MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 giugno 2009
 Disposizioni  in  materia  di  invii  di  corrispondenza rientranti
nell'ambito  del  servizio postale universale e prezzi degli invii di
corrispondenza   raccomandata   e   assicurata,  non  attinenti  alle
procedure amministrative e giudiziarie, per l'interno e per l'estero.
(09A07376)

                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

            in qualita' di Autorita' di regolamentazione
                         del settore postale

  Vista  la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  15  dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del
mercato  interno  dei  servizi  postali comunitari e il miglioramento
della qualita' del servizio;
  Visto  il  decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, con il quale
e' stata recepita nell'ordinamento nazionale la Direttiva 97/67/CE;
  Vista   la  direttiva  2002/39/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  10 giugno 2002 che modifica la direttiva 97/67/CE per
quanto  riguarda  l'ulteriore  apertura  alla concorrenza dei servizi
postali della Comunita';
  Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, con il quale
e'  stata  recepita  nell'ordinamento nazionale la predetta Direttiva
2002/39/CE;
  Visto,  in  particolare, l'art. 4, comma 5, del decreto legislativo
22  luglio  1999,  n.  261,  che  riserva  al  Fornitore del servizio
universale   gli   invii   raccomandati   attinenti   alle  procedure
amministrative e giudiziarie;
  Visto,  in particolare, l'art. 13 del decreto legislativo 22 luglio
1999,  n.  261,  come  modificato dal decreto legislativo 23 dicembre
2003,  n.  384,  in base al quale l'Autorita' di regolamentazione del
settore  postale  determina nella misura massima i prezzi dei servizi
non  riservati rientranti nel servizio universale, in coerenza con la
struttura tariffaria dei servizi riservati;
  Visto  il decreto del Ministero delle comunicazioni 17 aprile 2000,
recante  «Conferma  della concessione del servizio postale universale
alla  societa'  Poste  Italiane  S.p.A.»,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 2000;
  Vista  la  deliberazione CIPE 24 aprile 1996, n. 65, recante «Linee
guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'»;
  Vista  la  deliberazione  CIPE  29  settembre  2003, n. 77, recante
«Linee guida per la regolazione del settore postale»;
  Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 29 dicembre 2005
recante  «Ambito  della  riserva  postale  per  il  mantenimento  del
servizio  universale»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 304 del 31 dicembre 2005;
  Visto  il  decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006,
recante   «Disposizioni   in   materia  di  invii  di  corrispondenza
rientranti  nell'ambito  del  servizio  postale universale. Tariffe e
prezzi  degli  invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115
del 19 maggio 2006;
  Visto   il  Contratto  di  programma  2006-2008  stipulato  tra  il
Ministero  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze e Poste Italiane S.p.A. stipulato in
data  17  settembre  2008,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  234 del 6 ottobre 2008, nonche' la delibera
CIPE  n.  121  del  18  dicembre  2008  concernente lo schema di atto
aggiuntivo al predetto Contratto di programma;
  Vista  la  proposta  di  adeguamento dei prezzi presentata da Poste
Italiane  S.p.A. in data 23 dicembre 2008, in applicazione del metodo
del  price  cap  previsto  dall'art.  8  del  predetto  Contratto  di
programma,  concernente  gli  invii  di corrispondenza raccomandata e
assicurata,  esclusi quelli attinenti alle procedure amministrative e
giudiziarie,   e   l'introduzione   del  servizio  di  corrispondenza
raccomandata e assicurata non retail, al fine di conseguire, mediante
una  rimodulazione  dell'offerta, una parziale copertura dei costi di
erogazione  del servizio ed una riduzione dell'onere, derivante dagli
obblighi  di  servizio  universale,  che rimane a carico del bilancio
della Societa';
  Verificata  la  coerenza della predetta proposta di adeguamento dei
prezzi  alle  disposizioni  dell'art.  13  del decreto legislativo 22
luglio  1999, n. 261 e a quanto previsto dall'art. 8 del Contratto di
programma 2006-2008,

                              Decreta:


                               Art. 1.

