MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 giugno 2009
  Iscrizione   di   varieta da  conservazione di  mais  al  relativo
registro nazionale. (09A07133)

                        IL DIRETTORE GENERALE
             dello sviluppo rurale, delle infrastrutture
                            e dei servizi

  Vista   la   legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
  Visto  il  decreto-legge  15  febbraio 2007, n. 10, convertito, con
modificazioni,  nella  legge del 6 aprile 2007, n. 46, in particolare
l'art.  2-bis  che  sostituisce  l'art.  19-bis della citata legge n.
1096/1971  e  con  il  quale  e'  prevista  l'istituzione,  presso il
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  del
Registro  nazionale  della  varieta'  da  conservazione,  cosi'  come
definite dal medesimo art. 2-bis;
  Visto  il  decreto ministeriale del 18 aprile 2008 pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del  26 maggio 2008
recante   disposizioni  applicative  per  la  commercializzazione  di
sementi  di  varieta'  da conservazione ed, in particolare, l'art. 2,
comma  3,  che  stabilisce  le  modalita'  per  cio'  che concerne la
presentazione della domanda di iscrizione al registro e l'esame delle
varieta';
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche,  in  particolare  l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  Governo  a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  parere  favorevole  della  provincia  autonoma di Trento
espresso con nota del 7 novembre 2008;
  Vista  la nota aggiuntiva della provincia autonoma di Trento del 28
maggio  2008  con  la  quale  vengono  forniti  dati  integrativi  in
relazione agli investimenti unitari e alle superfici interessate alla
produzione di semente della varieta' di mais «Nostrano di Storo»;
  Considerato  che  la  Commissione sementi, di cui all'art. 19 della
citata  legge  n.  1096/1971,  nella riunione del 17 dicembre 2008 ha
preso  atto  delle conclusioni cui e' pervenuta la provincia autonoma
di  Trento  per  cio'  che  concerne  l'esame  della varieta' di mais
indicata all'art. 1 del presente decreto;
  Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre  1973,  n.  1065, e' iscritta nei registri delle varieta' dei
prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo
a  quello  della iscrizione medesima, la sotto riportata varieta', la
cui  descrizione  e  i risultati delle prove eseguite sono depositati
presso questo Ministero:

                                MAIS

=====================================================================
       |                  |           |      Responsabile della
 Codice|   Denominazione  | Classe Fao|   conservazione in purezza
=====================================================================
       |                  |           |Cooperativa Agri 90 s.c.a. -
 11538 | Nostrano di Storo|    500    |Comune di Storo (Trento)

        
     
                               Art. 2.

  La  zona di origine e di produzione della semente della varieta' da
conservazione «Nostrano di Storo» coincide con i territori dei comuni
di  Storo,  Bondone,  Condino  e,  in parte, con quello del comune di
Bagolino, fraz. Ponte Caffaro per una superficie complessiva di circa
220 ettari.

        
     
                               Art. 3.

  La zona di coltivazione della varieta' «Nostrano di Storo» coincide
con  la  zona  di  origine della varieta' e comprende, inoltre, parte
della  Valle  del  Chiese. La superficie totale di coltivazione e' di
circa  280  ettari.  Considerato l'investimento unitario tipico della
zona  di  coltivazione,  i  limiti  quantitativi per la produzione di
sementi e' fissata in 42 quintali per anno.
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

   Roma, 11 giugno 2009

                                         Il direttore generale: Blasi

          Avvertenza:
             Il  presente  atto non e' soggetto al visto di controllo
          preventivo  di legittimita' da parte della Corte dei conti,
          art.   3,   legge   14   gennaio  1994,  n.  20,  ne'  alla
          registrazione  da  parte dell'Ufficio centrale del bilancio
          del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, art. 9 del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.