MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 febbraio 2009
 Inclusione   delle   sostanze   attive   flutolanil,   benfluralin,
fluazinam,  fuberidazolo  e  il mepiquat, nell'allegato I del decreto
legislativo  17  marzo  1995,  n.  194, in attuazione della direttiva
2008/108/CE del 26 novembre 2008 della Commissione. (09A07227)

                IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n. 194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;
  Visti  i  regolamenti  della  Commissione  (CE)  n.  451/2000  e n.
1490/2002  che  stabiliscono  le modalita' attuative della terza fase
del  programma  di  lavoro  di  cui  all'art.  8,  paragrafo  2 della
direttiva  91/414/CEE  e  fissano  un  elenco  di  sostanze attive da
valutare,  ai  fini  della  loro eventuale iscrizione nell'allegato I
della  citata  direttiva  che  comprende  anche  le  sostanze  attive
flutolanil, benfluralin, fluazinam, fuberidazolo e il mepiquat;
  Considerato  che  gli  effetti di tali sostanze attive sulla salute
umana  e  sull'ambiente  sono  stati  valutati  in  conformita'  alle
disposizioni  dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 per una
serie di impieghi proposti dai notificante ai rispettivi Stati membri
relatori che a loro volta hanno trasmesso le relazioni di valutazione
all'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA);
  Considerato che le suddette relazioni di valutazione delle sostanze
attive   flutolanil,   benfluralin,   fluazinam,  fuberidazolo  e  il
mepiquat,  esaminate  dagli  Stati  membri  relatori e dall'EFSA sono
state  successivamente  presentate  alla  Commissione  e  riesaminate
nell'ambito  del  Comitato  permanente  per la catena alimentare e la
salute  degli  animali  dove  sono  stati  approvati  sotto  forma di
rapporti di riesame;
  Considerato che sulla base dei citati rapporti di riesame e' emerso
che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive flutolanil,
benfluralin,  fluazinam,  fuberidazolo  e il mepiquat, soddisfano, in
linea  di  massima,  le  prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1,
lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto
riguarda  gli  usi presi in considerazione e specificati nei rapporti
di riesame della Commissione;
  Considerato  che  per le sostanze attive flutolanil e fluazinam, e'
necessario   acquisire   ulteriori   informazioni   su  alcuni  punti
specifici,   a  norma  dell'art.  6,  paragrafo  1,  della  direttiva
91/414/CEE, per avere una conferma della valutazione del rischio gia'
effettuata;
  Considerato  che  deve essere concesso un adeguato periodo di tempo
agli  Stati membri per rivedere le vigenti autorizzazioni di prodotti
fitosanitari  contenenti  le sostanze attive flutolanil, benfluralin,
fluazinam,  fuberidazolo  e  il  mepiquat,  per garantire il rispetto
delle  disposizioni  della  direttiva  91/414/CEE  ed  in particolare
dell'art. 13;
  Ritenuto   di   dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2008/108/CE  della  Commissione,  con  l'inserimento  delle  sostanze
attive   flutolanil,   benfluralin,   fluazinam,  fuberidazolo  e  il
mepiquat,  nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995,
n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
  Considerato  che  in fase di attuazione della direttiva 2008/108/CE
si deve tenere conto delle eventuali limitazioni e delle prescrizioni
riportate, per le sostanze attive sopra citate, nei relativi rapporti
di riesame, messi a disposizione degli interessati, secondo i tempi e
le  modalita'  riportati  nelle parti A e B dell'allegato al presente
decreto;
  Considerato  che per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti
fitosanitari,  contenenti  tali sostanze attive, si deve tener conto,
se  necessario,  anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e
94,  del  decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce
norme  in  materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree
richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;
  Visto  il  decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante: «Delega di
attribuzioni  del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali,  per  taluni  atti  di  competenza  dell'amministrazione, al
Sottosegretario  di  Stato  On. Francesca Martini», ed in particolare
l'art. 1, comma 2, lettera b);

                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.   Le   sostanze   attive   flutolanil,  benfluralin,  fluazinam,
fuberidazolo  e il mepiquat, sono state iscritte, fino al 28 febbraio
2019,  nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato
al presente decreto.

        
     
                               Art. 2.