      Invii raccomandati e assicurati non retail per l'interno


  1.  Sono  «invii  raccomandati  non retail» e «invii assicurati non
retail»  rispettivamente  gli  invii di corrispondenza raccomandata e
assicurata  per l'interno, diversi da quelli attinenti alle procedure
amministrative   e  giudiziarie,  presentati  per  l'accettazione  al
Fornitore del servizio universale presso i punti di accesso di cui al
successivo  art.  2,  comma  1, con le modalita' di cui al successivo
art. 2, comma 2.
  2.  Per  la  spedizione  degli invii di cui al comma 1 si applicano
prezzi differenziati in relazione al peso unitario, al formato e, per
i  soli  invii raccomandati, all'area di destinazione, secondo quanto
specificato rispettivamente nell'allegato 1, tabelle a) e b).
  3.  I  prezzi  degli  invii  raccomandati  di  cui  al  comma  2 si
distinguono  per  aree  geografiche  come  individuate  dalla legge 3
agosto  1999, n. 265, recante «Disposizioni in materia di autonomia e
ordinamento  degli enti locali, nonche' modifiche alla legge 8 giugno
1990, n. 142» in:
   a)   Area   metropolitana   (AM):   area   di  destinazione  della
corrispondenza  individuata  dall'insieme  dei  Codici  di Avviamento
Postale  con  terza  cifra  1  o 9, appartenenti ai Comuni di Torino,
Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli;
   b)  Capoluogo  di  provincia  (CP):  area  di  destinazione  della
corrispondenza  individuata  dall'insieme dei CAP con terza cifra 1 o
9, diversi da quelli ricadenti nelle Aree metropolitane;
   c)   Area   extraurbana   (EU):   area   di   destinazione   della
corrispondenza individuata dall'insieme dei CAP con terza cifra 0,5 o
8.
  4.  All'avviso  di  ricevimento per l'interno si applica la tariffa
prevista  per  gli  invii  del  primo  scaglione  di peso diretti nel
territorio  nazionale  di  cui  all'art.  3, comma 1, del decreto del
Ministro delle comunicazioni del 12 maggio 2006.

        
     
                               Art. 2.

Accesso  al  servizio di corrispondenza raccomandata e assicurata non
                        retail per l'interno


  1. I punti di accesso alla rete postale pubblica degli invii di cui
all'art.  1  sono  pubblicati sul sito web del Fornitore del servizio
universale.  Eventuali  modifiche  sono  comunicate  all'Autorita' di
regolamentazione  del  settore  postale e pubblicate sul sito web del
Fornitore del servizio universale.
  2.  Le  condizioni relative alle procedure operative degli invii di
cui  all'art.  1,  quali  caratteristiche  di  prodotto, modalita' di
consegna,  di  prelavorazione,  di  allestimento,  di  pagamento e di
fatturazione  sono  riportate  in  allegato  2.  Eventuali  modifiche
riguardanti   le   suddette  condizioni  di  accesso  sono  approvate
dall'Autorita'  di  regolamentazione del settore postale e pubblicate
sul sito web del Fornitore del servizio universale.

        
     
                               Art. 3.

        Invii raccomandati e assicurati retail per l'interno


  1.  Sono  «invii  raccomandati  retail» e «invii assicurati retail»
rispettivamente gli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata
per l'interno, diversi da quelli di cui al precedente art. 1, nonche'
da quelli attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie.
  2.  Agli  invii  di  cui  al comma 1 si applicano rispettivamente i
prezzi  stabiliti in allegato 1, tabelle c) e d) secondo gli standard
e i formati previsti in allegato 3.
  3.  All'avviso  di  ricevimento per l'interno si applica la tariffa
prevista  per  gli  invii  del  primo  scaglione  di peso diretti nel
territorio  nazionale  di  cui  all'art.  3, comma 1, del decreto del
Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006.

        
     
                               Art. 4.

            Invii raccomandati e assicurati per l'estero


  1.  Agli  invii raccomandati e assicurati per l'estero si applicano
prezzi  differenziati per zone di destinazione (zona 1, zona 2 e zona
3  pubblicate  sul  sito  web  sito  web  del  Fornitore del servizio
universale). I prezzi applicati sono riportati in allegato 1, tabelle
da e) a m) secondo i formati previsti in allegato 4.
  2.  All'avviso di ricevimento per l'estero degli invii diretti alle
zone  1, 2 e 3 si applica la tariffa per gli invii di primo scaglione
di  peso  per  l'estero  della zona 1 di cui all'art. 3, comma 3, del
predetto decreto 12 maggio 2006.

        
     
                               Art. 5.

                   Condizioni generali di servizio


  1.  Il  Fornitore  del  servizio universale, ai sensi dell'art. 22,
comma  2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, provvede ad
adeguare le Condizioni generali di servizio alle previsioni contenute
nel  presente  decreto,  entro  trenta  giorni  dalla  sua entrata in
vigore.

        
     
                               Art. 6.

                           Prezzi speciali


  1.  Qualora  il  Fornitore  del servizio universale applichi prezzi
speciali,  ridotti  rispetto  ai  prezzi  di cui al presente decreto,
agisce  nel rispetto dei principi di cui all'art. 13, comma 3-bis del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.
  2.   Il  Fornitore  del  servizio  universale  opera  affinche'  le
riduzioni dei prezzi di cui al comma precedente siano giustificate da
costi  evitati  e  non  gravino  sull'onere  del servizio universale,
dandone  evidenza  nella  separazione contabile di cui all'art. 7 del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.
  2.  I  prezzi  speciali, nonche' eventuali condizioni associate, ed
ogni  loro  successiva  variazione,  sono comunicati all'Autorita' di
regolamentazione del settore postale e resi pubblici sul sito web del
Fornitore del servizio universale.

        
     
                               Art. 7.

                  Pubblicazione e entrata in vigore


  1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
   Roma, 19 giugno 2009
                                                Il Ministro : Scajola

        
     
                                                             Allegati

              ---->  Vedere da pag. 12 a pag. 23  <----