MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 23 giugno 2009
 Disposizioni   relative   al  modello  e  alle  caratteristiche  di
sicurezza del passaporto ordinario elettronico. (Decreto n. 303/014).
(09A07409)

                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

  Vista  la  legge 21 novembre 1967, n. 1185, che stabilisce le norme
sui passaporti;
  Vista  la  Risoluzione  dei  rappresentanti dei Governi degli Stati
membri  delle Comunita' europee, riuniti in sede di Consiglio, del 23
giugno  1981,  relativa  all'adozione  di  un  passaporto  di modello
uniforme  fra  gli  Stati membri delle Comunita' europee e successive
integrazioni;
  Visto  l'art.  28  del  decreto  del Presidente della Repubblica 14
novembre  2002,  n.  313, e l'art. 301 del testo unico delle leggi di
Pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
  Visto  il  Codice  in  materia  di  protezione  dei dati personali,
approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  Visto  il  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4
agosto  2003,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, recante
«Istruzioni  per  la vigilanza ed il controllo sulla produzione delle
carte  valori,  degli  stampati  a rigoroso rendiconto,degli stampati
comuni  e delle pubblicazioni ufficiali, delle ordinazioni, consegne,
distribuzioni e dei rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato S.p.A.»;
  Visto  il  regolamento  del  Consiglio  dell'Unione  Europea  CE n.
2252/2004  relativo  alle  norme sulle caratteristiche di sicurezza e
sugli  elementi  biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio
rilasciati dagli Stati membri;
  Vista  la  decisione  della  Commissione europea C(2005) 409 del 28
febbraio  2005  che ha stabilito le specifiche tecniche relative alle
norme  sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici
dei passaporti e dei documenti di viaggio;
  Vista  la  legge  31  marzo  2005,  n.  43,  art.  7-vicies-ter che
stabilisce  che  a  decorrere  dal  1°  gennaio 2006 il passaporto su
supporto  cartaceo e' sostituito dal passaporto elettronico di cui al
citato regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio;
  Visto  il  decreto del Ministro degli affari esteri del 29 novembre
2005 che ha definito il nuovo passaporto elettronico costituito da un
libretto  munito  di  un supporto informatico idoneo a memorizzare  e
proteggere i dati del passaporto e quelli del titolare;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  degli affari esteri del 31 marzo
2006 recante «Disposizioni sul passaporto elettronico»;
  Vista  la  Decisione della Commissione Europea C (2006) 2909 del 28
giugno  2006 con cui sono state indicate le specifiche tecniche sulle
caratteristiche   di   sicurezza  e  sugli  elementi  biometrici  nei
passaporti e nei documenti di viaggio;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  444  del  2009  che  modifica  il
regolamento CE n. 2252/2004;
  Riconosciuta  la necessita' di definire le istruzioni operative per
il rilascio dei passaporti elettronici;
  Sentiti  il  Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia e
il Ministero dell'economia e delle finanze;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, reso in data 18 giugno 2009;

                              Decreta:


                               Art. 1.

                             Definizioni


  Ai sensi del presente decreto si intende:
   a)  per  «Passaporto»: il passaporto di cui alla legge 21 novembre
1967,  n.  1185,  conforme  al  Regolamento del Consiglio dell'Unione
europea  CE  2252/2004,  alla  Decisione  della  Commissione  europea
C(2005)  409 del 28 febbraio 2005, alla Decisione della Commissione C
(2006)  2909 e costituito, come previsto dalla legge 31marzo 2005, n.
43,   art.   7-vicies,  da  un  supporto  fisico  e  da  un  supporto
informatico;
   b)  per  «SSCE-PE»:  il  sistema  di  sicurezza  del  circuito  di
emissione dei passaporti elettronici;
   c) per «IPZS»: l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
   d)  per  «ICAO»:  l'Organizzazione  internazionale per l'aviazione
civile;
   e)  per «chip»: il processore informatico contenuto nel passaporto
utilizzato  come  supporto  per  la  memorizzazione dei dati e per la
ricezione  e  trasmissione,  tramite radiofrequenze, dei dati stessi,
senza   alcun   contatto   fisico,   dal/al  dispositivo  elettronico
utilizzato    per    la   trasmissione/ricezione,   al   fine   della
memorizzazione  dei  dati  sul chip o per la successiva lettura degli
stessi;
   f)  per  «codice  cifrato»:  i  codici  alfanumerici contenuti nel
microprocessore che identificano univocamente il Passaporto;
   g) per «chiavi di sicurezza»: la coppia di chiavi asimmetriche che
consentono   l'autenticazione  del  mittente  e  la  cifratura  delle
informazioni durante una sessione di lavoro.

