MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE
SOCIALI
DECRETO 22 aprile 2009
Inclusione delle sostanze attive aclonifen, imidacloprid e
metazachlor, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, in attuazione della direttiva 2008/116/CE del 15 dicembre
2008 della Commissione. (09A07330)
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in
materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 13;
Visti i regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e n.
1490/2002 che stabiliscono le modalita' attuative della terza fase
del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della
direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da
valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I
della citata direttiva, che comprende anche le sostanze attive
aclonifen, imidacloprid e metazachlor;
Considerato che gli effetti di tali sostanze attive sulla salute
umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformita' alle
disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 per una
serie di impieghi proposti dai Notificanti ai rispettivi Stati membri
relatori che a loro volta hanno trasmesso le relazioni di valutazione
all'Autorita' Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA);
Considerato che le suddette relazioni di valutazione delle sostanze
attive aclonifen, imidacloprid e metazachlor, esaminate dagli Stati
membri relatori e dall'EFSA sono state successivamente presentate
alla Commissione e riesaminate nell'ambito del Comitato permanente
per la catena alimentare e la salute degli animali dove sono stati
approvati sotto forma di rapporti di riesame;
Considerato che sulla base dei citati rapporti di riesame e' emerso
che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive aclonifen,
imidacloprid e metazachlor soddisfano, in linea di massima, le
prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b),
della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi
presi in considerazione e specificati nei rapporti di riesame della
Commissione;
Considerato che per le sostanze attive aclonifen e imidacloprid, e'
necessario acquisire ulteriori informazioni su alcuni punti
specifici, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva
91/414/CEE, per avere una conferma della valutazione del rischio gia'
effettuata;
Considerato altresi' che per la sostanza metazachlor, potrebbe
essere necessario acquisire ulteriori informazioni qualora tale
sostanza attiva sia classificata a norma della direttiva 67/548/CEE;
Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo di tempo
agli Stati membri per rivedere le vigenti autorizzazioni di prodotti
fitosanitari contenenti le sostanze attive aclonifen, imidacloprid e
metazachlor, per garantire il rispetto delle disposizioni della
direttiva 91/414/CEE ed in particolare dell'articolo 13;
Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva
2008/116/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze
attive aclonifen, imidacloprid e metazachlor, nell'allegato I del
decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la
direttiva 91/414/CEE;
Considerato che per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti
fitosanitari, contenenti tali sostanze attive, si deve tener conto,
se necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e
94, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce
norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree
richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante: delega di
attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al
Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini, ed in particolare
l'articolo 1, comma 2, lettera b);
Decreta:
Art. 1.
Iscrizione delle sostanze attive
1. Le sostanze attive aclonifen, imidacloprid e metazachlor, sono
iscritte, fino al 31 luglio 2019, nell'allegato I del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle
condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.
Art. 2.
1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
adotta, entro il 31 gennaio 2010, i provvedimenti amministrativi
necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le
autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari
contenenti le sostanze attive aclonifen, imidacloprid e metazachlor,
verificando in particolare che:
a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le limitazioni
e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto, ad
eccezione di quelle di cui alla parte B,
b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari
contenenti le sostanze attive aclonifen, imidacloprid e metazachlor,
posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai
requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194.
2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di
prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive aclonifen,
imidacloprid e metazachlor, presentano al Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, entro il 31 luglio 2009 in
alternativa:
a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al
proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II
del citato decreto;
3. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari contenenti le sostanze attive aclonifen, imidacloprid e
metazachlor, per le quali le imprese interessate non avranno
ottemperato, entro il 31 luglio 2009 agli adempimenti di cui al comma
2, si intendono revocate automaticamente a decorrere dal 1° agosto
2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
provvedera' a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.
4. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle
verifiche di cui al comma 1, si intendono revocati automaticamente a
partire dal 1° febbraio 2010, il Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali provvedera' poi a pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana l'elenco dei prodotti che
risultano revocati.
Art. 3.
Adempimenti per gli adeguamenti di fase II
1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente le sostanze
attive aclonifen, imidacloprid e metazachlor, come unica sostanza
attiva o associate ad altre sostanze attive, iscritte entro il 31
luglio 2009 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto
di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo
conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto e
tenendo conto delle limitazioni e delle condizioni riportate nella
parte B dell'allegato al presente decreto.
2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti
fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, per ogni prodotto
fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato
III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 31
gennaio 2012. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro
il 31 gennaio 2014 a conclusione della valutazione effettuata secondo
i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche
della parte B dell'allegato al presente decreto.
3. I prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive aclonifen,
imidacloprid e metazachlor, in associazione con altre sostanze attive
che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente
al 31 luglio 2009, saranno valutati secondo le modalita' indicate
nelle emanande direttive di inclusione.
4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari, per le quali le imprese interessate non avranno
presentato il fascicolo di cui al comma 2, entro il 31 gennaio 2012
si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° febbraio 2012,
il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
provvedera' poi a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.
5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle
verifiche di cui ai commi 1 e 2, si intendono revocati
automaticamente a partire dal 1° febbraio 2014 il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali provvedera' poi a
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
l'elenco dei prodotti che risultano revocati.
Art. 4.
Rapporto di riesame
1. Il rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati a
seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni
riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194.
Art. 5.
Smaltimento scorte
1. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei
prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del
presente decreto consentita fino al 31 luglio 2010.
2. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei
prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del
presente decreto consentita fino al 31 gennaio 2011.
3. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei
prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del
presente decreto, consentita fino al 31 gennaio 2013.
4. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei
prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 5, del
presente decreto, consentita fino al 31 gennaio 2015.
5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari
contenenti le sostanze attive aclonifen, imidacloprid e metazachlor,
sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i
rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta
revoca o delle modifiche di etichettatura approvate in conformita'
con le nuove condizioni d'impiego fissate per le sostanze attive
sopra citate a seguito della loro iscrizione nell'allegato I della
direttiva 91/414/CEE e nel rispetto dei tempi fissati per lo
smaltimento delle relative giacenze.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Roma, 22 aprile 2009
p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Martini
Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 338
Allegato
----> Vedere allegato da pag. 34 a pag. 36 <----