TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE
Testo del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (in Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 97 del 28 aprile 2009), coordinato
con la legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77 (in questo
stesso Supplemento Ordinario a pag. 1), recante: «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori
interventi urgenti di protezione civile». (09A07370)
CAPO I
Interventi immediati per il superamento dell'emergenza
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
Modalita' di attuazione del presente decreto; ambito oggettivo e
soggettivo
1. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
necessarie per l'attuazione del presente decreto sono emanate di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario.
((2. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
adottate ai sensi del comma 1 del presente articolo salvo quanto
previsto dal comma 3,)) hanno effetto esclusivamente con riferimento
al territorio dei comuni interessati dagli eventi sismici
((verificatisi nella)) regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009
che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici
effettuati dal Dipartimento della protezione civile, (( abbiano
))risentito una intensita' MSC uguale o superiore al sesto grado,
identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009,
n. 3,(( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009.
Le stesse ordinanze )) riguardano le persone fisiche ivi residenti,
le imprese operanti e gli enti aventi sede nei predetti territori
alla data del 6 aprile 2009.
3. Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, ad eccezione di
quelli di cui alla lettera f), possono riguardare anche beni
localizzati al di fuori dei territori dei comuni di cui al comma 2((
del presente articolo, ))in presenza di un nesso di causalita'
diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da
apposita perizia giurata.
CAPO I
Interventi immediati per il superamento dell'emergenza
((Art. 1-bis
Misure urgenti in materia antisismica
1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole: «30
giugno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009» e il
secondo periodo e' soppresso.))
CAPO I
Interventi immediati per il superamento dell'emergenza
Art. 2.
(( Apprestamento ))urgente di abitazioni
1. Il Commissario delegato nominato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri con decreto emanato ai sensi della legge 24 febbraio
1992, n. 225, oltre ai compiti specificamente attribuitigli con
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede in
termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione nei
comuni di cui all'articolo 1 di moduli abitativi destinati ad una
durevole utilizzazione, nonche' delle connesse opere di
urbanizzazione e servizi, per consentire la piu' sollecita
sistemazione delle persone(( fisiche ivi residenti o stabilmente
dimoranti in abitazioni che ))sono state distrutte o dichiarate non
agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della
ricostruzione o riparazione degli stessi,(( ove non abbiano avuto
assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei
comuni limitrofi.))
2. I moduli abitativi garantiscono,(( nel rispetto sostanziale dei
requisiti di sicurezza sanitaria anche in deroga al decreto del
Ministro della sanita' 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975,)) anche elevati livelli di
qualita', innovazione tecnologica orientata all'autosufficienza
impiantistica, protezione dalle azioni sismiche anche mediante
isolamento sismico per interi complessi abitativi, risparmio
energetico e sostenibilita' ambientale.
3. Il Commissario delegato approva il piano degli interventi di cui
al comma 1 previo parere di un'apposita conferenza di servizi che
delibera a maggioranza dei presenti validamente intervenuti.
4. Il Commissario delegato provvede, d'intesa con il Presidente
della regione Abruzzo e sentiti i sindaci dei comuni interessati,
alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione degli
edifici di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni
urbanistiche. Non si applicano gli articoli 7 ed 8 della legge 7
agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di localizzazione comporta
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle
opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione
d'urgenza delle aree individuate.
5. L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 4, se
derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante
degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo
preordinato alla espropriazione. In deroga alla normativa vigente ed
in sostituzione delle notificazioni ai proprietari ed ogni altro
avente diritto o interessato da essa previste, il Commissario
delegato da' notizia della avvenuta localizzazione e conseguente
variante mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune
e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a
diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di localizzazione
decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale. Non si
applica l'articolo 11 del(( testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita', di cui al ))decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327.
6. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni
delle aree per l'attuazione del piano di cui al comma 3, il
Commissario delegato provvede, prescindendo da ogni altro
adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale
di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in
possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a
favore del Commissario delegato o di espropriazione, se espressamente
indicato, a favore della Regione o di altro ente pubblico, anche
locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennita' di
provvisoria occupazione o di espropriazione e' determinata dal
Commissario delegato entro sei mesi dalla data di immissione in
possesso,(( tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti
la data del 6 aprile 2009.))
7. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di
immissione in possesso e' ammesso esclusivamente ricorso
giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono
ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa
vigente.
8. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento
di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque
di un titolo ablatorio valido, puo' essere disposta dal Commissario
delegato, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento,
espressamente motivando la contingibilita' ed urgenza della
utilizzazione. L'atto di acquisizione di cui all'articolo 43, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
e' adottato, ove ritenuto necessario, con successiva ordinanza, dal
Commissario delegato a favore del patrimonio indisponibile della
Regione o di altro ente pubblico anche locale.
9. L'affidamento degli interventi avviene entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto con le modalita' di
cui all'articolo 57, comma 6,(( del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al)) decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in caso di affidamento ai
sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo,
((compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione,
anche in ambito locale, degli ordini professionali e delle
associazioni di categoria di settore.)) In deroga all'articolo 118
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' consentito il
subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al
cinquanta per cento.
10. Il Commissario delegato, a valere sulle risorse di cui
all'articolo 7, comma 1, puo' procedere al reperimento di alloggi per
le persone sgomberate anche individuando immobili non utilizzati per
il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni
riparate o ricostruite, assicurando l'applicazione di criteri
uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso.
11.(( Secondo criteri indicati con i provvedimenti di cui
all'articolo 1,)) l'assegnazione degli alloggi di ((cui al comma 1 e
al comma 10)) e' effettuata dal sindaco del comune interessato, il
quale definisce le modalita' dell'uso provvisorio, anche gratuito,
degli stessi da parte dei beneficiari.
((11-bis. Al fine di mantenere i livelli di residenzialita' e di
coesione sociale dei territori di cui all'articolo 1 e di ridurre gli
oneri derivanti dagli interventi di cui al comma 1, i sindaci dei
comuni di cui all'articolo 1 possono autorizzare la concessione, nel
limite massimo delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, di un
contributo per la riparazione dei danni di lieve entita', fino a
10.000 euro, subiti da unita' immobiliari gia' adibite ad abitazione
principale a condizione che ne consenta l'immediato riutilizzo da
parte delle persone ivi residenti o stabilmente dimoranti alla data
del 6 aprile 2009. Per le riparazioni di parti comuni dei condomini
e' concesso, altresi', un contributo pari ai costi documentati delle
opere di riparazione o riattazione, fino ad un limite massimo di
2.500 euro per unita' abitativa. Con provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, sono disciplinati modalita' e termini di
concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al
presente comma.))
12. Al fine di coadiuvare il Commissario delegato nell'esercizio
delle proprie funzioni, sono nominati, con i provvedimenti di cui
all'articolo 1, quattro vice commissari per specifici settori di
intervento, di cui uno con funzioni vicarie. Agli eventuali oneri
derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse
stanziate ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
((12-bis. I comuni di cui all'articolo 1, comma 2, predispongono,
d'intesa con il presidente della regione Abruzzo - Commissario
delegato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, sentito il presidente
della provincia, e d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua
competenza, la ripianificazione del territorio comunale definendo le
linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa
socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo
un'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo,
tenendo anche conto degli insediamenti abitativi realizzati ai sensi
del comma 1.))
13. Per le finalita' di cui al presente articolo, fatto salvo
quanto previsto(( dai commi 10 e 12,)) e' autorizzata la spesa di 400
milioni di euro per l'anno 2009 e 300 milioni di euro per l'anno
2010.
CAPO I
Interventi immediati per il superamento dell'emergenza
((Art. 2-bis
Informativa annuale al Parlamento
1. Il Governo e' tenuto a trasmettere un'informativa annuale al
Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione
post-sismica, anche con riferimento alle modalita' di utilizzo delle
risorse pubbliche allo scopo stanziate.))
CAPO I
Interventi immediati per il superamento dell'emergenza
Art. 3.
Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad
uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese
((1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma
del 6 aprile 2009 nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1
sono disposti, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi:
a) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le
modalita', su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su
base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato,
per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione
considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero
per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione
principale distrutta. Il contributo di cui alla presente lettera e'
determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le
spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di
un alloggio equivalente. L'equivalenza e' attestata secondo le
disposizioni dell'autorita' comunale, tenendo conto dell'adeguamento
igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel
caso di ricostruzione, l'intervento e' da realizzare nell'ambito
dello stesso comune;))
b) l'intervento di Fintecna S.p.a. ovvero di societa' controllata
dalla stessa indicata, a domanda del soggetto richiedente il
finanziamento, per assisterlo nella stipula del contratto di
finanziamento di cui alla lettera a) e nella gestione del rapporto
contrattuale;
c) (soppressa);
d) l'esenzione da ogni tributo, con esclusione dell'imposta sul
valore aggiunto, e diritto degli atti e delle operazioni relativi ai
finanziamenti ed agli acquisti di cui alla lettera a) inclusi quelli
concernenti la prestazione delle eventuali garanzie personali o
reali, nonche' degli atti conseguenti e connessi e degli atti di cui
alla lettera c), con la riduzione dell'ottanta per cento degli
onorari e dei diritti notarili;
e) la concessione di contributi, anche con le modalita' del
credito di imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili
diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonche' di
immobili ad uso non abitativo distrutti o ((danneggiati;
e-bis) nel caso di immobili condominiali, l'assegnazione dei fondi
necessari per riparare le parti comuni direttamente
all'amministratore che sara' tenuto a preventivare, gestire e
rendicontare in modo analitico e con contabilita' separata tutte le
spese relative alla ricostruzione. In tali fasi l'amministratore si
avvale dell'ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35 per
cento delle quote condominiali;))
f) la concessione di indennizzi a favore delle attivita'
produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per
effetto degli eventi sismici;
g) la concessione,(( previa presentazione di una perizia giurata,
))di indennizzi a favore delle attivita' produttive per la
riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o
danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro
di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali
all'esercizio delle attivita' ivi espletate;
h) la concessione di indennizzi per il ristoro di danni ai beni
mobili anche non registrati;
i) la concessione di indennizzi per i danni alle strutture
adibite ad attivita' sociali, ((culturali,)) ricreative, sportive e
religiose;
l) la non concorrenza dei contributi e degli indennizzi erogati
alle imprese ai sensi del presente comma ai fini delle imposte sui
redditi e della imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche'
le modalita' della loro indicazione nella dichiarazione dei redditi.
