MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 giugno 2009
 Tariffe  minime  per le operazioni di facchinaggio per la provincia
di Macerata. (09A07218)

                 IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                             di Macerata

  Vista  la  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  recante interventi
correttivi  di finanza pubblica ed ecologia e, in particolare, l'art.
7, comma 2;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
342,   che   ha   semplificato   le   procedure   amministrative   di
autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121
T.U.L.P.S.  adottato  con  regio  decreto  18  giugno  1931,  n. 773,
abrogando  l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n.
407;
  Visto  l'art.  4  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n.
342/1994 citato, che attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro e
della  massima  occupazione, le funzioni amministrative in materia di
determinazione   delle   tariffe   minime   per   le   operazioni  di
facchinaggio,   funzioni  precedentemente  svolte  dalle  commissioni
provinciali  per  la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse
ai  sensi  dell'art.  8  del  decreto del Presidente della Repubblica
medesimo;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7  novembre  1996, n. 687, che ha
unificato  gli  uffici  periferici  del  Ministero  del  lavoro nella
direzione  provinciale  del  lavoro attribuendo i compiti gia' svolti
dall'U.P.L.M.O.  al  servizio  politiche  del  lavoro  della predetta
direzione;
  Visto  il protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione,
sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno
al sistema produttivo sottoscritto in data 23 luglio 1993;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  del  lavoro  e P.S. direzione
generale  dei  rapporti  di  lavoro - Divisione V - n. 25157/70 del 2
febbraio  1995,  inerente  il  regolamento  sulla semplificazione dei
procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di
determinazione delle relative tariffe;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  del  lavoro  e P.S. direzione
generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - n. 5/25620/70/FAQ del
18  marzo  1997,  inerente  i compiti delle direzioni provinciali del
lavoro  in  materia  di  determinazione  delle  tariffe minime di cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994;
  Visto  il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  logistica,
trasporto merci e spedizione stipulato il 13 giugno 2000 e successivi
accordi  e  rinnovi,  con particolare riguardo al CCNL del 29 gennaio
2005;
  Sentite  le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del
settore  e  le  associazioni  del  movimento  cooperativo, nelle date
dell'8 e dell'11 giugno 2009;
  Preso  atto  che  non  risulta  essere  stato mai adottato apposito
decreto   direttoriale   per   la  determinazione  delle  tariffe  di
facchinaggio per la provincia di Macerata;
  Considerata  la  necessita' di determinare le tariffe minime per le
operazioni  di  facchinaggio  svolte dai facchini liberi o riuniti in
organismi associativi;
  Considerati  i  valori  determinati  per  la limitrofa provincia di
Ancona di cui al decreto direttoriale della direzione provinciale del
lavoro di Ancona n. 3 del 6 giugno 2008, nonche' gli indici ISTAT del
costo  della  vita  valevoli  ai  fini  dell'applicazione della scala
mobile  delle  retribuzioni  dei  settori  dell'industria, commercio,
agricoltura  ed altri settori interessati, riferiti al mese di aprile
2009;

                              Decreta:


                               Art. 1.

        Determinazione delle tariffe e campo di applicazione


  Le  tariffe  minime  inderogabili per le operazioni di facchinaggio
nella provincia di Macerata sono rideterminate nella misura stabilita
dall'art.   2   e   dal   tariffario  allegato  al  presente  decreto
direttoriale, tenuto conto di quanto previsto nel successivo art. 3.
  Le tariffe sono comprensive di ogni onere e si applicano in tutti i
comuni della provincia di Macerata.

        
     
                               Art. 2.

              Lavori in economia e voci non contemplate


  Per  le  prestazioni  di facchinaggio in economia la tariffa minima
inderogabile  e'  stabilita  nella  misura  pari  a  euro  16,966 per
ciascuna  ora,  di  cui  euro 0,424 per ciascuna ora relativamente al
costo per la sicurezza.
  In  caso  di  ritardo  o  mancato  inizio delle attivita', rispetto
all'orario  concordato,  o  di periodi di sosta intermedia o comunque
per  le  ore  di  inoperosita' in attesa di operazioni effettivamente
richieste  dal  committente,  qualora  il committente tenga a propria
disposizione   il  facchino,  dovra'  corrispondere  euro  8,483  per
ciascuna ora.
  Per  le  voci non contemplate nel tariffario si fa riferimento alle
voci relative a merci o prodotti similari.

        
     
                               Art. 3.

                      Maggiorazioni e riduzioni


  In caso di lavoro straordinario la tariffa delle singole operazioni
verra' aumentata del 30%.
  In  caso  di  lavoro  festivo  la  tariffa delle singole operazioni
verra' aumentata del 60%.
  In  caso  di lavoro serale (dalle ore 18 alle 22) la tariffa verra'
aumentata del 50%.
  In  caso di lavoro notturno (dalle ore 22 alle 6) la tariffa verra'
aumentata del 100%.
  In  caso di lavoro in ambienti frigoriferi la tariffa delle singole
operazioni verra' aumentata dell'80%.
  In  caso  di  lavoro effettuato con esposizione a pioggia o neve la
tariffa verra' aumentata del 70%.
  In  caso  di impiego di mezzi meccanici tradizionali (montacarichi,
nastri  trasportatori, insaccatrici) del committente la tariffa delle
singole operazioni verra' ridotta del 10%.
  In  caso di impiego di mezzi meccanici diversi (carrelli elevatori,
pale  meccaniche  ed  altri  mezzi  speciali)  la tariffa deve essere
concordata di volta in volta fra le parti.
  Per le attivita' di insaccatura e legatura la tariffa delle singole
operazioni verra' aumentata del 40%.
  Per  le  attivita'  di paleggiatura e trapalatura la tariffa verra'
aumentata del 20%.
  Per  le  attivita'  di pesatura su bascule la tariffa delle singole
operazioni verra' aumentata del 25%.
  Per  le  attivita'  di  vuotatura  sacchi  la tariffa delle singole
operazioni verra' aumentata del 15%.
  Per  le attivita' di travasatura da sacco a sacco la tariffa verra'
aumentata del 30%.
  Per  le  attivita'  di  stivaggio  e  distivaggio oltre mt. 1,80 la
tariffa verra' aumentata del 25%.
  Per  le operazioni di trasporto a distanza superiore a mt. 10 e per
quelle di trasporto a piani superiori, per ogni gradino a partire dal
settimo, la maggiorazione sara' concordata fra le parti.
  In  caso  di  trasferimento  temporaneo  dei  facchini  fuori dalla
propria  zona  abituale,  per  necessita' del committente, la tariffa
delle  singole operazioni verra' aumentata del 25%, fermo restando il
rimborso integrale delle spese di viaggio e vitto.
  Le  maggiorazioni  previste  dal  presente articolo sono cumulabili
fino a un massimo del 100%.

        
     
                               Art. 4.

                  Entrata in vigore e pubblicazione


  Il nuovo tariffario entra in vigore a far data dal 15 giugno 2009.
  Il  presente  decreto  direttoriale  sara' oggetto di pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  nonche' nel
Bollettino ufficiale della Regione Marche.
   Macerata, 11 giugno 2009
                                     Il direttore provinciale: Rausei

        
     
                                                             Allegato

              ---->  Vedere da pag. 36 a pag. 38  <----