MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 aprile 2009
 Inclusione  di  alcune  sostanze attive nell'allegato I del decreto
legislativo  17  marzo  1995,  n.  194, in attuazione della direttiva
2008/127/CE del 18 dicembre 2008 della Commissione. (09A07225)

                IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n. 194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;
  Visti  i  regolamenti della Commissione (CE) n. 1112 e n. 2229/2004
che  stabiliscono  le  modalita'  attuative  della  quarta  fase  del
programma  di  lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva
91/414/CEE,  e  fissano  un elenco di sostanze attive da valutare, ai
fini  della  loro  eventuale  iscrizione nell'allegato I della citata
direttiva  che  comprende  tra l'altro l'elenco delle sostanze attive
riportate nell'allegato al presente decreto;
  Considerato  che,  con  il  regolamento  (CE)  n.  1095/2007  della
Commissione  e'  stato  inserito nel regolamento (CE) n. 2229/2004 il
nuovo  art.  24-ter  che  consente di includere nell'allegato I della
direttiva   91/414/CEE,   senza  un  parere  scientifico  dettagliato
dell'Autorita'   europea  per  la  sicurezza  alimentare  (EFSA),  le
sostanze  attive per le quali esistono chiari indizi per ritenere che
non  abbiano  effetti nocivi sulla salute dell'uomo o degli animali o
sulle acque sotterranee ne' un impatto inaccettabile sull'ambiente in
quanto soddisfano i criteri riportati nell'allegato V del regolamento
(CE) n. 1095/2007 medesimo;
  Considerato  che  la  Commissione  ha esaminato, ai sensi dell'art.
24-bis,  del  regolamento  (CE)  n.  2229/2004,  gli  effetti di tali
sostanze   attive   sulla   salute  umana  ed  animale,  sulle  acque
sotterranee  e  sull'ambiente  per  una  serie  di  usi  proposti dai
notificanti  ed  ha  concluso  che tali sostanze attive rispondono ai
requisiti dell'art. 24-ter del suddetto regolamento (CE);
  Considerato  che  le  la  Commissione  e  gli  Stati  membri  hanno
riesaminato  le  relazioni  di  riesame  provvisorie  nell'ambito del
Comitato  permanente  per  la  catena  alimentare  e  la salute degli
animali,  dove  sono  stati  approvati  sotto  forma  di relazioni di
riesame;
  Considerato  che  ai sensi dell'art. 25-bis del regolamento (CE) n.
2229/2004,  l'Agenzia  europea  per la sicurezza alimentare (EFSA) e'
tenuta  ad  esprimere un parere tecnico-scientifico, dietro richiesta
della  Commissione,  sulle  relazioni  di riesame provvisorie di tali
sostanze attive, entro il 31 dicembre 2010;
  Considerato che sulla base dei citati rapporti di riesame e' emerso
che  i  prodotti  fitosanitari  contenenti  le sostanze attive di cui
all'allegato del presente decreto, soddisfano, in linea di massima, i
requisiti  di  cui  all'art.  5,  paragrafo 1, lettere a) e b), della
direttiva  91/414/CEE,  in  particolare  per  quanto riguarda gli usi
presi  in  considerazione  e  specificati  nelle relazioni di riesame
della Commissione;
  Considerato  che  deve essere concesso un adeguato periodo di tempo
agli  Stati membri per rivedere le vigenti autorizzazioni di prodotti
fitosanitari  contenenti  le  sostanze attive di cui all'allegato del
presente  decreto, per garantire il rispetto delle disposizioni della
direttiva 91/414/CEE ed in particolare dell'art. 13;
  Ritenuto   di   dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2008/127/CE   della  Commissione  con  l'inserimento  delle  sostanze
attive, di cui all'allegato del presente decreto, nell'allegato I del
decreto  legislativo  del  17  marzo 1995, n. 194, che ha recepito la
direttiva 91/414/CEE;
  Considerato  che  in fase di attuazione della direttiva 2008/127/CE
si deve tenere conto delle eventuali limitazioni e delle prescrizioni
riportate, per tali sostanze attive, di cui all'allegato del presente
decreto, nei relativi rapporti di riesame, messi a disposizione degli
interessati, secondo i tempi e le modalita' riportati nelle parti A e
B dell'allegato al presente decreto;
  Considerato  che per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti
fitosanitari,  contenenti le sostanze attive, di cui all'allegato del
presente  decreto,  si  deve  tener conto, se necessario, anche delle
disposizioni  indicate agli articoli 93 e 94, del decreto legislativo
3  aprile 2006, n. 152, che stabilisce norme in materia ambientale ed
in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di
prevenzione dall'inquinamento;
  Visto  il  decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante: «Delega di
attribuzioni  del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali,  per  taluni  atti  di  competenza  dell'amministrazione, al
Sottosegretario  di Stato On.le Francesca Martini», ed in particolare
l'art. 1, comma 2, lettera b).

                              Decreta:


                               Art. 1.

                  Iscrizione delle sostanze attive


  1.  Le sostanze attive riportate nell'allegato al presente decreto,
con  la  definizione  chimica  ed  alle condizioni ivi previste, sono
aggiunte,   fino   al   31   agosto  2019,  alle  sostanze  riportate
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

        
     
                               Art. 2.