        
     
                               Art. 2.

                        Norme di riferimento


  Trovano  applicazione in materia la legge 21 novembre 1967, n. 1185
«Norme  sui  passaporti»,  nonche'  tutte  le  altre  norme  riferite
comunque  ai  passaporti,  il  Regolamento del Consiglio  dell'Unione
europea  CE n. 2252/2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di
sicurezza  e  agli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti
di viaggio rilasciati dagli Stati membri, e successive modificazioni,
la Decisione della Commissione Europea C(2006) 2909.

        
     
                               Art. 3.

       Presentazione della domanda per ottenere il passaporto


  1. La domanda di rilascio del passaporto e' presentata:
   a)  in  Italia:  alla  questura o all'ufficio locale distaccato di
pubblica  sicurezza del luogo dove il richiedente ha la residenza, il
domicilio
   o  la  dimora  ovvero,  in  mancanza  di questi uffici, al comando
locale dei carabinieri o al comune;
   b) all'estero: alle rappresentanze diplomatiche e consolari.
   c)  al Ministero degli affari esteri per il rilascio di passaporti
per motivi istituzionali.
  2.  Con  la  domanda l'interessato deve indicare ed autocertificare
secondo  legge  il  nome,  il cognome, il luogo e data di nascita, la
cittadinanza  italiana,  la residenza anagrafica, la statura e colore
degli  occhi, lo stato civile in relazione al matrimonio, lo stato di
famiglia,  l'eventuale esistenza di procedimenti penali o di condanne
penali,  nonche'  di  multe  o  ammende  non pagate relative sempre a
procedimenti  penali,  nonche'  l'esistenza  di  eventuali  misure di
sicurezza  detentiva o di prevenzione previste dall'art. 3 e seguenti
della  legge  27  dicembre  1956,  n.  1423, l'eventuale esistenza di
obblighi alimentari.
  3.  Di  ogni  domanda  viene  rilasciata  ricevuta.  La  domanda e'
presentata  mediante  apposito  modulo  recante idonea informativa ai
sensi  dell'art.13  del  decreto legislativo n.196/2003 relativo alla
protezione dei dati personali;
  4.  Alla domanda devono essere allegate due foto identiche frontali
e  a volto scoperto, conformi alle modalita' previste dalla normativa
ICAO  di  cui al punto 7 della Decisione C(2005) 409 e in particolare
al  modello  allegato  al  presente  decreto (All.A), delle quali una
autenticata,  qualora  la  domanda  non  sia presentata personalmente
dall'interessato.
  5.  Gli  uffici  competenti  al  rilascio  dei  passaporti,  di cui
all'art.   5   della   legge  n.  1185/1967,  verificata  l'identita'
dell'interessato  nei  modi  stabiliti  dalla  legge, acquisiscono, a
mezzo  scansione  elettronica, l'impronta del dito indice di ciascuna
mano  dell'interessato.  Se,  in una mano, l'impronta del dito indice
non  fosse disponibile, si utilizza per la stessa mano, procedendo in
successione,  la prima impronta disponibile del dito medio, anulare e
pollice.
  6.  Ove sia temporaneamente impossibile rilevare le impronte, viene
rilasciato  un passaporto temporaneo con validita' pari o inferiore a
dodici mesi.
  7.  Qualora,  per  malattia  o  altro  impedimento  non superabile,
certificato  nei  modi  di  legge,  non  possano  essere acquisite le
impronte digitali, il passaporto viene rilasciato senza le impronte.
  8.  I  minori  di  anni  12  sono  esenti  dalla  deposizione delle
impronte.

        
     
                               Art. 4.

                       Consegna del passaporto


  1. Al momento della consegna al richiedente, l'ufficio verifichera'
il  funzionamento  del  chip  e la correttezza dei dati contenuti nel
passaporto.
  2.  In  caso  di  impedimento  del richiedente il passaporto potra'
essere  ritirato  da  persona  munita di delega formalizzata mediante
autentica  della  firma dell'interessato, o, se richiesto, spedito al
domicilio di quest'ultimo, a sue spese.

