MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 aprile 2009
  Inclusione  di  alcuni  microrganismi  nell'allegato I del decreto
legislativo  17  marzo  1995,  n.  194, in attuazione della direttiva
2008/113/CE dell'8 dicembre 2008 della Commissione. (09A07208)

                IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n. 194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;
  Visto  che  i  regolamenti  della  Commissione  (CE)  n.  1112 e n.
2229/2004,  stabiliscono le modalita' attuative della quarta fase del
programma  di  lavoro  di cui all'art. 8, paragrafo 2 della direttiva
91/414/CEE  e  fissano  un  elenco di sostanze attive da valutare, ai
fini  della  loro  eventuale  iscrizione nell'allegato I della citata
direttiva,  che  comprende, tra l'altro, le sostanze attive riportate
nell'allegato al presente decreto;
  Considerato   che  con  il  regolamento  (CE)  n.  1095/2007  della
Commissione  e'  stato  inserito nel regolamento (CE) n. 2229/2004 il
nuovo  art.  24-ter  che  consente di includere nell'allegato I della
direttiva   91/414/CEE,   senza   chiedere   un   parere  scientifico
dettagliato   dell'autorita'  europea  per  la  sicurezza  alimentare
(EFSA),  le  sostanze  attive per le quali esistono chiari indizi per
ritenere  che  non  abbiano  effetti  nocivi sulla salute dell'uomo o
degli  animali o sulle acque sotterranee ne' un impatto inaccettabile
sull'ambiente  in quanto soddisfano i criteri riportati nell'allegato
V del citato regolamento (CE) n. 1095/2007;
  Considerato  che  la  Commissione  ha esaminato, ai sensi dell'art.
24-bis del regolamento (CE) n. 2229/2004 gli effetti di tali sostanze
attive  sulla  salute  umana  ed  animale,  sulle  acque sotterrane e
sull'ambiente  per  una  serie  di usi proposti dai notificanti ed ha
concluso  che  tali sostanze attive rispondono ai requisiti dell'art.
24-ter del suddetto regolamento (CE);
  Considerato  che  le  la  Commissione  e  gli  Stati  membri  hanno
riesaminato  le  relazioni  di  riesame  provvisorie  nell'ambito del
comitato  permanente  per  la  catena  alimentare  e  la salute degli
animali  dove  sono  stati  approvati  sotto  forma  di  relazioni di
riesame;
  Considerato  che  ai sensi dell'art. 25-bis del regolamento (CE) n.
2229/2004, l'Agenzia  europea  per  la sicurezza alimentare (EFSA) e'
tenuta  ad  esprimere un parere tecnico-scientifico, dietro richiesta
della  Commissione,  sulle  relazioni  di riesame provvisorie di tali
sostanze attive entro il 31 dicembre 2010;
  Considerato che sulla base dei citati rapporti di riesame e' emerso
che  i  prodotti  fitosanitari  contenenti  le sostanze attive di cui
all'allegato  del  presente decreto, soddisfano, in linea di massima,
le  prescrizioni  di  cui  all'art.  5, paragrafo 1, lettere a) e b),
della  direttiva  91/414/CEE,  in particolare per quanto riguarda gli
usi  presi in considerazione e specificati nelle relazioni di riesame
della commissione;
  Considerato  che  deve essere concesso un adeguato periodo di tempo
agli  Stati membri per rivedere le vigenti autorizzazioni di prodotti
fitosanitari  contenenti  le  sostanze attive di cui all'allegato del
presente  decreto, per garantire il rispetto delle disposizioni della
direttiva 91/414/CEE ed in particolare dell'art. 13;
  Ritenuto   di   dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2008/113/CE  della  Commissione,  con  l'inserimento  delle  sostanze
attive  di cui all'allegato del presente decreto, nell'allegato I del
decreto  legislativo  del  17  marzo 1995, n. 194, che ha recepito la
direttiva 91/414/CEE;
  Considerato  che  in fase di attuazione della direttiva 2008/113/CE
si deve tenere conto delle eventuali limitazioni e delle prescrizioni
riportate, per le sostanze attive sopra citate, nei relativi rapporti
di riesame, messi a disposizione degli interessati, secondo i tempi e
le  modalita'  riportati  nelle parti A e B dell'allegato al presente
decreto;
  Considerato  che per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti
fitosanitari,  contenenti  tali sostanze attive, si deve tener conto,
se  necessario,  anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e
94,  del  decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce
norme  in  materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree
richiedenti specifiche misure di prevenzione dall' inquinamento;
  Visto  il  decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante: «delega di
attribuzioni  del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali,  per  taluni  atti  di  competenza  dell'amministrazione, al
Sottosegretario  di  Stato  on. Francesca Martini», ed in particolare
l'art. 1, comma 2, lettera b);

                              Decreta:


                               Art. 1.

                  Iscrizione delle sostanze attive

  1.  Le  sostanze attive riportate nell'allegato al presente decreto
con  le  definizioni  chimiche  ed alle condizioni ivi previste, sono
aggiunte,   fino   al   30   aprile  2019,  alle  sostanze  riportate
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

        
     
                               Art. 2.

