MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 aprile 2009
  Inclusione   delle   sostanze  attive  aclonifen,  imidacloprid  e
metazachlor,  nell'allegato  I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.  194,  in  attuazione  della direttiva 2008/116/CE del 15 dicembre
2008 della Commissione. (09A07330)

                IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 13;
  Visti  i  regolamenti  della  Commissione  (CE)  n.  451/2000  e n.
1490/2002  che  stabiliscono  le modalita' attuative della terza fase
del  programma  di  lavoro  di  cui all'articolo 8, paragrafo 2 della
direttiva  91/414/CEE  e  fissano  un  elenco  di  sostanze attive da
valutare,  ai  fini  della  loro eventuale iscrizione nell'allegato I
della  citata  direttiva,  che  comprende  anche  le  sostanze attive
aclonifen, imidacloprid e metazachlor;
  Considerato  che  gli  effetti di tali sostanze attive sulla salute
umana  e  sull'ambiente  sono  stati  valutati  in  conformita'  alle
disposizioni  dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 per una
serie di impieghi proposti dai Notificanti ai rispettivi Stati membri
relatori che a loro volta hanno trasmesso le relazioni di valutazione
all'Autorita' Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA);
  Considerato che le suddette relazioni di valutazione delle sostanze
attive  aclonifen,  imidacloprid e metazachlor, esaminate dagli Stati
membri  relatori  e  dall'EFSA  sono state successivamente presentate
alla  Commissione  e  riesaminate nell'ambito del Comitato permanente
per  la  catena  alimentare e la salute degli animali dove sono stati
approvati sotto forma di rapporti di riesame;
  Considerato che sulla base dei citati rapporti di riesame e' emerso
che  i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive aclonifen,
imidacloprid  e  metazachlor  soddisfano,  in  linea  di  massima, le
prescrizioni  di  cui  all'articolo  5, paragrafo 1, lettere a) e b),
della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi
presi  in  considerazione e specificati nei rapporti di riesame della
Commissione;
  Considerato che per le sostanze attive aclonifen e imidacloprid, e'
necessario   acquisire   ulteriori   informazioni   su  alcuni  punti
specifici,  a  norma  dell'articolo  6,  paragrafo 1, della direttiva
91/414/CEE, per avere una conferma della valutazione del rischio gia'
effettuata;
  Considerato  altresi'  che  per  la  sostanza metazachlor, potrebbe
essere  necessario  acquisire  ulteriori  informazioni  qualora  tale
sostanza attiva sia classificata a norma della direttiva 67/548/CEE;
  Considerato  che  deve essere concesso un adeguato periodo di tempo
agli  Stati membri per rivedere le vigenti autorizzazioni di prodotti
fitosanitari  contenenti le sostanze attive aclonifen, imidacloprid e
metazachlor,  per  garantire  il  rispetto  delle  disposizioni della
direttiva 91/414/CEE ed in particolare dell'articolo 13;
  Ritenuto   di   dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2008/116/CE  della  Commissione,  con  l'inserimento  delle  sostanze
attive  aclonifen,  imidacloprid  e  metazachlor, nell'allegato I del
decreto  legislativo  del  17  marzo 1995, n. 194, che ha recepito la
direttiva 91/414/CEE;
  Considerato  che per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti
fitosanitari,  contenenti  tali sostanze attive, si deve tener conto,
se  necessario,  anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e
94,  del  decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce
norme  in  materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree
richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;
  Visto  il  decreto  ministeriale 23 maggio 2008, recante: delega di
attribuzioni  del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali,  per  taluni  atti  di  competenza  dell'amministrazione, al
Sottosegretario  di  Stato  on.  Francesca Martini, ed in particolare
l'articolo 1, comma 2, lettera b);

                              Decreta:


                               Art. 1.

                  Iscrizione delle sostanze attive

  1.  Le  sostanze attive aclonifen, imidacloprid e metazachlor, sono
iscritte,  fino  al  31  luglio  2019,  nell'allegato  I  del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle
condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

        
     
                               Art. 2.