        
     
                               Art. 5.

     Caratteristiche del supporto informatico di memorizzazione


  1.  Il  chip  contenuto  nel  passaporto e' conforme alla normativa
europea  concernente le specifiche tecniche relative alle norme sulle
caratteristiche   di   sicurezza  e  sugli  elementi  biometrici  dei
passaporti  e  dei  documenti  di  viaggio  e in particolare a quanto
previsto dalla Decisione della Commissione europea C(2005) 409 del 28
febbraio  2005  e  dalla  Decisione C(2006) 2909 del 28 giugno 2006 e
successive modificazioni ed integrazioni.
  2.  Il  chip, in coerenza con quanto specificato nell'art. 1, comma
2,  del  Regolamento  del Consiglio dell'Unione europea n. 2252/2004,
contiene l'immagine del volto e le impronte digitali, quest'ultime in
formato  interoperativo.  I dati debbono essere protetti e il chip e'
dotato  di  capacita'  sufficiente  e  della  capacita'  di garantire
l'integrita', l'autenticita' e la riservatezza dei dati.
  3.  Le  caratteristiche  relative  al  tipo,  formato,  qualita'  e
disposizioni  di  memorizzazione  di  tali  elementi biometrici, sono
conformi  alle  decisioni  della  Commissione  europea riguardanti le
specifiche tecniche  relative  alle  norme  sulle  caratteristiche di
sicurezza  e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti
di  viaggio  e in particolare a quanto previsto dalla Decisione della
Commissione europea C(2005) 409 del 28 febbraio 2005 e alla Decisione
C(2006)2009   del  28  giugno  2006  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.

        
     
                               Art. 6.

                     Infrastruttura di sicurezza


  1.   Per   assicurare  la  integrita'  e  l'autenticita'  dei  dati
memorizzati  nel  processore del passaporto elettronico, e' assegnata
la   funzione   di   autorita'  di  certificazione  (Country  Signing
Certification  Auhtority - CSCA e Document Signer - DS ) al Ministero
dell'interno   -  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  -  Centro
Elettronico Nazionale della Polizia di Stato.
  2.   Per   proteggere  le  impronte  digitali  sul  processore  del
passaporto  elettronico,  e'  assegnata  la  funzione di autorita' di
Verifica (Country Verify Certification Authority - CVCA) al Ministero
dell'Interno   -   Dipartimento  della  pubblica  sicurezza -  Centro
Elettronico Nazionale della Polizia di Stato.
  3.  Per abilitare i moduli di ispezione alla lettura delle impronte
digitali  memorizzate  nel microchip del passaporto per i processi di
emissione,   e'  assegnata  la  funzione  di  abilitazione  (Document
Verifier  -  DV)  al  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  della
pubblica  sicurezza -  Centro  Elettronico Nazionale della Polizia di
Stato.
  4.  Le infrastrutture a chiave pubblica (PKI), relative ai suddetti
punti 1 e 2, sono realizzate dal Sistema di Sicurezza del Circuito di
controllo   per  l'Emissione  dei  passaporti  elettronici  (SSCE-PE)
collocato  presso  il  Centro  Elettronico Nazionale della Polizia di
Stato.
  5. L'SSCE-PE provvede, a tal fine a:
   a)  rilasciare  e  pubblicare  il  certificato digitale nazionale,
valido per il riconoscimento a livello nazionale ed internazionale di
tutti i passaporti italiani emessi (certificato della CSCA);
   b)  generare  e  certificare  le  coppie  di chiavi utilizzate per
firmare  i dati memorizzati nel microchip del passaporto e garantirne
in tal modo l'integrita' e autenticita' (certificato del DS);
   c)  rilasciare  e  pubblicare  il  certificato digitale nazionale,
valido per la verifica a livello nazionale ed internazionale di tutti
i passaporti italiani emessi (certificato della CVCA);
   d)  generare  e  certificare  le  coppie  di chiavi utilizzate dai
sistemi  che  abilitano  i  moduli  di  ispezione  alla lettura delle
impronte  digitali memorizzate nel microchip del passaporto, li' dove
presenti (certificato del DV);
   e)  fornire  telematicamente  all'IPZS,  in  modalita'  sicura, il
codice  identificativo  univoco necessario a numerare i passaporti in
bianco,  da  riportare  a  vista  sul passaporto e in elettronico sul
chip;
   f) generare e gestire le chiavi ed i certificati utilizzati per la
sicurezza della trasmissione delle informazioni.