              Adempimenti per gli adeguamenti di fase I

  1.  Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
adotta,  entro  il  31  ottobre  2009, i provvedimenti amministrativi
necessari  ad  adeguare  alle  disposizioni  del  presente decreto le
autorizzazioni  all'immissione  in commercio di prodotti fitosanitari
contenenti  le  sostanze  attive  di  cui  all'allegato  del presente
verificando in particolare che:
   a)  i  prodotti  fitosanitari in questione rispettino le eventuali
limitazioni  e  le  condizioni  riportate  nell'allegato  al presente
decreto, ad eccezione di quelle di cui alla parte B;
   b)   i   titolari   di  autorizzazione  di  prodotti  fitosanitari
contenenti  tali  sostanze attive posseggano o possano accedere ad un
fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
  2.  Ai  fini  di  cui  al  comma 1, i titolari di autorizzazioni di
prodotti   fitosanitari   contenenti   le   sostanze  attive  di  cui
all'allegato  del  presente  decreto,  presentano  al  Ministero  del
lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali, entro il 30 aprile
2009 in alternativa:
   a)  un  fascicolo  rispondente ai requisiti di cui all'allegato II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
   b)  l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al
proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II
del citato decreto;
  3.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei prodotti
fitosanitari  contenenti  le sostanze attive, per le quali le imprese
interessate  non  avranno  ottemperato, entro il 30 aprile 2009, agli
adempimenti  di cui al comma 2, si intendono revocate automaticamente
a decorrere dal 1° maggio 2009; il Ministero del lavoro, della salute
e  delle  politiche  sociali  provvedera' a pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale   della  Repubblica  italiana  l'elenco  dei  prodotti  che
risultano revocati.
  4. I prodotti fitosanitari risultati non conformi alle verifiche di
cui  al  comma 1, si intendono revocati automaticamente a partire dal
1°  novembre  2009;  il  Ministero  del  lavoro, della salute e delle
politiche  sociali  provvedera' a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica  italiana  l'elenco  dei  prodotti  che  risultano
revocati.

        
     
                               Art. 3.

             Adempimenti per gli adeguamenti di fase II

  1.  Ogni  prodotto fitosanitario autorizzato contenente le sostanze
attive  di cui all'allegato del presente decreto, come unica sostanza
attiva  o  associate  ad  altre sostanze attive, iscritte entro il 30
aprile 2009 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto
di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo
conforme  ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto e
tenendo  conto  delle  limitazioni e delle condizioni riportate nella
parte B dell'allegato al presente decreto.
  2.   A   tal  fine,  i  titolari  di  autorizzazioni  dei  prodotti
fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute,
per  ogni  prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti
di  cui  all'allegato  III  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194,  entro il 30 aprile 2012. Tali autorizzazioni saranno adeguate o
revocate  entro  il  30  aprile  2014 a conclusione della valutazione
effettuata  secondo  i  principi  uniformi  e dando applicazione alle
disposizioni  specifiche  della  parte  B  dell'allegato  al presente
decreto.
  3.  I  prodotti  fitosanitari  contenenti le sostanze attive di cui
all'allegato  del presente decreto in associazione con altre sostanze
attive   che   saranno   inserite  nell'allegato  I  della  direttiva
successivamente  al  30  aprile  2009,  saranno  valutati  secondo le
modalita' indicate nelle emanande direttive di inclusione.
  4.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei prodotti
fitosanitari,  per  le  quali  le  imprese  interessate  non  avranno
presentato  il  fascicolo di cui al comma 2, entro il 30 aprile 2012,
si  intendono  revocati automaticamente a partire dal 1° maggio 2012;
il  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali
provvedera'  a  pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.
  5.  I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle
verifiche   di   cui   ai   commi   1  e  2,  si  intendono  revocati
automaticamente  a  partire  dal  1°  maggio  2014;  il Ministero del
lavoro,   della  salute  e  delle  politiche  sociali  provvedera'  a
pubblicare   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

        
     
                               Art. 4.

                         Rapporto di riesame

  1.   Il   rapporto  di  riesame,  e'  messo  a  disposizione  degli
interessati  a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle
informazioni  riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194.

        
     
                               Art. 5.

                         Smaltimento scorte

  1.  La  vendita  e  l'utilizzazione  delle  giacenze  esistenti dei
prodotti  fitosanitari  revocati  ai  sensi dell'art. 2, comma 3, del
presente decreto e' consentita fino al 30 aprile 2010.
  2.  La  vendita  e  l'utilizzazione  delle  giacenze  esistenti dei
prodotti  fitosanitari  revocati  ai  sensi dell'art. 2, comma 4, del
presente decreto e' consentita fino al 31 ottobre 2010.
  3.  La  vendita  e  l'utilizzazione  delle  giacenze  esistenti dei
prodotti  fitosanitari  revocati  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del
presente decreto, e' consentita fino al 30 aprile 2013.
  4.  La  vendita  e  l'utilizzazione  delle  giacenze  esistenti dei
prodotti  fitosanitari  revocati  ai  sensi dell'art. 3, comma 5, del
presente decreto, e' consentita fino al 30 aprile 2015.
  5.  I  titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari
contenenti  le  sostanze  attive  di  cui  all'allegato  del presente
decreto  sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i
rivenditori  e  gli  utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta
revoca  o  delle  modifiche di etichettatura approvate in conformita'
con  le  nuove  condizioni  d'impiego  fissate per le sostanze attive
sopra  citate  a  seguito della loro iscrizione nell'allegato I della
direttiva  91/414/CEE  e  nel  rispetto  dei  tempi  fissati  per  lo
smaltimento delle relative giacenze.
  Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,  entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

   Roma, 22 aprile 2009

                           p. Il Ministro
                     Il Sottosegretario di Stato
                               Martini

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2009
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
   persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 335

        
     
                                                             Allegato

         ---->  Vedere allegato da pag. 25 a pag. 31   <----