MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 maggio 2009
  Concessione,   ai   sensi  dell'articolo  1-bis,  della  legge  n.
291/2004, del trattamento straordinario di integrazione salariale per
i dipendenti della societa' «Ocean Airlines SpA». (Decreto n. 46134).
(09A07137)

                IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto   il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.86,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160;
  Visto  l'art.  1-bis  della  legge  3  dicembre  2004,  n.  291, di
conversione,  con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249,  che  stabilisce  che  «il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali  puo'  concedere,  sulla  base  di  specifici accordi in sede
governativa,  in  caso  di  crisi  occupazionale, di ristrutturazione
aziendale, di riduzione o trasformazione di attivita', il trattamento
di  cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi,
al  personale  anche  navigante dei vettori aerei e delle societa' da
questi   derivanti  a  seguito  di  processi  di  riorganizzazione  o
trasformazioni societarie»;
  Visto  l'accordo  in  data  10  luglio  2008, intervenuto presso il
Ministero  del  lavoro,  della salute e delle politiche sociali, alla
presenza  dei  rappresentanti della societa' Ocean Airlines S.p.a. in
liquidazione,  nonche'  delle  OO.SS,  con  il  quale, considerata la
situazione  di  crisi nella quale si e' trovata la predetta societa',
e'  stato  concordato  il  ricorso  al  trattamento  straordinario di
integrazione  salariale,  come  previsto  dal citato art. 1-bis della
legge  3  dicembre 2004 n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere
dal  9  maggio  2008,  in  favore  di un numero massimo di 97 unita',
dipendenti  dalla societa' di cui trattasi ed impiegati nella sede di
Montichiari (Brescia);
  Visto  il  decreto  n.  44421  del 13 novembre 2008 con il quale e'
stata  autorizzata  la  concessione  del trattamento straordinario di
integrazione  salariale, per il secondo semestre, dal 9 novembre 2008
all'8  maggio 2009, in favore del personale dipendente della societa'
Ocean Airlines S.p.a.;
  Vista  l'istanza  presentata in data 6 maggio 2009, con la quale la
societa'  Ocean  Airlines  S.p.a.  in  liquidazione,  ha richiesto la
concessione  del trattamento straordinario di integrazione salariale,
ai  sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il
semestre  dal  9  maggio  2009  all'8  novembre 2009, in favore di 65
lavoratori dipendenti della sede di Montichiari (Brescia);
  Ritenuto,  per  quanto  precede,  di autorizzare la concessione del
trattamento  straordinario  di integrazione salariale, per il periodo
dal  9  maggio  2009  all'8 novembre 2009, in favore di 65 lavoratori
dipendenti  dalla  societa' Ocean Airlines S.p.a. in liquidazione, ai
sensi  dell'art.  1-bis  della  legge  3  dicembre  2004,  n. 291, di
conversione,  con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  Ai  sensi  dell'art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di
conversione,  con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249,  e'  autorizzata la concessione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale,  definito nell'accordo intervenuto presso il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data
10  luglio 2008, in favore di 65 lavoratori dipendenti della societa'
Ocean   Airlines   S.p.a.  in  liquidazione,  unita'  in  Montichiari
(Brescia), per il periodo dal 9 maggio 2009 all'8 novembre 2009.
  Matricola   I.N.P.S.:  1513808088  (Naviganti)  e  1513487733  (Non
naviganti);
  Pagamento diretto: SI.

        
     
                               Art. 2.

  La   societa'   predetta   e'   tenuta   a  comunicare  mensilmente
all'Istituto   Nazionale   della   Previdenza  Sociale  le  eventuali
variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

        
     
                               Art. 3.

  Ai  fini  del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie,
individuati  dal comma 3 del citato art. 1-bis della legge 3 dicembre
2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto
a  controllare  mensilmente  i flussi di spesa afferenti all'avvenuta
erogazione  delle  prestazioni  di  cui al presente provvedimento e a
darne  riscontro  al  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

        
     
                               Art. 4.

  La  societa'  Ocean  Airlines  S.p.a.  in  liquidazione e' tenuta a
presentare  al  Ministero  del lavoro, della salute e delle politiche
sociali,   alla   scadenza   del   periodo   oggetto   del   presente
provvedimento,  l'istanza  di  proroga  semestrale,  nell'ambito  del
periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-bis della legge
3  dicembre  2004,  n.  291,  al  fine  di  consentire  il necessario
monitoraggio dei flussi di spesa.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

   Roma, 28 maggio 2009

               p. Il Ministro del lavoro, della salute
                      e delle politiche sociali
                    Il sottosegretario delegato:
                              Viespoli