((1-bis) Ferma l'integrale spettanza del contributo diretto o del
credito di imposta previsti dal presente articolo, lo Stato, a
domanda del soggetto debitore non moroso, subentra per un importo non
superiore a 150.000 euro nel debito derivante da finanziamenti
preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale
distrutti, con la contestuale cessione alla Fintecna spa, ovvero alla
societa' controllata e da essa indicata, dei diritti di proprieta'
sui predetti immobili. Il prezzo della cessione e' versato
direttamente al soggetto che aveva erogato il finanziamento per la
parziale estinzione, senza penali, del debito ed e' conseguentemente
detratto dal debito residuo nel quale lo Stato subentra; il subentro
avviene a valere sulle risorse stanziate dal comma 6 del presente
articolo. Il soggetto debitore che intenda avvalersi della predetta
facolta' presenta apposita domanda a Fintecna spa ovvero alla
societa' controllata e da essa indicata. Il prezzo della cessione dei
diritti di proprieta' sui predetti immobili e' stabilito dall'Agenzia
del territorio. Al fine dell'attuazione delle disposizioni contenute
nel presente comma si fa riferimento alla convenzione tra Fintecna
spa ed il Ministero dell'economia e delle finanze prevista ai sensi
del comma 3, ultimo periodo, del presente articolo. Entro un anno
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, i comuni approvano piani di recupero e
riutilizzazione delle aree acquisite da Fintecna spa, ovvero dalla
societa' controllata e da essa indicata, allo scopo di favorire la
ripresa delle attivita' economiche e sociali. Entro tre anni dalla
medesima data, i comuni possono acquistare da Fintecna spa, ovvero
dalla societa' controllata e da essa indicata, i diritti di
proprieta' delle aree oggetto della cessione stessa non ancora
edificate; il prezzo e' pari a quello corrisposto dalla societa', con
la sola maggiorazione degli interessi legali.
1-ter) Il saldo dei contributi di cui al presente articolo,
limitatamente alla ricostruzione degli immobili distrutti e alla
riparazione degli immobili dichiarati inagibili, e' vincolato alla
documentazione che attesti che gli interventi sono stati realizzati
ai sensi del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.))
2. Per l'individuazione dell'ambito di applicazione delle
disposizioni di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto
ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3.
3. Per la realizzazione degli investimenti di interesse nazionale
di cui alla lettera a) del comma 1 ((le banche)) operanti nei
territori di cui all'articolo 1 possono contrarre finanziamenti fino
ad un massimo di 2.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5,
comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti assistiti da
garanzia dello Stato, a favore di persone fisiche, per la
ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione
principale ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive
dell'abitazione principale distrutta nei territori sopra individuati.
La garanzia dello Stato e' concessa dal Ministero dell'economia e
delle finanze, con uno o piu' decreti dirigenziali, per l'adempimento
delle obbligazioni principali ed accessorie assunte in relazione a
detti finanziamenti da parte delle persone fisiche cui e' stato
concesso il credito ai sensi del presente comma. La garanzia dello
Stato resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di
ciascun finanziamento. Le modalita' di concessione della garanzia, il
termine entro il quale puo' essere concessa, nonche' la definizione
delle caratteristiche degli interventi finanziabili ai sensi del
comma 1, sono stabiliti con i decreti di cui al presente comma. Agli
eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai
sensi del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 7,
secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, con imputazione all'unita' previsionale di
base [3.2.4.2] «garanzie dello Stato», iscritta nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine
dell'attuazione del comma 1, lettera b), e' autorizzata la spesa di 2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per
la stipula di una convenzione tra Fintecna spa ed il Ministero
dell'economia e delle finanze.
4. La realizzazione di complessi residenziali puo' essere
effettuata anche nell'ambito del «Piano casa» di cui all'articolo 11
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni.
5. Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o
la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo
la data del 6 aprile 2009. La proprieta' degli immobili per i quali
e' stato concesso il contributo o ogni altra agevolazione per la
ricostruzione non puo' essere alienata per due anni dalla concessione
del contributo. Gli atti di compravendita stipulati in violazione
della presente disposizione sono nulli.(( La concessione del
contributo o dell'agevolazione, ad eccezione del contributo per la
riparazione dei danni di lieve entita' di cui all'articolo 2, comma
11-bis, viene trascritta nei registri immobiliari in esenzione da
qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione,
senza alcun'altra formalita'.
5-bis) In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del
codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico
immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere disposti
dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la
meta' del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto
comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere
approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli
intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.))
6. Al fine dell'attuazione dei commi 1, esclusa la lettera b), e 2,
con esclusione dei contributi che sono concessi nell'ambito delle
risorse di cui all'articolo 14, comma 1, e' autorizzata la spesa di
euro 88.500.000 per l'anno 2010, di euro 177.000.000 per l'anno 2011,
di euro 265.500.000 per l'anno 2012, di euro 295.000.000 per ciascuno
degli anni 2013 e 2014, di euro 240.300.000 per l'anno 2015, di 185,6
milioni di euro per l'anno 2016, di 130,9 milioni di euro per l'anno
2017, di 112,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al
2029, di 78,9 milioni di euro per l'anno 2030, di 45,1 milioni di
euro per l'anno 2031 e di 11,3 milioni di euro per l'anno 2032.
CAPO I
Interventi immediati per il superamento dell'emergenza
Art. 4.
Ricostruzione e funzionalita' degli edifici e dei servizi pubblici
1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 sono
stabiliti:
a) i criteri e modalita' per il trasferimento, in esenzione da
ogni imposta e tassa, alla regione Abruzzo, ovvero ai comuni
interessati dal sisma del 6 aprile 2009, di immobili che non siano
piu' utilizzabili o che siano dismissibili perche' non piu'
rispondenti alle esigenze delle amministrazioni statali e non
risultino interessati da piani di dismissione o alienazione del
patrimonio immobiliare, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma
5, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, siti nel suo territorio
appartenenti allo Stato gestiti dall'Agenzia del demanio o dal
Ministero della difesa, liberi e disponibili,(( nonche' degli
immobili)) di cui all'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965,
n. 575, non ancora destinati;
b) le modalita' di predisposizione e di attuazione, da parte del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le
amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo, sentiti i
sindaci dei comuni interessati, di un piano di interventi urgenti per
il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi
sismici,(( compresi quelli adibiti all'uso scolastico e)) le
strutture edilizie universitarie e del Conservatorio di musica di
L'Aquila,(( l'Accademia internazionale per le arti e le scienze
dell'immagine di L'Aquila,)) nonche' le caserme in uso
all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di
proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,
((formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;))
c) le modalita' organizzative per consentire la pronta ripresa
delle attivita' degli uffici delle amministrazioni statali, degli
enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio
colpito dagli eventi sismici, ((per assicurare l'esercizio delle
funzioni di capoluogo di regione al comune di L'Aquila ))e le
disposizioni necessarie per assicurare al personale non in servizio a
causa della chiusura degli uffici il trattamento economico fisso e
continuativo.
((2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera
b), provvede il presidente della regione Abruzzo in qualita' di
Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi del competente provveditorato
interregionale alle opere pubbliche e dei competenti uffici
scolastici provinciali.))
3. Al fine di concentrare nei territori di cui all'articolo 1
interventi sulle reti viarie e ferroviarie funzionali alla
ricostruzione nei territori stessi, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono destinati a tali
interventi, rispettivamente, fino a 200 milioni di euro a valere
sulle risorse stanziate, per l'anno 2009, per gli investimenti di
ANAS S.p.A., nell'ambito del contratto di programma da stipularsi per
lo stesso anno, e fino a 100 milioni di euro nell'ambito
dell'aggiornamento, per l'anno 2009, del contratto di programma Rete
ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. 2007-2011.
4. Con delibera del CIPE, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, alla regione Abruzzo
e' riservata una quota aggiuntiva delle risorse previste
dall'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
destinate al finanziamento degli interventi in materia di edilizia
scolastica. La regione Abruzzo e' autorizzata, con le risorse di cui
al presente comma, a modificare il piano annuale 2009 di edilizia
scolastica, gia' predisposto ai sensi dell'articolo 4 della legge 11
gennaio 1996, n. 23, anche con l'inserimento di nuove opere in
precedenza non contemplate; il termine per la relativa presentazione
e' prorogato di sessanta giorni.
5. Le risorse disponibili sul bilancio del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca finalizzate agli
arredi scolastici, possono essere destinate alle istituzioni
scolastiche ubicate nella regione Abruzzo. Al fine di assicurare una
sollecita ripresa delle attivita' didattiche e delle attivita'
dell'amministrazione scolastica nelle zone colpite dagli eventi
sismici, anche in correlazione con gli obiettivi finanziari di cui
all'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
autorizzata la spesa di euro 19,4 milioni per l'anno 2009, di euro
14,3 milioni per l'anno 2010 e di euro 2,3 milioni per l'anno 2011.
L'utilizzazione delle risorse di cui al presente comma e' disposta
con le modalita' previste dall'articolo 1, comma 1, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
6. Alla regione Abruzzo, con riferimento agli interventi in materia
di edilizia sanitaria, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67, e' riconosciuta priorita' nell'utilizzo delle risorse
disponibili nel bilancio statale ai fini della sottoscrizione di un
nuovo Accordo di programma finalizzato alla ricostruzione ed alla
riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali riducendo il
rischio sismico; nell'ambito degli interventi gia' programmati dalla
regione Abruzzo nell'Accordo di programma vigente, la Regione
procede, previo parere del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, alle opportune rimodulazioni, al fine di favorire
le opere di consolidamento e di ripristino delle strutture
danneggiate.
7. I programmi finanziati con fondi statali o con il contributo
dello Stato a favore della regione Abruzzo possono essere
riprogrammati, ((d'intesa con il Commissario delegato di cui al comma
2 o su proposta dello stesso,)) nell'ambito delle originarie
tipologie di intervento prescindendo dai termini riferiti ai singoli
programmi, non previsti da norme comunitarie.
