MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE
SOCIALI
DECRETO 18 maggio 2009
Riconoscimento, al sig. Dragan Grujic, di titolo di studio estero
abilitante all'esercizio in Italia della professione di
fisioterapista. (09A07126)
IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Vista la domanda con la quale il sig. Dragan Grujic, cittadino
iugoslavo, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Visi
Fizioterapeut» conseguito in Iugoslavia, ai fini dell'esercizio in
Italia della professione di fisioterapista;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni
e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli
professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del
Consiglio del 20 novembre 2006;
Considerato che il titolo oggetto della domanda e' identico ad
altri per i quali la Conferenza dei servizi ha riconsiderato il
percorso formativo seguito nei Paesi dell'area dell'Ex Yugoslavia,
ritenendo non necessario il ricorso alle prove attitudinali,
giudicando sufficiente il periodo di tirocinio obbligatorio previsto
dalla normativa locale;
Atteso che alla domanda possono applicarsi le disposizioni
contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206;
Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente
in Polonia con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;
Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Decreta:
1. Il titolo «Visi Fizioterapeut» rilasciato nell'anno 1980 dalla
«Scuola Superiore di Medicina» di Belgrado (Iugoslavia) al sig.
Dragan Grujic, nato a Basaid (Iugoslavia) il 12 novembre 1958, e'
riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di
fisioterapista.
2. Il sig. Dragan Grujic e' autorizzato ad esercitare in Italia nel
rispetto delle quote d'ingresso stabilite ai sensi dell'art. 3, comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n.
286, e successive integrazioni e modificazioni, e, da ultimo, dalla
legge 30 luglio 2002, n. 189 e per il periodo di validita' ed alle
condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno, la professione
di fisioterapista.
Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il
sanitario non lo utilizzi, perde efficacia trascorsi due anni dal suo
rilascio.
Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 maggio 2009
Il direttore generale: Leonardi