              Adempimenti per gli adeguamenti di fase I


  1.  Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
adotta,  entro  il  28  febbraio 2010, i provvedimenti amministrativi
necessari  ad  adeguare  alle  disposizioni  del  presente decreto le
autorizzazioni  all'immissione  in commercio di prodotti fitosanitari
contenenti  le  sostanze  attive  di  cui  all'allegato  del presente
verificando in particolare che:
   a)  i  prodotti  fitosanitari in questione rispettino le eventuali
limitazioni  e  le  condizioni  riportate  nell'allegato  al presente
decreto, ad eccezione di quelle di cui alla parte B;
   b)   i   titolari   di  autorizzazione  di  prodotti  fitosanitari
contenenti  tali  sostanze attive posseggano o possano accedere ad un
fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
  2.  Ai  fini  di  cui  al  comma 1, i titolari di autorizzazioni di
prodotti   fitosanitari   contenenti   le   sostanze  attive  di  cui
all'allegato  del  presente  decreto,  presentano  al  Ministero  del
lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali, entro il 31 agosto
2009, in alternativa:
   a)  un  fascicolo  rispondente ai requisiti di cui all'allegato II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
   b)  l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al
proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II
del citato decreto.
  3.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei prodotti
fitosanitari  contenenti  le sostanze attive, di cui all'allegato del
presente  decreto,  per  le  quali le imprese interessate non avranno
ottemperato,  entro  il  31  agosto  2009, agli adempimenti di cui al
comma  2,  si  intendono  revocate automaticamente a decorrere dal 1°
settembre  2009;  il  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e delle
politiche  sociali  provvedera' a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica  Italiana  l'elenco  dei  prodotti  che  risultano
revocati.
  4. I prodotti fitosanitari risultati non conformi alle verifiche di
cui  al  comma 1, si intendono revocati automaticamente a partire dal
1°  marzo  2010;  il  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e delle
politiche  sociali  provvedera' a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica  italiana  l'elenco  dei  prodotti  che  risultano
revocati.

        
     
                               Art. 3.

             Adempimenti per gli adeguamenti di fase II


  1.  Ogni  prodotto fitosanitario autorizzato contenente le sostanze
attive  di cui all'allegato del presente decreto, come unica sostanza
attiva  o  associate  ad  altre sostanze attive, iscritte entro il 31
agosto  2009,  nell'allegato  I  della  direttiva  91/414/CEE,  forma
oggetto   di   riesame   alla  luce  dei  principi  uniformi  di  cui
all'allegato  VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla
base  di  un  fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III
del  suddetto  decreto  e  tenendo  conto  delle  limitazioni e delle
condizioni riportate nella parte B dell'allegato al presente decreto.
  2.   A   tal  fine,  i  titolari  di  autorizzazioni  dei  prodotti
fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute,
per  ogni  prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti
di  cui  all'allegato  III  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194,  entro il 31 agosto 2013. Tali autorizzazioni saranno adeguate o
revocate  entro  il  31  agosto 2015, a conclusione della valutazione
effettuata  secondo  i  principi  uniformi  e dando applicazione alle
disposizioni  specifiche  della  parte  B  dell'allegato  al presente
decreto.
  3.  I  prodotti  fitosanitari  contenenti le sostanze attive di cui
all'allegato  del presente decreto in associazione con altre sostanze
attive   che   saranno   inserite  nell'allegato  I  della  direttiva
successivamente  al  31  agosto  2009,  saranno  valutati  secondo le
modalita' indicate nelle emanande direttive di inclusione.
  4.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei prodotti
fitosanitari,  contenenti le sostanze attive, di cui all'allegato del
presente  decreto,  per  le  quali le imprese interessate non avranno
presentato  il  fascicolo di cui al comma 2, entro il 31 agosto 2013,
si  intendono  revocati  automaticamente  a  partire dal 1° settembre
2013; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
provvedera'  a  pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.
  5.  I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle
verifiche   di   cui   ai   commi   1  e  2,  si  intendono  revocati
automaticamente  a  partire  dal  1° settembre 2015; il Ministero del
lavoro,   della  salute  e  delle  politiche  sociali  provvedera'  a
pubblicare   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

        
     
                               Art. 4.

                         Rapporto di riesame


  1.   Il   rapporto  di  riesame,  e'  messo  a  disposizione  degli
interessati  a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle
informazioni  riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194.

        
     
                               Art. 5.

                         Smaltimento scorte


  1.  La  vendita  e  l'utilizzazione  delle  giacenze  esistenti dei
prodotti  fitosanitari  revocati  ai  sensi dell'art. 2, comma 3, del
presente decreto e' consentita fino al 31 agosto 2010.
  2.  La  vendita  e  l'utilizzazione  delle  giacenze  esistenti dei
prodotti  fitosanitari  revocati  ai  sensi dell'art. 2, comma 4, del
presente decreto e' consentita fino al 28 febbraio 2011.
  3.  La  vendita  e  l'utilizzazione  delle  giacenze  esistenti dei
prodotti  fitosanitari  revocati  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del
presente decreto, e' consentita fino al 31 agosto 2014.
  4.  La  vendita  e  l'utilizzazione  delle  giacenze  esistenti dei
prodotti  fitosanitari  revocati  ai  sensi dell'art. 3, comma 5, del
presente decreto, e' consentita fino al 31 agosto 2016.
  5.  I  titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari
contenenti  le  sostanze  attive  di  cui  all'allegato  del presente
decreto  sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i
rivenditori  e  gli  utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta
revoca  o  delle  modifiche di etichettatura approvate in conformita'
con  le  nuove  condizioni  d'impiego  fissate per le sostanze attive
sopra  citate  a  seguito della loro iscrizione nell'allegato I della
direttiva  91/414/CEE  e  nel  rispetto  dei  tempi  fissati  per  lo
smaltimento delle relative giacenze.
  Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,  entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Roma, 22 aprile 2009
                                                 p. Il Ministro
                                          Il Sottosegretario di Stato
                                                     Martini

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2009
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
   persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 337

        
     
                                                             Allegato

              ---->  Vedere da pag. 11 a pag. 28  <----