MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 marzo 2009
  Ripartizione   dell'importo  cumulativo  massimo  degli  aiuti  de
minimis   assegnato   all'Italia   ai  sensi  del  regolamento  della
Commissione europea n. 1535/2007. (09A07173)

                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto  il  regolamento  (CE)  n. 1535/2007 della Commissione del 20
dicembre  2007,  relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato  CE  agli  aiuti de minimis nel settore della produzione dei
prodotti  agricoli,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 337 del 21 dicembre 2007;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 9 gennaio
2008,   n.  18,  recante  la  riorganizzazione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma
404,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 6 febbraio 2008, n. 31;
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  del 7 marzo 2008, n. 1949, registrato alla Corte dei conti
il   9   aprile   2008,   registro  n.  1,  foglio  n.  342,  recante
l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali;
  Vista  la  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n. 3, recante
modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, recante la
riforma dell'organizzazione del Governo e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni,  recante  norme  generali  sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
  Ritenuto   di   dover   ripartire  l'importo  cumulativo  assegnato
all'Italia  dal  citato  regolamento  n.  1535/2007 tra lo Stato e le
Regioni e Province autonome;
  Individuati,  quali  parametri per la ripartizione tra le Regioni e
Province  autonome,  la  produzione  lorda vendibile, il numero delle
aziende, la superficie agricola utilizzata e la superficie forestale;
  Tenuto   conto  dell'importo  cumulativo  degli  aiuti  de  minimis
assegnato all'Italia dal citato regolamento n. 1535/2007;
  Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 18 dicembre 2008;

                              Decreta:


                               Art. 1.

                    Importo cumulativo nazionale

  L'importo  cumulativo  degli aiuti de minimis concessi per l'Italia
alle  imprese  del settore della produzione dei prodotti agricoli nel
corso  di  tre esercizi fiscali, decorrenti dal 1° gennaio 2008, data
di  prima  applicazione  del  regolamento  n.  1535/2007,  e'  pari a
320.505.000 euro.

        
     
                               Art. 2.

           Ripartizione dell'importo cumulativo nazionale

  1. L'importo cumulativo di cui all'art. 1 e' assegnato alle Regioni
e province autonome di Trento e Bolzano, nella misura del 75%, pari a
240.378.750  euro,  e  suddiviso  tra  le  stesse,  secondo  i valori
riportati   nell'allegato,   che  costituisce  parte  integrante  del
presente  decreto,  sulla  base  dei seguenti indicatori, relativi al
triennio 2003-2005:
   produzione lorda vendibile dell'ultimo triennio;
   numero delle aziende;
   superficie agricola utilizzata;
   superficie forestale.
  2. A ciascun indicatore e' attribuito un peso del 25%.
  3.  Allo  Stato  e'  assegnato  il  restante 25% del citato importo
cumulativo,  pari  a  80.126.250  euro,  a titolo di riserva, per gli
interventi di cui all'art. 3.

        
     
                               Art. 3.

                          Riserva nazionale

  Alla riserva di cui all'art. 2, comma 3, possono attingere:
   lo  Stato,  sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in caso di
accadimenti  aventi  ricaduta  su  tutto  il  territorio nazionale e,
pertanto, richiedenti gestione unitaria.
   le   Regioni   e   Province   autonome,   sentita   la  Conferenza
Stato-Regioni,  per  far  fronte  a  eventuali  ulteriori  necessita'
eccedenti  la  quota  alle  stesse  assegnata  ai  sensi del presente
decreto.

        
     
                               Art. 4.

                       Modalita' di attuazione

  1.  Con  separato  provvedimento,  da  adottarsi  d'intesa  con  la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
province   autonome   di  Trento  e  Bolzano,  entro  novanta  giorni
dall'entrata  in  vigore  del  presente decreto, sono disciplinate le
modalita'  di  utilizzazione  degli  importi  cumulativi  nonche'  le
modalita' di controllo, nel rispetto del regolamento n. 1535/2007.
  2.   Con   il  medesimo  provvedimento  di  cui  al  comma  1  sono
disciplinate altresi' le modalita' con le quali le Regioni e Province
autonome  possono  attingere  alla  riserva  nazionale,  in  caso  di
necessita', una volta esaurito il plafond alle stesse spettante sulla
base del presente decreto.

        
     
                               Art. 5.

                              Controllo

  1. Nel rispetto del regolamento n. 1535/2007 citato nelle premesse,
gli  aiuti de minimis possono essere erogati solo previo accertamento
che  l'importo  complessivo  percepito dal beneficiario durante i due
esercizi  fiscali  precedenti  e  l'esercizio  in  corso non superi i
massimali  previsti  dal regolamento medesimo, sia con riferimento al
massimale  degli aiuti concessi alla singola impresa sia con riguardo
all'importo cumulativo.
  2.  Ai fini del controllo del rispetto dei massimali assegnati alle
Regioni  e  Province  autonome  con  il  presente  decreto,  gli enti
presenti  sul  territorio  regionale  che concedono aiuti de minimis,
secondo  le  modalita'  indicate  nel  regolamento  n.  1535/2007, si
accordano preventivamente con le Regioni di appartenenza.
  3.  Nelle more dell'emanazione del provvedimento di cui all'art. 4,
ciascuna  amministrazione  e  ente  provvede  a  registrare gli aiuti
concessi,  a  garanzia  del  rispetto  del divieto di superamento dei
massimali degli aiuti.
  Il  presente  decreto  e' inviato al competente organo di controllo
per  la  registrazione  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.

   Roma, 30 marzo 2009

                                                   Il Ministro : Zaia

        
     
                                                             Allegato

              ---->  Vedere allegato a pag. 116   <----