  1.  Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
adotta,  entro  il  31  agosto  2009,  i provvedimenti amministrativi
necessari  ad  adeguare  alle  disposizioni  del  presente decreto le
autorizzazioni  all'immissione  in commercio di prodotti fitosanitari
contenenti   le   sostanze  attive  attive  flutolanil,  benfluralin,
fluazinam,  fuberidazolo  e  il  mepiquat, verificando in particolare
che:
   a)  i  prodotti  fitosanitari in questione rispettino le eventuali
limitazioni  e  le  condizioni  riportate  nell'allegato  al presente
decreto, ad eccezione di quelle di cui alla parte B;
   b)   i   titolari   di  autorizzazione  di  prodotti  fitosanitari
contenenti  le  sostanze  attive  flutolanil, benfluralin, fluazinam,
fuberidazolo  e  il  mepiquat  posseggano  o  possano  accedere ad un
fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
  2.  Ai  fini  di  cui  al  comma 1, i titolari di autorizzazioni di
prodotti  fitosanitari  contenenti  le  sostanze  attive  flutolanil,
benfluralin,  fluazinam,  fuberidazolo  e  il mepiquat, presentano al
Ministero  del  lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro
il 28 febbraio 2009 in alternativa:
   a)  un  fascicolo  rispondente ai requisiti di cui all'allegato II
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
   b)  l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al
proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II
del citato decreto.
  3.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei prodotti
fitosanitari   contenenti   le  sostanze  attive  attive  flutolanil,
benfluralin,  fluazinam,  fuberidazolo e il mepiquat, per le quali le
imprese  interessate  non  avranno  ottemperato, entro il 28 febbraio
2009,  agli  adempimenti  di  cui  al  comma 2, si intendono revocate
automaticamente  a  decorrere  dal  1°  marzo  2009, il Ministero del
lavoro,   della  salute  e  delle  politiche  sociali  provvedera'  a
pubblicare   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
l'elenco dei prodotti che risultano revocati.
  4.  I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle
verifiche  di cui al comma 1, si intendono revocati automaticamente a
partire  dal 1° settembre 2009, il Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali provvedera' poi a pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale   della  Repubblica  italiana  l'elenco  dei  prodotti  che
risultano revocati.

        
     
                               Art. 3.



  1.  Ogni  prodotto fitosanitario autorizzato contenente le sostanze
attive  attive  flutolanil, benfluralin, fluazinam, fuberidazolo e il
mepiquat  come  unica  sostanza  attiva o associate ad altre sostanze
attive,  iscritte  entro  il  28  febbraio 2009 nell'allegato I della
direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi
uniformi  di  cui  all'allegato  VI  del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui
all'allegato   III   del  suddetto  decreto  e  tenendo  conto  delle
limitazioni  e delle condizioni riportate nella parte B dell'allegato
al presente decreto.
  2.   A   tal  fine,  i  titolari  di  autorizzazioni  dei  prodotti
fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute,
per  ogni  prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti
di  cui  all'allegato  III  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194,  entro il 28 febbraio 2011. Tali autorizzazioni saranno adeguate
o  revocate entro il 28 febbraio 2013 a conclusione della valutazione
effettuata  secondo  i  principi  uniformi  e dando applicazione alle
disposizioni  specifiche  della  parte  B  dell'allegato  al presente
decreto.
  3.   I   prodotti   fitosanitari   contenenti  le  sostanze  attive
flutolanil,  benfluralin,  fluazinam,  fuberidazolo  e il mepiquat in
associazione   con   altre   sostanze  attive  che  saranno  inserite
nell'allegato  I della direttiva successivamente al 28 febbraio 2009,
saranno   valutati  secondo  le  modalita'  indicate  nelle  emanande
direttive di inclusione.
  4.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei prodotti
fitosanitari,  per  le  quali  le  imprese  interessate  non  avranno
presentato il fascicolo di cui al comma 2, entro il 28 febbraio 2011,
si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° marzo 2011, il
Ministero   del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali
provvedera'   poi   a   pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.
  5.  I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle
verifiche   di   cui   ai   commi   1  e  2,  si  intendono  revocati
automaticamente a partire dal 1° marzo 2013, il Ministero del lavoro,
della  salute  e delle politiche sociali provvedera' poi a pubblicare
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  l'elenco dei
prodotti che risultano revocati.

        
     
                               Art. 4.



  1.   Il   rapporto  di  riesame,  e'  messo  a  disposizione  degli
interessati  a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle
informazioni  riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194.

        
     
                               Art. 5.



  1.  La  vendita  e  l'utilizzazione  delle  giacenze  esistenti dei
prodotti  fitosanitari  revocati  ai  sensi dell'art. 2, comma 3, del
presente decreto e' consentita fino al 28 febbraio 2010.
  2.  La  vendita  e  l'utilizzazione  delle  giacenze  esistenti dei
prodotti  fitosanitari  revocati  ai  sensi dell'art. 2, comma 4, del
presente decreto e' consentita fino al 31 agosto 2010.
  3.  La  vendita  e  l'utilizzazione  delle  giacenze  esistenti dei
prodotti  fitosanitari  revocati  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del
presente decreto, e' consentita fino al 29 febbraio 2012.
  4.  La  vendita  e  l'utilizzazione  delle  giacenze  esistenti dei
prodotti  fitosanitari  revocati  ai  sensi dell'art. 3, comma 5, del
presente decreto, e' consentita fino al 28 febbraio 2014.
  5.  I  titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari
contenenti  le  sostanze  attive  flutolanil, benfluralin, fluazinam,
fuberidazolo  e  il mepiquat, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa
volta  ad  informare  i  rivenditori  e gli utilizzatori dei prodotti
medesimi  dell'avvenuta  revoca  o  delle  modifiche di etichettatura
approvate  in  conformita'  con le nuove condizioni d'impiego fissate
per  le  sostanze attive sopra citate a seguito della loro iscrizione
nell'allegato  I  della direttiva 91/414/CEE e nel rispetto dei tempi
fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.
  Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,  entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Roma, 26 febbraio 2009
                                                  p. Il Ministro
                                          Il Sottosegretario di Stato
                                                      Martini

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2009
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
   persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 10

        
     
                                                             Allegato

              ---->  Vedere da pag. 26 a pag. 28  <----