8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 62, comma 2, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dallalegge 6 agosto 2008, n. 133, con riguardo alla durata massima di
una singola operazione di indebitamento, la regione Abruzzo, la
provincia di L'Aquila e gli altri comuni di cui all'articolo 1, comma
2, ((del presente decreto)) sono autorizzati a rinegoziare con la
controparte attuale i prestiti, in qualsiasi forma contratti in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. La durata
di ogni singolo prestito puo' essere estesa per un periodo non
superiore a cinquanta anni a partire dalla data della rinegoziazione.
9. All'attuazione del comma 1, lettera b), si provvede con le
risorse di cui all'articolo 14, comma 1.
((9-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, i comuni predispongono i piani
di emergenza di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Decorso inutilmente tale termine, provvedono in via sostitutiva i
prefetti competenti per territorio.))
CAPO I
Interventi immediati per il superamento dell'emergenza
Art. 5.
Disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e
amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei
termini, nonche' alle comunicazioni e notifiche di atti
1. Fino al 31 luglio 2009, sono sospesi i processi civili e
amministrativi ((e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione
speciale)) pendenti alla data del 6 aprile 2009 presso gli uffici
giudiziari aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ad
eccezione delle cause(( di competenza del tribunale per i minorenni,
delle cause)) relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai
procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di
amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai
procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro ((gli
abusi familiari, a quelli di cui all'articolo 283 del codice di
procedura civile e in genere delle cause)) rispetto alle quali la
ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.
In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza e' fatta dal
presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non
impugnabile, e, per le cause gia' iniziate, con provvedimento del
giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.
((1-bis Fino al 31 luglio 2009, sono altresi' sospesi i termini per
il compimento di qualsiasi atto del procedimento che chiunque debba
svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui
all'articolo 1, comma 2.))
2. Sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2009, le
udienze processuali civili e amministrative(( e quelle di competenza
di ogni altra giurisdizione speciale ))in cui le parti o i loro
difensori, con nomina antecedente al 5 aprile 2009, sono soggetti
che, alla data del 5 aprile 2009, erano residenti o avevano sede nei
comuni individuati ai sensi dell'articolo 1. ((E' fatta salva la
facolta' dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al
rinvio.))
3. Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti,
avevano sede operativa o esercitavano la propria attivita'
lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori
individuati con i provvedimenti di cui al comma 1, il decorso dei
termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali,
comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed
eccezione, nonche' dei termini per gli adempimenti contrattuali e'
sospeso dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009 e riprende a decorrere
dalla fine del periodo di sospensione. E' fatta salva la facolta' di
rinuncia espressa alla sospensione da parte degli interessati. Ove il
decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio
stesso e' differito alla fine del periodo. Sono altresi' sospesi, per
lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini
relativi ai processi esecutivi, escluse le procedure di esecuzione
coattiva tributaria, e i termini relativi alle procedure concorsuali,
nonche' i termini di notificazione dei processi verbali, di
esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di
attivita' difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi
e giurisdizionali.(( Alle procedure di esecuzione coattiva tributaria
si provvede ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto.))
4. Nei riguardi degli stessi soggetti di cui al comma 3, i termini
di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 6 aprile
2009 al 31 luglio 2009, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad
ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono
sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei
debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva
la facolta' degli stessi di rinunciarvi espressamente.
((5. Per il periodo di cui al comma 1, ove di competenza di uffici
giudiziari aventi sede ))nei comuni individuati ai sensi
dell'articolo 1, sono sospesi i termini stabiliti per la fase delle
indagini preliminari, nonche' i termini per proporre querela e sono
altresi' sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado,
pendenti alla data del 6 aprile 2009.(( Nel procedimento di
esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, si osservano in quanto
compatibili le disposizioni di cui all'articolo 240-bis delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.))
6. Nei processi penali in cui, alla data del 6 aprile 2009, una
delle parti o dei loro difensori, nominati prima della medesima data,
era residente nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1:
a) sono sospesi, per il periodo indicato al comma 1, i termini
previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilita' o
decadenza per lo svolgimento di attivita' difensiva e per la
proposizione di reclami o impugnazioni;
b) salvo quanto previsto al comma 7, il giudice, ove risulti
contumace o assente una delle parti o dei loro difensori, dispone
d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 luglio 2009.
7. La sospensione di cui ai commi 5 e 6 non opera per l'udienza di
convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per
la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di
custodia cautelare.(( La sospensione di cui al comma 5 non opera nei
processi a carico di imputati minorenni.)) La sospensione di cui al
comma 6 non opera, altresi', qualora le parti processuali interessate
o i relativi difensori rinuncino alla stessa.
8. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui
il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi
5 e 6, lettera a), nonche' durante il tempo in cui il processo e'
rinviato ai sensi del comma 6, lettera b).
9. E' istituito presso la sede temporanea degli uffici giudiziari
di L'Aquila il presidio per le comunicazioni e le notifiche degli
atti giudiziari.
10. Nei confronti delle parti o dei loro difensori, gia' nominati
alla data del ((5 aprile 2009, che,)) alla stessa data, erano
residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attivita'
lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori
individuati nei decreti di cui al comma 1, la comunicazione e la
notifica di atti del procedimento o del processo deve essere eseguita
fino al 31 luglio 2009, a pena di nullita', presso il presidio per le
comunicazioni e le notifiche di cui al comma 9, ((ove si tratti di
atti di competenza degli uffici giudiziari di L'Aquila. E' fatta
salva la facolta' per il giudice, civile ed amministrativo, di
adottare i provvedimenti di cui all'articolo 663, primo comma,
seconda parte, del codice di procedura civile e per le ragioni ivi
indicate.))
11. Fino al 31 luglio 2009, le notificazioni da eseguirsi presso
l'Avvocatura dello Stato in L'Aquila si eseguono presso la sede
temporanea della medesima Avvocatura.
CAPO I
Interventi immediati per il superamento dell'emergenza
Art. 6.
Sospensione e proroga di termini, deroga al patto di stabilita'
interno, modalita' di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi
sanitari
1. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita' nelle zone
colpite dal sisma del 6 aprile 2009 mediante il differimento di
adempimenti onerosi per gli enti pubblici, le famiglie, i lavoratori
e le imprese, sono disposti:
a) la sospensione dei termini relativi ai certificati di pagamento
dei contratti pubblici;
b) la sospensione dei termini di versamento delle entrate aventi
natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione
finanziaria ed agli enti pubblici anche locali, nonche' alla Regione,
nonche' di quelli riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
c) la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di
pagamento da parte degli agenti della riscossione, nonche' i termini
di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici
finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;
d) la sospensione del versamento dei contributi consortili di
bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli
immobili agricoli ed extragricoli;
e) il differimento dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio
per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad
uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
f) la sospensione del pagamento dei canoni di concessione e
locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di
proprieta' dello Stato ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
g) la rideterminazione della sospensione del versamento dei
tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per
l'assicurazione obbligatoria, nonche' la ripresa della riscossione
dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi
per l'assicurazione obbligatoria sospesi, nonche' di ogni altro
termine sospeso ai sensi del presente articolo, anche in forma
rateizzata;
h) la eventuale proroga di un anno del termine di validita' delle
tessere sanitarie, previste dall'articolo 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;
i) la proroga del termine per le iniziative agevolate a valere
sugli strumenti della programmazione negoziata e per le altre misure
di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo
economico, nonche' i progetti regionali sui distretti industriali
cofinanziati dal Ministero dello sviluppo economico di cui
all'articolo 1, ((commi 371-bis e 371-ter, della legge 23 dicembre
2005, n. 266;))
l) la proroga del termine di scadenza del consiglio della Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila e
degli organi necessari al funzionamento degli enti impegnati nel
rilancio delle attivita' produttive e per la ricostruzione dei
territori colpiti dal sisma;
m) la non applicazione delle sanzioni amministrative per le
imprese che presentano in ritardo, purche' entro il 30 novembre 2009,
le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui
all'articolo 9 del ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di
dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70,(( nonche'
la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il
pagamento della relativa tariffa;))
((m-bis) la proroga al 30 novembre 2009 del termine per il
pagamento del diritto di iscrizione dovuto all'Albo nazionale dei
gestori ambientali e del diritto dovuto alle province per
l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 216, comma 3, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;))
n) la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei
finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di
credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito
ordinario, erogati dalle banche, nonche' dagli intermediari
finanziari iscritti negli(( elenchi)) di cui agli articoli 106 e 107
del ((testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di
cui al)) decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., con la
previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese
concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonche' alla base
imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati;
o) l'esclusione dal patto di stabilita' interno relativo agli anni
2009 e 2010 delle spese sostenute dalla regione Abruzzo, dalla
provincia di L'Aquila e dai comuni di cui all'articolo 1 per
fronteggiare gli eccezionali eventi sismici;
p) l'esclusione dal patto di stabilita' interno relativo agli anni
2009 e 2010 degli enti locali indicati alla lettera o) delle entrate
allo stesso titolo acquisite da altri enti o soggetti pubblici o
privati;
q) le modalita' di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi
sanitari nei limiti delle risorse individuate con l'articolo 13,
comma 3, lettera b);
r) la sospensione dell'applicazione delle disposizioni concernenti
il procedimento sanzionatorio di cui ai commi 8-bis, 8-ter e
8-quater, dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326;
((r-bis) la sospensione dei procedimenti istitutivi dell'azienda
ospedaliera universitaria San Salvatore di L'Aquila e dell'azienda
ospedaliera universitaria SS. Annunziata di Chieti, che avrebbero
dovuto concludersi entro il 31 dicembre 2009;))
((r-ter) la proroga del termine per le denunce dei pozzi di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;))
r-quater) la sospensione fino al 31 dicembre 2009
dell'applicazione delle sanzioni previste per l'inosservanza
dell'obbligo di identificazione degli animali.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere disposto il
differimento dei termini per:
a) la deliberazione del bilancio di previsione 2009, di cui
all'articolo 151 del ((testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al)) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) la deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione
dell'esercizio 2008, di cui all'articolo 227 del decreto legislativo
n. 267 del 2000;
c) la presentazione della certificazione attestante il mancato
gettito ICI derivante dall'esenzione riconosciuta sugli immobili
adibiti ad abitazione principale, di cui al decreto del Ministero
dell'interno in data 1° aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2009;
d) la presentazione da parte degli enti locali della
certificazione attestante l'IVA corrisposta per prestazioni di
servizi non commerciali, della certificazione attestante l'IVA
corrisposta per i contratti di servizio per il trasporto pubblico
locale e della certificazione attestante la perdita di gettito ICI
sugli edifici classificati in categoria D.