  1.  Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
adotta,  entro  il  31  gennaio  2010, i provvedimenti amministrativi
necessari  ad  adeguare  alle  disposizioni  del  presente decreto le
autorizzazioni  all'immissione  in commercio di prodotti fitosanitari
contenenti  le sostanze attive aclonifen, imidacloprid e metazachlor,
verificando in particolare che:
   a)  i prodotti fitosanitari in questione rispettino le limitazioni
e  le  condizioni  riportate  nell'allegato  al  presente decreto, ad
eccezione di quelle di cui alla parte B,
   b)   i   titolari   di  autorizzazione  di  prodotti  fitosanitari
contenenti  le sostanze attive aclonifen, imidacloprid e metazachlor,
posseggano   o  possano  accedere  ad  un  fascicolo  rispondente  ai
requisiti  di  cui  all'allegato  II del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194.
  2.  Ai  fini  di  cui  al  comma 1, i titolari di autorizzazioni di
prodotti   fitosanitari  contenenti  le  sostanze  attive  aclonifen,
imidacloprid e metazachlor, presentano al Ministero del lavoro, della
salute  e  delle  politiche  sociali,  entro  il  31  luglio  2009 in
alternativa:
   a)  un  fascicolo  rispondente ai requisiti di cui all'allegato II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
   b)  l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al
proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II
del citato decreto;
  3.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei prodotti
fitosanitari  contenenti le sostanze attive aclonifen, imidacloprid e
metazachlor,   per  le  quali  le  imprese  interessate  non  avranno
ottemperato, entro il 31 luglio 2009 agli adempimenti di cui al comma
2,  si  intendono  revocate automaticamente a decorrere dal 1° agosto
2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
provvedera'  a  pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.
  4.  I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle
verifiche  di cui al comma 1, si intendono revocati automaticamente a
partire dal 1° febbraio 2010, il Ministero del lavoro, della salute e
delle  politiche  sociali provvedera' poi a pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale   della  Repubblica  Italiana  l'elenco  dei  prodotti  che
risultano revocati.

        
     
                               Art. 3.

             Adempimenti per gli adeguamenti di fase II

  1.  Ogni  prodotto fitosanitario autorizzato contenente le sostanze
attive  aclonifen,  imidacloprid  e  metazachlor, come unica sostanza
attiva  o  associate  ad  altre sostanze attive, iscritte entro il 31
luglio 2009 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto
di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo
conforme  ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto e
tenendo  conto  delle  limitazioni e delle condizioni riportate nella
parte B dell'allegato al presente decreto.
  2.   A   tal  fine,  i  titolari  di  autorizzazioni  dei  prodotti
fitosanitari  di  cui al comma 1, presentano al Ministero del lavoro,
della   salute   e   delle   politiche  sociali,  per  ogni  prodotto
fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato
III  del  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n. 194, entro il 31
gennaio  2012.  Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro
il 31 gennaio 2014 a conclusione della valutazione effettuata secondo
i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche
della parte B dell'allegato al presente decreto.
  3. I prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive aclonifen,
imidacloprid e metazachlor, in associazione con altre sostanze attive
che  saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente
al  31  luglio  2009,  saranno valutati secondo le modalita' indicate
nelle emanande direttive di inclusione.
  4.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei prodotti
fitosanitari,  per  le  quali  le  imprese  interessate  non  avranno
presentato  il  fascicolo di cui al comma 2, entro il 31 gennaio 2012
si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° febbraio 2012,
il  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali
provvedera'   poi   a   pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.
  5.  I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle
verifiche   di   cui   ai   commi   1  e  2,  si  intendono  revocati
automaticamente  a  partire  dal  1°  febbraio  2014 il Ministero del
lavoro,  della  salute  e  delle  politiche sociali provvedera' poi a
pubblicare   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

        
     
                               Art. 4.

                         Rapporto di riesame

  1. Il rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati a
seguito  di  specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni
riservate  ai  sensi  dell'art.  14  del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194.

        
     
                               Art. 5.

                         Smaltimento scorte

  1.  La  vendita  e  l'utilizzazione  delle  giacenze  esistenti dei
prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del
presente decreto consentita fino al 31 luglio 2010.
  2.  La  vendita  e  l'utilizzazione  delle  giacenze  esistenti dei
prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del
presente decreto consentita fino al 31 gennaio 2011.
  3.  La  vendita  e  l'utilizzazione  delle  giacenze  esistenti dei
prodotti  fitosanitari  revocati  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del
presente decreto, consentita fino al 31 gennaio 2013.
  4.  La  vendita  e  l'utilizzazione  delle  giacenze  esistenti dei
prodotti  fitosanitari  revocati  ai  sensi dell'art. 3, comma 5, del
presente decreto, consentita fino al 31 gennaio 2015.
  5.  I  titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari
contenenti  le sostanze attive aclonifen, imidacloprid e metazachlor,
sono  tenuti  ad  adottare  ogni  iniziativa  volta  ad  informare  i
rivenditori  e  gli  utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta
revoca  o  delle  modifiche di etichettatura approvate in conformita'
con  le  nuove  condizioni  d'impiego  fissate per le sostanze attive
sopra  citate  a  seguito della loro iscrizione nell'allegato I della
direttiva  91/414/CEE  e  nel  rispetto  dei  tempi  fissati  per  lo
smaltimento delle relative giacenze.
  Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,  entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

   Roma, 22 aprile 2009

                           p. Il Ministro
                     Il Sottosegretario di Stato
                               Martini

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2009
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
   persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 338

        
     
                                                             Allegato

         ---->  Vedere allegato da pag. 34 a pag. 36   <----