        
     
                               Art. 7.

                        Banca dati passaporti


  1.  Su delega del Ministro degli affari esteri e' istituita, presso
il  Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno,
una  «banca dati passaporti» per finalita' amministrative di verifica
dell'esistenza  di  precedenti  passaporti  rilasciati  alla medesima
persona,  ovvero dei dati del passaporto in caso di denuncia di furto
o  smarrimento  del  documento,  nonche' per consentire le necessarie
verifiche in caso di malfunzionamento del chip.
  2.  Titolare  del  trattamento  dei dati personali registrati nella
banca  dati e'  il  Ministero  degli  affari esteri. Responsabile del
trattamento e'  l'unita'  del  Dipartimento della Pubblica sicurezza
del Ministero dell'interno presso cui e' istituita la banca dati.
  3.  I dati dell'interessato, acquisiti all'atto della presentazione
della domanda, ed i dati identificativi del passaporto sono trasmessi
per  via  telematica, da parte delle autorita' competenti al rilascio
del passaporto, alla banca dati, per la registrazione.
  Le  medesime  autorita'  aggiornano  la  banca  dati  in  ordine ad
eventuali  provvedimenti  di  ritiro o di sospensione della validita'
del passaporto.
  4.   Per   ogni   passaporto   sono  registrati  nella  banca  dati
esclusivamente:
   a) i dati identificativi del passaporto stesso e del chip;
   b) le generalita' e la fotografia dell'interessato;
   c)  le  informazioni  relative  al  furto  o  allo smarrimento del
passaporto;
   d)  le  informazioni  relative  ai provvedimenti di sospensione di
validita  dello stesso.
  5.  Le  impronte  digitali  e  i  dati  da  essi  derivati non sono
registrate nella banca dati.
  Gli elementi e i dati biometrici possono essere utilizzati solo per
finalita' di verifica dell'identita' del titolare del passaporto.
  6.  La  banca dati e' consultabile per via telematica dal personale
espressamente  autorizzato  del  Ministero degli affari esteri, delle
Rappresentanze  diplomatiche  e  consolari italiane all'estero, delle
Questure  e  dei posti di Polizia di frontiera, esclusivamente per le
finalita' di cui al comma 1.

        
     
                               Art. 8.

                       Accertamenti istruttori


  1. Il Ministero degli affari esteri, le Rappresentanze diplomatiche
e  consolari all'estero e le Questure possono acquisire, anche in via
telematica, dal casellario giudiziale e dal bollettino delle ricerche
di  cui  all'art.  301  del regolamento di esecuzione del testo unico
delle  leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto del 6
maggio  1940, n. 635, soltanto i dati e le informazioni necessari per
effettuare  gli  accertamenti  istruttori  per il rilascio e disporre
degli elementi per motivarne il rifiuto.
  2.  L'acquisizione  dei dati e' effettuata anche nel rispetto delle
modalita'   tecnico-operative   individuate   dal   Ministero   della
giustizia,  ai  sensi  dell'art.  39 del decreto del Presidente della
Repubblica   del   14  novembre  2002,  n.  313,  per  consentire  la
consultazione  diretta da parte delle amministrazioni pubbliche delle
informazioni registrate nel casellario giudiziale.

        
     
                               Art. 9.

                        Aggiornamenti tecnici


  1.  Per  tutte  le  specifiche  tecniche del processo di sicurezza,
nonche'  per  ulteriori  procedure  relative  all'acquisizione  ed al
flusso  dei  dati,  compresi  quelli  biometrici,  si provvedera' con
successivo  provvedimento  dirigenziale,  adottato  previo parere del
Garante  per  la  protezione dei dati personali, da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

        
     
                              Art. 10.



  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

        
     
                              Art. 11.



  E'  abrogato  il  decreto  del  Ministro degli affari esteri del 31
marzo 2006  recante «Disposizioni sul passaporto elettronico».
   Roma, 23 giugno 2009
                                               Il Ministro : Frattini

        
     
                                                           Allegato A

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