3. Nella provincia di L'Aquila le elezioni del presidente della
provincia, del consiglio provinciale, dei sindaci e dei consigli
comunali, da tenersi nella primavera 2009, sono rinviate ad una data
fissata con decreto del Ministro dell'interno tra il 1 novembre ed il
15 dicembre 2009. Il mandato dei relativi organi e' prorogato fino
allo svolgimento delle elezioni di cui al periodo precedente.
((3-bis. Le misure di cui al comma 1, lettere da a) ad n), possono
essere attuate limitatamente all'esercizio finanziario 2009,
nell'ambito delle risorse di cui al comma 4.))
4. Al fine dell'attuazione del comma 1, ((lettere ))da a) ad n) e'
autorizzata la spesa, per l'anno 2009, di euro 6.300.000 e per l'anno
2010 di euro 51.000.000.
((4-bis. Il termine per l'approvazione del piano di tutela delle
acque della regione Abruzzo e' prorogato al 30 giugno 2010. Le
Autorita' di bacino di rilievo nazionale del fiume Tevere e dei fiumi
Liri-Garigliano e Volturno, incaricate ai sensi del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 13, di provvedere, ognuna per il territorio di
propria competenza, al coordinamento dei contenuti e degli obiettivi
dei piani di gestione di cui all'articolo 13 della direttiva
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2000, escludono dal programma delle misure quelle relative al
territorio della regione Abruzzo. Alla integrazione del programma
delle misure con quelle previste nel piano di tutela provvedono entro
il 30 giugno 2010 i comitati integrati delle Autorita' di bacino di
rilievo nazionale del fiume Tevere e dei fiumi Liri-Garigliano e
Volturno.))
CAPO I
Interventi immediati per il superamento dell'emergenza
Art. 7.
Attivita' urgenti della Protezione civile, delle Forze di polizia,
delle Forze armate
1. Per gli interventi di assistenza gia' realizzati in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici ai sensi delle ordinanze del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n.
3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009 e n. 3757 del 21
aprile 2009, nonche' per la loro prosecuzione fino al 31 dicembre
2009, in aggiunta alle somme gia' trasferite al fondo della
Protezione civile, e' autorizzata la spesa di euro 580 milioni, fatto
salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, ((comprensiva degli oneri per
il trattamento economico, analogo a quello attribuito al personale
delle Forze di polizia, da corrispondere con le modalita' previste
dal comma 2, al personale delle Forze armate.))
2. Per la prosecuzione dell'intervento di soccorso e delle
attivita' necessarie al superamento dell'emergenza dell'evento
sismico in Abruzzo, da parte del personale del Corpo dei vigili del
fuoco e delle Forze di polizia, fino al 31 dicembre 2009, e'
autorizzata, a decorrere dal 1 giugno 2009, la spesa di 80 milioni di
euro. Nell'ambito della predetta autorizzazione di spesa complessiva,
per il personale del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di
polizia direttamente impegnato nell'attivita' indicate al presente
comma, sono autorizzate per il periodo dal 1 giugno al 31 dicembre
2009, in deroga alla ((vigente normativa,)) prestazioni di lavoro
straordinario nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite da
ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Per la prosecuzione dell'intervento di soccorso da parte del
Corpo dei vigili del fuoco, e' autorizzata, in aggiunta a quanto
previsto dal comma 2, la spesa di 8,4 milioni di euro per l'anno
2009. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, primo periodo, con effetto dal 1 gennaio 2009, le parole: «e
di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco»; ((a tal fine e' autorizzata la spesa
di 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.))
4. La regione Abruzzo e' autorizzata a prorogare fino al 31
dicembre 2009 i contratti di lavoro a tempo determinato e di
collaborazione coordinata, continuativa od occasionale stipulati
dalla predetta regione Abruzzo nei settori della protezione civile,
della sanita' e dell'informatica ed in corso alla data del 6 aprile
2009, nel limite delle risorse disponibili, a legislazione vigente,
nel bilancio regionale e, per le aziende sanitarie, nei limiti delle
risorse indicate ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera b).
((4-bis. Al fine di assicurare la piena operativita' del Servizio
nazionaledi protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009
e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per il
potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della
protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a
valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.))
CAPO I
Interventi immediati per il superamento dell'emergenza
Art. 8.
Provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese
1. Al fine di sostenere l'economia delle zone colpite dal sisma del
6 aprile 2009 ed il reddito delle famiglie, lavoratori ed imprese,
sono disposti:
a) la proroga dell'indennita' ordinaria di disoccupazione con
requisiti normali di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 24
dicembre 2007, n. 247, con riconoscimento della contribuzione
figurativa;
b) l'indennizzo in favore dei collaboratori coordinati e
continuativi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma
2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dei titolari di
rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori
autonomi, ivi compresi i titolari di attivita' di impresa e
professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza
e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita' a causa degli
eventi sismici;
c) l'estensione alle imprese ed ai lavoratori autonomi che alla
data del 6 aprile 2009 erano assistiti da professionisti operanti nei
comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della sospensione dal
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali, nonche' la non applicazione delle sanzioni
amministrative per inadempimenti in materia di lavoro e fiscale, per
ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del
rapporto di lavoro, in scadenza a fare data dal 6 aprile 2009 e fino
al 30 giugno 2009, nei confronti sia dei soggetti operanti alla data
degli eventi sismici nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sia
delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in comuni non
interessati dagli eventi sismici, che alla data del 6 aprile 2009
erano assistiti da professionisti operanti nei predetti comuni di cui
all'articolo 1, comma 2;
d) la non computabilita' ai fini della definizione del reddito di
lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del(( testo unico delle
imposte sui redditi di cui al))decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei sussidi occasionali,
erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere concessi da parte
sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti
nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sia da parte dei datori di
lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri
lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni di cui
all'articolo 1, comma 2;
e) modalita' speciali di attuazione delle misure in materia di
politica agricola comunitaria (PAC) e di programmi di sviluppo rurale
finalizzate all'anticipazione dei termini di erogazione delle
provvidenze previste, nel rispetto della disciplina comunitaria e
nell'ambito delle disponibilita' della gestione finanziaria
dell'AGEA;
f) l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per gli
utenti residenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, in
transito nell'area colpita fino alla data del 31 dicembre 2009. ((A
tal fine e' autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro,
di cui 8,5 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo
14, comma 1.))
2. Al fine di sostenere il rapido recupero di adeguate condizioni
di vita delle famiglie residenti nei territori colpiti dal sisma, e
per un ammontare massimo di 12.000.000 di euro, a valere sulle
risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo
19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato
dall'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
relative all'anno 2009, sono realizzati interventi, anche integrati,
per le seguenti finalita':
a) costruzione e attivazione di servizi socio-educativi per la
prima infanzia;
b) costruzione e attivazione di residenze per anziani;
c) costruzione e attivazione di residenze per nuclei monoparentali
madre bambino;
d) realizzazione di altri servizi da individuare con le modalita'
di cui all'articolo 1.
3. Al fine dell'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa, per
l'anno 2009, di 53,5 milioni di euro e, per l'anno 2010, di 30
milioni di euro.
CAPO II
Misure urgenti per la ricostruzione
Art. 9.
Stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti da
demolizioni
1. I materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e
privati, nonche' quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici
danneggiati dal terremoto sono classificati, ai sensi dell'Allegato D
della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
rifiuti urbani con codice CER 20.03.99 limitatamente alle fasi di
raccolta e trasporto presso le aree di deposito temporaneo
individuate.
((1-bis. Limitatamente ai territori dei comuni di cui all'articolo
1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754
del 9 aprile 2009, i rifiuti liquidi di cui all'articolo 110, comma
3, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, prodotti presso i campi di ricovero
della popolazione sfollata a seguito degli eventi sismici in oggetto,
sono classificati come rifiuti urbanicon codice CER 20.03.99.))
1-ter. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, i
provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali
nonche' le autorizzazioni e le comunicazioni rilasciati o effettuati
per la raccolta, il trasporto, lo smaltimento, il recupero ed il
trattamento dei rifiuti di cui al comma 1, identificati con il codice
CER 20.03.04, si intendono estesi ai rifiuti aventi codice CER
20.03.99.
2. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il
produttore dei rifiuti, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' il comune di
origine dei rifiuti stessi, che comunica al Commissario delegato i
dati relativi alle attivita' di raccolta, trasporto, selezione,
recupero e smaltimento dei rifiuti effettuate e ne rendiconta i
relativi oneri.
3. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, i comuni
dispongono la rimozione ed il trasporto dei materiali di cui al comma
1 presenti su aree pubbliche o private da parte di soggetti in
possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle
procedure di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, ed alle disposizioni sul prelievo ed il trasporto dei
rifiuti pericolosi, con il concorso dell'Agenzia regionale per la
tutela ambientale dell'Abruzzo e delle ASL competenti per territorio,
al fine di assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della
salute pubblica e dell'ambiente.
4. L'ISPRA, ((nell'ambito del consiglio federale presso di esso
operante,)) assicura il coordinamento delle attivita' realizzate
dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente dell'Abruzzo ai
sensi del presente articolo, nonche' il necessario supporto
tecnico-scientifico alla regione Abruzzo.
5. In deroga all'articolo 208, comma 15, ed all'articolo 216 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono autorizzate le
attivita' degli impianti finalizzate alla gestione dei rifiuti di cui
al comma 1, nel pieno rispetto della normativa comunitaria.
