MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI
DECRETO 11 giugno 2009
Iscrizione di varieta da conservazione di mais al relativo
registro nazionale. (09A07133)
IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale, delle infrastrutture
e dei servizi
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con
modificazioni, nella legge del 6 aprile 2007, n. 46, in particolare
l'art. 2-bis che sostituisce l'art. 19-bis della citata legge n.
1096/1971 e con il quale e' prevista l'istituzione, presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del
Registro nazionale della varieta' da conservazione, cosi' come
definite dal medesimo art. 2-bis;
Visto il decreto ministeriale del 18 aprile 2008 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 maggio 2008
recante disposizioni applicative per la commercializzazione di
sementi di varieta' da conservazione ed, in particolare, l'art. 2,
comma 3, che stabilisce le modalita' per cio' che concerne la
presentazione della domanda di iscrizione al registro e l'esame delle
varieta';
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto il parere favorevole della provincia autonoma di Trento
espresso con nota del 7 novembre 2008;
Vista la nota aggiuntiva della provincia autonoma di Trento del 28
maggio 2008 con la quale vengono forniti dati integrativi in
relazione agli investimenti unitari e alle superfici interessate alla
produzione di semente della varieta' di mais «Nostrano di Storo»;
Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della
citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 17 dicembre 2008 ha
preso atto delle conclusioni cui e' pervenuta la provincia autonoma
di Trento per cio' che concerne l'esame della varieta' di mais
indicata all'art. 1 del presente decreto;
Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065, e' iscritta nei registri delle varieta' dei
prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo
a quello della iscrizione medesima, la sotto riportata varieta', la
cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati
presso questo Ministero:
MAIS
=====================================================================
| | | Responsabile della
Codice| Denominazione | Classe Fao| conservazione in purezza
=====================================================================
| | |Cooperativa Agri 90 s.c.a. -
11538 | Nostrano di Storo| 500 |Comune di Storo (Trento)
Art. 2.
La zona di origine e di produzione della semente della varieta' da
conservazione «Nostrano di Storo» coincide con i territori dei comuni
di Storo, Bondone, Condino e, in parte, con quello del comune di
Bagolino, fraz. Ponte Caffaro per una superficie complessiva di circa
220 ettari.
Art. 3.
La zona di coltivazione della varieta' «Nostrano di Storo» coincide
con la zona di origine della varieta' e comprende, inoltre, parte
della Valle del Chiese. La superficie totale di coltivazione e' di
circa 280 ettari. Considerato l'investimento unitario tipico della
zona di coltivazione, i limiti quantitativi per la produzione di
sementi e' fissata in 42 quintali per anno.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 11 giugno 2009
Il direttore generale: Blasi
Avvertenza:
Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo
preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti,
art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla
registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio
del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.