MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE
SOCIALI
DECRETO 26 febbraio 2009
Inclusione delle sostanze attive flutolanil, benfluralin,
fluazinam, fuberidazolo e il mepiquat, nell'allegato I del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva
2008/108/CE del 26 novembre 2008 della Commissione. (09A07227)
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in
materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;
Visti i regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e n.
1490/2002 che stabiliscono le modalita' attuative della terza fase
del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2 della
direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da
valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I
della citata direttiva che comprende anche le sostanze attive
flutolanil, benfluralin, fluazinam, fuberidazolo e il mepiquat;
Considerato che gli effetti di tali sostanze attive sulla salute
umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformita' alle
disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 per una
serie di impieghi proposti dai notificante ai rispettivi Stati membri
relatori che a loro volta hanno trasmesso le relazioni di valutazione
all'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA);
Considerato che le suddette relazioni di valutazione delle sostanze
attive flutolanil, benfluralin, fluazinam, fuberidazolo e il
mepiquat, esaminate dagli Stati membri relatori e dall'EFSA sono
state successivamente presentate alla Commissione e riesaminate
nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la
salute degli animali dove sono stati approvati sotto forma di
rapporti di riesame;
Considerato che sulla base dei citati rapporti di riesame e' emerso
che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive flutolanil,
benfluralin, fluazinam, fuberidazolo e il mepiquat, soddisfano, in
linea di massima, le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1,
lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto
riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nei rapporti
di riesame della Commissione;
Considerato che per le sostanze attive flutolanil e fluazinam, e'
necessario acquisire ulteriori informazioni su alcuni punti
specifici, a norma dell'art. 6, paragrafo 1, della direttiva
91/414/CEE, per avere una conferma della valutazione del rischio gia'
effettuata;
Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo di tempo
agli Stati membri per rivedere le vigenti autorizzazioni di prodotti
fitosanitari contenenti le sostanze attive flutolanil, benfluralin,
fluazinam, fuberidazolo e il mepiquat, per garantire il rispetto
delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE ed in particolare
dell'art. 13;
Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva
2008/108/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze
attive flutolanil, benfluralin, fluazinam, fuberidazolo e il
mepiquat, nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995,
n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2008/108/CE
si deve tenere conto delle eventuali limitazioni e delle prescrizioni
riportate, per le sostanze attive sopra citate, nei relativi rapporti
di riesame, messi a disposizione degli interessati, secondo i tempi e
le modalita' riportati nelle parti A e B dell'allegato al presente
decreto;
Considerato che per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti
fitosanitari, contenenti tali sostanze attive, si deve tener conto,
se necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e
94, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce
norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree
richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante: «Delega di
attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al
Sottosegretario di Stato On. Francesca Martini», ed in particolare
l'art. 1, comma 2, lettera b);
Decreta:
Art. 1.
1. Le sostanze attive flutolanil, benfluralin, fluazinam,
fuberidazolo e il mepiquat, sono state iscritte, fino al 28 febbraio
2019, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato
al presente decreto.
Art. 2.
1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
adotta, entro il 31 agosto 2009, i provvedimenti amministrativi
necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le
autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari
contenenti le sostanze attive attive flutolanil, benfluralin,
fluazinam, fuberidazolo e il mepiquat, verificando in particolare
che:
a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le eventuali
limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente
decreto, ad eccezione di quelle di cui alla parte B;
b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari
contenenti le sostanze attive flutolanil, benfluralin, fluazinam,
fuberidazolo e il mepiquat posseggano o possano accedere ad un
fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di
prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive flutolanil,
benfluralin, fluazinam, fuberidazolo e il mepiquat, presentano al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro
il 28 febbraio 2009 in alternativa:
a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al
proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II
del citato decreto.
3. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari contenenti le sostanze attive attive flutolanil,
benfluralin, fluazinam, fuberidazolo e il mepiquat, per le quali le
imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 28 febbraio
2009, agli adempimenti di cui al comma 2, si intendono revocate
automaticamente a decorrere dal 1° marzo 2009, il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali provvedera' a
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
l'elenco dei prodotti che risultano revocati.
4. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle
verifiche di cui al comma 1, si intendono revocati automaticamente a
partire dal 1° settembre 2009, il Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali provvedera' poi a pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che
risultano revocati.
Art. 3.
1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente le sostanze
attive attive flutolanil, benfluralin, fluazinam, fuberidazolo e il
mepiquat come unica sostanza attiva o associate ad altre sostanze
attive, iscritte entro il 28 febbraio 2009 nell'allegato I della
direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi
uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui
all'allegato III del suddetto decreto e tenendo conto delle
limitazioni e delle condizioni riportate nella parte B dell'allegato
al presente decreto.
2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti
fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute,
per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti
di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194, entro il 28 febbraio 2011. Tali autorizzazioni saranno adeguate
o revocate entro il 28 febbraio 2013 a conclusione della valutazione
effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle
disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente
decreto.
3. I prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive
flutolanil, benfluralin, fluazinam, fuberidazolo e il mepiquat in
associazione con altre sostanze attive che saranno inserite
nell'allegato I della direttiva successivamente al 28 febbraio 2009,
saranno valutati secondo le modalita' indicate nelle emanande
direttive di inclusione.
4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari, per le quali le imprese interessate non avranno
presentato il fascicolo di cui al comma 2, entro il 28 febbraio 2011,
si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° marzo 2011, il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
provvedera' poi a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.
5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle
verifiche di cui ai commi 1 e 2, si intendono revocati
automaticamente a partire dal 1° marzo 2013, il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali provvedera' poi a pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco dei
prodotti che risultano revocati.
Art. 4.
1. Il rapporto di riesame, e' messo a disposizione degli
interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle
informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194.
Art. 5.
1. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei
prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del
presente decreto e' consentita fino al 28 febbraio 2010.
2. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei
prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del
presente decreto e' consentita fino al 31 agosto 2010.
3. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei
prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del
presente decreto, e' consentita fino al 29 febbraio 2012.
4. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei
prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 5, del
presente decreto, e' consentita fino al 28 febbraio 2014.
5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari
contenenti le sostanze attive flutolanil, benfluralin, fluazinam,
fuberidazolo e il mepiquat, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa
volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti
medesimi dell'avvenuta revoca o delle modifiche di etichettatura
approvate in conformita' con le nuove condizioni d'impiego fissate
per le sostanze attive sopra citate a seguito della loro iscrizione
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e nel rispetto dei tempi
fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Roma, 26 febbraio 2009
p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Martini
Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 10
Allegato
----> Vedere da pag. 26 a pag. 28 <----