MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 giugno 2009
  Integrazione  al  decreto  18 giugno 2002 recante l'autorizzazione
alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei
titolo   abilitanti   dell'area   sanitaria   conseguiti   in   Paesi
extracomunitari    e    revoca   dell'autorizzazione   alla   regione
Emilia-Romagna  a  compiere gli  atti  istruttori  di verifica per il
rilascio  del  decreto  ministeriale  di  riconoscimento  dei  titoli
abilitanti all'esercizio della professione sanitaria. (09A07207)

              IL VICE MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello   straniero,   a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  Visti,  in particolare, gli articoli 49 e 50 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 394 del 1999;
  Visto  l'art.  1, comma 10-ter, del decreto-legge 12 novembre 2001,
n.  402,  convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002,
n. 1, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario,
ai  sensi  del  quale  il  Ministero della salute puo' autorizzare le
regioni  a  compiere  gli atti istruttori di verifica per il rilascio
del  decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli abilitanti per
l'esercizio in Italia della specifica professione sanitaria;
  Visto  il  decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione alle
regioni  a  compiere  gli  atti  istruttori per il riconoscimento dei
titoli   abilitanti   dell'area   sanitaria   conseguiti   in   Paesi
extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-ter, del decreto-legge
12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge
8   gennaio  2002,  n.  1»,  successivamente  integrato  con  decreto
ministeriale 2 agosto 2002, con decreto ministeriale 27 novembre 2002
e con decreto ministeriale 18 settembre 2003;
  Vista  la  nota  in  data  4  febbraio 2009 con la quale la regione
autonoma della Sardegna ha manifestato la disponibilita' a curare gli
atti  istruttori  dei  procedimenti  di  cui  al citato art. 1, comma
10-ter, del decreto-legge n. 402 del 2000;
  Viste  le note in data 14 gennaio 2009 e 23 marzo 2009 con le quali
la  regione Emilia-Romagna ha chiesto la revoca dell'autorizzazione a
compiere  gli  atti  istruttori  sopra  citati,  disposta  con  il su
menzionato decreto ministeriale 18 giugno 2002;
  Ritenuto  di  accogliere  le  richieste  rispettive  della  regione
autonoma della Sardegna e della regione Emilia-Romagna;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  1. L'art. 1 del decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione
alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei
titoli   abilitanti   dell'area   sanitaria   conseguiti   in   Paesi
extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-ter, del decreto-legge
12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge
8  gennaio  2002,  n. 1», integrato con decreto ministeriale 2 agosto
2002,  con  decreto  ministeriale  27  novembre  2002  e  con decreto
ministeriale   18   settembre   2003,   e'   ulteriormente  integrato
aggiungendo,  agli  enti  in  esso  citati, la regione autonoma della
Sardegna.

        
     
                               Art. 2.

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e'  revocata  l'autorizzazione alla regione Emilia-Romagna a compiere
gli   atti  istruttori  di  verifica  per  il  rilascio  del  decreto
ministeriale di riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio in
Italia   di   una   professione   sanitaria,   concessa  con  decreto
ministeriale 18 giugno 2002.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

   Roma, 11 giugno 2009

                                              Il Vice Ministro: Fazio