6. In deroga all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, i termini di validita' delle iscrizioni all'Albo
nazionale dei gestori ambientali effettuate dalla sezione regionale
dell'Abruzzo del medesimo Albo, sono sospesi fino al ripristino
dell'operativita' della sezione regionale dell'Albo. Nel periodo
transitorio, le variazioni e le nuove iscrizioni sono effettuate dal
Comitato nazionale dell'Albo.
7. (Soppresso).
8. In deroga agli articoli 182, comma 7, 191, 208 e 210 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,
nonche' all'articolo 8 del decreto legislativo del 13 gennaio 2003,
n. 36, e previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle
condizioni di salvaguardia ambientale e delle volumetrie residue, da
effettuarsi con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale, la Regione
provvede alla individuazione di siti di discarica finalizzati allo
smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo, adottando,
sentito l'ISPRA, provvedimenti di adeguamento e completamento degli
interventi di ripristino ambientale di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, anche successivamente
all'eventuale utilizzo.
9. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentito l'ISPRA, possono essere
definite le modalita' operative per la gestione dei rifiuti di cui al
presente articolo.
CAPO II
Misure urgenti per la ricostruzione
((Art. 9-bis
Scarichi urbani, industriali e assimilati ai domestici e relativi
impianti di depurazione. Misure per la prevenzione e il contrasto
delle emergenze idrogeologiche e per la gestione delle risorse
idriche
1. La provincia di L'Aquila, ovvero l'Autorita' di ambito
territorialmente competente qualora lo scarico sia in pubblica
fognatura, ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono rilasciare ai titolari
degli scarichi un nuovo provvedimento di autorizzazione, sentiti
l'ISPRA e le aziende sanitarie locali competenti per territorio, nel
caso in cui venga accertato un danneggiamento tecnico-strutturale
tale da determinare una significativa riduzione dell'efficacia
depurativa dell'impianto.
2. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 contiene
idonee prescrizioni per il periodo transitorio necessario per il
ritorno alle condizioni di regime, comunque non superiore a sei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
3. I titolari degli scarichi autorizzati, ai fini del rilascio del
provvedimento di autorizzazione, sono tenuti a produrre, ferma
restando la facolta' per la provincia ovvero per l'Autorita' di
ambito, per l'ISPRA e per le aziende sanitarie locali di richiedere
integrazioni ove necessario, la seguente documentazione:
a) relazione tecnico-descrittiva, completa di documentazione
fotografica, a firma di un tecnico abilitato, attestante la capacita'
depurativa residuale e i danni strutturali e/o tecnici subiti
dall'impianto a seguito degli eventi sismici, tali da comprometterne
la funzionalita';
b) descrizione degli eventuali interventi gia' realizzati e
finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza dell'impianto;
c) planimetria dell'insediamento in cui vengono individuate le
parti danneggiate;
d) relazione tecnico-descrittiva, a firma di un tecnico abilitato,
dei lavori necessari al ripristino funzionale.
4. Per la realizzazione dell'intervento urgente per il ripristino
della piena funzionalita' dell'impianto di depurazione delle acque
reflue in localita' Ponte Rosarolo nel comune di L'Aquila, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
provvede a trasferire in favore della contabilita' speciale del
Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale del
bacino del fiume Aterno, previa presentazione di idonea
documentazione attestante i danni subiti dall'impianto, la somma di
euro 2 milioni, a valere sul fondo per la promozione di interventi di
riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo
di nuove tecnologie di riciclaggio, di cui all'articolo 2, comma 323,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Per la progettazione e l'affidamento dei lavori inerenti alle
iniziative di cui al comma 4 necessarie al superamento
dell'emergenza, il Commissario delegato puo' avvalersi di societa' a
totale capitale pubblico, in possesso delle necessarie capacita'
tecniche, designate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con il riconoscimento a favore dei predetti
organismi dei costi sostenuti e documentati, previamente autorizzati
dal Commissario delegato.
6. Per garantire l'efficienza degli impianti per la gestione dei
servizi idrici e la salvaguardia delle risorse idriche nel territorio
nazionale, ai fini della prevenzione e del controllo degli effetti di
eventi sismici, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia il
Programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di
monitoraggio, verifica e consolidamento degli impianti per la
gestione dei servizi idrici. Il Programma e' predisposto dalla
Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, che, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e' istituita presso il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, subentrando nelle
competenze gia' attribuite all'Autorita' di vigilanza sulle risorse
idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149,
152, 154, 172 e 174 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successivamente attribuite al Comitato per la vigilanza sull'uso
delle risorse idriche, il quale, a decorrere dalla medesima data, e'
soppresso. La denominazione "Commissione nazionale per la vigilanza
sulle risorse idriche" sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione
"Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche", ovunque
presente. La Commissione esprime il parere di cui all'articolo
23-bis, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 161:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La Commissione e' composta da cinque membri nominati con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, che durano in carica tre anni, due dei quali designati
dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con
il medesimo decreto, scelti tra persone di elevata qualificazione
giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico
e privato, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il
presidente e' scelto nell'ambito degli esperti con elevata
qualificazione tecnico-scientifica. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con
proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione,
in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di
cui al presente comma. Fino alla data di entrata in vigore del
decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle
attivita' e' garantito dai componenti in carica alla data di entrata
in vigore della presente disposizione";
2) al comma 3, il primo periodo e' soppresso;
3) al comma 6, nell'alinea, il primo periodo e' soppresso e, nel
secondo periodo, le parole: "L'Osservatorio" sono sostituite dalle
seguenti: "La Commissione";
4) al comma 6-bis, le parole: "e dell'Osservatorio dei servizi
idrici" sono soppresse;
b) all'articolo 170, comma 12, le parole: "Sezione per la
vigilanza sulle risorse idriche" sono sostituite dalle seguenti:
"Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche".
7. Il Programma di cui al comma 6 e' realizzato dalla Commissione
di cui al medesimo comma con il supporto tecnico-scientifico e
operativo dell'ISPRA, su scala regionale o interregionale, iniziando
dal territorio della regione Abruzzo. Allo scopo, la Commissione
utilizza ogni informazione disponibile, ivi incluse quelle relative
alla funzionalita' dei depuratori, nonche' allo smaltimento dei
relativi fanghi, di cui all'articolo 101, comma 8, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Alla copertura degli oneri
connessi alla predisposizione del Programma si provvede mediante
utilizzazione dei risparmi derivanti dalla riduzione a cinque dei
componenti della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse
idriche che subentra al soppresso Comitato per la vigilanza sull'uso
delle risorse idriche. Le attivita' previste dal presente articolo
sono svolte dall'ISPRA nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.))
CAPO III
Interventi per lo sviluppo socio-economico delle zone
terremotate
Art. 10.
Agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale
((1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere stabilita
l'istituzione, nell'ambito del fondo di garanzia di cui all'articolo
15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, di un'apposita sezione
destinata alla concessione gratuita di garanzie su finanziamenti
bancari a favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle
commerciali, agricole, turistiche e di servizi nonche' degli studi
professionali, secondo le seguenti percentuali di copertura:
a) nel caso di garanzia diretta, fino all'80 per cento
dell'ammontare di ciascun finanziamento;
b) nel caso di controgaranzia, fino al 90 per cento dell'importo
garantito dai confidi e dagli altri fondi di garanzia, a condizione
che gli stessi abbiano prestato garanzie in misura non superiore
all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento.
1-bis. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e
sentita la regione Abruzzo, provvede all'individuazione ed alla
perimetrazione, nell'ambito dei territori comunali della provincia di
L'Aquila e di quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto, di
zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei
fenomeni di degrado urbano e sociale e degli effetti provocati dal
sisma sul tessuto economico e produttivo, in deroga al requisito
demografico ivi previsto. Alle aree, cosi' individuate, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della
predetta legge n. 296 del 2006. Ai fini di cui al presente comma, il
termine del 1° gennaio 2008 stabilito dai commi 341 e 341-bis
dell'articolo 1 della predetta legge n. 296 del 2006 si intende
sostituito dal termine del 6 aprile 2009 e l'espressione "a decorrere
dall'anno 2008" di cui alla lettera c) del citato comma 341 si
intende sostituita dall'espressione "a decorrere dall'anno 2009". Per
il finanziamento delle zone franche urbane individuate ai sensi del
presente comma, e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto
ai sensi del presente comma, e' istituito un apposito Fondo nello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze, con una dotazione di 45 milioni di euro, che costituisce
tetto di spesa massima, a valere sulle risorse di cui all'articolo
14, comma 1, compatibilmente con gli utilizzi del presente decreto.
1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa
autorizzazione comunitaria, puo' essere stabilita l'applicazione, in
alternativa alle disposizioni di cui al comma 1-bis, di un regime
fiscale di incentivazione che preveda:
a) ai fini delle imposte sui redditi, la non concorrenza alla
formazione del reddito imponibile per gli anni di imposta 2009, 2010,
2011 e 2012 dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e
l'esclusione, in tutto o in parte, dalla determinazione
dell'imponibile per il reddito di impresa dell'ammontare delle spese
sostenute per l'acquisto e la locazione finanziaria di beni
strumentali e macchinari;
b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando gli
obblighi di fatturazione e registrazione, che l'imposta non e' dovuta
sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse alle
esigenze della ricostruzione;
c) ai fini delle imposte indirette, l'applicazione dell'imposta di
registro in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso di
diritti su fabbricati o porzioni di fabbricati situati nei comuni di
cui all'articolo 1, comma 2, nonche' altre agevolazioni ai fini delle
imposte indirette sui finanziamenti collegati alla ricostruzione.
1-quater. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del presente decreto, sono definite le modalita' per
l'applicazione delle disposizioni previste dal comma 1-ter, nonche'
delle disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 366 a 372,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle imprese operanti nei
comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto alla data
del 6 aprile 2009 e alle imprese edili impegnate nella ricostruzione
nei predetti territori.
1-quinquies. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilita'
comunitaria delle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e
1-quater, la loro efficacia e' subordinata alla preventiva
autorizzazione comunitaria e agli incentivi di cui al predetto comma
1-bis si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.))
2. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui e di ogni altro
finanziamento sono effettuate senza applicazione di costi da parte
degli intermediari e sono esenti da imposte e tasse di ogni genere,
con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto. I relativi onorari
notarili sono ridotti del cinquanta per cento.
3. Con delibera del CIPE una quota delle risorse di cui al Fondo
strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, puo' essere
destinata al finanziamento di accordi di programma gia' sottoscritti
per l'attuazione degli interventi agevolativi di cui al decreto-legge
1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni, ovvero da
sottoscrivere, con priorita' per le imprese ammesse alla procedura di
amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,
compresi gli eventuali acquirenti delle predette imprese, nei settori
dei componenti e prodotti hardware e software per ICT, della
farmaceutica, dell'agroalimentare, della chimica e dell'automotive e
dell'edilizia sostenibile, nonche' ai contratti di programma che alla
data di entrata in vigore del presente decreto risultano gia'
presentati. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo di impresa e' incaricata degli interventi di cui al
presente comma.
4. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 sono
disciplinate le modalita' per la destinazione alla regione Abruzzo
della quota delle risorse disponibili del Fondo per le politiche
giovanili per le iniziative di sostegno delle giovani generazioni
della regione Abruzzo colpite dall'evento sismico riguardanti la
medesima regione, nonche' le modalita' di monitoraggio, attuazione e
rendicontazione delle iniziative intraprese.
5. Al fine di favorire la ripresa delle attivita' dei centri di
accoglienza, di ascolto e di aiuto delle donne e delle madri in
situazioni di difficolta', ivi comprese quelle derivanti dagli
effetti degli eventi sismici, e' autorizzata la spesa di tre milioni
di euro, per l'anno 2009, a sostegno degli oneri di ricostruzione o
di restauro di immobili a tale scopo destinati situati nei comuni di
cui all'articolo 1. All'onere derivante dal presente comma, pari a 3
milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante utilizzo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C
allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
((5-bis. In considerazione della riprogrammazione dei relativi
interventi, volti a privilegiare le misure di maggiore necessita', le
risorse finanziarie di pertinenza del Ministero della difesa
finalizzate allo svolgimento di attivita' correlate principalmente
alle celebrazioni della festa della Repubblica 2009 sono ridotte di 1
milione di euro e il relativo importo, corrispondente ai risparmi
realizzati, e' trasferito ad apposito capitolo di spesa dello stato
di previsione del Ministero della difesa, per essere destinato al
finanziamento di appositi interventi a favore delle popolazioni
colpite dal sisma del 6 aprile 2009, individuati con decreto del
Ministro della difesa, di intesa con il Commissario delegato di cui
all'articolo 2.))
CAPO IV
Misure per la prevenzione del rischio sismico
((Art. 11.
Interventi per la prevenzione del rischio sismico
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico.
A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 44 milioni per l'anno
2010, di euro 145, 1 milioni per l'anno 2011, di euro 195,6 milioni
per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di euro 145,1 milioni per
l'anno 2015 e di euro 44 milioni per l'anno 2016.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio.))
CAPO V
Disposizioni di carattere fiscale e di copertura finanziaria
Art. 12.
1. Al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 500
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Amminist««razione autonoma dei
monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
puo':
a) indire nuove lotterie ad estrazione istantanea;
b) adottare ulteriori modalita' di gioco del Lotto, nonche' dei
giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilita'
di piu' estrazioni giornaliere;
c) concentrare le estrazioni del Lotto, in forma automatizzata,
anche in una o piu' citta' gia' sedi di ruota;
d) consentire l'apertura delle tabaccherie anche nei giorni
festivi;
e) disporre l'assegnazione del 65 per cento della posta di gioco a
montepremi, del 5,71 per cento alle attivita' di gestione, dell'8 per
cento come compenso per l'attivita' dei punti di vendita, del 15 per
cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e del 6,29
per cento a favore dell'UNIRE, relativamente al gioco istituito ai
sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
f) adeguare, nel rispetto dei criteri gia' previsti
dall'ordinamento interno, nonche' delle procedure comunitarie vigenti
in materia, il regolamento emanato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 17 settembre 2007, n. 186,
prevedendovi, altresi', la raccolta a distanza di giochi di sorte a
quota fissa e di giochi di carte organizzati in forma diversa dal
torneo, relativamente ai quali l'aliquota di imposta unica applicata
sulle somme giocate e', per ciascun gioco, pari al 20 per cento delle
somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite
al giocatore;
g) relativamente alle scommesse a distanza a quota fissa con
modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori, stabilire
l'aliquota di imposta unica nel 20 per cento della raccolta, al netto
delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in
vincite e rimborsi al consumatore, disponendo altresi' in cinquanta
centesimi di euro la posta unitaria di gioco. Conseguentemente, a
decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del relativo decreto dirigenziale all'((articolo
4, comma 1, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 23
dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, le parole: "e per
le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli
giocatori", ovunque ricorrano, e le parole: "e per quelle con
modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori" sono
soppresse;
h) per le scommesse a quota fissa di cui all'articolo 1, comma 88,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disporre che l'aliquota
d'imposta unica sulle giocate, di cui alla lettera d) del predetto
comma, sia pari al 20 per cento della raccolta al netto delle somme
che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al
consumatore, nonche' la fissazione della posta unitaria di gioco in 1
euro. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 88, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, nell'alinea, le parole: "introduce con uno o
piu' provvedimenti" sono sostituite dalle seguenti: "disciplina con
uno o piu' provvedimenti" e la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: "b) proposizione delle scommesse da parte dei concessionari
di cui alla lettera a) all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato che valuta l'aderenza della scommessa proposta ai principi
definiti dai provvedimenti che disciplinano la materia";))
i) determinare i poteri di controllo dei concessionari della rete
telematica per la gestione degli apparecchi da gioco di cui
all'articolo 110, comma 6,(( del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza di cui al)) regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche'
l'eventuale esclusione dalle sanzioni relative alle irregolarita'
riscontrate dai medesimi concessionari, nel rispetto dei seguenti
ulteriori criteri:
1) potere, per i concessionari della rete telematica di cui
all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, di disporre l'accesso di propri
incaricati nei locali destinati all'esercizio di raccolta di gioco
per procedere ad ispezioni tecniche ed amministrative per la verifica
del corretto esercizio degli apparecchi stessi;
2) obbligo, per i soggetti incaricati delle attivita' ispettive
di cui al numero 1), di segnalare tempestivamente all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e agli organi di polizia le illiceita'
riscontrate, anche qualora esse si riferiscano ad apparecchi
collegati alla rete di altri concessionari;
3) previsione, in relazione agli illeciti accertati con le
procedure di cui ai punti precedenti, dell'esclusione delle
responsabilita' previste dall'articolo 39-quater, comma 2, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
4) applicabilita' dell'articolo 22 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, in relazione alle somme dovute a qualunque
titolo dai responsabili in via principale o in solido, a norma
dell'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
In tali casi l'iscrizione di ipoteca ed il sequestro conservativo, di
cui al ((citato articolo 22,)) sono richiesti sui beni dell'impresa e
sui beni personali dell'imprenditore individuale o
dell'amministratore, se responsabile e(( persona giuridica,)) ed i
medesimi provvedimenti sono richiesti, altresi', sui beni di ogni
altro soggetto, anche non titolare d'impresa, responsabile a
qualunque titolo;
l) attuare la concreta sperimentazione e l'avvio a regime di
sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso
videoterminali in ambienti dedicati, dalla generazione remota e
casuale di combinazioni vincenti, anche numeriche, nonche' dalla
restituzione di vincite ciclicamente non inferiori all'ottantacinque
per cento delle ((somme giocate, definendo:)
((1) il prelievo erariale unico applicabile con una aliquota
massima non superiore al 4 per cento delle somme giocate,con la
possibilita' di graduare, nel tempo, le percentuali di tassazione in
modo crescente, per favorire le fasi di avvio dei nuovi sistemi di
gioco;
2) le caratteristiche degli ambienti dedicati, assicurando che i
videoterminali siano collocati in ambienti destinati esclusivamente
ad attivita' di gioco pubblico, nonche' il rapporto tra loro
superficie e numero di videoterminali;))
3) i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi offerti, nonche' le
modalita' di verifica della loro conformita', tramite il partner
tecnologico, coerente agli standard di sicurezza ed affidabilita'
vigenti a livello internazionale;
4) le procedure di autorizzazione dei concessionari
all'installazione, previo versamento di euro 15.000 ciascuno, di
videoterminali fino ad un massimo del quattordici per cento del
numero di nulla osta dagli stessi gia' posseduti. ((Il versamento di
cui al periodo precedente e' eseguito con due rate di euro 7.500 da
versare rispettivamente entro il 30 ottobre 2009 ed entro il 30
giugno 2010;
5) le procedure per l'individuazione dei nuovi concessionari di
cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, prevedendo: il metodo della
selezione aperta tra i candidati; la durata della concessione pari a
nove anni, a decorrere dalla scadenza di quelle attualmente in corso;
un prezzo di assegnazione per l'installazione di ciascun apparecchio
di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del citato testo unico
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di euro 15.000, con
esclusione dell'onere relativo per i soli attuali concessionari che
abbiano esercitato la facolta' di cui al numero 4), fino a
concorrenza dell'importo corrisposto per il numero di videoterminali
cosi' conseguito e che siano risultati aggiudicatari della nuova
procedura di gara;))
m) fissare le modalita' con le quali i concessionari delle
scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi offrono propri
programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello
ufficiale, fermo il potere dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato di certificare i relativi esiti, nel rispetto dei seguenti
ulteriori criteri:
1) asseverazione preventiva, da parte dell'Amministrazione, degli
eventi del programma complementare del concessionario;
2) acquisizione in tempo reale, da parte del totalizzatore
nazionale, degli eventi del programma complementare e dei loro esiti;
n) stabilire la posta unitaria di gioco e l'importo minimo per
ogni biglietto giocato per le scommesse a quota fissa ((su sport e su
altri eventi ))che comunque(( non possono essere inferiori ad 1
euro,)) nonche' il limite della vincita potenziale per il quale e'
consentita l'accettazione di scommesse che comunque non puo' essere
superiore a 50.000 euro;
o) rideterminare, di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico, le forme della comunicazione preventiva di avvio dei
concorsi a premio, prevedendosi in ogni caso che i soggetti che
intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione,
almeno quindici giorni prima dell'inizio, al Ministero dello sviluppo
economico mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo,
dallo stesso predisposto, esclusivamente secondo le modalita'
telematiche previste dall'articolo 39, comma 13-quater, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fornendo
altresi' il regolamento del concorso, nonche' la documentazione
comprovante l'avvenuto versamento della cauzione. Conseguentemente,
in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui e'
vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da euro
cinquantamila ad euro cinquecentomila. La sanzione e' raddoppiata nel
caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati
quando ne e' stato vietato lo svolgimento. La sanzione e' altresi'
applicabile nei confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo
partecipano all'attivita' distributiva di materiale di concorsi a
premio e di operazioni a premio vietati. Il Ministero dello sviluppo
economico dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del
soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati
dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione
vietata;
p) ((disporre)) l'attivazione di nuovi giochi di sorte legati al
consumo.
