MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE
SOCIALI
DECRETO 22 aprile 2009
Inclusione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva
2008/127/CE del 18 dicembre 2008 della Commissione. (09A07225)
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in
materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;
Visti i regolamenti della Commissione (CE) n. 1112 e n. 2229/2004
che stabiliscono le modalita' attuative della quarta fase del
programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva
91/414/CEE, e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai
fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata
direttiva che comprende tra l'altro l'elenco delle sostanze attive
riportate nell'allegato al presente decreto;
Considerato che, con il regolamento (CE) n. 1095/2007 della
Commissione e' stato inserito nel regolamento (CE) n. 2229/2004 il
nuovo art. 24-ter che consente di includere nell'allegato I della
direttiva 91/414/CEE, senza un parere scientifico dettagliato
dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA), le
sostanze attive per le quali esistono chiari indizi per ritenere che
non abbiano effetti nocivi sulla salute dell'uomo o degli animali o
sulle acque sotterranee ne' un impatto inaccettabile sull'ambiente in
quanto soddisfano i criteri riportati nell'allegato V del regolamento
(CE) n. 1095/2007 medesimo;
Considerato che la Commissione ha esaminato, ai sensi dell'art.
24-bis, del regolamento (CE) n. 2229/2004, gli effetti di tali
sostanze attive sulla salute umana ed animale, sulle acque
sotterranee e sull'ambiente per una serie di usi proposti dai
notificanti ed ha concluso che tali sostanze attive rispondono ai
requisiti dell'art. 24-ter del suddetto regolamento (CE);
Considerato che le la Commissione e gli Stati membri hanno
riesaminato le relazioni di riesame provvisorie nell'ambito del
Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli
animali, dove sono stati approvati sotto forma di relazioni di
riesame;
Considerato che ai sensi dell'art. 25-bis del regolamento (CE) n.
2229/2004, l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e'
tenuta ad esprimere un parere tecnico-scientifico, dietro richiesta
della Commissione, sulle relazioni di riesame provvisorie di tali
sostanze attive, entro il 31 dicembre 2010;
Considerato che sulla base dei citati rapporti di riesame e' emerso
che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui
all'allegato del presente decreto, soddisfano, in linea di massima, i
requisiti di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della
direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi
presi in considerazione e specificati nelle relazioni di riesame
della Commissione;
Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo di tempo
agli Stati membri per rivedere le vigenti autorizzazioni di prodotti
fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui all'allegato del
presente decreto, per garantire il rispetto delle disposizioni della
direttiva 91/414/CEE ed in particolare dell'art. 13;
Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva
2008/127/CE della Commissione con l'inserimento delle sostanze
attive, di cui all'allegato del presente decreto, nell'allegato I del
decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la
direttiva 91/414/CEE;
Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2008/127/CE
si deve tenere conto delle eventuali limitazioni e delle prescrizioni
riportate, per tali sostanze attive, di cui all'allegato del presente
decreto, nei relativi rapporti di riesame, messi a disposizione degli
interessati, secondo i tempi e le modalita' riportati nelle parti A e
B dell'allegato al presente decreto;
Considerato che per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti
fitosanitari, contenenti le sostanze attive, di cui all'allegato del
presente decreto, si deve tener conto, se necessario, anche delle
disposizioni indicate agli articoli 93 e 94, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce norme in materia ambientale ed
in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di
prevenzione dall'inquinamento;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante: «Delega di
attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al
Sottosegretario di Stato On.le Francesca Martini», ed in particolare
l'art. 1, comma 2, lettera b).
Decreta:
Art. 1.
Iscrizione delle sostanze attive
1. Le sostanze attive riportate nell'allegato al presente decreto,
con la definizione chimica ed alle condizioni ivi previste, sono
aggiunte, fino al 31 agosto 2019, alle sostanze riportate
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Art. 2.
Adempimenti per gli adeguamenti di fase I
1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
adotta, entro il 28 febbraio 2010, i provvedimenti amministrativi
necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le
autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari
contenenti le sostanze attive di cui all'allegato del presente
verificando in particolare che:
a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le eventuali
limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente
decreto, ad eccezione di quelle di cui alla parte B;
b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari
contenenti tali sostanze attive posseggano o possano accedere ad un
fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di
prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui
all'allegato del presente decreto, presentano al Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il 31 agosto
2009, in alternativa:
a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al
proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II
del citato decreto.
3. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari contenenti le sostanze attive, di cui all'allegato del
presente decreto, per le quali le imprese interessate non avranno
ottemperato, entro il 31 agosto 2009, agli adempimenti di cui al
comma 2, si intendono revocate automaticamente a decorrere dal 1°
settembre 2009; il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali provvedera' a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana l'elenco dei prodotti che risultano
revocati.
4. I prodotti fitosanitari risultati non conformi alle verifiche di
cui al comma 1, si intendono revocati automaticamente a partire dal
1° marzo 2010; il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali provvedera' a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano
revocati.
Art. 3.
Adempimenti per gli adeguamenti di fase II
1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente le sostanze
attive di cui all'allegato del presente decreto, come unica sostanza
attiva o associate ad altre sostanze attive, iscritte entro il 31
agosto 2009, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma
oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui
all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla
base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III
del suddetto decreto e tenendo conto delle limitazioni e delle
condizioni riportate nella parte B dell'allegato al presente decreto.
2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti
fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute,
per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti
di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194, entro il 31 agosto 2013. Tali autorizzazioni saranno adeguate o
revocate entro il 31 agosto 2015, a conclusione della valutazione
effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle
disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente
decreto.
3. I prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui
all'allegato del presente decreto in associazione con altre sostanze
attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva
successivamente al 31 agosto 2009, saranno valutati secondo le
modalita' indicate nelle emanande direttive di inclusione.
4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari, contenenti le sostanze attive, di cui all'allegato del
presente decreto, per le quali le imprese interessate non avranno
presentato il fascicolo di cui al comma 2, entro il 31 agosto 2013,
si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° settembre
2013; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
provvedera' a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.
5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle
verifiche di cui ai commi 1 e 2, si intendono revocati
automaticamente a partire dal 1° settembre 2015; il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali provvedera' a
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
l'elenco dei prodotti che risultano revocati.
Art. 4.
Rapporto di riesame
1. Il rapporto di riesame, e' messo a disposizione degli
interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle
informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194.
Art. 5.
Smaltimento scorte
1. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei
prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del
presente decreto e' consentita fino al 31 agosto 2010.
2. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei
prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del
presente decreto e' consentita fino al 28 febbraio 2011.
3. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei
prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del
presente decreto, e' consentita fino al 31 agosto 2014.
4. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei
prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 5, del
presente decreto, e' consentita fino al 31 agosto 2016.
5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari
contenenti le sostanze attive di cui all'allegato del presente
decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i
rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta
revoca o delle modifiche di etichettatura approvate in conformita'
con le nuove condizioni d'impiego fissate per le sostanze attive
sopra citate a seguito della loro iscrizione nell'allegato I della
direttiva 91/414/CEE e nel rispetto dei tempi fissati per lo
smaltimento delle relative giacenze.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Roma, 22 aprile 2009
p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Martini
Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 337
Allegato
----> Vedere da pag. 11 a pag. 28 <----