permettere  di  conoscere,  in  maniera  aggiornata,  il  numero
effettivo  di sanitari che svolgono la funzione di medico competente,
anche al fine di poter meglio orientare l'individuazione di obiettivi
e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di
salute e sicurezza dei lavoratori;
  Ritenuto che l'obiettivo previsto all'art. 38, comma 2 del predetto
decreto  legislativo  non  puo'  considerarsi  esaurito con il limite
temporale   ivi  indicato  come  termine  per  produrre  la  prevista
autocertificazione  da parte dei medici che svolgevano le funzioni di
medico competente;
  Ritenuto  necessario  garantire,  nel  tempo,  l'aggiornamento  del
predetto  elenco  attraverso  l'inserimento dei dati dei sanitari che
iniziano  a  svolgere tale attivita', e la cancellazione dei sanitari
che cessano di svolgerla;
  Ravvisata  pertanto  la  necessita'  di  definire  le  modalita' di
costituzione ed aggiornamento del sopra citato elenco nazionale;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  1.  L'elenco dei medici competenti di cui all'art. 38, comma 4, del
decreto  legislativo  9 aprile 2008, n. 81 e' tenuto presso l'Ufficio
II della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che ne cura anche
l'aggiornamento.
  2.  Nell'elenco  di cui al comma 1 sono iscritti tutti i medici che
svolgono  l'attivita'  di  medico competente in possesso dei titoli e
dei requisiti previsti dall'art. 38, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81.

        
     
                               Art. 2.

  1.  I  sanitari che svolgono l'attivita' di medico competente, sono
tenuti   a   comunicare,   mediante  autocertificazione,  all'Ufficio
indicato  all'art.  1  comma  1,  il  possesso dei titoli e requisiti
abilitanti  per  lo svolgimento di tale attivita', previsti dall'art.
38  del  sopra richiamato decreto legislativo; sono altresi' tenuti a
comunicare,  con le stesse modalita', eventuali successive variazioni
comportanti la perdita di requisiti precedentemente autocertificati e
la cessazione dello svolgimento dell'attivita'.
  2.  Il  conseguimento dei crediti formativi del programma triennale
di  educazione  continua in medicina, ovvero il completo recupero dei
crediti  mancanti  entro l'anno successivo alla scadenza del medesimo
programma  triennale  di  educazione  continua  in medicina, previsto
dall'art.  38,  comma  3,  del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile
2008,  quale  requisito  necessario per poter svolgere le funzioni di
medico  competente,  comporta,  per  l'interessato,  l'obbligo  della
comunicazione   del   possesso  del  necessario  requisito  formativo
mediante  l'invio  all'Ufficio  indicato  all'art.  1, comma 1, della
certificazione    dell'Ordine   di   appartenenza   o   di   apposita
autocertificazione.

        
     
                               Art. 3.

  1.  Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
effettua  con  cadenza  annuale  verifiche,  anche  a  campione,  dei
requisiti e dei titoli autocertificati.
  2.  L'esito  negativo della verifica di cui al comma 1, comporta la
cancellazione d'ufficio dall'elenco di cui all'art. 1.

        
     
                               Art. 4.

  1.  L'elenco  dei  medici  competenti e' consultabile attraverso il
portale  del  Ministero  del  lavoro  della  salute e delle politiche
sociali.
  2.  L'iscrizione  all'elenco  non  costituisce  di  per  se' titolo
abilitante all'esercizio dell'attivita' di medico competente.

        
     
                               Art. 5.

  1.  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il  presente  decreto  e' inviato ai competenti organi di controllo
per la registrazione.

   Roma, 4 marzo 2009

                                              p. Il Ministro: Sacconi

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2009
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
   persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 246