2. (Soppresso).
CAPO V
Disposizioni di carattere fiscale e di copertura finanziaria
Art. 13.
Spesa farmaceutica ed altre misure in materia di spesa sanitaria
1. Al fine di conseguire una razionalizzazione della spesa
farmaceutica territoriale:
a) il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,
e successive modificazioni, e' ridotto del 12 per cento a decorrere
dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2009. La riduzione
non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o
che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, ne' ai
medicinali il cui prezzo sia stato negoziato successivamente al 30
settembre 2008. Per un periodo di dodici mesi a partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e ferma restando
l'applicazione delle ulteriori trattenute previste dalle norme
vigenti, il Servizio sanitario nazionale nel procedere alla
corresponsione alle farmacie di quanto dovuto per l'erogazione di
farmaci trattiene, a titolo di recupero del valore degli extra sconti
praticati dalle aziende farmaceutiche nel corso dell'anno 2008, una
quota pari all'1,4 per cento calcolata sull'importo al lordo delle
eventuali quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito
e delle trattenute convenzionali e di legge. Tale trattenuta e'
effettuata ((nell'anno 2009)) in due rate annuali e non si applica
alle farmacie rurali con fatturato annuo in regime di Servizio
sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto,
inferiore a 258.228,45 euro. A tale fine le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano adottano le necessarie disposizioni
entro il 30 giugno 2009;
b) per i medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1,
del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive
modificazioni, con esclusione dei medicinali originariamente coperti
da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale
brevetto, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico al
netto dell'imposta sul valore aggiunto, stabilite dal primo periodo
del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
sono cosi' rideterminate: per le aziende farmaceutiche 58,65 per
cento, per i grossisti 6,65 per cento e per i farmacisti 26,7 per
cento. La rimanente quota dell'8 per cento e' ridistribuita fra i
farmacisti ed i grossisti secondo le regole di mercato ferma restando
la quota minima per la farmacia del 26,7 per cento. Per la fornitura
dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, il mancato
rispetto delle quote di spettanza previste dal primo periodo della
presente lettera, anche mediante cessione di quantitativi gratuiti di
farmaci o altra utilita' economica, comporta, con modalita' da
stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze:
1) per l'azienda farmaceutica, la riduzione, mediante
determinazione dell'AIFA, del 20 per cento del prezzo al pubblico dei
farmaci interessati dalla violazione, ovvero, in caso di reiterazione
della violazione, la riduzione del 50 per cento di tale prezzo;
2) per il grossista, l'obbligo di versare al Servizio sanitario
regionale una somma pari al doppio dell'importo dello sconto non
dovuto, ovvero, in caso di reiterazione della violazione, pari al
quintuplo di tale importo;
3) per la farmacia, l'applicazione della sanzione pecuniaria
amministrativa da cinquecento euro a tremila euro. In caso di
reiterazione della violazione l'autorita' amministrativa competente
puo' ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo non
inferiore a 15 giorni;
c) il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di
cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, e' rideterminato nella misura del 13,6 per cento per l'anno
2009.
2. Le economie derivanti dall'attuazione del presente articolo a
favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, valutate in 30 milioni di euro, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate agli
interventi di cui al comma 3, lettera a).
3. Le complessive economie derivanti per l'anno 2009 dalle
disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate:
a) alla copertura degli oneri derivanti dagli interventi urgenti
conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la
regione Abruzzo di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, per un importo pari a 380 milioni
di euro;
b) fino ad un importo massimo di 40 milioni di euro all'incremento
del fondo transitorio di accompagnamento di cui all'articolo 1, comma
796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in funzione
delle emergenti difficolta' per il completamento ed il consolidamento
del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione Abruzzo a
causa dei citati eventi sismici, da operarsi da parte del Commissario
ad acta, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 2007, n. 222.
4. L'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in
commercio di un medicinale di cui e' scaduto il brevetto, ovvero di
un medicinale che ha usufruito di una licenza del brevetto scaduto,
puo', nei nove mesi successivi alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'autorizzazione
all'immissione in commercio del primo medicinale equivalente, ridurre
il prezzo al pubblico del proprio farmaco, purche' la differenza tra
il nuovo prezzo e quello del corrispondente medicinale equivalente
sia superiore a 0,50 euro per i farmaci il cui costo sia inferiore o
pari a 5 euro, o se si tratti di medicinali in confezione monodose,
sia superiore a 1 euro per i farmaci il cui costo sia superiore ai 5
euro e inferiore o pari a 10 euro, sia superiore a 1,50 euro per i
farmaci il cui costo sia superiore a 10 euro.
5. Per gli effetti recati dalle disposizioni di cui al comma 1, il
livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui
concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' rideterminato in
diminuzione dell'importo di 380 milioni di euro per l'anno 2009.
Conseguentemente, il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) nell'adozione del provvedimento deliberativo di
ripartizione delle risorse finanziarie per il Servizio sanitario
nazionale relativo all'anno 2009 a seguito della relativa Intesa
espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 febbraio
2009, provvede, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, ad apportare le conseguenti variazioni alle tabelle
allegate alla proposta di riparto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali del 6 marzo 2009.
CAPO V
Disposizioni di carattere fiscale e di copertura finanziaria
Art. 14.
Ulteriori disposizioni finanziarie
1. Al fine di finanziare gli interventi di ricostruzione e le
altre misure di cui al presente decreto, il CIPE assegna agli stessi
interventi la quota annuale, compatibilmente con i vincoli di finanza
pubblica e con le assegnazioni gia' disposte, di un importo non
inferiore a 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro
nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per
il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse
complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a
sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche' un importo
pari a ((408,5 milioni di euro)) a valere sulle risorse del Fondo
infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del
citato decreto-legge n. 185 del 2008. Tali importi possono essere
utilizzati anche senza il vincolo di cui al comma 3 del citato
articolo 18.
((1-bis. Con le assegnazioni disposte ai sensi del comma 1, il CIPE
puo' disporre la riduzione, in termini di sola cassa, del fondo per
la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189, degli importi di 23 milioni di euro per l'anno 2009, 190 milioni
di euro per l'anno 2010 e 270 milioni di euro per l'anno 2012.))
2. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, assegnate all'Istituto per promozione industriale (IPI) con
decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 22 dicembre
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2004,
e successivamente integrate con decreto del Ministro delle attivita'
produttive in data 23 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2005, sono trasferite al
Dipartimento della protezione civile per essere destinate a garantire
l'acquisto da parte delle famiglie di mobili ad uso civile, di
elettrodomestici ad alta efficienza energetica, nonche' di apparecchi
televisivi e computer, destinati all'uso proprio per le abitazioni((
ubicate nei comuni di cui all'articolo 1.))
3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 ((sono
disciplinati,)) per il periodo 2009-2012 gli investimenti immobiliari
per finalita' di pubblico interesse degli enti previdenziali
pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di
immobili ad uso abitativo o non abitativo, esclusivamente in forma
indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili,
localizzati nei territori dei comuni individuati ai sensi
dell'articolo 1, anche in maniera da garantire l'attuazione delle
misure di cui a all'articolo 4, comma 1, lettera b). ((Anche al fine
di evitare i maggiori costi derivanti dalla eventuale interruzione
dei programmi di investimento di cui al presente comma gia'
intrapresi alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e dalle conseguenti domande risarcitorie,
l'attuazione degli investimenti previsti ai sensi del primo periodo
del presente comma non esclude il completamento di quelli in corso,
fermi i limiti e le forme di realizzazione previsti dalla normativa
vigente per le iniziative gia' deliberate.))
4. Le maggiori(( entrate rinvenienti)) dalla lotta all'evasione
fiscale, anche internazionale, derivanti da futuri provvedimenti
legislativi, accertate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, affluiscono ad un apposito Fondo istituito nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze
destinato all'attuazione delle misure di cui al presente decreto e
alla solidarieta'.
((5. Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' incrementato di 23 milioni di
euro per l'anno 2009 e 270 milioni di euro per l'anno 2012 a valere
sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Al fine di
finanziare gli interventi di ricostruzione e le altre misure di cui
al presente decreto, e' autorizzata, in aggiunta a quanto previsto al
comma 1, la spesa di 27 milioni di euro per l'anno 2009, 260 milioni
di euro per l'anno 2010, 350 milioni di euro per l'anno 2011 e 30
milioni di euro per l'anno 2012 e al relativo onere si provvede con
le maggiori entrate recate dal presente decreto; per la compensazione
degli effetti finanziari per l'anno 2010, il fondo di cui al presente
comma e' ridotto di 10 milioni di euro per il medesimo anno.))
((5-bis. I sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2,
predispongono, d'intesa con il presidente della regione Abruzzo -
Commissario delegato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, d'intesa con
il presidente della provincia nelle materie di sua competenza, piani
di ricostruzione del centro storico delle citta', come determinato ai
sensi dell'articolo 2, lettera a), del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, definendo le linee di
indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica e la
riqualificazione dell'abitato, nonche' per facilitare il rientro
delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dagli eventi
sismici del 6 aprile 2009. L'attuazione del piano avviene a valere
sulle risorse di cui al comma 1. Ove appartengano alla categoria di
cui all'articolo 10, comma 3, lettera a), del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, ovvero in caso di particolare interesse paesaggistico
attestato dal competente vice commissario d'intesa con il sindaco,
gli edifici civili privati possono essere ricostruiti a valere sulle
predette risorse nei limiti definiti con ordinanza adottata ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, tenuto conto della situazione economica
individuale del proprietario. La ricostruzione degli edifici civili
privati di cui al periodo precedente esclude la concessione dei
contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ed e).
