MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 30 dicembre 2008
 Determinazione delle tariffe da applicare al rilascio della licenza
per giardini zoologici. (09A07196)

 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

                           di concerto con

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto  legislativo  21  marzo  2005, n. 73 concernente
l'attuazione  della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli
animali  selvatici  nei giardini zoologici, cosi' come modificato dal
decreto  del  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18
gennaio 2006 e dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 192;
  Visto  in  particolare  l'art.  9  che  dispone tra l'altro che con
decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono  determinate  le  tariffe  relative  alle spese per le procedure
finalizzate  al rilascio della licenza di cui all'art. 4 dello stesso
decreto legislativo ed all'espletamento dei controlli di cui all'art.
6 sono a carico del richiedente la licenza, secondo tariffe calcolate
in  base  al costo effettivo del servizio, aggiornate ogni due anni e
le relative modalita' di versamento al bilancio dello Stato;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  9, commi 2 e 3, del citato
decreto  legislativo  21  marzo  2005, n.73, le spese per l'esercizio
delle  funzioni  ispettive  e  di  controllo  di  cui all'art. 6 sono
calcolate  in base al rimborso delle spese di viaggio previste per il
personale statale;
  Ritenuto  che  l'importo  delle singole tariffe, determinato con il
presente  decreto,  e'  congruo  ai  fini della copertura delle spese
sopra citate;
  Ritenuto  di dover provvedere alla regolamentazione delle modalita'
di  versamento  delle  citate tariffe dovute dai soggetti interessati
alle  operazioni previste dall'art.9 del decreto legislativo 21 marzo
2005, n.73,

                              Decreta:


                               Art. 1.

                               Tariffe


  1.  Le  tariffe dovute ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo
21  marzo 2005, n. 73 e successive modifiche per le operazioni di cui
all'art.  4 ed all'art. 6 del medesimo decreto sono determinate nella
misura seguente:
   a)  Tariffa relativa all'istruttoria finalizzata al rilascio della
licenza di cui all'art. 4: € 2.707,05;
   b) Tariffa relativa all'espletamento dei controlli di cui all'art.
6: € 1.953,75.
  2.  Tutti i soggetti che hanno fatto richiesta ai sensi dell'art. 4
e  dell'allegato  4  del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.73 sono
tenuti  al  pagamento  della  tariffa  di  cui  al punto a) del comma
precedente.  I  soggetti  per  i quali l'istruttoria risulti positiva
sono  tenuti  al pagamento della tariffa di cui al punto b) del comma
precedente  anche  per  i  controlli  annuali  di  cui all'art. 6 del
decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 e successive modifiche.

        
     
                               Art. 2.

                       Modalita' di versamento


  Il  pagamento  degli  importi, dovuti per le attivita' richieste ai
sensi  dell'art.  1,  si  effettua  presso  la  Sezione  di Tesoreria
Provinciale  dello  Stato  competente  per territorio, ovvero tramite
versamento sul conto corrente postale ad essa intestato.
  La causale del versamento per l'istruttoria finalizzata al rilascio
della licenza di cui all'art. 4 del decreto legislativo 23 marzo 2005
n. 73 e' la seguente: Tariffa per istruttoria rilascio licenza d.lgs.
n. 73/2005, Capitolo di entrata n. 2595 - capo 32.
  La  causale  del versamento per i controlli finalizzati al rilascio
della  licenza  e  per  quelli  annuali di cui all'art. 6 del decreto
legislativo  23 marzo 2005 n.73 e' la seguente: Tariffa per controlli
d.lgs. n 73/2005, Capitolo di entrata n. 2595 - capo 32.
  Il  versamento  delle  tariffe  va  corrisposto  prima  dell'inizio
dell'istruttoria   di  cui  all'art.  4  e  dell'effettuazione  delle
attivita'  ispettive  e  di  controllo di cui all'art. 6 del medesimo
decreto.

        
     
                               Art. 3.

                        Utilizzo dei proventi


  1.  I  proventi  derivanti  dalle  tariffe  di  cui  all'art. 1 del
presente  decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato,
per essere riassegnati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e del mare sugli appositi capitoli destinati
allo  svolgimento  delle  attivita' di istruttoria e di controllo, di
cui  agli  articoli  4 e 6, previsti dal decreto legislativo 21 marzo
2005, n. 73 e successive modifiche.

        
     
                               Art. 4.


                        Aggiornamento Tariffe


  Conformemente  da quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del decreto
legislativo  23 marzo 2005 n. 73 si prevede un aggiornamento biennale
delle tariffe.
  Il  presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 30 dicembre 2008
                                          Il Ministro dell'ambiente
                                        e della tutela del territorio
                                                  e del mare
                                                 Prestigiacomo

Il Ministro dell'economia
    e delle finanze
       Tremonti
Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2009
Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
   territorio, registro n. 1, foglio n. 330