MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 febbraio 2009
 Inclusione della sostanza attiva diuron nell'allegato I del decreto
legislativo  17  marzo  1995,  n.  194, in attuazione della direttiva
2008/91/CE del 29 settembre 2008 della Commissione. (09A07341)

                IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                     E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n. 194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;
  Visti  i  regolamenti  della  Commissione  (CE)  n.  451/2000  e n.
1490/2002  che  stabiliscono  le modalita' attuative della terza fase
del  programma  di  lavoro  di  cui  all'art.  8,  paragrafo  2 della
direttiva  91/414/CEE  e  fissano  un  elenco  di  sostanze attive da
valutare,  ai  fini  della  loro eventuale iscrizione nell'allegato I
della citata direttiva che comprende anche la sostanza attiva diuron;
  Visto  che la sostanza attiva diuron e' stata in precedenza oggetto
della decisione della Commissione 2007/417/CE del 13 giugno 2007, che
prevedeva  la  non  inclusione  della sostanza attiva nell'allegato I
della  direttiva  91/414/CEE,  attuata  con  decreto  dirigenziale  7
novembre  2007  (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 274 del 24 novembre 2007);
  Visto l'art. 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE con la quale
il  notificante  ha  ripresentato  una  nuova domanda alla Danimarca,
quale  Stato membro relatore al fine dell'inclusione di tale sostanza
attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  Visto  che il rapporto del riesame e' stato riesaminato dagli Stati
membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la
catena  alimentare  e la salute degli animali sotto forma di rapporto
di  riesame della Commissione dove sono stati presi in considerazione
i  problemi per i quali inizialmente la sostanza attiva non era stata
iscritta  con la decisione sopra citata e che riguarda principalmente
l'esposizione  dell'operatore,  rischi  per  le  acque  sotterranee e
rischi per uccelli e mammiferi;
  Considerato   che   i  dati  supplementari  presentati  e  valutati
permettono  di  eliminare  le  preoccupazioni specifiche che ne hanno
determinato la decisione di non inclusione e non richiedono un parere
da  parte  dell'Autorita'  alimentare  per  la  sicurezza  alimentare
(EFSA);
  Considerato  che  sulla  base  dei  dati  supplementari valutati e'
emerso  che  i  prodotti  fitosanitari  contenenti la sostanza attiva
diurno  soddisfano,  in  linea  di  massima,  le  prescrizioni di cui
all'art.  5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE
in  particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e
specificati nei rapporti di riesame della Commissione;
  Considerato  che  non  risultano  autorizzati prodotti fitosanitari
contenenti la sostanza attiva diuron;
  Ritenuto   di   dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2008/91/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva
diuron, nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n.
194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
  Visto  il  decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante: «Delega di
attribuzioni  del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali,  per  taluni  atti  di  competenza  dell'Amministrazione, al
Sottosegretario  di  Stato  on. Francesca Martini», ed in particolare
l'art. 1, comma 2, lettera b);

                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  La  sostanza  attiva  e'  iscritta,  fino al 30 settembre 2018,
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la
definizione  chimica  ed  alle  condizioni riportate nell'allegato al
presente decreto.

        
     
                               Art. 2.



  1.  Coloro che intendono richiedere l'autorizzazione all'immissione
in  commercio per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva
diuron  dovranno  presentare  al Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, unitamente alla domanda di autorizzazione, i
seguenti documenti:
    a)  un  fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II
del  decreto  legislativo  17  marzo 1995, n. 194, o l'autorizzazione
rilasciata  da  altro  titolare  per  l'accesso al proprio fascicolo,
avente  comunque  i  requisiti  di  cui  all'allegato  II  del citato
decreto;
    b) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
  2.  Tali  fascicoli, saranno oggetto di valutazione in applicazione
dei  principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194.

        
     
                               Art. 3.



  1.   Il  rapporto  di  revisione  e'  messo  a  disposizione  degli
interessati  a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle
informazioni  riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194.
  Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,  entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
    Roma, 26 febbraio 2009
                                                  p. Il Ministro
                                          Il Sottosegretario di Stato
                                                      Martini

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2009
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
   persona e dei beni culturali, registro n. 1 Salute, foglio n. 274

        
     
                                                             Allegato

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