5-ter. Eventuali risorse economiche che saranno destinate
dall'Unione europea all'Italia per il sisma del 6 aprile 2009 sono
considerate aggiuntive a quelle gia' stanziate dal Governo italiano.
5-quater. Al fine di effettuare il monitoraggio sulla realizzazione
degli interventi di cui al presente decreto, dal 1° gennaio 2010 il
presidente della regione Abruzzo si avvale del Nucleo di valutazione
istituito presso il CIPE. Sull'andamento degli interventi, il
presidente della regione predispone una relazione semestrale al
Presidente del Consiglio dei Ministri che la inoltra al Parlamento.
All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede con
l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie gia'
previste e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.))
CAPO VI
Disposizioni finali
Art. 15.
Erogazioni liberali e tutela della fede pubblica
1. In relazione all'applicazione delle agevolazioni di cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le
modalita' di impiego delle erogazioni liberali effettuate in favore
delle popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti dal
sisma sono comunicate al commissario delegato per la verifica della
sua coerenza con le misure adottate ai sensi del presente decreto;
per le medesime finalita' analoga comunicazione e' effettuata da
chiunque raccoglie fondi in favore delle popolazioni e per la
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma ovvero comunque
connessi e giustificati con gli eventi sismici del 6 aprile 2009.
((1-bis. Le erogazioni liberali provenienti dall'estero, ove non
abbiano una diversa destinazione specifica, sono destinate al
Ministero per i beni e le attivita' culturali per essere utilizzate
per il restauro e il recupero dei beni culturali danneggiati dagli
eventi sismici. Ai proventi delle erogazioni suddette si applica
l'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009.
1-ter. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e'
autorizzato, a valere sulle proprie disponibilita' ed in
collaborazione con privati cittadini o enti o societa' italiani e
stranieri, ad organizzare all'estero iniziative di divulgazione delle
finalita' di cui al comma 1-bis.))
2. L'uso del logo e della denominazione: “Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile”
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
11 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11
novembre 2002, e' esclusivamente riservato agli operatori ad esso
appartenenti.
3. Nei territori in cui vige lo stato emergenza dichiarato ai sensi
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, chiunque utilizza indebitamente
il segno distintivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della protezione civile, e' punito ai sensi
dell'articolo 497-ter del codice penale.
CAPO VI
Disposizioni finali
Art. 16.
Prevenzione delle infiltrazioni della criminalita' organizzata negli
interventi per l'emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo
1. Il Prefetto della provincia di L'Aquila, quale Prefetto del
capoluogo della regione Abruzzo, assicura il coordinamento e l'unita'
di indirizzo di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione delle
infiltrazioni della criminalita' organizzata nell'affidamento ed
esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e
forniture, nonche' nelle erogazioni e concessioni di provvidenze
pubbliche connessi agli interventi per l'emergenza e la ricostruzione
delle aree di cui all'articolo 1.
2. Al fine di assicurare efficace espletamento delle attivita' di
cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza
delle grandi opere ((costituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2,
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture di cui al)) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
opera a immediato, diretto supporto del Prefetto di L'Aquila,
attraverso una sezione specializzata istituita presso la Prefettura
che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici gia'
esistenti e che non puo' configurarsi quale articolazione
organizzativa di livello dirigenziale. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le
funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni
strumentali della sezione specializzata da individuarsi comunque
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
3. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e' istituito,
con il decreto di cui al comma 2, il Gruppo interforze centrale per
l'emergenza e ricostruzione (GICER). Con il medesimo decreto sono
definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione del
Gruppo che opera in stretto raccordo con la Sezione specializzata di
cui al comma 2.
4. I controlli antimafia sui contratti pubblici ((e sui successivi
subappalti e subcontratti)) aventi ad oggetto lavori, servizi e
forniture sono altresi' effettuati con l'osservanza delle linee guida
indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle
grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal ((regolamento di
cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.
252.
5. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici((
e nei successivi subappalti e subcontratti)) aventi ad oggetto
lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di
provvidenze pubbliche, e' prevista la tracciabilita' dei relativi
flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia,
delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico e
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le
modalita' attuative del presente comma ((ed e' prevista la
costituzione, presso il prefetto territorialmente competente, di
elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio
di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei
lavori oggetto del presente decreto. Il Governo presenta una
relazione semestrale alle Camere concernente l'applicazione delle
disposizioni del presente comma.))
6. L'esclusione di cui al comma 6-bis dell'articolo 74 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta, per il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nel senso che la stessa esclusione
opera anche nei confronti delle riduzioni indicate al comma 404
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ((fermo
restando il conseguimento, attraverso procedure di razionalizzazione
e riorganizzazione, degli obiettivi fissati di risparmi di spesa di
cui al citato comma 6-bis dell'articolo 74. Il Ministero dell'interno
provvede al conseguimento dei risparmi di spesa previsti dal comma
416 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 mediante la
razionalizzazione delle rimanenti articolazioni del Ministero
medesimo.))
7. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
CAPO VI
Disposizioni finali
Art. 17.
Svolgimento G8 nella regione Abruzzo
1. Anche al fine di contribuire al rilancio dello sviluppo
socio-economico dei territori colpiti dalla crisi sismica iniziata il
6 aprile 2009, il grande evento dell'organizzazione del Vertice G8 di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21
settembre 2007, che avra' luogo nei giorni dall'8 al 10 luglio 2009,
si terra' nel territorio della citta' di L'Aquila.
2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, ed in funzione della
nuova localizzazione dell'evento predetto nonche' dell'ottimizzazione
degli interventi realizzati, in corso o programmati sulla base
dell'ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive
modificazioni, sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle ordinanze
del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate sulla base del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21
settembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24
settembre 2007. ((Le medesime ordinanze continuano ad applicarsi per
assicurare il completamento delle opere in corso di realizzazione e
programmate nella regione Sardegna, nonche' di quelle ivi da
programmare nei limiti delle risorse rese disponibili dalla regione
Sardegna e dagli enti locali per la diversa localizzazione del
Vertice G8, e gli interventi occorrenti all'organizzazione del
predetto Vertice nella citta' di L'Aquila.))
3. Al fine di conseguire il contenimento della spesa pubblica per
affrontare gli oneri derivanti dall'emergenza sismica di cui al
presente decreto, il Commissario delegato provvede alla
riprogrammazione e rifunzionalizzazione degli interventi per
l'organizzazione del vertice G8 e adotta ogni necessario atto
consequenziale per la rilocalizzazione del predetto vertice. Fatta
salva la puntuale verifica delle quantita' effettivamente realizzate
per ciascuna categoria di lavori, servizi e forniture, i rapporti
giuridici sorti in attuazione dell'ordinanza n. 3629 del 20 novembre
2007, e successive modificazioni, sono rinegoziati, fatto salvo il
diritto di recesso dell'appaltatore. A tale fine, non sono piu'
dovute, ove previste, le percentuali di corrispettivo riconosciute
agli appaltatori a titolo di maggiorazione per le lavorazioni
eseguite su piu' turni e di premio di produzione, sui lavori
contabilizzati a decorrere dal 1° marzo 2009. Per i servizi, le
forniture e per i lavori che non contemplano le maggiorazioni di cui
al presente comma, la rinegoziazione tiene conto della diversa
localizzazione dell'evento. In mancanza di accordo intervenuto tra le
parti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i corrispettivi dovuti per le prestazioni di opera
professionale, ivi compresi quelli di cui all'articolo 92 del((
codice dei contratti pubblici di cui al ))decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, sono ridotti del 50 per cento rispetto al
compenso originariamente pattuito.
((4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Commissario delegato, sono accertati i risparmi
derivanti dal presente articolo e dai conseguenti provvedimenti
attuativi e i relativi importi sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati ad un apposito fondo istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dal
Commissario delegato per le esigenze della ricostruzione dei
territori colpiti dal sisma.))
CAPO VI
Disposizioni finali
Art. 18.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti ((dall'articolo 2, comma 13,))
dall'articolo 3, commi 3 e 6, dall'articolo 4, comma 5, dall'articolo
6, comma 4,(( al netto degli effetti positivi derivanti dal comma 1
dello stesso articolo 6, dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4-bis,
dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 11, comma 1,)) pari a
1.152,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 539,2 milioni di euro per
l'anno 2010, a 331,8 milioni di euro per l'anno 2011, a 468,7 milioni
di euro per l'anno 2012, a 500 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2013 e 2014, a 394,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 239
milioni di euro per l'anno 2016, a 133,8 milioni di euro per l'anno
2017, a 115,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al
2029, a 81,8 milioni di euro per l'anno 2030, a 48 milioni di euro
per l'anno 2031, a 14,2 milioni di euro per l'anno 2032 e a 2,9
milioni di euro a decorrere dall'anno 2033, si provvede, quanto:
a) a 150 milioni di euro per l'anno 2010 e 200 milioni di euro per
l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
b) a 300 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
22, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
c) a 380 milioni di euro per l'anno 2009, mediante utilizzo delle
risorse di cui all'articolo 13, comma 5;
d) a 472,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 389,2 milioni per
l'anno 2010, a 131,8 milioni per l'anno 2011, a 468,7 milioni per
l'anno 2012, a 500 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a
394,8 milioni per l'anno 2015, a 239 milioni di euro per l'anno 2016,
a 133,8 milioni di euro per l'anno 2017, a 115,6 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, a 81,8 milioni di euro per
l'anno 2030, a 48 milioni di euro per l'anno 2031, a 14,2 milioni di
euro per l'anno 2032 e a 2,9 milioni di euro a decorrere dall'anno
2033, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate
dal presente decreto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
CAPO VI
Disposizioni finali
Art. 19.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.